Articolo 4 della Legge 5 dicembre 1951, n. 1302
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 dicembre 1951
Art. 4.
Il sovraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta, giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questo versato alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.
La Societa' italiana autori ed editori versera' entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, lo ammontare dei sovraprezzi incassati, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Di detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.
il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana autori ed editori.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1951