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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1971/2025 R.G. promosso da parte di:
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]– CP_1 CodiceFiscale_1
Loc. San LO in Bosco - Via della Fragola n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna RO
(c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti C.F._3 indirizzi PEC: e Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata in FE - Via Voltapaletto n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Anna
RO
e
LE SI, nato a San Pietro in [...] il [...], c.f. , residente CodiceFiscale_4 in FE – Loc. San LO in Bosco - Via della Fragola n.16, rappresentato e difeso dall'Avv.
NA NI (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano CodiceFiscale_5
OT (c.f. ), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di CodiceFiscale_6
Cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: e Email_3
elettivamente domiciliato in San Giovanni in Persiceto (BO) – Email_4
Corso Italia n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Stefano OT
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1- i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2- a far data dal trasferimento di cui al successivo punto 5.a), la moglie, Sig.ra – CP_1 che ha già provveduto a trasferirsi altrove – trasferirà la propria residenza, lasciando al marito
Sig. LE SI la piena disponibilità della casa coniugale sita in FE – Loc. San
LO in Bosco - Via della Fragola n.16, nella quale continuerà a risiedere – sino a quando lo vorrà - anche il figlio maggiorenne;
Per_1
3- dato atto che il figlio (maggiorenne) è in procinto di divenire economicamente Per_1 autonomo, ciascun genitore provvederà direttamente a corrispondere allo stesso quanto eventualmente necessario ad integrazione del suo mantenimento ed a concorrere - in misura paritaria – in eventuali spese mediche e/o formative che si rendessero necessarie;
le relative detrazioni fiscali andranno a favore di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione dell'anno di imposta 2025 (dichiarazione 2026) per cui, in forza di espresso accordo, il padre ha portato in detrazione per intero le spese del figlio;
4- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento, potendo provvedere ciascuno al proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
5- ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra le parti, i Signori e LE SI concordano quanto segue: a) nel CP_1 termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui verranno recepite le presenti conclusioni, la Sig.ra si obbliga a trasferire al marito Sig. LE CP_1
SI – che accetta – la propria quota di proprietà pari ad un mezzo pro indiviso dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in FE – Via della Fragola n. 16, consistente in “fabbricato ad uso civile abitazione sui piani terra e primo, dotato di vano ad uso garage e circostante area cortiliva pertinenziale esclusiva sulla quale insistono una fabbrichetta ad uso magazzino e proservizi, nonché altro corpo di fabbrica costituito da autorimessa proservizio” il tutto censito nel N.C.E.U. del Comune di FE al foglio 348 mappali: - 133/1 zc. 2 cat. A/7 cl. 2 vani 9 rendita € 1.301,47; - 133/2 zc. 2 cat. C/6 cl. 1 mq. 39 rendita € 151,06; - 133/3 zc. 2 cat. C/2 cl. 1 mq. 16 rendita € 29,75; - 133/5 zc. 2 cat. C/6 cl. 1 mq. 60 rendita € 232,41; - 133/6 (corte comune a tutti i subalterni); confini: ragioni ragioni stradello privato, Per_2 Per_3 ovvero. b) La proprietà del suindicato immobile è pervenuta ai coniugi, in ragione di un mezzo
2 ciascuno, mediante l'atto di compravendita a rogito del Notaio in data Persona_4
27.08.2004, repertorio n. 121.358 – fascicolo n. 21.372, registrato all'Agenzia delle Entrate di FE il 21.09.2004 al n. 5686 e trascritto a FE il 22.09.2004 al Registro generale n.
19769 – registro particolare n. 11665. La quota in oggetto viene trasferita dalla Sig.ra CP_1 con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui
[...] attualmente si trova, stato ben noto al Sig. LE SI (già comproprietario per il 50%), con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza. c) La Parte cedente garantisce (e la Parte cessionaria ne prende atto) la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza della quota del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione: - della convenzione edilizia a favore del Comune di FE di cui all'atto del Notaio di Tresigallo repertorio n. 4630/870 Per_5
del 03.05.1993, registrato a FE il 24.05.1993 al n. 1220, trascritto al particolare n. 4259
del 20.05.1993; - dell'ipoteca volontaria iscritta a FE in data 22.09.2004 al registro generale 19770 – registro particolare n. 5095 a garanzia del mutuo trentennale (intestato al
Sig. LE SI) di € 160.000,00 contratto con CA di PA di FE (oggi BPER
Banca S.p.a.) e rinnovata con iscrizione in rinnovazione in data 07.08.2024 al registro generale n. 15446 – registro particolare 2219. d) Con riferimento al bene immobile oggetto del trasferimento di cui sopra, la Sig.ra dichiara (e il Sig. LE SI, già CP_1 comproprietario, ne prende atto) che: - l'immobile è stato costruito anteriormente al
01.09.1967; per cambio di destinazione d'uso è stata rilasciata dal Comune di FE concessione P.G. 42184 P.T. 17784 in data 15.06.1993; per ulteriori modifiche è stata rilasciata concessione in sanatoria in data 02.05.1992 P.G. 21771/86 P.T. 14635/86; per il fabbricato ad uso autorimessa-proservizio è stata presentata al Comune di FE Denuncia di Inizio Attività a sanatoria in data 28.05.2004 P.R. 2661/04 P.G. 48670/04; - con comunicazione di attività edilizia libera P.G. 29726/2012 P.R. 1598/2012 del 19.04.2012, il
Comune di FE ha autorizzato la realizzazione di impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione; - successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria;
- in sede notarile le parti provvederanno a rendere dichiarazioni circa il fatto che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in catasto;
- i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto come noto e conosciuto alle parti e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una
3 nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, - che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. e) A fronte del trasferimento, il Sig.
LE SI si impegna a corrispondere, contestualmente alla stipula, l'importo concordato di € 40.000,00, a mezzo assegno circolare ovvero bonifico istantaneo in favore della moglie.
Il presente importo, stabilito a corpo e ritenuto congruo dalle parti, è stato concordato tenendo conto della consistenza e dello stato dell'immobile, del suo valore catastale, della presenza dell'impianto fotovoltaico attualmente intestato alla Sig.ra nonché del contributo CP_1 fornito da ciascuna parte nell'acquisto e nella gestione dell'immobile. f) La Parte cedente rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. g) Il Sig. LE SI si impegna ad attivarsi, nonché
a porre in essere ogni incombente necessario al fine di far ottenere – nel termine essenziale di novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al successivo punto l) - alla Sig.ra la definitiva liberazione da ogni vincolo derivante dal mutuo CP_1 trentennale contratto in data in data 27.08.2004 con CA di PA di FE (oggi BPER
Banca S.p.a.), impegnandosi, in ogni caso, a farsi carico per intero del pagamento delle relative rate nonché a manlevare ed a tenere indenne la moglie Sig.ra da ogni CP_1 eventuale richiesta formulata dall'Istituto di credito con riferimento a tale mutuo;
l'eventuale inadempimento di tale obbligazione comporterà l'obbligo in capo al Sig. SI di risarcire il danno cagionato alla Sig.ra salvo che non derivi da causa di forza maggiore ovvero CP_1 comunque non dipendente dalla volontà delle parti. h) Gli effetti giuridici del trasferimento immobiliare si produrranno dalla data della stipula, anche con riferimento alla titolarità dell'impianto fotovoltaico, per la cui voltura la Sig.ra si impegna a collaborare con il CP_1 marito per lo svolgimento di ogni attività necessaria e/o richiesta dal gestore dell'utenza GSE;
da quel momento saranno a carico della parte cessionaria le imposte, le tasse ed ogni ulteriore onere connesso alla titolarità del bene. i) A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, invece, tutte le spese connesse alle utenze domestiche saranno ad esclusivo carico del Sig.
LE SI, il quale si impegna a procedere immediatamente alle relative volture delle utenze ancora intestate alla moglie (che, da parte sua, si impegna a consegnare copia delle ultime fatture e dei relativi contratti di fornitura); quanto alle somme accreditate ad opera del
G.S.E. per la quota di energia conferita in rete, sempre a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, i relativi importi – pur se accreditati in favore della Sig.ra CP_1 formalmente intestataria sino alla voltura dell'utenza da effettuarsi successivamente alla stipula notarile – saranno trattenuti dal Sig. LE SI, impegnandosi la Sig.ra a CP_1 comunicare nel medesimo termine l'IBAN del Sig. SI tramite il portale del G.S.E.; successivamente alla stipula, il Sig. SI provvederà a comunicare al G.S.E. ed alle Autorità competenti, il cambio di intestazione dell'impianto. l) Il trasferimento della quota immobiliare
4 in favore del Sig. LE SI, sarà effettuato – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui verranno recepite le presenti conclusioni - con rogito del
Notaio che verrà dallo stesso scelto e all'uopo incaricato, in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo
1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in
G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della CAzione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.02.2014). Le spese necessarie per il rilascio della certificazione APE saranno sostenute dai coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Le spese notarili saranno integralmente a carico della Parte cessionaria,
Sig. LE SI. Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, dichiarandosi pienamente edotte e consapevoli dello stato di legittimità e della conformità dell'immobile. m) Il predetto trasferimento trova causa esclusivamente nella separazione dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento che verrà emesso a definizione del presente giudizio;
le sottoscritte parti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che le qui convenute operazioni si sono rese necessarie per addivenire all'accordo di risoluzione della crisi familiare ed in esecuzione delle qui concordate condizioni e quindi avvalendosi delle esenzioni fiscali previste, talché senza accordo su detti atti di disposizione dell'immobile non si sarebbe addivenuti ad una definizione conciliativa del presente giudizio.
6- Fermo quanto previsto in ordine al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 5), le parti concordano che, insieme alla quota di immobile, venga trasferita al Sig. LE SI
l'esclusiva proprietà degli arredi, dei beni e degli impianti presenti nella casa coniugale, ad eccezione dei beni e degli effetti personali della Sig.ra nonché di ulteriori beni CP_1 individuati di comune accordo mediante apposita scrittura (allegata al presente ricorso quale doc. 14), che la Sig.ra provvederà a prelevare successivamente alla sottoscrizione del CP_1 presente atto e comunque entro la data fissata per la stipula.
7- Le parti si impegnano – una volta provveduto alla voltura delle utenze domestiche a nome del
Sig. LE SI ed al conguaglio che le parti opereranno come da precedente punto i) - a richiedere congiuntamente la chiusura dei conti correnti cointestati e delle connesse carte di debito/credito, con attribuzione integrale al Sig. SI del saldo del conto corrente acceso presso IN NK (conto n. 0189149) e alla Sig.ra del saldo del conto corrente CP_1
(conto n. 1266719). CP_2
8- In ragione dell'accordo raggiunto e con il corretto adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte, entrambe le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra, né in relazione alle vicende matrimoniali ed alle condotte che hanno caratterizzato
5 gli ultimi mesi di convivenza, né in relazione a richieste di risarcimento e/o indennizzo connesse ovvero collegate a tali vicende, né in relazione a rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e dalla convivenza, né in relazione ai beni oggetto di cointestazione, né a nessun altro titolo o ragione. Le parti si impegnano ad effettuare, entro la data della fissanda udienza di comparizione, la remissione reciproca delle eventuali querele/segnalazioni effettuate alle
Pubbliche Autorità per fatti occorsi in costanza di convivenza e sino alla sottoscrizione del presente ricorso (impegnandosi a depositare in giudizio i rispettivi verbali), restando comunque inteso che, in caso di eventuali procedimenti procedibili d'ufficio, ciascun coniuge si riserva ogni e più opportuna attività difensiva (ferma la reciproca rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento e/o indennizzo).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 dicembre 2025.
In data 3 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
6 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi SI DA Nato il 09/01/1969 a SAN
PIETRO IN CASALE (BO), e Nata il 25/12/1970 a FERRARA (FE), CP_1 unitisi in matrimonio a FE il 4 settembre 1999, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di FE al n. 189, Parte II Serie A Anno 1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in FE il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1971/2025 R.G. promosso da parte di:
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]– CP_1 CodiceFiscale_1
Loc. San LO in Bosco - Via della Fragola n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna RO
(c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti C.F._3 indirizzi PEC: e Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata in FE - Via Voltapaletto n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Anna
RO
e
LE SI, nato a San Pietro in [...] il [...], c.f. , residente CodiceFiscale_4 in FE – Loc. San LO in Bosco - Via della Fragola n.16, rappresentato e difeso dall'Avv.
NA NI (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano CodiceFiscale_5
OT (c.f. ), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di CodiceFiscale_6
Cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: e Email_3
elettivamente domiciliato in San Giovanni in Persiceto (BO) – Email_4
Corso Italia n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Stefano OT
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1- i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2- a far data dal trasferimento di cui al successivo punto 5.a), la moglie, Sig.ra – CP_1 che ha già provveduto a trasferirsi altrove – trasferirà la propria residenza, lasciando al marito
Sig. LE SI la piena disponibilità della casa coniugale sita in FE – Loc. San
LO in Bosco - Via della Fragola n.16, nella quale continuerà a risiedere – sino a quando lo vorrà - anche il figlio maggiorenne;
Per_1
3- dato atto che il figlio (maggiorenne) è in procinto di divenire economicamente Per_1 autonomo, ciascun genitore provvederà direttamente a corrispondere allo stesso quanto eventualmente necessario ad integrazione del suo mantenimento ed a concorrere - in misura paritaria – in eventuali spese mediche e/o formative che si rendessero necessarie;
le relative detrazioni fiscali andranno a favore di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione dell'anno di imposta 2025 (dichiarazione 2026) per cui, in forza di espresso accordo, il padre ha portato in detrazione per intero le spese del figlio;
4- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento, potendo provvedere ciascuno al proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
5- ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra le parti, i Signori e LE SI concordano quanto segue: a) nel CP_1 termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui verranno recepite le presenti conclusioni, la Sig.ra si obbliga a trasferire al marito Sig. LE CP_1
SI – che accetta – la propria quota di proprietà pari ad un mezzo pro indiviso dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in FE – Via della Fragola n. 16, consistente in “fabbricato ad uso civile abitazione sui piani terra e primo, dotato di vano ad uso garage e circostante area cortiliva pertinenziale esclusiva sulla quale insistono una fabbrichetta ad uso magazzino e proservizi, nonché altro corpo di fabbrica costituito da autorimessa proservizio” il tutto censito nel N.C.E.U. del Comune di FE al foglio 348 mappali: - 133/1 zc. 2 cat. A/7 cl. 2 vani 9 rendita € 1.301,47; - 133/2 zc. 2 cat. C/6 cl. 1 mq. 39 rendita € 151,06; - 133/3 zc. 2 cat. C/2 cl. 1 mq. 16 rendita € 29,75; - 133/5 zc. 2 cat. C/6 cl. 1 mq. 60 rendita € 232,41; - 133/6 (corte comune a tutti i subalterni); confini: ragioni ragioni stradello privato, Per_2 Per_3 ovvero. b) La proprietà del suindicato immobile è pervenuta ai coniugi, in ragione di un mezzo
2 ciascuno, mediante l'atto di compravendita a rogito del Notaio in data Persona_4
27.08.2004, repertorio n. 121.358 – fascicolo n. 21.372, registrato all'Agenzia delle Entrate di FE il 21.09.2004 al n. 5686 e trascritto a FE il 22.09.2004 al Registro generale n.
19769 – registro particolare n. 11665. La quota in oggetto viene trasferita dalla Sig.ra CP_1 con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui
[...] attualmente si trova, stato ben noto al Sig. LE SI (già comproprietario per il 50%), con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza. c) La Parte cedente garantisce (e la Parte cessionaria ne prende atto) la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza della quota del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione: - della convenzione edilizia a favore del Comune di FE di cui all'atto del Notaio di Tresigallo repertorio n. 4630/870 Per_5
del 03.05.1993, registrato a FE il 24.05.1993 al n. 1220, trascritto al particolare n. 4259
del 20.05.1993; - dell'ipoteca volontaria iscritta a FE in data 22.09.2004 al registro generale 19770 – registro particolare n. 5095 a garanzia del mutuo trentennale (intestato al
Sig. LE SI) di € 160.000,00 contratto con CA di PA di FE (oggi BPER
Banca S.p.a.) e rinnovata con iscrizione in rinnovazione in data 07.08.2024 al registro generale n. 15446 – registro particolare 2219. d) Con riferimento al bene immobile oggetto del trasferimento di cui sopra, la Sig.ra dichiara (e il Sig. LE SI, già CP_1 comproprietario, ne prende atto) che: - l'immobile è stato costruito anteriormente al
01.09.1967; per cambio di destinazione d'uso è stata rilasciata dal Comune di FE concessione P.G. 42184 P.T. 17784 in data 15.06.1993; per ulteriori modifiche è stata rilasciata concessione in sanatoria in data 02.05.1992 P.G. 21771/86 P.T. 14635/86; per il fabbricato ad uso autorimessa-proservizio è stata presentata al Comune di FE Denuncia di Inizio Attività a sanatoria in data 28.05.2004 P.R. 2661/04 P.G. 48670/04; - con comunicazione di attività edilizia libera P.G. 29726/2012 P.R. 1598/2012 del 19.04.2012, il
Comune di FE ha autorizzato la realizzazione di impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione; - successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria;
- in sede notarile le parti provvederanno a rendere dichiarazioni circa il fatto che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in catasto;
- i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto come noto e conosciuto alle parti e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una
3 nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, - che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. e) A fronte del trasferimento, il Sig.
LE SI si impegna a corrispondere, contestualmente alla stipula, l'importo concordato di € 40.000,00, a mezzo assegno circolare ovvero bonifico istantaneo in favore della moglie.
Il presente importo, stabilito a corpo e ritenuto congruo dalle parti, è stato concordato tenendo conto della consistenza e dello stato dell'immobile, del suo valore catastale, della presenza dell'impianto fotovoltaico attualmente intestato alla Sig.ra nonché del contributo CP_1 fornito da ciascuna parte nell'acquisto e nella gestione dell'immobile. f) La Parte cedente rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. g) Il Sig. LE SI si impegna ad attivarsi, nonché
a porre in essere ogni incombente necessario al fine di far ottenere – nel termine essenziale di novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al successivo punto l) - alla Sig.ra la definitiva liberazione da ogni vincolo derivante dal mutuo CP_1 trentennale contratto in data in data 27.08.2004 con CA di PA di FE (oggi BPER
Banca S.p.a.), impegnandosi, in ogni caso, a farsi carico per intero del pagamento delle relative rate nonché a manlevare ed a tenere indenne la moglie Sig.ra da ogni CP_1 eventuale richiesta formulata dall'Istituto di credito con riferimento a tale mutuo;
l'eventuale inadempimento di tale obbligazione comporterà l'obbligo in capo al Sig. SI di risarcire il danno cagionato alla Sig.ra salvo che non derivi da causa di forza maggiore ovvero CP_1 comunque non dipendente dalla volontà delle parti. h) Gli effetti giuridici del trasferimento immobiliare si produrranno dalla data della stipula, anche con riferimento alla titolarità dell'impianto fotovoltaico, per la cui voltura la Sig.ra si impegna a collaborare con il CP_1 marito per lo svolgimento di ogni attività necessaria e/o richiesta dal gestore dell'utenza GSE;
da quel momento saranno a carico della parte cessionaria le imposte, le tasse ed ogni ulteriore onere connesso alla titolarità del bene. i) A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, invece, tutte le spese connesse alle utenze domestiche saranno ad esclusivo carico del Sig.
LE SI, il quale si impegna a procedere immediatamente alle relative volture delle utenze ancora intestate alla moglie (che, da parte sua, si impegna a consegnare copia delle ultime fatture e dei relativi contratti di fornitura); quanto alle somme accreditate ad opera del
G.S.E. per la quota di energia conferita in rete, sempre a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, i relativi importi – pur se accreditati in favore della Sig.ra CP_1 formalmente intestataria sino alla voltura dell'utenza da effettuarsi successivamente alla stipula notarile – saranno trattenuti dal Sig. LE SI, impegnandosi la Sig.ra a CP_1 comunicare nel medesimo termine l'IBAN del Sig. SI tramite il portale del G.S.E.; successivamente alla stipula, il Sig. SI provvederà a comunicare al G.S.E. ed alle Autorità competenti, il cambio di intestazione dell'impianto. l) Il trasferimento della quota immobiliare
4 in favore del Sig. LE SI, sarà effettuato – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui verranno recepite le presenti conclusioni - con rogito del
Notaio che verrà dallo stesso scelto e all'uopo incaricato, in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo
1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in
G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della CAzione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.02.2014). Le spese necessarie per il rilascio della certificazione APE saranno sostenute dai coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Le spese notarili saranno integralmente a carico della Parte cessionaria,
Sig. LE SI. Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, dichiarandosi pienamente edotte e consapevoli dello stato di legittimità e della conformità dell'immobile. m) Il predetto trasferimento trova causa esclusivamente nella separazione dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento che verrà emesso a definizione del presente giudizio;
le sottoscritte parti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che le qui convenute operazioni si sono rese necessarie per addivenire all'accordo di risoluzione della crisi familiare ed in esecuzione delle qui concordate condizioni e quindi avvalendosi delle esenzioni fiscali previste, talché senza accordo su detti atti di disposizione dell'immobile non si sarebbe addivenuti ad una definizione conciliativa del presente giudizio.
6- Fermo quanto previsto in ordine al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 5), le parti concordano che, insieme alla quota di immobile, venga trasferita al Sig. LE SI
l'esclusiva proprietà degli arredi, dei beni e degli impianti presenti nella casa coniugale, ad eccezione dei beni e degli effetti personali della Sig.ra nonché di ulteriori beni CP_1 individuati di comune accordo mediante apposita scrittura (allegata al presente ricorso quale doc. 14), che la Sig.ra provvederà a prelevare successivamente alla sottoscrizione del CP_1 presente atto e comunque entro la data fissata per la stipula.
7- Le parti si impegnano – una volta provveduto alla voltura delle utenze domestiche a nome del
Sig. LE SI ed al conguaglio che le parti opereranno come da precedente punto i) - a richiedere congiuntamente la chiusura dei conti correnti cointestati e delle connesse carte di debito/credito, con attribuzione integrale al Sig. SI del saldo del conto corrente acceso presso IN NK (conto n. 0189149) e alla Sig.ra del saldo del conto corrente CP_1
(conto n. 1266719). CP_2
8- In ragione dell'accordo raggiunto e con il corretto adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte, entrambe le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra, né in relazione alle vicende matrimoniali ed alle condotte che hanno caratterizzato
5 gli ultimi mesi di convivenza, né in relazione a richieste di risarcimento e/o indennizzo connesse ovvero collegate a tali vicende, né in relazione a rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e dalla convivenza, né in relazione ai beni oggetto di cointestazione, né a nessun altro titolo o ragione. Le parti si impegnano ad effettuare, entro la data della fissanda udienza di comparizione, la remissione reciproca delle eventuali querele/segnalazioni effettuate alle
Pubbliche Autorità per fatti occorsi in costanza di convivenza e sino alla sottoscrizione del presente ricorso (impegnandosi a depositare in giudizio i rispettivi verbali), restando comunque inteso che, in caso di eventuali procedimenti procedibili d'ufficio, ciascun coniuge si riserva ogni e più opportuna attività difensiva (ferma la reciproca rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento e/o indennizzo).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 dicembre 2025.
In data 3 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
6 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi SI DA Nato il 09/01/1969 a SAN
PIETRO IN CASALE (BO), e Nata il 25/12/1970 a FERRARA (FE), CP_1 unitisi in matrimonio a FE il 4 settembre 1999, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di FE al n. 189, Parte II Serie A Anno 1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in FE il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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