Ordinanza collegiale 28 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2022
Sentenza 12 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 28/02/2022, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 01572/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2019, proposto da
IA SC, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Lecce n. 652/17 reso in data 08.03.2018, depositato in Cancelleria in data 08.03.2018, passato in giudicato e certificato in data 13.05.2019, reso esecutivo in data 15.03.2018 e spedito in forma esecutiva in data 21.03.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla sig.ra IA SC, e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma precisata in atti, oltre interessi legali maturati dalla data della domanda e fino al soddisfo.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto, nonché, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, il pagamento delle “penalità di mora” o “ astreinte ”, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- In data 29/11/2021 è stata depositata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nota prot. n. 172245 del Ministero della Giustizia recante data 25/08/2021 con la quale è comunicata l’emissione del mandato di pagamento sul capitolo 1264 per il complessivo importo di Euro 4.855,51.
- La ricorrente, in data 26/08/2021, nonché in data 09/11/2021, ha comunicato al Ministero della Giustizia un nuovo codice IBAN per l’accredito delle somme spettanti.
- La ricorrente lamenta che il pagamento dell’indennizzo dovuto, come da decreto n. 652/2017 emesso dalla Corte di Appello di Lecce, non sia stato ancora effettuato.
2.- Ritenuto che:
- Si rende necessario acquisire, a cura del Ministero resistente, una esaustiva relazione di chiarimenti circa lo stato della procedura di liquidazione, tenuto conto dell’avvenuta comunicazione - da parte della ricorrente - delle nuove coordinate di pagamento in data successiva all’emissione del mandato di pagamento.
- A tale adempimento istruttorio il Ministero resistente dovrà provvedere entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
- La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero resistente di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni quarantacinque dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza del 4 maggio 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO