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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1175 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. RIZZO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Via Siracusa 10
-PALERMO
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: giudizio post atp
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici della pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno di invalidità e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU
1 nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato, non sussistendo in capo a le condizioni Parte_1
sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di cui alla legge n.118/71.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, non ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dei benefici in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui il ricorrente è affetto, ha evidenziato che “Come emerso dall'esame obiettivo, il ricorrente, in attuale attività lavorativa presso la Forestale con sede a Castellammare del Golfo (osservando turni di lavoro dal lunedì al sabato con orario dalle 06:30 alle 13:00 in estate e dalle
07:00 alle 13:30 in inverno;
riferisce che viene sottoposto a visita medica dal medico competente e giudicato idoneo con limitazioni), titolare di patente di guida tipo nr. Num
, rinnovata in data 03.03.2016, con scadenza in data 31.08.2026, che NumeroD_2
utilizza per guidare un'auto, si presenta in apparenti buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, è in grado di essere autonomo sia nella deambulazione che nei passaggi posturali intermedi, senza deficit articolari clinicamente importanti a carico delle articolazioni o stenici a carico dei 4 arti, con obiettività cardiopolmonare in attuale compenso e obiettività neurologica nei limiti di norma, ed è in possesso di facoltà cognitive ed intellettuali adeguate al lavoro da svolgere/già svolto.”. Il CTU ha poi concluso che “lo stato psico-fisico-cognitivo del ricorrente, a nostro avviso, risulta compatibile con lo svolgimento di attività lavorative come quelle attualmente in essere o in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale e analoghe doti di esperienza.
Trattasi, pertanto, di infermità non tali da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo e pertanto, a nostro avviso, il ricorrente è da considerarsi NON INABILE – NON INVALIDO ai sensi della legge 222/84.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli
2 elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della S.C. sul punto CP_1
(da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto.
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN MA
3
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1175 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. RIZZO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Via Siracusa 10
-PALERMO
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: giudizio post atp
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici della pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno di invalidità e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU
1 nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato, non sussistendo in capo a le condizioni Parte_1
sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di cui alla legge n.118/71.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, non ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dei benefici in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui il ricorrente è affetto, ha evidenziato che “Come emerso dall'esame obiettivo, il ricorrente, in attuale attività lavorativa presso la Forestale con sede a Castellammare del Golfo (osservando turni di lavoro dal lunedì al sabato con orario dalle 06:30 alle 13:00 in estate e dalle
07:00 alle 13:30 in inverno;
riferisce che viene sottoposto a visita medica dal medico competente e giudicato idoneo con limitazioni), titolare di patente di guida tipo nr. Num
, rinnovata in data 03.03.2016, con scadenza in data 31.08.2026, che NumeroD_2
utilizza per guidare un'auto, si presenta in apparenti buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, è in grado di essere autonomo sia nella deambulazione che nei passaggi posturali intermedi, senza deficit articolari clinicamente importanti a carico delle articolazioni o stenici a carico dei 4 arti, con obiettività cardiopolmonare in attuale compenso e obiettività neurologica nei limiti di norma, ed è in possesso di facoltà cognitive ed intellettuali adeguate al lavoro da svolgere/già svolto.”. Il CTU ha poi concluso che “lo stato psico-fisico-cognitivo del ricorrente, a nostro avviso, risulta compatibile con lo svolgimento di attività lavorative come quelle attualmente in essere o in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale e analoghe doti di esperienza.
Trattasi, pertanto, di infermità non tali da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo e pertanto, a nostro avviso, il ricorrente è da considerarsi NON INABILE – NON INVALIDO ai sensi della legge 222/84.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli
2 elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della S.C. sul punto CP_1
(da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto.
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN MA
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