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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 445/2022 RG, promossa da
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Sassari in Via Mazzini n. 31, presso lo studio dell'Avv. Piero Angelo
Trudda, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alexander Russo Controparte_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Via Genova 51, come da procura in atti;
APPELLATO
All'udienza del 15 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per gli appellanti:
l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n° 354/2022 emessa il 07.10.2022 e notificata in data 07 Ottobre 2022, nella controversia n° 2000740/2012
R.ac preliminarmente 1) Fatte salve le declaratorie del caso, revocare l'ordinanza in data
22.08.2016 ed ammettere le prove dedotte da e;
nel merito 2) Parte_2 Parte_1
rigettare la domanda attrice in primo grado totalmente infondata;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari. in via riconvenzionale 4) accertare e dichiarare che e Parte_1 Parte_2
hanno acquisito per usucapione il diritto al passaggio nella stradina insistente sul F. 6
[...]
mapp. 256 di proprietà di che conduce al fondo dei predetti convenuti;
5) per Controparte_1
l'effetto ordinare al , o all'eventuale acquirente , del fondo la Controparte_1 Persona_1 cessazione di qualsiasi turbativa al diritto di passaggio nella predetta stradina;
‹) con vittoria di spese, diritti ed onorari. sempre in via riconvenzionale subordinata 7) accertare che il fondo di
e , in casto al F. 6 mapp. 368 è intercluso o con accesso Parte_1 Parte_2 inadatto o insufficiente e conseguentemente e per l'effetto e coattivamente costituire e dichiarare il fondo del , in catasto al F. 6 mapp. 256 tenuto a dare il passaggio, nella Controparte_1 esistente stradina, ai predetti per accedere alla loro proprietà; 8) per l'effetto ordinare al Pt_1
la cessazione di qualsiasi turbativa al diritto di passaggio nella predetta Controparte_1
stradina; 9) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizi
Per l'appellato:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, 1. Preliminarmente, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2. Nel merito, rigettarsi
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della Sentenza Impugnata;
3. In ogni caso, vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Motivi di fatto e diritto
, premesso di essere proprietario di un terreno in Comune di Olbia loc. Controparte_1
“Tomeu Canu”, distinto al catasto del Comune di Buddusò al fg. 6 mappale 256, confinante con il terreno di proprietà di e (in catasto terreni al fg. 6 mapp. 368), Parte_1 Parte_2 agiva in negatoria servitutis nei confronti dei al fine di accertare l'insistenza di una servitù di Pt_1
passaggio sul proprio fondo a favore di quello dei convenuti. Aggiungeva che i convenuti pretendevano di passare con veicoli e a piedi sul suo terreno, e che a tali fini avevano anche abbattuto una porzione del muro in pietre di delimitazione al fine di creare un varco tra i due terreni.
I si costituivano in giudizio e proponevano in via riconvenzionale domanda di usucapione Pt_1 della servitù di passaggio sul fondo del , deducendo di aver “sempre” ovvero “dagli anni CP_1 quaranta/cinquanta” utilizzato quella stradina per accedere “con qualsiasi mezzo” al proprio fondo.
Allegavano inoltre che il 16/10/2010 l'attore aveva posizionato sulla stradina “un cancello in ferro, ancorché lasciato aperto” impedendogli il transito. In via riconvenzionale subordinata rappresentavano lo stato d'interclusione del proprio fondo, domando la costituzione di servitù coattiva.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti, prova testimoniale e interrogatorio formale, accertava l'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio a carico del fondo del e a vantaggio di CP_1
quello dei ritenendo insufficiente la prova di un acquisto del diritto per usucapione nonché Per_2 generiche le allegazioni sullo stato d'interclusione assoluta e relativa del fondo dei Pt_1
Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori lamentando l'errata valutazione delle Pt_1
risultanze di causa con riferimento al passaggio sulla stradina esercitato da e dai Controparte_2
suoi figli sin dal 1953/1954, quando il terreno, originariamente di proprietà di , era Controparte_3 stato diviso in due porzioni tra i suoi figli e , i quali si erano accordati per CP_2 CP_4
l'utilizzo della stradina anche da parte di . Possesso che era proseguito tra gli aventi CP_2
causa dei fratelli con le medesime modalità. CP_2
Il passaggio sulla stradina insistente sul fondo del , sulla quale passavano anche i CP_1 proprietari di altri fondi, era inoltre necessario per la presenza di una zona rocciosa all'interno del mappale degli appellanti che di fatto rendeva inaccessibile il lato ovest del fondo.
Inoltre, il Tribunale ingiustamente non aveva espletato la ctu richiesta dai convenuti (odierni appellanti) per accertare lo stato d'interclusione del fondo ai fini dell'imposizione di una servitù coattiva.
Ha resistito all'appello , concludendo per il rigetto di tutte le avverse istanze e Controparte_1 per l'integrale conferma della sentenza appellata.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 15 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
Con un motivo sostanzialmente unico i signori censurano la valutazione delle risultanze di Pt_1
causa compiuta dal Tribunale e insistono nelle domande riconvenzionali di acquisto della servitù di passaggio per usucapione nonché, in via ulteriormente subordinata, nella costituzione di una servitù coattiva per lo stato d'interclusione del fondo, reiterando a tali ultimi fini la richiesta di ctu per accertare lo stato di interclusione.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha infatti ben valutato le risultanze di causa, a partire dall'esame delle caratteristiche oggettive dei fondi, con particolare riferimento all'assenza sul fondo servente e su quello dominante di opere visibili funzionali all'esercizio della pretesa servitù.
E' noto infatti che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Cass. sez.- 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017). Ebbene, nel caso di specie, per quanto sia esistente all'interno del fondo del una strada che CP_1 consente l'ingresso e l'attraversamento della stessa proprietà nonché l'accesso ai mappali CP_1
334 e 335, di proprietà degli eredi a favore dei quali è costituita una servitù di Persona_3
passaggio con atto regolarmente trascritto (all. 1), mancano invece opere visibili, per esempio un sistema di cancelli tra i rispettivi terreni, funzionali all'accesso alla proprietà dei i quali non Pt_1
a caso, per poter entrare nel loro fondo in più occasioni hanno dovuto abbattere una porzione del muro di confine con la proprietà . CP_1
Dagli aerofotogrammi è inoltre emerso che il terreno dei godeva, e tuttora gode, di un Pt_1
autonomo accesso sulla pubblica via, sul lato opposto, attraverso una stradella rappresentata nelle fotografie e planimetrie in atti in colore giallo, ma soprattutto confina per un breve tratto, proprio nella parte ad ovest, quella a dire degli appellanti accessibile solo attraverso la proprietà del
, con la medesima strada comunale sulla quale si trova l'ingresso al fondo . CP_1 CP_1
In altre parole, i due mappali, rispettivamente il 256 di proprietà e il 368 dei germani CP_1
sono entrambi confinanti con la medesima strada comunale sulla quale si apre l'ingresso al Pt_1
fondo , così che non è dato sapere per quali ragioni i non potrebbero realizzare un CP_1 Pt_1
proprio autonomo accesso sulla stessa strada comunale.
Non solo, nell'allegato 7 alle memorie ex 183 6 n. 1 di parte appellata, è ben visibile nella recinzione che delimita la proprietà dalla strada comunale, prima che quest'ultima si addentri Pt_1
nella proprietà , un varco chiuso con un cancello rudimentale in legno. È pertanto da CP_1
escludere qualsiasi condizione di interclusione, anche solo parziale, del fondo che fruisce, e Pt_1
in ogni caso potrebbe agevolmente fruire, di due accessi sugli opposti lati, sia ad est che ad ovest.
Alla mancanza di opere stabili, inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, si è aggiunta poi la non univocità e concludenza della prova testimoniale. Alcuni testimoni hanno sì riferito di aver notato i signori utilizzare qualche volta la strada rossa per accedere al loro Pt_1
fondo (cfr. testi e , senza peraltro precisarne i Testimone_1 Testimone_2 periodi e soprattutto l'assiduità. li ha notati utilizzare la strada rossa solo Persona_4 trent'anni prima. Alcuni hanno anche riferito dell'esistenza del diverso accesso sul lato est (strada gialla) e della sua percorribilità anche in auto quasi per l'intera lunghezza all'interno della proprietà
(teste ). Pt_1 Testimone_3
Dall'istruttoria è inoltre emerso che il terreno del , quantomeno dal 1998 al 2008 (sentenza CP_1
n. 674/08 del 25.11.2008 con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna al rilascio pronunciata dalla sezione agraria del Tribunale di Tempio Pausania) era condotto in affitto per diverso tempo da un parente dei (tale , così che il loro occasionale Pt_1 Persona_5
passaggio sul mappale 256 per accedere al contiguo mappale 368, è maggiormente compatibile con un passaggio tollerato per ragioni di parentela - amicizia con l'affittuario che non con una relazione di asservimento reale tra le due proprietà.
In definitiva, la mancanza di opere materiali visibili indicative di una relazione di asservimento reale tra i due mappali, con particolare riferimento all'assenza di un sistema di cancelli tra i due fondi, unitamente al fallimento della prova su un passaggio sistematico, esercitato dai con Pt_1
contenuti e animus del titolare del diritto di servitù di passaggio e viceversa l'equivocità di un transito puramente occasionale, peraltro coevo alla presenza sul mappale 256 del parente
[...]
non potevano che portare al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per Per_5
usucapione della servitù.
Infine, con riferimento alla domanda ulteriormente subordinata di costituzione di una servitù coattiva, non resta alla Corte che ribadire che dalle evidenze fotografiche e documentali è emerso che il fondo dei non è affatto intercluso, visto che ad est è accessibile attraverso la strada Pt_1 gialla almeno sino ai due terzi dell'estensione, mentre la parte più ad ovest confina per un tratto con la stessa strada comunale sulla quale si apre l'accesso alla proprietà , così che certamente CP_1 difetta l' interclusione totale dalla via pubblica, ma anche un'interclusione interna tra diverse porzioni della medesima proprietà, dovuta alla sua conformazione rocciosa, poiché il terreno ben può godere di due accessi dalla pubblica via senza dover passare necessariamente sulla proprietà
. CP_1
Per tali ragioni l'appello è interamente rigettato.
Le spese di lite della presente fase, liquidate nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico degli appellanti, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
354/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania il 7.10.2022;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore dell'appellato le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Consigliere est. Dott. Cristina Fois
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi