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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6300 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6903/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LORENZINO SILVIA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da accordo transattivo precisato all'udienza del 6/11/2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in SUSA il 29/10/2016 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 18/04/2024, parte ricorrente, , chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi, a carico del marito, un contributo al mantenimento della moglie pari a 600,00 euro mensili.
Si costituiva ritualmente parte resistente, non opponendosi alla pronuncia Controparte_1 di separazione ma chiedeva rigettarsi tutte le domande nel merito formulate da parte ricorrente. In subordine, chiedeva disporsi a suo carico un contributo al mantenimento della moglie pari 200,00 euro mensili.
All'udienza del 6/11/2024, le parti venivano sentite personalmente e davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo;
il Giudice, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito;
DISPONE che il sig. si impegni a versare alla NO , a partire dal mese di novembre CP_1 Pt_1
2024, a titolo di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che la NO si impegna a rimettere la querela presentata nei confronti del sig. Pt_1
il quale si impegna ad accettare la rimessione;
CP_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a consegnare alla NO i beni mobili e gli effetti CP_1 Pt_1 personali della stessa presenti nella casa coniugale di SU e la NO , a seguito dell'esportazione Pt_1 dei beni, consegnerà le chiavi, dandosi atto che la NO non farà accesso all'immobile senza Pt_1 preavviso;
DÀ ATTO che gli adempimenti tutti, posti a carico della NO , saranno dalla stessa posti in Pt_1 essere nei tempi compatibili con le sue condizioni di salute.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6903/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LORENZINO SILVIA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da accordo transattivo precisato all'udienza del 6/11/2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in SUSA il 29/10/2016 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 18/04/2024, parte ricorrente, , chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi, a carico del marito, un contributo al mantenimento della moglie pari a 600,00 euro mensili.
Si costituiva ritualmente parte resistente, non opponendosi alla pronuncia Controparte_1 di separazione ma chiedeva rigettarsi tutte le domande nel merito formulate da parte ricorrente. In subordine, chiedeva disporsi a suo carico un contributo al mantenimento della moglie pari 200,00 euro mensili.
All'udienza del 6/11/2024, le parti venivano sentite personalmente e davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo;
il Giudice, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito;
DISPONE che il sig. si impegni a versare alla NO , a partire dal mese di novembre CP_1 Pt_1
2024, a titolo di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che la NO si impegna a rimettere la querela presentata nei confronti del sig. Pt_1
il quale si impegna ad accettare la rimessione;
CP_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a consegnare alla NO i beni mobili e gli effetti CP_1 Pt_1 personali della stessa presenti nella casa coniugale di SU e la NO , a seguito dell'esportazione Pt_1 dei beni, consegnerà le chiavi, dandosi atto che la NO non farà accesso all'immobile senza Pt_1 preavviso;
DÀ ATTO che gli adempimenti tutti, posti a carico della NO , saranno dalla stessa posti in Pt_1 essere nei tempi compatibili con le sue condizioni di salute.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.