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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO CINZIA ROSA AT LAURA
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE BS
Controparte_2
[...]
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., ha chiesto Parte_1
l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di , valide per il triennio 2024/2027, con il riconoscimento CP_2
del punteggio di 7 punti per i 14 mesi di servizio di leva prestato.
A tal fine il ricorrente ha esposto che in data 20.6.2024 ha presentato, ai sensi del decreto 89 del
21.5.2024 (Graduatorie Terza Fascia Personale ATA–Validità per il triennio scolastico 2024/2025,
2025/2026 e 2026/2027), domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico-profilo assistente Tecnico e gli è stato assegnato il seguente punteggio: A) 9,85 per il profilo di assistente pagina 1 di 5 amministrativo;
B) 8,85 per il profilo di collaboratore scolastico;
C) 8,85 per il profilo di assistente tecnico.
Secondo il ricorrente, il punteggio assegnatogli è errato in quanto avrebbe dovuto ottenere 7,00 punti in ragione del servizio militare di leva prestato per un totale di 14 mesi, dal 12.1.2004 al 31.8.2004 (per un totale di 233 giorni) dal 1.9.20024 al 11.3.2005 (per un totale di 192 giorni), anziché 0.60.
In particolare il ricorrente ha rilevato che dall'allegato A del D.M. 89/2024 risulta un trattamento diversificato del servizio militare a seconda che sia svolto o non in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
Secondo il ricorrente la diposizione ministeriale viola l'art.569, comma 3, D. Lgs. 297/1994 ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e contrasta anche con l'art.485, comma 7, Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”.
A fondamento della propria tesi il ricorrente in particolare invoca la sentenza della Corte di Cassazione
n. 33151/2021 pronunciatasi sulla disapplicazione del D.M. 44/2001, laddove consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento e giurisprudenza di merito che ha riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina.
Si è costituito il per chiedere il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 5.11.2024 il ricorso cautelare è stato rigettato.
Celebrata nel giudizio di merito l'udienza di discussione ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive note scritte e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Per le ragioni già esposte nella fase cautelare, che di seguito si trascrivono, il ricorso deve essere rigettato.
Come da allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale ATA, lett. A del D.M. 89/2024:
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Ad esso (Allegato A1) sono attribuiti 6 punti per ogni anno.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ad esso (Allegato A1) sono attribuiti 0,60 punti per ogni anno.
pagina 2 di 5 Tale disciplina ricalca quella del D.M. 50/2021, con cui l'amministrazione scolastica si era adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, in relazione all'interpretazione dell'art 2050, comma 2 aveva concluso che anche il servizio di leva, non prestato in costanza di nomina, dovesse essere valutato a fini concorsuali.
La questione del diverso punteggio attribuito al servizio militare, a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, è stata oggetto della recente pronuncia della Corte di
Cassazione 22429/2024 che, anzitutto, ha precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso che la previsione di un diverso punteggio, a seconda che il servizio militare o sostitutivo sia prestato o non in costanza di rapporto, sia contraria con il disposto dei due commi dell'art.2050 Codice Ordinamento Militare.
In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato come la norma primaria non escluda per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
(…) l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art.52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo
pagina 3 di 5 non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art.52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Non vi è motivo per discostarsi dai principi sopra esposti alla luce della sentenza del Consiglio di Stato
9.12.2024 invocata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta. La sentenza invocata argomenta sulla questione di causa alla luce delle previsioni degli artt.485 comma 7 e 569 comma 3 del d. lgs. n. 297 del 1994 e cioè proprio di quelle disposizioni relativamente alle quali la Corte di Cassazione con la sentenza 22429/2024 ha chiarito come non possano essere utilmente richiamate perché riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Alla luce dei principi esposti, che si condividono integralmente e che sono fatti propri, deve quindi escludersi la sussistenza del diritto in capo al ricorrente di rideterminazione del punteggio in graduatoria per il servizio militare non prestato in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che pagina 4 di 5 liquida in €1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge
Brescia, 28 febbraio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO CINZIA ROSA AT LAURA
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE BS
Controparte_2
[...]
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., ha chiesto Parte_1
l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di , valide per il triennio 2024/2027, con il riconoscimento CP_2
del punteggio di 7 punti per i 14 mesi di servizio di leva prestato.
A tal fine il ricorrente ha esposto che in data 20.6.2024 ha presentato, ai sensi del decreto 89 del
21.5.2024 (Graduatorie Terza Fascia Personale ATA–Validità per il triennio scolastico 2024/2025,
2025/2026 e 2026/2027), domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico-profilo assistente Tecnico e gli è stato assegnato il seguente punteggio: A) 9,85 per il profilo di assistente pagina 1 di 5 amministrativo;
B) 8,85 per il profilo di collaboratore scolastico;
C) 8,85 per il profilo di assistente tecnico.
Secondo il ricorrente, il punteggio assegnatogli è errato in quanto avrebbe dovuto ottenere 7,00 punti in ragione del servizio militare di leva prestato per un totale di 14 mesi, dal 12.1.2004 al 31.8.2004 (per un totale di 233 giorni) dal 1.9.20024 al 11.3.2005 (per un totale di 192 giorni), anziché 0.60.
In particolare il ricorrente ha rilevato che dall'allegato A del D.M. 89/2024 risulta un trattamento diversificato del servizio militare a seconda che sia svolto o non in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
Secondo il ricorrente la diposizione ministeriale viola l'art.569, comma 3, D. Lgs. 297/1994 ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e contrasta anche con l'art.485, comma 7, Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”.
A fondamento della propria tesi il ricorrente in particolare invoca la sentenza della Corte di Cassazione
n. 33151/2021 pronunciatasi sulla disapplicazione del D.M. 44/2001, laddove consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento e giurisprudenza di merito che ha riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina.
Si è costituito il per chiedere il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 5.11.2024 il ricorso cautelare è stato rigettato.
Celebrata nel giudizio di merito l'udienza di discussione ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive note scritte e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Per le ragioni già esposte nella fase cautelare, che di seguito si trascrivono, il ricorso deve essere rigettato.
Come da allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale ATA, lett. A del D.M. 89/2024:
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Ad esso (Allegato A1) sono attribuiti 6 punti per ogni anno.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ad esso (Allegato A1) sono attribuiti 0,60 punti per ogni anno.
pagina 2 di 5 Tale disciplina ricalca quella del D.M. 50/2021, con cui l'amministrazione scolastica si era adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, in relazione all'interpretazione dell'art 2050, comma 2 aveva concluso che anche il servizio di leva, non prestato in costanza di nomina, dovesse essere valutato a fini concorsuali.
La questione del diverso punteggio attribuito al servizio militare, a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, è stata oggetto della recente pronuncia della Corte di
Cassazione 22429/2024 che, anzitutto, ha precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso che la previsione di un diverso punteggio, a seconda che il servizio militare o sostitutivo sia prestato o non in costanza di rapporto, sia contraria con il disposto dei due commi dell'art.2050 Codice Ordinamento Militare.
In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato come la norma primaria non escluda per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
(…) l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art.52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo
pagina 3 di 5 non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art.52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Non vi è motivo per discostarsi dai principi sopra esposti alla luce della sentenza del Consiglio di Stato
9.12.2024 invocata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta. La sentenza invocata argomenta sulla questione di causa alla luce delle previsioni degli artt.485 comma 7 e 569 comma 3 del d. lgs. n. 297 del 1994 e cioè proprio di quelle disposizioni relativamente alle quali la Corte di Cassazione con la sentenza 22429/2024 ha chiarito come non possano essere utilmente richiamate perché riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Alla luce dei principi esposti, che si condividono integralmente e che sono fatti propri, deve quindi escludersi la sussistenza del diritto in capo al ricorrente di rideterminazione del punteggio in graduatoria per il servizio militare non prestato in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che pagina 4 di 5 liquida in €1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge
Brescia, 28 febbraio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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