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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1508/2023
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
a seguito di
RICORSO EX ART. 473 – BIS 12 C.P.C. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Cogliate (MB), Via Isonzo n. 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Dedè, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
03.06.1990 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Santarelli e dall'avvocato Antonella Attubato, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore
RESISTENTE
Nonché nei confronti di
AVV. , quale Curatore speciale del minore , nato a Controparte_2 Persona_1
Milano, in data 08.03.2023, residente in [...]
INTERVENUTA sentita la relazione del Giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 13.05.2025, rilevato che le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
parte ricorrente: “A) In via pregiudiziale, respingere l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla sig.ra per le causali di cui alla presente memoria;
Controparte_1
B) Nel merito, previo accertamento dello stato di filiazione legittima del minore Persona_1
autorizzare il sig. a riconoscere il minore nato a [...], l'08.09. Parte_1 Persona_1
2023, figlio di nata a [...] ( il 03.06.1 9 90 in costanza di matrimonio tra Controparte_1
i sigg.ri e , con tutte le provvidenze del caso, compresa Parte_1 Controparte_1
l'attribuzione anche del cognome del padre anteponendolo a quello della madre;
C) In subordine, sempre nel merito, accertare lo stato di filiazione legittima del minore
[...]
e dichiarare che è figlio di ed è nato in [...] matrimonio e Per_1 Per_1 Parte_1
disporre che il minore assuma il cognome anteponendolo al cognome , con tutte le Pt_1 Per_1
provvidenze del caso;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
E) In via istruttoria, - si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale della resistente sul seguente capitolo di prova: “Vero che , nato il [...], è figlio del sig. Persona_1 Pt_1
”.
[...]
Si chiede disporsi C.T.U. genetica al fine di stabilire la paternità in capo al marito sig. Pt_1
.”.
[...]
Parte resistente:
“- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. Parte_1
- In via preliminare: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di inquadrare la domanda proposta quale azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. Parte_1
- Nel merito: rigettare la domanda ex adverso proposta stante la sua inammissibilità.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il curatore speciale del minore:
- in via preliminare: nel caso il Giudice adito dovesse ritenere fondata eccezione della resistente autorizzare e/o nominare curatore speciale al fine del deposito di domanda a tutela dei diritti ed interessi del minore Per_1
- anticipazione data udienza al fine di sentire la signora anche per avere maggior chiarezza Per_1 della posizione della stessa onde valutare nell'interesse del minore chi sia il padre. NEL MERITO:
- confermare l'affido del minore alla mamma;
Per_1 Controparte_1
- confermare il collocamento di presso la casa della madre prevedendo un inizio di un percorso Per_1 privato o con ausilio STM competente che aiuti le parti a focalizzarsi sull'interesse del minore.
Con riserva il Giudice e/o formulare precise richieste, nell'interesse del minore, nelle fasi successive del procedimento, con particolare riserva di riferire/aggiornare il Giudice nel caso i genitori non ottemperino agli accordi presi in merito allo svolgimento dei percorsi individuati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che:
1) Con ricorso depositato in data 21.3.2024, il ricorrente esponeva quanto segue:
a) Le odierne parti si univano in matrimonio in data 17.9.2022, contraendo matrimonio civile in
Vizzini (CT) - atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vizzini (anno 2022,
n. 65 parte II, serie C e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cantù al n. 114, parte II, serie C, anno 2022);
b) Nel mese di dicembre 2022 la resistente comunicava al marito di aspettare un figlio;
c) Stante le tensioni nella coppia, il ricorrente dal luglio 2023 si allontanava dall'abitazione coniugale, trasferendosi dai propri genitori;
d) l'8.09.2023 nasceva il bambino e della nascita il ricorrente veniva avvisato solo l'indomani, senza potersi recare in ospedale per vederlo, stante il veto opposto dalla madre, essendo assente qualunque forma di comunicazione tra le parti, svolta solo tramite i rispettivi patrocinatori legali;
e) acquisito l'estratto di nascita del bambino, il ricorrente apprendeva che il figlio risultava nei registri dello stato civile unicamente quale figlio naturale della resistente Per_1 CP_1
, col nome di
[...] Persona_1
2) il ricorrente – dolendosi del fatto che la condotta della resistente aveva reso inoperante la presunzione di paternità vigente in costanza di matrimonio – instava dunque per la autorizzazione a riconoscere il minore quale figlio di Persona_1 Controparte_1 nata a [...], il 03.06.1 9 90 in costanza di matrimonio tra le odierne parti, con richiesta di attribuzione anche del cognome del padre;
3) si costituiva la resistente, la quale eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda svolta dal ricorrente evidenziando come il ricorrente non potrebbe effettuare una dichiarazione di paternità autonoma nemmeno se autorizzato dal Giudice, in quanto l'atto di nascita non può essere modificato ostandovi l'art. 12, 6^ comma d.p.r. 396/2000 e sottolineando che la inammissibilità del procedimento di rettificazione degli atti di Stato Civile allorchè a fondamento della domanda di rettificazione venga dedotta una controversia di stato, come nel caso di specie;
4) con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente chiedeva il rigetto della eccezione preliminare di inammissibilità e precisava le domande secondo il tenore letterale riportato nelle conclusioni in epigrafe esposte;
5) alla prima udienza del 7.11.2024, il giudice nominava curatore speciale per il minore l'avv.
la quale si costituiva formulando le conclusioni riportate in epigrafe a tutela del CP_2 minore;
6) alla successiva udienza di comparizione delle parti del 13.05.2025, su richiesta del Giudice relatore, la parte resistente confermava la paternità del ricorrente del figlio Per_1 sottolineando di non averla mai messa in dubbio, ed essendo semmai il ricorrente ad averla contestata;
ritenuto che:
I. La eccezione preliminare svolta dalla parte resistente, di inammissibilità della azione proposta dal ricorrente, è infondata e merita rigetto per le ragioni che seguono.
II. Va premesso che il presente giudizio involge primari interessi del minore (diritto alla bigenitorialità), in una situazione di potenziale contrasto di interessi della madre che ha reso necessario e giustificato la nomina del curatore speciale del minore.
III. Giova ancora, quale premessa, considerare che la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà, pur non espressamente prevista dalla legge, della madre di dichiarare come naturale un figlio nato in [...] matrimonio;
in particolare la Cassazione "ha più volte affermato, in continuità con un orientamento che risale alla sentenza delle sezioni unite n. 828 del
1934, che la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo
o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato che il figlio da lei nato è figlio naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito" (ex pluribus, Cass. 8059/1997; conf. Cass. 3194/1996; 11073/1992). IV. Pur nella scarsità di precedenti giurisprudenziali su fattispecie analoghe – scarsità ragionevolmente dovuta, osserva il Collegio, alla obiettiva peculiarità e scarsa frequenza di situazioni di tal fatta, ove il conflitto genitoriale è così elevato da portare addirittura alla negazione del fondamentale diritto del figlio al riconoscimento di entrambe i genitori – la giurisprudenza di merito ha individuato soluzioni variegate volte ad individuare, nel vigente panorama normativo, gli strumenti di tutela finalizzati al riconoscimento dello status di figlio, riconosciuto come figlio naturale dalla sola madre, pur in costanza di matrimonio;
V. così, secondo un primo orientamento, espresso dal Tribunale di Messina, con sentenza del
03/03/2016, l'azione di stato proponibile sarebbe quella di cui all'art. 249 c.c. (reclamo dello stato di figlio), la cui legittimazione – con interpretazione estensiva – sarebbe riconosciuta anche al padre biologico, pur nel silenzio della disposizione normativa che testualmente la riserva al solo figlio (contra però si veda, Tribunale di Modena, sentenza n. 1488/2019, che, ribadita la tassatività delle azioni di stato, ha evidenziato come la lettera dell'art. 249 c.c., che riserva tale azione solo al figlio, dovrebbe portare ad escludere la legittimazione di altri soggetti);
VI. invece, secondo un diverso orientamento, fatto proprio dal Tribunale di Rimini (sentenza del
18.03.2020) lo strumento di tutela idoneo deve essere individuato nell'azione di riconoscimento prevista dall'art. 250 c.c., in quanto il bambino riconosciuto dalla madre coniugata quale figlio naturale deve essere considerato come un figlio nato fuori dal matrimonio, perché come tale è stato dichiarato nell'atto di nascita;
VII. tale ultimo orientamento il Collegio condivide ed intende perpetuare, dovendosi verificare se l'azione proposta dal ricorrente – per come essa è stata formulata – risulti sussumibile in detta fattispecie;
VIII. a tale riguardo, nel libello introduttivo, il ricorrente ha concluso nel senso di “essere autorizzato a riconoscere il minore nato a [...], l'[...], figlio di Persona_1 Controparte_1
nata a Milano (MI), il [...] in [...] matrimonio tra i sigg.ri e
[...] Parte_1
, con tutte le provvidenze del caso, compresa l'attribuzione anche del Controparte_1 cognome del padre”, evidenziando nella parte in fatto del ricorso di essere certamente il padre biologico del bambino, essendo le iniziali incertezze, manifestate alla moglie, solo il frutto della peculiare dichiarazione resa dalla madre nell'atto di nascita (ossia il fatto che il minore fosse stato registrato dalla donna, come figlio nato fuori dal matrimonio);
IX. ed ancora, entro il termine preclusivo per precisare le domande, il ricorrente ha concluso nei termini letterali riportati in epigrafe, chiedendo più marcatamente, previo accertamento dello stato di filiazione legittima del minore autorizzare il ricorrente a riconoscere il minore Per_1 [...] nato in [...] matrimonio tra le parti, con tutte le provvidenze del caso, compresa Per_1
l'attribuzione anche del cognome del padre anteponendolo a quello della madre;
X. orbene, ritiene il Collegio, che la portata complessiva delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, in uno con le allegazioni in fatto espresse nella parte espositiva e narrativa degli scritti difensivi, nel loro complesso considerati, denoti inequivocabilmente la volontà del ricorrente di essere riconosciuto come padre biologico del minore circostanza che nemmeno la resistente Per_1 ha mai infatti smentito o contestato, affermando che il padre del minore è sicuramente il Per_1 ricorrente (si rinvia sul punto alla verbalizzazione di cui alla udienza del 13.5.2025);
XI. ne consegue che la domanda svolta dal ricorrente rientra a pieno titolo nell'azione proponibile in simile fattispecie, prevista dall'art. 250 c.c., a nulla rilevando – per le ragioni sopra esposte - che la parte ricorrente abbia, peraltro incidentalmente, richiesto l'accertamento di filiazione legittima del minore;
XII. in ciò risiede anche la infondatezza della eccezione preliminare svolta dalla parte resistente, atteso che il ricorrente non ha inteso proporre un procedimento di rettificazione dell'atto di nascita, ma ha piuttosto formulato una domanda volta ad essere riconosciuto come il padre del minore Per_1
XIII. non osta all'accoglimento di tale domanda – come sopra qualificata – il disposto dell'art. 12 VI co. d.p.r. 396/2000, norma che non ha la postura di impedire l'esercizio di primari e fondamentali diritti della persona, come quello di vedere riconosciuta la propria qualità di genitore, o come quello del minore di vedersi riconosciute tutte le tutele che la legge appronta derivanti dall'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambe i genitori, ma piuttosto detta una più limitata e specifica disciplina sulla modalità di redazione degli atti dello stato civile, come chiaramente esprime la rubrica della norma;
XIV. nel merito, attesa la pacificità emergente dalle convergenti dichiarazioni delle parti circa il fatto che il bambino è nato durante dalla loro unione coniugale, diviene superflua sinanco la Per_1 disposizione di idonea CTU;
XV. nel caso di specie, pertanto, deve pronunciarsi sentenza che autorizzi il ricorrente a Pt_1 riconoscere il minore, essendo ciò pienamente rispondente all'interesse del bambino a vedersi riconosciuto dal padre anche in ragione di tutti i diritti che dal rapporto di filiazione ne discendono, dovendosi considerare la dichiarazione della madre che ha espressamente riconosciuto la paternità del ricorrente non ostativa al riconoscimento ex art. 250 c.c;
XVI. In merito ai profili inerenti all'affidamento, al diritto di visita, al mantenimento della prole e al cognome da attribuire al minore, l'esigenza di una loro compiuta regolamentazione discende dalla richiesta di riconoscimento del figlio. Su detti aspetti, tuttavia, il Tribunale può allo stato provvedere soltanto in via provvisoria, in attesa di opportuni approfondimenti istruttori e di maggiori elementi che dovranno essere forniti anche dalle parti;
XVII. ne deriva che nell'interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell'avvenuto riconoscimento e di disporre i necessari accertamenti al fine dell'assunzione di tutti i provvedimenti ex art. 315 bis e 262 c.c., come previsto dall'art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c., introdotto dal Dlgs 219/2012;
XVIII. ciò appare, infatti, conforme al dettato normativo che appunto prevede che con la sentenza in questione vengano adottati i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento, interpretato però in conformità, da un lato, agli altri principi che regolano la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento che presuppongono, come detto, opportuni approfondimenti istruttori, limitandosi la sentenza in questione a superare il mancante consenso materno;
XIX. La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, visti gli artt. 250, comma IV, c.c., 316, quarto comma, 337 bis e ss. c.c. e 38 disp. att. c.c. 737 c.p.c. come modificato dalla legge n. 219 del
10 dicembre 2012:
1. AUTORIZZA il ricorrente nato a Saronno (VA), il [...] a [...] al Parte_1 riconoscimento quale proprio figlio del minore nato a [...], l'08.09. 2023, Persona_1
in costanza di matrimonio con , nata a [...], il [...], Controparte_1 autorizzando altresì l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge;
2. DISPONE con separato provvedimento la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione alle statuizioni personali e ai profili economici concernenti il minore;
3. RISERVA la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 23.05.2025.
SI COMUNICHI.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
a seguito di
RICORSO EX ART. 473 – BIS 12 C.P.C. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Cogliate (MB), Via Isonzo n. 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Dedè, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
03.06.1990 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Santarelli e dall'avvocato Antonella Attubato, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore
RESISTENTE
Nonché nei confronti di
AVV. , quale Curatore speciale del minore , nato a Controparte_2 Persona_1
Milano, in data 08.03.2023, residente in [...]
INTERVENUTA sentita la relazione del Giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 13.05.2025, rilevato che le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
parte ricorrente: “A) In via pregiudiziale, respingere l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla sig.ra per le causali di cui alla presente memoria;
Controparte_1
B) Nel merito, previo accertamento dello stato di filiazione legittima del minore Persona_1
autorizzare il sig. a riconoscere il minore nato a [...], l'08.09. Parte_1 Persona_1
2023, figlio di nata a [...] ( il 03.06.1 9 90 in costanza di matrimonio tra Controparte_1
i sigg.ri e , con tutte le provvidenze del caso, compresa Parte_1 Controparte_1
l'attribuzione anche del cognome del padre anteponendolo a quello della madre;
C) In subordine, sempre nel merito, accertare lo stato di filiazione legittima del minore
[...]
e dichiarare che è figlio di ed è nato in [...] matrimonio e Per_1 Per_1 Parte_1
disporre che il minore assuma il cognome anteponendolo al cognome , con tutte le Pt_1 Per_1
provvidenze del caso;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
E) In via istruttoria, - si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale della resistente sul seguente capitolo di prova: “Vero che , nato il [...], è figlio del sig. Persona_1 Pt_1
”.
[...]
Si chiede disporsi C.T.U. genetica al fine di stabilire la paternità in capo al marito sig. Pt_1
.”.
[...]
Parte resistente:
“- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. Parte_1
- In via preliminare: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di inquadrare la domanda proposta quale azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. Parte_1
- Nel merito: rigettare la domanda ex adverso proposta stante la sua inammissibilità.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il curatore speciale del minore:
- in via preliminare: nel caso il Giudice adito dovesse ritenere fondata eccezione della resistente autorizzare e/o nominare curatore speciale al fine del deposito di domanda a tutela dei diritti ed interessi del minore Per_1
- anticipazione data udienza al fine di sentire la signora anche per avere maggior chiarezza Per_1 della posizione della stessa onde valutare nell'interesse del minore chi sia il padre. NEL MERITO:
- confermare l'affido del minore alla mamma;
Per_1 Controparte_1
- confermare il collocamento di presso la casa della madre prevedendo un inizio di un percorso Per_1 privato o con ausilio STM competente che aiuti le parti a focalizzarsi sull'interesse del minore.
Con riserva il Giudice e/o formulare precise richieste, nell'interesse del minore, nelle fasi successive del procedimento, con particolare riserva di riferire/aggiornare il Giudice nel caso i genitori non ottemperino agli accordi presi in merito allo svolgimento dei percorsi individuati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che:
1) Con ricorso depositato in data 21.3.2024, il ricorrente esponeva quanto segue:
a) Le odierne parti si univano in matrimonio in data 17.9.2022, contraendo matrimonio civile in
Vizzini (CT) - atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vizzini (anno 2022,
n. 65 parte II, serie C e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cantù al n. 114, parte II, serie C, anno 2022);
b) Nel mese di dicembre 2022 la resistente comunicava al marito di aspettare un figlio;
c) Stante le tensioni nella coppia, il ricorrente dal luglio 2023 si allontanava dall'abitazione coniugale, trasferendosi dai propri genitori;
d) l'8.09.2023 nasceva il bambino e della nascita il ricorrente veniva avvisato solo l'indomani, senza potersi recare in ospedale per vederlo, stante il veto opposto dalla madre, essendo assente qualunque forma di comunicazione tra le parti, svolta solo tramite i rispettivi patrocinatori legali;
e) acquisito l'estratto di nascita del bambino, il ricorrente apprendeva che il figlio risultava nei registri dello stato civile unicamente quale figlio naturale della resistente Per_1 CP_1
, col nome di
[...] Persona_1
2) il ricorrente – dolendosi del fatto che la condotta della resistente aveva reso inoperante la presunzione di paternità vigente in costanza di matrimonio – instava dunque per la autorizzazione a riconoscere il minore quale figlio di Persona_1 Controparte_1 nata a [...], il 03.06.1 9 90 in costanza di matrimonio tra le odierne parti, con richiesta di attribuzione anche del cognome del padre;
3) si costituiva la resistente, la quale eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda svolta dal ricorrente evidenziando come il ricorrente non potrebbe effettuare una dichiarazione di paternità autonoma nemmeno se autorizzato dal Giudice, in quanto l'atto di nascita non può essere modificato ostandovi l'art. 12, 6^ comma d.p.r. 396/2000 e sottolineando che la inammissibilità del procedimento di rettificazione degli atti di Stato Civile allorchè a fondamento della domanda di rettificazione venga dedotta una controversia di stato, come nel caso di specie;
4) con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente chiedeva il rigetto della eccezione preliminare di inammissibilità e precisava le domande secondo il tenore letterale riportato nelle conclusioni in epigrafe esposte;
5) alla prima udienza del 7.11.2024, il giudice nominava curatore speciale per il minore l'avv.
la quale si costituiva formulando le conclusioni riportate in epigrafe a tutela del CP_2 minore;
6) alla successiva udienza di comparizione delle parti del 13.05.2025, su richiesta del Giudice relatore, la parte resistente confermava la paternità del ricorrente del figlio Per_1 sottolineando di non averla mai messa in dubbio, ed essendo semmai il ricorrente ad averla contestata;
ritenuto che:
I. La eccezione preliminare svolta dalla parte resistente, di inammissibilità della azione proposta dal ricorrente, è infondata e merita rigetto per le ragioni che seguono.
II. Va premesso che il presente giudizio involge primari interessi del minore (diritto alla bigenitorialità), in una situazione di potenziale contrasto di interessi della madre che ha reso necessario e giustificato la nomina del curatore speciale del minore.
III. Giova ancora, quale premessa, considerare che la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà, pur non espressamente prevista dalla legge, della madre di dichiarare come naturale un figlio nato in [...] matrimonio;
in particolare la Cassazione "ha più volte affermato, in continuità con un orientamento che risale alla sentenza delle sezioni unite n. 828 del
1934, che la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo
o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato che il figlio da lei nato è figlio naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito" (ex pluribus, Cass. 8059/1997; conf. Cass. 3194/1996; 11073/1992). IV. Pur nella scarsità di precedenti giurisprudenziali su fattispecie analoghe – scarsità ragionevolmente dovuta, osserva il Collegio, alla obiettiva peculiarità e scarsa frequenza di situazioni di tal fatta, ove il conflitto genitoriale è così elevato da portare addirittura alla negazione del fondamentale diritto del figlio al riconoscimento di entrambe i genitori – la giurisprudenza di merito ha individuato soluzioni variegate volte ad individuare, nel vigente panorama normativo, gli strumenti di tutela finalizzati al riconoscimento dello status di figlio, riconosciuto come figlio naturale dalla sola madre, pur in costanza di matrimonio;
V. così, secondo un primo orientamento, espresso dal Tribunale di Messina, con sentenza del
03/03/2016, l'azione di stato proponibile sarebbe quella di cui all'art. 249 c.c. (reclamo dello stato di figlio), la cui legittimazione – con interpretazione estensiva – sarebbe riconosciuta anche al padre biologico, pur nel silenzio della disposizione normativa che testualmente la riserva al solo figlio (contra però si veda, Tribunale di Modena, sentenza n. 1488/2019, che, ribadita la tassatività delle azioni di stato, ha evidenziato come la lettera dell'art. 249 c.c., che riserva tale azione solo al figlio, dovrebbe portare ad escludere la legittimazione di altri soggetti);
VI. invece, secondo un diverso orientamento, fatto proprio dal Tribunale di Rimini (sentenza del
18.03.2020) lo strumento di tutela idoneo deve essere individuato nell'azione di riconoscimento prevista dall'art. 250 c.c., in quanto il bambino riconosciuto dalla madre coniugata quale figlio naturale deve essere considerato come un figlio nato fuori dal matrimonio, perché come tale è stato dichiarato nell'atto di nascita;
VII. tale ultimo orientamento il Collegio condivide ed intende perpetuare, dovendosi verificare se l'azione proposta dal ricorrente – per come essa è stata formulata – risulti sussumibile in detta fattispecie;
VIII. a tale riguardo, nel libello introduttivo, il ricorrente ha concluso nel senso di “essere autorizzato a riconoscere il minore nato a [...], l'[...], figlio di Persona_1 Controparte_1
nata a Milano (MI), il [...] in [...] matrimonio tra i sigg.ri e
[...] Parte_1
, con tutte le provvidenze del caso, compresa l'attribuzione anche del Controparte_1 cognome del padre”, evidenziando nella parte in fatto del ricorso di essere certamente il padre biologico del bambino, essendo le iniziali incertezze, manifestate alla moglie, solo il frutto della peculiare dichiarazione resa dalla madre nell'atto di nascita (ossia il fatto che il minore fosse stato registrato dalla donna, come figlio nato fuori dal matrimonio);
IX. ed ancora, entro il termine preclusivo per precisare le domande, il ricorrente ha concluso nei termini letterali riportati in epigrafe, chiedendo più marcatamente, previo accertamento dello stato di filiazione legittima del minore autorizzare il ricorrente a riconoscere il minore Per_1 [...] nato in [...] matrimonio tra le parti, con tutte le provvidenze del caso, compresa Per_1
l'attribuzione anche del cognome del padre anteponendolo a quello della madre;
X. orbene, ritiene il Collegio, che la portata complessiva delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, in uno con le allegazioni in fatto espresse nella parte espositiva e narrativa degli scritti difensivi, nel loro complesso considerati, denoti inequivocabilmente la volontà del ricorrente di essere riconosciuto come padre biologico del minore circostanza che nemmeno la resistente Per_1 ha mai infatti smentito o contestato, affermando che il padre del minore è sicuramente il Per_1 ricorrente (si rinvia sul punto alla verbalizzazione di cui alla udienza del 13.5.2025);
XI. ne consegue che la domanda svolta dal ricorrente rientra a pieno titolo nell'azione proponibile in simile fattispecie, prevista dall'art. 250 c.c., a nulla rilevando – per le ragioni sopra esposte - che la parte ricorrente abbia, peraltro incidentalmente, richiesto l'accertamento di filiazione legittima del minore;
XII. in ciò risiede anche la infondatezza della eccezione preliminare svolta dalla parte resistente, atteso che il ricorrente non ha inteso proporre un procedimento di rettificazione dell'atto di nascita, ma ha piuttosto formulato una domanda volta ad essere riconosciuto come il padre del minore Per_1
XIII. non osta all'accoglimento di tale domanda – come sopra qualificata – il disposto dell'art. 12 VI co. d.p.r. 396/2000, norma che non ha la postura di impedire l'esercizio di primari e fondamentali diritti della persona, come quello di vedere riconosciuta la propria qualità di genitore, o come quello del minore di vedersi riconosciute tutte le tutele che la legge appronta derivanti dall'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambe i genitori, ma piuttosto detta una più limitata e specifica disciplina sulla modalità di redazione degli atti dello stato civile, come chiaramente esprime la rubrica della norma;
XIV. nel merito, attesa la pacificità emergente dalle convergenti dichiarazioni delle parti circa il fatto che il bambino è nato durante dalla loro unione coniugale, diviene superflua sinanco la Per_1 disposizione di idonea CTU;
XV. nel caso di specie, pertanto, deve pronunciarsi sentenza che autorizzi il ricorrente a Pt_1 riconoscere il minore, essendo ciò pienamente rispondente all'interesse del bambino a vedersi riconosciuto dal padre anche in ragione di tutti i diritti che dal rapporto di filiazione ne discendono, dovendosi considerare la dichiarazione della madre che ha espressamente riconosciuto la paternità del ricorrente non ostativa al riconoscimento ex art. 250 c.c;
XVI. In merito ai profili inerenti all'affidamento, al diritto di visita, al mantenimento della prole e al cognome da attribuire al minore, l'esigenza di una loro compiuta regolamentazione discende dalla richiesta di riconoscimento del figlio. Su detti aspetti, tuttavia, il Tribunale può allo stato provvedere soltanto in via provvisoria, in attesa di opportuni approfondimenti istruttori e di maggiori elementi che dovranno essere forniti anche dalle parti;
XVII. ne deriva che nell'interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell'avvenuto riconoscimento e di disporre i necessari accertamenti al fine dell'assunzione di tutti i provvedimenti ex art. 315 bis e 262 c.c., come previsto dall'art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c., introdotto dal Dlgs 219/2012;
XVIII. ciò appare, infatti, conforme al dettato normativo che appunto prevede che con la sentenza in questione vengano adottati i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento, interpretato però in conformità, da un lato, agli altri principi che regolano la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento che presuppongono, come detto, opportuni approfondimenti istruttori, limitandosi la sentenza in questione a superare il mancante consenso materno;
XIX. La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, visti gli artt. 250, comma IV, c.c., 316, quarto comma, 337 bis e ss. c.c. e 38 disp. att. c.c. 737 c.p.c. come modificato dalla legge n. 219 del
10 dicembre 2012:
1. AUTORIZZA il ricorrente nato a Saronno (VA), il [...] a [...] al Parte_1 riconoscimento quale proprio figlio del minore nato a [...], l'08.09. 2023, Persona_1
in costanza di matrimonio con , nata a [...], il [...], Controparte_1 autorizzando altresì l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge;
2. DISPONE con separato provvedimento la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione alle statuizioni personali e ai profili economici concernenti il minore;
3. RISERVA la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 23.05.2025.
SI COMUNICHI.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao