Articolo 28 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 marzo 1969
Art. 28.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969