Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Rgnr 4845 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile pendente
TRA
, in persona del suo legale rapp.tep.t., geom. Parte_1 [...]
, con sede in Quarto al C.so Italia n.323 (P.IVA rapp.ta e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. ERNESTO PISCOPO (C.F. ) (indirizzo PEC: C.F._1
– Fax. ) presso il quale elett.te dom.ta Napoli alla Via Email_1 P.IVA_2
Genova n.11 Attore
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo amministratore p.t., avv. Mariano Raimo, con sede in P.IVA_3
Napoli alla via Tommaso Caravita n.25;
Convenuto
Oggetto: Appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.02.2023 la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli il sito in Napoli Alla CP_1 Controparte_1
per sentire “dichiarare che la ha, nel tempo, anno 2018,
[...] Parte_1
1
n.25, in persona del suo amministratore p.t., e dietro sua espressa richiesta, i lavori, come innanzi meglio specificati, per il compenso complessivo pattuito di €.11.285,00 oltre Iva per
€.1.128,50 rimanendo creditrice, ad oggi, del detto importo, e cosi' condannare il alla via Tommaso Caravita n.25, in persona del suo amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento della detta residua e finale somma di €.16.747,03, di cui €.11.285,00 per sorta capitale, €.1.128,50 per Iva, nonché di €.4.333,53 per interessi calcolati al tasso di cui al D. Lg.vo n.231/2002 dalle scadenze (marzo-ottobre 2018) all'attualità, ovvero di quella maggiore e/o minore che il Giudice riterrà in Sua giustizia equa liquidare, oltre interessi ex
D. Lg.vo n.231/2002 dalla domanda….Vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorario”
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che negli anni 2017/2018, le erano stati commissionati dal dott. e dall'avv. Mariano Raimo, succedutisi come CP_2
amministratori del fabbricato in condominio in Napoli alla via Tommaso Caravita n.25, dei lavori edili, regolarmente eseguiti ed in particolare:
a) come da accordo dell'8/3/2018, sottoscritto dall'amministratore p.t. dell'epoca, dott.
lavori nella proprietà dei condomini, dott.ssa ed avv. CP_2 Controparte_3
Salvatore Russo, consistiti nella demolizione della muratura per consentire, ad altri, la rimozione delle tubazioni di amianto, e la loro sostituzione, attività deliberata, con ripristino, poi, dei luoghi, il tutto per un compenso pattuito di €.6.985,00, oltre iva;
b) come da richiesta del 12/3/2018, a firma dell'amministratore p.t. dell'epoca, dott. per il prezzo CP_2 pattuito con di €.200,00 oltre iva, lavori di manodopera per consentire all'ing.
[...]
tecnico nominato dall'assemblea, la verifica delle infiltrazioni rilevate nei locali di CP_4
proprietà dei fratelli e c) come da espressa richiesta del Pt_3 Persona_1
14/3/2018, sottoscritta dall'amministratore p.t. dell'epoca, dott. e sempre CP_2 relativamente alla rimozione dell'amianto, ad altri affidata, ulteriori lavori di urgenza nei locali sottostanti la proprietà della condomina, dott.ssa , per il prezzo pattuito Controparte_3 di €.1.455,00 oltre iva;
d) come da richiesta/autorizzazione del 18/3/2018, dell'amministratore p.t. dell'epoca, dott. per il prezzo pattuito di €.320,00 CP_2 oltre Iva, lavori di completamento dell'intervento, da altri fatto, sulla discendente dalla proprietà della condomina, dott.ssa , nei locali al piano terra di proprietà Controparte_3
Pt_4
e)come da autorizzazione del 18/3/2018, dell'amministratore p.t. dell'epoca, dott. CP_2
al 2° piano del fabbricato nella proprietà del condomino, avv. Salvatore Russo, lavori
[...]
2 per il ripristino dell'intonaco delle cornici esterne di marcapiano ed ardesie, per il prezzo pattuito di €.525,00 oltre Iva;
f) come da autorizzazione e dietro indicazione del tecnico del condominio, ing. dall'assemblea nominato D.L., nel periodo Controparte_4 settembre/ottobre 2018, momento in cui l'amministratore era l'avv. Mariano Raimo, lavori nell'immobile, di proprietà del sig. sito al 5° piano, per il prezzo pattuito di Parte_5
€.800,00 oltre Iva, aventi ad oggetto la pitturazione del bagno, della cucina, del soppalco e del disimpegno, per ripristinare dove intervenuti altre imprese;
g) come da autorizzazione e dietro indicazione del tecnico del condominio, ing. nel periodo Controparte_4 settembre/ottobre 2018, amministratore, al momento, l'avv. Mariano Raimo, lavori nell'immobile, di proprietà del sig. sito al 5° piano, per il prezzo pattuito Parte_5 di€.1.000,00 oltre Iva, aventi ad oggetto sistemazione della pavimentazione del terrazzo a livello, lavori necessari per gli altrui interventi.
Che, il era stato diffidato al pagamento con racc.te a/r del 27/30.7.18 (a firma CP_1
Avv. Piscopo) del 25.09.2018 (a firma ), nonché invitato alla negoziazione Parte_1
assistita, cui non aveva aderito, per cui si rendeva necessario adire le competenti A.G.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 25.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
28.11.2024 e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e quindi va accolta nei limiti di cui in motivazione.
In via assolutamente preliminare va rilevato che il convenuto non ha inteso CP_1
partecipare al dialogo processuale e pertanto va dichiarato contumace. In proposito, occorre evidenziare, come da giurisprudenza unanime (ex multis Cass. Civ. Sez. Un. 2951 del
16.2.2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
3 eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.
Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.”, per cui la domanda, indipendentemente dalla contumacia può essere accolta nei limiti della prova fornita dall'attore
Orbene, nel caso oggetto in esame l'attore ha fornito la prova, mediante produzioni documentali, degli importi pattuiti per i lavori eseguiti in favore del di cui ai CP_1 punti a), b), c), d), ed e) della premessa di cui all'atto di citazione, mentre i lavori di cui ai capi f) e g) dell'atto di citazione, ovvero quelli di pitturazione e lavori di sistemazione terrazzo eseguiti nella proprietà nel mese di ottobre 2018, oltre a sembrare di Parte_5
esclusiva competenza del (pitturazione interna e sistemazione terrazzo) e non del CP_1
, non sono supportati da alcuna documentazione scritta e sembrano, altresì, non CP_1
avere alcun collegamento con il contratto principale, quello di appalto del 08.3.2018 avente ad oggetto demolizione muratura per consentire ad altri la rimozione della tubazione di amianto, da cui sono anche scollegati temporalmente, a differenza di quelli di cui ai capi b),
c), d) ed e) tutti eseguiti a marzo 2018. A sostegno di tale ricostruzione vi è anche la circostanza che nella prima diffida, quella inviata dal procuratore delle società attrice in data
27.7.18, dei lavori eseguiti nella proprietà non se ne fa menzione. Parte_5
Pertanto, alla luce delle osservazioni di cui innanzi, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla debenza delle somme per i lavori eseguiti di cui ai capi a), b), c), d), ed e) dell'atto di citazione, come innanzi riportati, per complessivi € 9.485,00 oltre iva come per legge e interessi ex D. Lg.vo n.231/2002 dalla data di ricezione della prima diffida al pagamento, ovvero dal 30.07.2018.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea condanna il sito in Napoli alla CP_1
(C.F.: ) in persona dell'amm.re p.t. al pagamento Controparte_1 P.IVA_3
in favore della società della somma di € 9.485,00, oltre iva come per legge Parte_1
interessi ex D. Lg.vo n.231/2002 dal 30.07.2018.
- Condanna il convenuto sito in Napoli alla (C.F.: CP_1 Controparte_1
) in persona dell'amm.re p.t. al pagamento in favore della società P.IVA_3 Parte_1 delle spese e competenze di lite che liquida ex DM 147/2022 in € 264,00 per spese vive
[...] ed € 3.387,00 per compensi legali oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Na, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
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