Articolo 2 della Legge 11 marzo 1988, n. 66
Articolo 1Articolo 3
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13 marzo 1988
Art. 2. 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.
2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 13 marzo 1988
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