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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1120/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAROCCHI MICHELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv.ta IARIA ANNA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n.126/2024 emesso dal Tribunale di
[...]
Brescia, sez. Lavoro, in data 15 febbraio 2024.
Nel dettaglio, esponeva che l'ingiunzione avesse a oggetto una somma complessivamente pari ad euro 60.613,90, oltre accessori e spese di procedura, in relazione al mancato versamento degli accantonamenti e contributi assistenziali e previdenziali alla per le annualità 2010, CP_1
2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2021.
pagina 1 di 5 Nel merito, evidenziava come, ai sensi dell'art. 1 legge n. 236/1990, l'iscrizione all'albo professionale dei Geometri e l'esercizio della libera professione con carattere di continuità costituissero presupposti imprescindibili per l'insorgere dell'obbligo contributivo.
Precisava come, a tale fine, fosse altresì necessaria la sussistenza di un nesso di correlazione effettivo e attuale tra il titolo di geometra e l'attività esercitata in concreto dal soggetto (ex multis
Cass. sent. n. 5375 del 22 febbraio 2019), evidenziando sul punto che, dall'esame dalla documentazione versata in atti, non emergesse alcun esercizio – neppure saltuario ovvero occasionale – dell'attività di Geometra per il periodo in contestazione.
Eccepiva, infine, il decorso del termine quinquennale di prescrizione per le annualità antecedenti al
2018.
Concludeva, pertanto, chiedendo “- in via preliminare: rigettare, ove formulata da controparte, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 126/2024 (R.G.
298/2024) del 15 febbraio 2024 siccome nullo, improcedibile, illegittimo, inammissibile, infondato, non provato o come meglio”, il tutto con vittoria alle spese di lite.
Controparte_1 ritualmente costituita in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
Quanto al fondamento della pretesa azionata, esponeva che il ricorrente, regolarmente iscritto al
Collegio dei Geometri di Brescia ed alla dal 10 aprile 1984, aveva omesso di CP_1 corrispondere le somme dovute a titolo di contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità per le annualità dal 2007 al 2019.
Ciò premesso, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 641 c.p.c., avendo il ricorrente provveduto al deposito del ricorso in opposizione ben oltre il termine di 40 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 25 marzo 2024.
Evidenziava altresì l'idoneità dell'attestazione di credito ex art. 635 c.p.c. e dell'estratto contributivo a comprovare l'esistenza e la certezza della pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Affermava poi come l'obbligo contributivo derivasse dalla sola iscrizione alla richiamando a CP_1 sostegno delle proprie prospettazioni i principi di diritto affermati dalla Cassazione con sentenza n.
4568 del 19 febbraio 2021 e con ordinanza n. 28188/2022.
pagina 2 di 5 Quanto all'eccepita prescrizione, allegava e provava per tabulas (Cfr. all.ti 2-25 fasc. ) di Pt_2 avere notificato in data antecedente al decreto numerosi atti idonei a interrompere il decorso del termine.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, pubblicamente letto in udienza assenti le parti con il loro consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni,
*
In via preliminare e assorbente, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da parte opposta.
Dai documenti versati in atti, emerge infatti come il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato in data 26 marzo 2024 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato unicamente in data 13 maggio 2024, oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
In particolare, la convenuta ha prodotto sia la relata di notifica dalla quale risulta che, in data 25 marzo 2024, l'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico del Tribunale di Brescia ha consegnato il decreto ingiuntivo e il precetto al portiere dello stabile di residenza dell'opponente, sia l'avviso di ricevimento spedito in data 26 marzo 2024 e ricevuto dallo stesso in data 2 aprile
2024 (Cfr. doc. B fasc. ). Pt_2
Giova quindi precisare come, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Contrariamente a quanto contestato da parte ricorrente all'udienza del 27 novembre 2024,
l'ufficiale giudiziario, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha dato atto nella relata di notifica sia delle ragioni per cui non ha potuto procedere alla consegna a mani dell'opponente (“trovato chiuso”)
pagina 3 di 5 sia delle modalità con cui il consegnatario è stato identificato nella sua qualità di portiere dello stabile.
A tal fine, deve condividersi quanto affermato da recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. n. 7113/2001; n. 9111/2014).
In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica
o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione." (Cass. n. 16289/2015).” (Cass., sent. n. 9240 del 3 aprile 2019)
Quanto al perfezionamento della notifica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa spedizione della raccomandata prevista dall'art. 139, comma 4 c.p.c. non costituisce mera irregolarità, ma vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notifica nei riguardi del destinatario (cfr. Cass., sent. n. 7667/2009) e che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario e non convivente con quest'ultimo, il dies a quo per il decorso del termine di opposizione va individuato nella data di spedizione della cd. raccomandata informativa.
Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa è stata pacificamente spedita in data 26 marzo 2024, il termine per l'opposizione è irrimediabilmente decorso alla data del 5 maggio 2024.
Conseguentemente, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo in controversia, munito di dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647, comma 1 c.p.c.
Sul punto, del resto, giurisprudenza ormai consolidata e condivisa da questo Giudicante, ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” (Cass. sent. 849/2000).
Le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte opponente e vengono liquidate, in pagina 4 di 5 relazione alla presente fase di opposizione, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione;
- dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in relazione alla fase di opposizione, da liquidarsi nella misura complessiva di euro 2.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 05/02/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1120/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAROCCHI MICHELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv.ta IARIA ANNA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n.126/2024 emesso dal Tribunale di
[...]
Brescia, sez. Lavoro, in data 15 febbraio 2024.
Nel dettaglio, esponeva che l'ingiunzione avesse a oggetto una somma complessivamente pari ad euro 60.613,90, oltre accessori e spese di procedura, in relazione al mancato versamento degli accantonamenti e contributi assistenziali e previdenziali alla per le annualità 2010, CP_1
2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2021.
pagina 1 di 5 Nel merito, evidenziava come, ai sensi dell'art. 1 legge n. 236/1990, l'iscrizione all'albo professionale dei Geometri e l'esercizio della libera professione con carattere di continuità costituissero presupposti imprescindibili per l'insorgere dell'obbligo contributivo.
Precisava come, a tale fine, fosse altresì necessaria la sussistenza di un nesso di correlazione effettivo e attuale tra il titolo di geometra e l'attività esercitata in concreto dal soggetto (ex multis
Cass. sent. n. 5375 del 22 febbraio 2019), evidenziando sul punto che, dall'esame dalla documentazione versata in atti, non emergesse alcun esercizio – neppure saltuario ovvero occasionale – dell'attività di Geometra per il periodo in contestazione.
Eccepiva, infine, il decorso del termine quinquennale di prescrizione per le annualità antecedenti al
2018.
Concludeva, pertanto, chiedendo “- in via preliminare: rigettare, ove formulata da controparte, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 126/2024 (R.G.
298/2024) del 15 febbraio 2024 siccome nullo, improcedibile, illegittimo, inammissibile, infondato, non provato o come meglio”, il tutto con vittoria alle spese di lite.
Controparte_1 ritualmente costituita in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
Quanto al fondamento della pretesa azionata, esponeva che il ricorrente, regolarmente iscritto al
Collegio dei Geometri di Brescia ed alla dal 10 aprile 1984, aveva omesso di CP_1 corrispondere le somme dovute a titolo di contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità per le annualità dal 2007 al 2019.
Ciò premesso, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 641 c.p.c., avendo il ricorrente provveduto al deposito del ricorso in opposizione ben oltre il termine di 40 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 25 marzo 2024.
Evidenziava altresì l'idoneità dell'attestazione di credito ex art. 635 c.p.c. e dell'estratto contributivo a comprovare l'esistenza e la certezza della pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Affermava poi come l'obbligo contributivo derivasse dalla sola iscrizione alla richiamando a CP_1 sostegno delle proprie prospettazioni i principi di diritto affermati dalla Cassazione con sentenza n.
4568 del 19 febbraio 2021 e con ordinanza n. 28188/2022.
pagina 2 di 5 Quanto all'eccepita prescrizione, allegava e provava per tabulas (Cfr. all.ti 2-25 fasc. ) di Pt_2 avere notificato in data antecedente al decreto numerosi atti idonei a interrompere il decorso del termine.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, pubblicamente letto in udienza assenti le parti con il loro consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni,
*
In via preliminare e assorbente, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da parte opposta.
Dai documenti versati in atti, emerge infatti come il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato in data 26 marzo 2024 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato unicamente in data 13 maggio 2024, oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
In particolare, la convenuta ha prodotto sia la relata di notifica dalla quale risulta che, in data 25 marzo 2024, l'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico del Tribunale di Brescia ha consegnato il decreto ingiuntivo e il precetto al portiere dello stabile di residenza dell'opponente, sia l'avviso di ricevimento spedito in data 26 marzo 2024 e ricevuto dallo stesso in data 2 aprile
2024 (Cfr. doc. B fasc. ). Pt_2
Giova quindi precisare come, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Contrariamente a quanto contestato da parte ricorrente all'udienza del 27 novembre 2024,
l'ufficiale giudiziario, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha dato atto nella relata di notifica sia delle ragioni per cui non ha potuto procedere alla consegna a mani dell'opponente (“trovato chiuso”)
pagina 3 di 5 sia delle modalità con cui il consegnatario è stato identificato nella sua qualità di portiere dello stabile.
A tal fine, deve condividersi quanto affermato da recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. n. 7113/2001; n. 9111/2014).
In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica
o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione." (Cass. n. 16289/2015).” (Cass., sent. n. 9240 del 3 aprile 2019)
Quanto al perfezionamento della notifica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa spedizione della raccomandata prevista dall'art. 139, comma 4 c.p.c. non costituisce mera irregolarità, ma vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notifica nei riguardi del destinatario (cfr. Cass., sent. n. 7667/2009) e che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario e non convivente con quest'ultimo, il dies a quo per il decorso del termine di opposizione va individuato nella data di spedizione della cd. raccomandata informativa.
Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa è stata pacificamente spedita in data 26 marzo 2024, il termine per l'opposizione è irrimediabilmente decorso alla data del 5 maggio 2024.
Conseguentemente, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo in controversia, munito di dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647, comma 1 c.p.c.
Sul punto, del resto, giurisprudenza ormai consolidata e condivisa da questo Giudicante, ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” (Cass. sent. 849/2000).
Le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte opponente e vengono liquidate, in pagina 4 di 5 relazione alla presente fase di opposizione, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione;
- dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in relazione alla fase di opposizione, da liquidarsi nella misura complessiva di euro 2.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 05/02/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
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