Articolo 5 della Legge 26 luglio 1965, n. 977
Articolo 4
Versione
2 settembre 1965
Art. 5.
Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni per l'anno finanziario 1965 si fara' fronte con corrispondente quota, delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 settembre 1965