Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9521/2021
Tribunale Ordinario di PA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 10 aprile 2025, alle ore 10:39, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 9521/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Salvatore Romeo, per parte attrice, e l'avv. Iudica, in sostituzione dell'avv. Codiglione, per la Rap.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare alle note conclusive.
L'avv. Romeo dichiara che la richiesta di distrazione delle spese legali è frutto di un refuso in quanto l'attrice è ammessa al gratuito patrocinio.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9521/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1
giudizio in PA, Via Gioacchino Ventura n.5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Romeo,
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in PA, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PA, CP_2
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO P_
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 2.342,11, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore dell'Erario, delle spese di lite di pertinenza dell'attrice (ammessa al gratuito patrocinio),
che liquida in € 2.552,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre spese vive prenotate e prenotande a debito;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto;
P_
Con in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la : Controparte_1
Con 4) condanna la a tenere indenne il di quanto lo stesso è tenuto a Controparte_1
versare all'attrice in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
Con 5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo P_
sostenute, che liquida in € 2.816,00, di cui € 264,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compenso,
oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 28 Giugno 2021, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (per la rottura degli occhiali da vista e del telefono cellulare, dal costo a nuovo pari a complessivi € 780,59, e delle spese di assistenza legale in sede stragiudiziale quantificate in € 800,00), per un totale di € 9.396,99 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Deduceva, infatti, di avere subito un infortunio a PA, il giorno 23 luglio 2018, alle ore
09:45 circa, quando, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via dell'Artigliere,
giunta in prossimità del civico n. 31/33, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente al suolo a causa di una disconnessione del piano di calpestio del predetto marciapiedi,
adiacente ad un'aiuola dalla quale emergevano le radici di un albero, riportando lesioni personali, oltre alla rottura degli occhiali da vista e del telefono cellulare.
Il , costituitosi, deduceva, l'infondatezza della domanda principale o Controparte_1
comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Con (d'ora innanzi denominata soltanto ), al fine di essere tenuto Controparte_3
Con indenne;
ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 6.08.2014, con P_
cui la predetta società aveva assunto sia l'obbligo di manlevare il dalla responsabilità P_
civile per i danni derivati a terzi in conseguenza di sinistri verificatisi sulle strade cittadine sia,
in particolare, l'obbligo di espletare la manutenzione e la sorveglianza delle medesime strade cittadine e dei relativi manufatti.
Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito eccepiva l'infondatezza sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. Controparte_1
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa della danneggiata. All'udienza del 17.04.2023, il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento, in ragione della intervenuta cancellazione dall'Albo speciale del difensore del P_
, avv. Giuseppe Natale.
[...]
Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, con comparsa del 04.12.2023, il P_
si costituiva tramite nuovo difensore, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta
[...]
estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.
Con comparsa del 05.12.2023, si costituiva in giudizio anche la chiedendo CP_2
l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nella propria comparsa di risposta del 21.03.2022.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 10 aprile 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di estinzione del giudizio,
sollevata dal nella comparsa in riassunzione del 04.12.2023. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice -, infatti, “in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la
riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella
in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se
pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” (in termini Cass. n.
15004/2024, conforme Cass. n. 22014/2024).
Con riferimento al momento perfezionativo della riassunzione, inoltre, la Suprema Corte
di Cassazione ha precisato che “la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo
deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale
inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido,
per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad
individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece
alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove
essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne
la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un
termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del
giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..” (in termini
Cass. n. 6921/2019, conforme Cass. n. 30802/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che l'interruzione del processo è stata dichiarata all'esito dell'udienza del 17.04.2023, ragion per cui – in assenza di prova di una pregressa conoscenza legale della causa interruttiva – è soltanto a partire da tale data che è iniziato a decorrere il termine di tre mesi per la riassunzione stabilito dall'art. 305 c.p.c., a nulla rilevando, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, che l'evento interruttivo si sia verificato precedentemente.
È, altresì, pacifico che parte attrice ha riassunto il procedimento interrotto con ricorso depositato in data 14.07.2023, a nulla rilevando che la notifica del ricorso in riassunzione si sia perfezionata successivamente.
Ne consegue che, non essendo decorso il termine di cui all'art. 305 c.p.c. tra la dichiarazione dell'interruzione e il deposito del ricorso in riassunzione, il giudizio deve intendersi riassunto tempestivamente.
Passando all'esame del merito, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di P_ provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_1
, per i danni dalla stessa subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste (LL della danneggiata), la quale Testimone_1
ha confermato tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice (cfr. verbale di udienza del 17.06.2024).
In particolare, con riferimento al primo capitolo (“vero è che in data 27.07.2018, alle ore 09:45
circa, la Sig.ra si trovava, nella qualità di pedone, nel Comune di PA e percorreva Parte_1
il marciapiedi di Via dell'Artigliere;”), il teste ha dichiarato: “confermo, quel giorno ero in compagnia
di mia LL e camminavamo accanto;
provenivamo da Via dei Leoni e arrivati su via dell'artigliere
abbiamo attraversato sulle strisce pedonali per raggiungere il marciapiede di fronte, perché eravamo
diretti verso la statua;
mia LL è salita prima di me e nell'atto in cui saliva appena ha messo
il piede sul marciapiede ha perso l'equilibrio ed è caduta in avanti perché c'era un dislivello
nel senso che il piano del marciapiede invece di essere tutto pavimentato in quella parte mancavano le
mattonelle creando un vuoto, probabilmente dovuto alle radici di un albero posto nelle
vicinanze. Mia LL dopo essere salita cadeva improvvisamente in avanti sbattendo il
petto ed il viso, infatti le si sono rotti gli occhiali da vista.
ADR: Il fatto è successo di mattina, non pioveva e c'era il sole.”.
Con riferimento al quarto capitolo (“Vero è che riconosco il luogo del sinistro nelle foto presenti
nel fascicolo dell'attrice ed allegate anche alla memoria ex art.183 VI comma n.2 della sig.ra Pt_1
che mi vengono esibite;
”), il teste ha dichiarato: “confermo sono proprio quelli i luoghi del
sinistro ed in particolare nella parte in cui si vede la parte disconnessa”.
Con riferimento al quinto capitolo (“Vero è che a causa del sinistro e della caduta al suolo,
rimanevano distrutti gli occhiali da vista della sig.ra e si danneggiava anche il vetro dello Pt_1 smartphone Huawei del pedone;
”), il teste ha dichiarato: “Confermo, il vetro del telefonino si è
lesionato”.
Il teste, come già sopra riportato, riconosceva nelle foto esibitegli (allegate da parte attrice)
i luoghi ed in particolare il punto del dissesto in cui si era verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'arrivo della lo stesso giorno Pt_1
del sinistro alle ore 11:57, e riporta nell'anamnesi “trauma craniocervicofacciale, sternale e ginocchi
dx e sx da rif. Caduta secondaria al dissesto del marciapiedi in via dell'artigliere”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto,
idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'incidente è pacificamente avvenuto in pieno giorno, in presenza della luce solare, e considerato che la buca – secondo quanto si evince dal compendio fotografico versato in atti da parte attrice – non risultava coperta da elementi esterni che ne ostacolavano la visibilità, si ritiene che abbia avuto la possibilità – con Parte_1
l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia presente su via dell'Artigliere, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 20%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire Controparte_1
l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80%
della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio,
dott. , ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, - Persona_1
che “dalle lesioni accertate, riconducibili eziologicamente al trauma, è derivato – sulla base della visita
medica e di tutta la documentazione clinica esaminata – un periodo di inabilità temporanea totale di
giorni 5, ed un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 15 (al 50%)”.
Il medesimo C.T.U. ha, invece, escluso sia la sussistenza di un danno biologico permanente,
rilevando l'insussistenza di postumi di tipo maxillo-facciale, sia la sussistenza di spese mediche documentate in relazione all'infortunio subito.
Rispondendo ai rilievi critici pervenuti dal c.t.p. di parte attrice, il C.T.U. ha infine chiarito quanto segue:
“In relazione alle note critiche ricevute, dopo un accurato riesame di tutta la documentazione
sanitaria agli atti, nonché dopo revisione critica della bozza della CTU inviata alle parti, si fa presente
quanto segue:
le valutazioni espresse nella bozza della CTU inviata alle parti sono state prese a seguito di
valutazione clinica, e non solo cartacea, in sede di visita peritale in data 6/9/2024 cui il CTP dott.
non è stato presente;
Persona_2
se il Collega CTP fosse stato presente, avrebbe avuto modo di condividere, assieme allo scrivente
CTU, che il quadro clinico dell'attrice, signora non solo è notevolmente migliorato Parte_1
dalla data in cui lui ha redatto la sua Consulenza Tecnica di Parte, cioè il 19/3/2021 (vale a dire tre anni
e mezzo prima), ma non è residuato alcun postumo;
“l'ematoma in regione sopraciliare destra” si è infatti completamente riassorbito dopo più di sei anni
dal trauma (occorso in data 23/7/2018), “il trauma distorsivo del rachide cervicale” dopo sei anni non
ha lasciato reliquati, prova ne sia la descrizione dell'esame obiettivo di questa regione anatomica,
totalmente negativo per postumi, e la totale motilità articolare del distretto anatomico per tutti i
movimenti, sia quelli attivi che quelli passivi;
idem “il trauma toracico ed il trauma contusivo del
ginocchio”-
pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ribadiscono le conclusioni trasmesse nella
bozza della CTU inviata alle parti”.
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur
non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte
di Cassazione,- condiviso da questo giudice “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria
ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi
a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte
le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di
evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si
deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del
danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno
morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)
rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni
di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, delle voci di danno, questo giudice ritiene che, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i danni non patrimoniali non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), spetta a a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale di carattere temporaneo, la somma di € 115,00 al giorno (inclusiva della componente dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva interiore), per un totale di
€ 1.437,50 (€ 575,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno temporaneo, in assenza di allegazioni di parte in ordine a peculiari circostanze personalizzanti.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente sia per le spese relative al costo degli occhiali da vista progressivi, nella misura chiesta dall'attrice, pari ad € 541,00
(vedi ricevuta fiscale della “Optissimo” di cui al documento n. 6 allegato all'atto di citazione),
sia il danno emergente per la rottura del telefono cellulare di marca Huawei, anch'esso nella misura chiesta dall'attrice, pari a € 250,00, ritenuto congruo in base al valore medio di mercato dei prodotti di tale specie, nonché le spese di c.t.p. fatturate per € 250,00 (vedi fattura allegata all'atto di citazione).
Non si ritiene, invece, di riconoscere il danno emergente per spese stragiudiziali sostenute nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia in fase stragiudiziale,
qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta ed ha allegato soltanto la lettera di costituzione in mora, la lettera di invito alla stipula di negoziazione assistita ed altra lettera interruttiva della prescrizione (vedi allegati nn. 2, 3 e
4 dell'atto di citazione).
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
In definitiva, il danno non patrimoniale patito dall'attrice ammonta alla somma complessiva di € 1.437,50, in valori attuali, costituente – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Il danno patrimoniale subito dall'attrice ammonta, invece, alla somma complessiva di €
1.041,00 (€ 541,00 + € 250,00 + € 250,00).
Quindi, per stabilire l'importo dovuto dal bisogna operare una riduzione delle P_
predette somme del 20%, in proporzione al grado di responsabilità della danneggiata accertato, per giungere così ad € 1.150,00 per danno non patrimoniale ed € 832,80 per danno patrimoniale. Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 23 Luglio 2018), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità
della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 20% (€ 1.150,00 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 23 Luglio 2018 (€ 973,75), quindi il capitale devalutato di
€ 973,75 viene sommato alle spese di € 832,80 (assumendo quale data unica quella del 23 Luglio
2018 in considerazione dell'esiguità dell'importo) e il risultato di € 1.806,55 viene rivalutato dal 23 luglio 2018 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 2.342,11 (di cui € € 208,57 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il Controparte_1
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , questa P_
appare fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Nella specie, il , da un lato, ha dedotto che per effetto della stipula del Controparte_1
contratto di servizio del 6.08.2014, la è obbligata a tenerlo indenne dalla CP_2
responsabilità civile per i danni derivati a terzi in conseguenza di sinistri verificatisi sulle strade cittadine;
dall'altro lato, in particolare, ha lamentato l'inadempimento da parte della
Con
degli obblighi assunti ai sensi dell'art.11, primo comma, del predetto contratto di servizio, Con secondo cui la ha l'obbligo di espletare il servizio di sorveglianza e monitoraggio,
emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le P_
modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B).
Con riferimento al primo dei profili sopra evidenziati, deve escludersi che, per effetto della stipula del contratto di servizio del 6.08.2014, la abbia assunto un obbligo generale CP_2
di manleva dell' indipendente dall'inadempimento degli specifici obblighi CP_4
dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, al comma P_
Con 7 dell'art. 11, che “la società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano
diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle
attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
Inoltre, il suddetto art. 11, al successivo comma 8, precisa che “L'Amministrazione comunale
Con rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il
risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria,
ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in qualità di ente territoriale P_
proprietario della rete viaria cittadina;
[…]”.
Interpretando congiuntamente le suddette disposizioni contrattuali, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di (previsto dal sopra indicato comma 8 dell'art. 11, CP_2
specificamente invocato dal a sostegno della propria domanda di garanzia) si attiva P_
unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi (specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi,
unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo.
È pur vero, tuttavia, che il non ha solo dedotto in merito alla sussistenza di un P_
Con obbligo generalizzato di manleva a carico di , ma ha anche specificamente allegato Con l'inadempimento da parte della degli obblighi assunti ai sensi dell'art.11, primo comma,
del predetto contratto di servizio, relativi – come si è già detto – all'espletamento del servizio di sorveglianza, monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria ella rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al Controparte_1
transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato
B).
Con La , costituendosi, non ha contestato che il sinistro si sia verificato su un marciapiede rientrante nell'elenco delle strade e dei marciapiedi pubblici fornito dall'Ente comunale al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.
Invero, del tutto tardiva è la contestazione al riguardo sollevata dalla stessa nelle note conclusive, quando della circostanza (ossia la inclusione della strada luogo del sinistro
Con nell'elenco delle strade sottoposte al controllo della ) era da ritenersi ormai acclarata in base al principio di non contestazione ex art.115 c.p.c..
Con La ha, invece, eccepito un limite di estensione delle sedi stradali e pedonali oggetto del suo obbligo di manutenzione (precisamente 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000
mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari).
Con Tuttavia, gravava sulla stessa , trattandosi di un fatto impeditivo e non costitutivo della domanda di manleva, l'onere (rimasto insoddisfatto) di provare che, all'epoca del sinistro,
aveva già raggiunto nell'anno il limite di estensione delle sedi viarie e pedonali oggetto del suo servizio di manutenzione.
Con Quanto al rilievo della secondo cui non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento dei suoi obblighi, perché non vi è prova che l'intervento rientrasse nella programmazione annuale
Con di manutenzione, basti osservare che la è obbligata, in base al contratto di servizio,
innanzitutto, ad una attività di monitoraggio e successiva segnalazione al di PA P_
(per la programmazione annuale concordata degli interventi “estesi” in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità e comunque connessi ad un servizio di pronto intervento per interventi “estesi” ad impulso del , nonché P_
ad una attività di intervento “in emergenza”, quanto meno, con transennamento, o manutentivo straordinario, a seguito di segnalazione di terzi o del proprio monitoraggio per i dissesti classificati di gravità 3.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 11 già citato e dell'allegato B.1.2, infatti, in caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società deve intervenire mediante il servizio di emergenza – pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede); ciò
su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio (vedi contratto e allegato B).
Con Ora, la non ha fornito prova, né di avere espletato il servizio di monitoraggio con la trasmissione del relativo report o della relazione annuale al Comune per la programmazione di un intervento esteso, né di essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio, ove avesse valutato il degrado di gravità 3.
Con Per quanto concerne poi la deduzione formulata dalla , secondo cui ogni sua responsabilità sarebbe comunque da escludere perché il dissesto è stato provocato dalle radici
Con di un albero, deve evidenziarsi che, in base all'allegato B del contratto di servizio, la ha l'obbligo di effettuare una ricognizione su tutte le anomalie indotte nell'espansione e crescita delle radici di tutte le piante presenti lungo le strade e nei marciapiedi nel territorio comunale,
con lo scopo di fornire al del un quadro di monitoraggio Controparte_5 Controparte_1
per gli interventi sugli apparati radicali (cfr. all. B del contatto).
Con Era, dunque, onere (anch'esso rimasto insoddisfatto) della provare di avere effettuato l'attività di monitoraggio e, conseguentemente, di avere fornito al Comune il relativo quadro dell'attività espletata. Con Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attore per capitale, interessi e P_
spese.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va P_
accolta nei limiti sopra indicati, parimenti la domanda di manleva proposta dal P_
contro la CP_2
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il P_
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, stante
[...]
l'ammissione della parte attrice al gratuito patrocinio.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade la domanda accolta (da € 1.101,00 a € 5.200,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta e senza applicazione della riduzione della metà ai sensi degli artt. 82 e 130 del T.U. n.115/2002
non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore ammesso al gratuito patrocinio e quanto in favore dell'Erario in sentenza (vedi da ultimo Cass. n.7560/2019).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. P_
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate P_
nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel
DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade domanda di manleva accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in PA il 10 Aprile 2025.
Il Giudice
Angela Notaro La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.