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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 24.11.2025 al n.r.g. 5513/2025 congiunta- mente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA BATTAGLIA Parte_1 C.F._1
e
GN EN (C.F. ), con l'Avv. PIETRO PROVERBIO, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 24.11.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e GN EN diretto a conseguire la regolamentazione dell'affido e del
[...] mantenimento della figlia , nata il [...] dal loro rapporto sentimentale, rilevato che le Per_1 parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabi- lità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) la figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condivi- Per_1 so, con prevalente collocazione abitativa e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione materna;
2) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo anche conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena co- municazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti si- gnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) quanto all'esercizio del diritto di visita di con il padre, quest'ultimo Per_1
§ potrà tenere con sé la figlia liberamente ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, ed in ogni caso potrà tenerla con sé almeno due giorni infrasettimanalmente dalle ore 19:00 alle ore 21:30, ove verrà dal medesimo riaccompagnata presso la casa materna. I giorni verranno comunicati anticipatamente alla signora GN EN dal signor Parte_1 ogni venerdì della settimana precedente, a seguito di trasmissione della turnistica lavorativa setti- manale da parte del suo datore di lavoro;
§ fino a quando il signor non avrà reperito una propria abitazione personale, il pa- Parte_1 dre potrà tenere con sé la figlia il sabato dalle ore 09:00 alle ore 22:00, ove verrà dal medesimo riaccompagnata presso la casa materna.
A seguito del reperimento di propria abitazione personale, il padre potrà tenere con sé due Per_1 weekend al mese dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica con pernotto presso l'abitazione paterna. I weekend verranno comunicati anticipatamente alla signora Parte_2 mena dal signor ogni venerdì della settimana precedente, a seguito di trasmissione Parte_1 della turnistica lavorativa settimanale da parte del suo datore di lavoro;
2 § durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Per_1 giorno di Natale con l'altro, il giorno di Capodanno con un genitore e quello della Befana con l'altro, previo accordo;
il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riaccompagnerà presso la ca- sa materna alle ore 22:00. Per le restanti vacanze scolastiche natalizie, il signor Parte_1 comunicherà anticipatamente alla signora GN EN i giorni in cui potrà tenere Per_1 con sé, a seguito di trasmissione della turnistica lavorativa delle festività da parte del suo datore di lavoro;
il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 09:00 alle ore 22:00, ove verrà dal medesimo riaccompagnata presso la casa materna;
§ durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, previo accordo;
il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riac- compagnerà presso la casa materna alle ore 22:00;
§ nei ponti del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11; 07/12 e 08/12 in via alternata previo accordo tra i geni- tori;
il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riaccompagnerà presso la casa materna alle ore
22:00;
§ in merito alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo di almeno due setti- mane anche non consecutive, che andrà comunicato alla madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
il periodo di propria competenza sarà scelto previo accordo tra i genitori.
Fino a quando il signor non avrà reperito una propria abitazione principale e non Parte_1 si recherà in vacanza in nessuna località, il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riaccompa- gnerà presso la casa materna alle ore 22:00; a seguito del reperimento di propria abitazione per- sonale o in caso di prenotazione presso qualche località, il padre potrà tenere con sé per Per_1
l'intero periodo con pernotto.
Il genitore che avrà con sé la figlia dovrà comunicare all'altro l'indirizzo ed i recapiti del luogo in cui si trovano in vacanza;
5) circa le modalità di esercizio del diritto di visita, su richiesta della signora GN EN, il signor attenderà e la riaccompagnerà, prendendola e lasciandola fuori dal Parte_1 Per_1 cancello dell'abitazione materna;
conseguentemente la madre si assumerà la relativa responsabili- tà dovesse succedere qualcosa alla minore nel tratto di strada da fuori al cancello al portone di in- gresso di casa;
6) le decisioni e gli accordi relativi ai giorni in cui il padre terrà con sé la minore settimanalmente, nei weekend con pernotto, nelle festività e nelle vacanze estive, verranno presi direttamente dai ge- nitori, senza alcun coinvolgimento di;
Per_1
7) i genitori potranno chiamarsi e scriversi liberamente per comunicazioni o per informazioni rela-
3 tive alla figlia;
8) nei giorni in cui il padre non avrà con sé , potrà contattarla telefonicamente o tramite mes- Per_1 saggistica sul cellulare della madre e/o su quello in uso alla minore in orario non scolastico e fino alle ore 20:30;
9) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
la somma di Euro 250,00 mensile. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli in- Per_1 dici Istat come per legge a partire dal mese di novembre 2026 e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora GN EN entro il giorno 20 di ogni mese;
10) i genitori contribuiranno inoltre in misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative alla figlia secondo le Linee Guida distrettuali spese extra assegno approvate dal Tribunale di Mi- lano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14.11.2017, in uso presso il Tribunale di Busto Arsi- zio e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialisti- che prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trat- tamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Naziona- le;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specia- lista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettua- ti privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il giorno 20 del mese successivo.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente ed entro l'ultimo giorno del mese il computo detta- gliato delle spese straordinarie concordate mensilmente sostenute;
11)sempre a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne, i genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora GN EN e versato sul conto cor- rente intestato alla medesima;
all'uopo il signor rinuncia a percepire la sua quota Parte_1 del 50% accettando che essa venga erogata totalmente alla signora GN EN;
12) la figlia resterà fiscalmente a carico della madre;
Per_1
13) entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni cambio di residenza e/o di domicilio e ad astenersi dal riferire alla minore, commenti od osservazioni di qualsivoglia natura relativamente all'altro genitore;
14)i signori GN EN ed prestano il loro reciproco consenso al rilascio Parte_1 ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio;
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
15)le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla so- lidarietà
”.
Rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
5 visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite ed omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 24.11.2025 al n.r.g. 5513/2025 congiunta- mente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA BATTAGLIA Parte_1 C.F._1
e
GN EN (C.F. ), con l'Avv. PIETRO PROVERBIO, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 24.11.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e GN EN diretto a conseguire la regolamentazione dell'affido e del
[...] mantenimento della figlia , nata il [...] dal loro rapporto sentimentale, rilevato che le Per_1 parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabi- lità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) la figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condivi- Per_1 so, con prevalente collocazione abitativa e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione materna;
2) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo anche conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena co- municazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti si- gnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) quanto all'esercizio del diritto di visita di con il padre, quest'ultimo Per_1
§ potrà tenere con sé la figlia liberamente ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, ed in ogni caso potrà tenerla con sé almeno due giorni infrasettimanalmente dalle ore 19:00 alle ore 21:30, ove verrà dal medesimo riaccompagnata presso la casa materna. I giorni verranno comunicati anticipatamente alla signora GN EN dal signor Parte_1 ogni venerdì della settimana precedente, a seguito di trasmissione della turnistica lavorativa setti- manale da parte del suo datore di lavoro;
§ fino a quando il signor non avrà reperito una propria abitazione personale, il pa- Parte_1 dre potrà tenere con sé la figlia il sabato dalle ore 09:00 alle ore 22:00, ove verrà dal medesimo riaccompagnata presso la casa materna.
A seguito del reperimento di propria abitazione personale, il padre potrà tenere con sé due Per_1 weekend al mese dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica con pernotto presso l'abitazione paterna. I weekend verranno comunicati anticipatamente alla signora Parte_2 mena dal signor ogni venerdì della settimana precedente, a seguito di trasmissione Parte_1 della turnistica lavorativa settimanale da parte del suo datore di lavoro;
2 § durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Per_1 giorno di Natale con l'altro, il giorno di Capodanno con un genitore e quello della Befana con l'altro, previo accordo;
il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riaccompagnerà presso la ca- sa materna alle ore 22:00. Per le restanti vacanze scolastiche natalizie, il signor Parte_1 comunicherà anticipatamente alla signora GN EN i giorni in cui potrà tenere Per_1 con sé, a seguito di trasmissione della turnistica lavorativa delle festività da parte del suo datore di lavoro;
il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 09:00 alle ore 22:00, ove verrà dal medesimo riaccompagnata presso la casa materna;
§ durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, previo accordo;
il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riac- compagnerà presso la casa materna alle ore 22:00;
§ nei ponti del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11; 07/12 e 08/12 in via alternata previo accordo tra i geni- tori;
il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riaccompagnerà presso la casa materna alle ore
22:00;
§ in merito alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo di almeno due setti- mane anche non consecutive, che andrà comunicato alla madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
il periodo di propria competenza sarà scelto previo accordo tra i genitori.
Fino a quando il signor non avrà reperito una propria abitazione principale e non Parte_1 si recherà in vacanza in nessuna località, il padre prenderà la figlia alle ore 09:00 e la riaccompa- gnerà presso la casa materna alle ore 22:00; a seguito del reperimento di propria abitazione per- sonale o in caso di prenotazione presso qualche località, il padre potrà tenere con sé per Per_1
l'intero periodo con pernotto.
Il genitore che avrà con sé la figlia dovrà comunicare all'altro l'indirizzo ed i recapiti del luogo in cui si trovano in vacanza;
5) circa le modalità di esercizio del diritto di visita, su richiesta della signora GN EN, il signor attenderà e la riaccompagnerà, prendendola e lasciandola fuori dal Parte_1 Per_1 cancello dell'abitazione materna;
conseguentemente la madre si assumerà la relativa responsabili- tà dovesse succedere qualcosa alla minore nel tratto di strada da fuori al cancello al portone di in- gresso di casa;
6) le decisioni e gli accordi relativi ai giorni in cui il padre terrà con sé la minore settimanalmente, nei weekend con pernotto, nelle festività e nelle vacanze estive, verranno presi direttamente dai ge- nitori, senza alcun coinvolgimento di;
Per_1
7) i genitori potranno chiamarsi e scriversi liberamente per comunicazioni o per informazioni rela-
3 tive alla figlia;
8) nei giorni in cui il padre non avrà con sé , potrà contattarla telefonicamente o tramite mes- Per_1 saggistica sul cellulare della madre e/o su quello in uso alla minore in orario non scolastico e fino alle ore 20:30;
9) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
la somma di Euro 250,00 mensile. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli in- Per_1 dici Istat come per legge a partire dal mese di novembre 2026 e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora GN EN entro il giorno 20 di ogni mese;
10) i genitori contribuiranno inoltre in misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative alla figlia secondo le Linee Guida distrettuali spese extra assegno approvate dal Tribunale di Mi- lano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14.11.2017, in uso presso il Tribunale di Busto Arsi- zio e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialisti- che prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trat- tamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Naziona- le;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specia- lista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettua- ti privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il giorno 20 del mese successivo.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente ed entro l'ultimo giorno del mese il computo detta- gliato delle spese straordinarie concordate mensilmente sostenute;
11)sempre a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne, i genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora GN EN e versato sul conto cor- rente intestato alla medesima;
all'uopo il signor rinuncia a percepire la sua quota Parte_1 del 50% accettando che essa venga erogata totalmente alla signora GN EN;
12) la figlia resterà fiscalmente a carico della madre;
Per_1
13) entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni cambio di residenza e/o di domicilio e ad astenersi dal riferire alla minore, commenti od osservazioni di qualsivoglia natura relativamente all'altro genitore;
14)i signori GN EN ed prestano il loro reciproco consenso al rilascio Parte_1 ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio;
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
15)le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla so- lidarietà
”.
Rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
5 visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite ed omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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