Sentenza 5 giugno 2006
Massime • 1
Il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero introduce un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa di espellere lo straniero dal territorio dello Stato per la ricorrenza di uno dei motivi di cui all'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e non si configura come impugnazione del provvedimento in questione con cui possano farsi valere anche i vizi formali di ciascun atto del procedimento amministrativo non incidenti sulle finalità perseguite dalla legge. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità del decreto di espulsione la circostanza che nel relativo verbale di notifica sia stato indicato un termine per l'opposizione inferiore (nella specie, dimezzato) rispetto a quello previsto dal comma ottavo del citato art. 13, allorquando il vizio non abbia cagionato alcun pregiudizio alla parte, avendo questa tempestivamente proposto il suo ricorso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2006, n. 13189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13189 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI HA SE, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DELL'OLGIATA 15 ISOLA 8, presso l'avvocato RUFFO FABIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. GRAZIA CONGEDO vice Commissario Amministrativo Consolare e Sociale delegata dal Console Generale d'Italia a Rio De Janeiro dell'8.8.2003 rep. n. 209;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di PARMA, emesso il 18/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2006 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prefetto di Parma, con provvedimento notificato il 31 gennaio 2003, decretò l'espulsione della signora RY IA AS dal territorio nazionale, e respinse contestualmente l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla cittadina straniera. Il T.A.R. dell'Emilia Romagna, su ricorso dell'interessata, sospese in via cautelativa il provvedimento il 24 giugno 2003. Il Tribunale di Parma, davanti al quale l'interessata aveva impugnato il decreto di espulsione, rigettò il ricorso con decreto 18 luglio 2003. Per la cassazione del decreto, che sostiene esserle stato notificato il 28 luglio 2003, la signora RY IA AS ricorre con atto notificato il 7 ottobre 2003 al Prefetto di Parma, con due motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del suo diritto di difesa, essendo stato indicato, nel verbale di notifica del decreto di espulsione, un termine per l'opposizione dimezzato, rispetto a quello previsto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero introduce un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa di espellere lo straniero dal territorio dello Stato per la ricorrenza di uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, e non si configura come impugnazione del provvedimento in questione con cui possano farsi valere anche i vizi formali di ciascun atto del procedimento amministrativo non incidenti sulle finalità perseguite dalla legge. Da ciò si è dedotto che non è nullo il decreto di espulsione, in cui sia erroneamente indicata l'autorità giudiziaria competente a conoscere del ricorso, allorquando questo sia stato proposto innanzi al giudice competente (Cass. 20 ottobre 2000 n. 13891; confr. 3 novembre 2000 n. 14367). Il medesimo principio deve trovare applicazione nel caso presente, in cui il vizio denunciato non cade sull'indicazione del giudice competente, bensì del termine per impugnare. È pertanto corretta la decisione con la quale il giudice di merito ha respinto la domanda, basandosi sulla circostanza che il vizio dedotto non aveva cagionato alla parte, che aveva proposto tempestivamente la sua impugnazione, alcun pregiudizio.
Con il secondo motivo di ricorso si denunciano vizi di motivazione del decreto impugnato su un punto decisivo della controversia, perone il Tribunale della libertà di Bologna aveva riconosciuto, in sede cautelare, la configurabilità del solo reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, di favoreggiamento della prostituzione, e successivamente revocato anche la misura degli arresti domiciliari perché non sussisteva più il pericolo della reiterazione delle condotte criminose contestate, sicché la ricorrente non poteva essere ritenuta persona socialmente pericolosa, come persona che vive con i proventi di attività delittuose ex L. n. 1423 del 1956, art. 1; e inoltre perché ininfluente doveva ritenersi la pubblicità
fatta in funzione dell'esercizio personale della prostituzione, mentre si sarebbe dovuto in ogni caso escludere che vi fosse stata agevolazione alla prostituzione.
Il motivo è inammissibile. Premesso che nessuna contraddizione logica e ipotizzabile tra i provvedimenti cautelari, basati per loro natura su un accertamento a cognizione sommaria della pericolosità del soggetto, emessi in un processo penale e il provvedimento che definisce la causa civile di impugnazione del decreto di espulsione dello straniero sulla base di una cognizione piena, si osserva che il mezzo in esame propone in realtà, sotto la forma apparente del vizio di motivazione, la questione della pericolosità sociale della ricorrente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito, ed è basato, nell'impugnato decreto, su una motivazione adeguata ed immune da vizi intrinseci.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non avendo l'amministrazione intimata svolto difese, non vi è da decidere sulle relative spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2006