Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6312/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 6312/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti CENTOLA Teodomiro T. e dell'avv. RIZZI Daniela elettivamente domiciliato in Foggia alla via della Repubblica n.25 presso lo studio dell'avv. Centola
APPELLANTE contro
(P.IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. DI STASO Vincenzo, elettivamente domiciliata in DO alla via De Florio n. 38/A presso lo studio del difensore avv. Di Staso
APPELLATO
e contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._2
Avv.ti Enrico GIUFFREDA e Giuseppe RINALDI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico GIUFFREDA sito in Monte Sant'Angelo, in
Piazza G. Marconi n. 3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n.129/2018 emessa dal Giudice di Pace di
DO a definizione del giudizio recante RG 253/2018
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto, giova premettere che con atto di citazione del 09.02.2018, Parte_1
, ha convenuto in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di
[...]
DO, e la Controparte_2 Controparte_3
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti allorquando in data
01.9.2017 in abitato di Monte Sant'Angelo, il alla guida del proprio CP_2
veicolo Panda 750 Fire targata FG476024 lo aveva investito procurandogli lesioni.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che: Parte_1
- nelle predette condizioni di tempo e luogo egli si trovava in via Culto
Evangelico n. 67, dinanzi al box di sua proprietà, allorquando, chino a terra per raccogliere il dado di un bullone che gli era caduto nel frangente, era stato investito dalla Panda condotta dal in retromarcia, nel mentre questi CP_4
effettuava manovra di parcheggio;
- il veicolo condotto dal lo aveva attinto con il paraurti al ginocchio CP_4
destro;
- in data 2.9.2017 si era recato presso il locale PS ove era stato diagnosticato
“trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx. Pregresso intervento chirurgico dello stesso” diagnosi confermata alla successiva visita di controllo del
26.9.2017;
- la responsabilità per l'occorso sinistro era da imputarsi in via esclusiva alla condotta di guida del;
CP_2
- il danno subito era stato quantificato in € 8.788;
- ogni tentativo di definire bonariamente la controversia era fallito;
- 2 -
ha concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare, previa declaratoria Parte_1
di sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dal Parte_1
e l'evento sinistro per cui è causa, la responsabilità esclusiva del
[...]
quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Panda Controparte_2
750 Fire targata FG476024, nella causazione del sinistro occorso in data
01.09.2017, verso le ore 19:30, nella zona antistante il civico n. 67 di Via
Culto Evangelico, in Monte Sant'Angelo nel mentre lo stesso, procedendo in retromarcia per parcheggiare la propria autovettura in detta Via, investiva il con la parte posteriore di detta autovettura;
- Dichiarare la Parte_1
compagnia di in forza della polizza n. Controparte_3
60730000442374702070 contratta dal per la responsabilità Controparte_2
civile, tenuta a risarcire tutti i danni patiti dal a seguito Parte_1
del suddetto evento sinistro del 01.09.2017 alle ore 19:30, in Monte
Sant''Angelo alla Via Culto Evangelico n. 67; - Condannare il Controparte_2
e la Compagnia di Assicurazioni in solido tra di loro, al CP_1
pagamento, in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni fisici dallo stesso riportati a seguito dell'evento sinistro”.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
17.04.2018 chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. La compagnia assicurativa, in particolare, ha dedotto:
- la carenza assoluta di prova rispetto alla dinamica del sinistro dedotta;
- che il aveva provveduto formalmente, con missiva del 6.10.2017, a CP_2 disconoscere l'evento e aveva contestualmente allegato dichiarazione scritta a firma di attestante la propria estraneità ai fatti di causa;
Parte_2
- che la perizia di riscontro effettuata sul mezzo presunto danneggiante non aveva evidenziato alcuna traccia riconducibile al descritto sinistro.
ha concluso chiedendo: “Per quanto sopra si conclude affinché il CP_1
giudice adito voglia ritenere infondata la domanda e, per l'effetto, rigettarla, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
- 3 -
L'udienza del 27.04.18, fissata per la prima udienza di comparizione delle parti, è stata rinviata d'ufficio al 04.05.2018 dall'adito Giudice di Pace, con provvedimento del 26.04.2018, mai notificato né comunicato dalla cancelleria competente alla parte attrice.
In data 04.05.2018 è stata celebrata l'udienza di comparizione delle parti, alla quale prendeva parte soltanto il difensore della il quale, giusta CP_1
verbale redatto in pari data, nell'insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di costituzione, chiedeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, che il Giudice di Pace fissava per il giorno
29.06.2018, ove la causa è stata trattenuta in decisione.
All'esito con sentenza n. 129/2018 del 06.07.2018, depositata in cancelleria in pari data il GdP ha rigettato la domanda azionata da : “Rigetta la Parte_1
domanda attorea in quanto non provata;
Condanna al Parte_1 pagamento delle spese e competenze legali in favore dell' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi €
600,00, oltre spese generali, IVA e CAP nella misura di legge, con attribuzione al difensore anticipatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ritenendola Parte_1
nulla ed erronea in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale riforma: “- accertare e dichiarare, previa declaratoria di sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dal e l'evento sinistro per cui è Parte_1
causa, la responsabilità esclusiva del quale proprietario e Controparte_2 conducente dell'autovettura Fiat Panda 750 Fire targata FG476024, nella causazione del sinistro occorso in data 01.09.2017, verso le ore 19:30, nella zona antistante il civico n. 67 di Via Culto Evangelico, in Monte Sant'Angelo nel mentre lo stesso, procedendo in retromarcia per parcheggiare la propria autovettura in detta Via, investiva il con la parte posteriore di detta Parte_1
autovettura; - dichiarare la compagnia di in Controparte_3
forza della polizza n. 60730000442374702070 contratta dal Controparte_2
per la responsabilità civile, tenuta a risarcire tutti i danni patiti dal Parte_1
- 4 -
a seguito dell'evento sinistro occorso l'01.09.2017 alle ore 19:30, Parte_1 in Monte Sant'Angelo alla Via Culto Evangelico n. 67; - condannare il e la Compagnia di Assicurazioni in solido tra Controparte_2 CP_1 di loro, al pagamento, in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni fisici dallo stesso riportati a seguito dell'evento sinistro ( investimento ) dell'01.09.2017, della somma di €. 8.788,19, ovvero di quella diversa somma minore o maggiore che sara ritenuta di giustizia e nei limiti di valore della competenza del Giudice adito, anche previo accertamento a mezzo CTU che si richiede;
- condannare, ancora, il e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_3
solido tra loro, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria a far tempo dal di dell'evento all'effettivo soddisfo a favore del Parte_1
; - condannare, ancora, il e la
[...] Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3
pagamento, in favore del , delle spese e compensi di Parte_1 causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del
10.01.2019, la in persona del l.r.p.t., la quale, ha eccepito CP_1
l'infondatezza del gravame, così concludendo: “rigettare l'appello così come proposto dal sig. confermando la sentenza n. 129/2018 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di DO il 6 luglio 2018 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito, altresì, in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 26.09.2022, contestando ed impugnando la domanda proposta da e concludendo: “nel merito: -ritenere e Parte_1
dichiarare infondate le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- in ogni caso, dichiarare la tenuta a manlevare, CP_1
garantire e tenere indenne il convenuto sig. da ogni richiesta Controparte_2
- 5 -
risarcitoria avanzata dall'attore e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'eventuale accoglimento della spiegata domanda”.
Pervenuta a seguito di decreto di riassegnazione la causa al precedente
Giudice, questi, con ordinanza del 16.12.2020, rilevato che parte appellante, con le note conclusive ritualmente depositate in atti, ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori, ritualmente proposti e formulati nel corso del giudizio di I°, letti gli artt. 354 e 356 c.p.c., ha disposto procedersi allo svolgimento della fase istruttoria, ammettendo, in quanto ammissibile e rilevante ai fini del decidere, l'interrogatorio formale dell'appellato
[...]
nonché la prova testimoniale articolata dall'appellante, limitando la CP_2 lista testimoniale a due i testi da escutere, a scelta dell'appellante e riservandosi sulle altre richieste istruttorie.
All'udienza del 07.7.2021 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore.
Alla successiva udienza del 01.6.2022 sono stati escussi i testi Tes_1
e .
[...] Tes_2
All'esito dell'udienza del 23.1.2023 celebrata mediante “trattazione scritta”; esaminati gli atti e viste le note conclusive delle parti il precedente Giudice, ritenuto necessario procedere all'espletamento di CTU medica, ha nominato
Per_ all'uopo la dott.ssa , la quale, accettato l'incarico, ha depositato la propria relazione in data 13.5.2024.
Esaurita l'istruttoria e pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, all'udienza del 30.10.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1. In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.
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2. Nel merito ha interposto gravame avverso la sentenza Parte_1
n. 129/2018 del Giudice di Pace di DO sulla scorta della seguente ragione: nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 comma 2 e 159 c.p.c. ha eccepito la nullità della sentenza Parte_1
impugnata sotto un duplice profilo: - violazione della disciplina processuale dell'art. 181 c.p.c.; - omessa motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati e, conclusivamente, ha evidenziato la conseguente erroneità della decisione di rigetto della domanda cui il GdP era pervenuto.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha dedotto la correttezza della decisione assunta dal GdP, sostenendo che fosse onere della parte presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva non sussistendo alcun obbligo di comunicazione dell'eventuale differimento e che, poiché alla prima udienza di comparizione la parte non si era presentata e nessuna richiesta istruttoria era stata formalizzata da parte attrice, alcuna omissione poteva attribuirsi al Giudice di prime cure.
3. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, deve rilevarsi che l'appello proposto da risulta fondato e, dunque, deve essere Parte_1
accolto per quanto di ragione.
Avuto riguardo ai profili di nullità della sentenza impugnata posti in rilievo dall'appellante deve rilevarsi come gli stessi sussistano.
In merito alla prima censura di nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 comma 2 e art. 159 c.p.c. deve rilevarsi come parte appellante abbia sostenuto il vizio di nullità della pronuncia in virtù del principio di propagazione, ritenendo la stessa atto successivo e dipendente, ex art. 159 c.p.c., dall'invalidità della precedente ordinanza, emessa fuori udienza il 26.04.2018, di rinvio d'ufficio al 04.05.2018 dell'udienza di prima comparizione delle parti, originariamente fissata per il 27.04.2018, mai notificata né comunicata al e, pertanto, affetta da Parte_1
insanabile nullità per inidoneità della stessa al raggiungimento del proprio scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. i sensi dell'art. 181 c.p.c.
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Il Tribunale ritiene condivisibile tale ricostruzione, in quanto l'omessa comunicazione dei rinvii di udienza, nel caso che ci occupa, ha concretamente pregiudicato i diritti di difesa della parte, precludendo la possibilità di insistere nelle proprie richieste, di svolgere attività istruttoria, precisare le conclusioni, di depositare le note conclusionali.
Pertanto, la sentenza appellata, in quanto atto successivo e dipendente, dall'omessa comunicazione risulta colpita ex art. 159 c.p.c. dall'estensione della nullità di un atto processuale - la cui invalidità ha concretamente pregiudicato le ragioni della parte che la fa valere - a tutti quelli che ne costituiscano la logica successione.
Conforta tale ricostruzione consolidata giurisprudenza di legittimità, sul punto
Cass, 17847/2017 “L'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. (Fattispecie in tema di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica)”, Cass. Civ. n.7353/2009
“L'obbligo, ai sensi degli artt. 82 disp. att. c.p.c. e 168 c.p.c., di comunicare alle parti in rinvio di ufficio dell''udienza (tanto in caso di differimento dell'udienza di comparizione che dell'udienza di istruzione), non è assolto con l'avviso di rinvio affisso nei locali della cancelleria con annotazione sul ruolo di udienza e sul fascicolo d'ufficio, trattandosi di modalità che non assicurano che le parti abbiano effettiva conoscenza del rinvio effettuato” (Cfr. Cass. civ.
n. 16960/2003) “e neppure con l'affissione dell'avviso alla porta della sala d'udienza”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, qualora la nullità afferente la violazione del diritto di difesa si sia verificata nel corso del processo di primo grado, il
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Giudice di seconde cure, non vertendosi in alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex artt. 353 e 354
c.p.c., dovrà trattenere la causa e decidere nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12724 del 12/12/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 10666 del
22/07/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009; id. Sez. 3, Sentenza
n. 25628 del 14/11/2013, tutte in tema di “mancata comunicazione” da parte del Cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza), pertanto, correttamente e condivisibilmente il precedente Giudice con ordinanza del 16.12.2020 ha disposto procedersi allo svolgimento della fase istruttoria ex artt. 354 e 356 c.p.c.
La sentenza impugnata è altresì nulla anche avuto riguardo all'ulteriore profilo evidenziato dall'appellante e relativo al vizio di motivazione dell'ordinanza del 04.05.2018 di rinvio della causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.06.2018. In tale provvedimento, infatti, il Giudice di primo grado non ha ammesso le richieste istruttorie regolarmente formulate dal in citazione e ha del tutto omesso di fornire Parte_1
motivazione del rigetto incorrendo così nella violazione del precetto contenuto nell'art. 134 c.p.c. che impone al giudicante di motivare, per quanto succintamente, ogni ordinanza dallo stesso emessa.
Peraltro, il GdP ha così motivato il rigetto della domanda risarcitoria azionata dal “La domanda non è stata minimamente provata e, per tale Parte_1 ritenere che ragione, non può essere accolta (…) Nel caso di specie, va rilevato che alcuna attività istruttoria, finalizzata a dimostrare la veridicità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, è stata posta in essere dalla parte istante. In assenza di prova, la domanda dovrà essere respinta”.
Ebbene, con evidenza, tale assunto risulta smentito dalla scansione delle fasi processuali deliberata dal Giudice di prime cure sostanziatasi nella decisione di fissare, prima, l'udienza di precisazione delle conclusioni e di introitare
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immediatamente dopo la causa in decisione senza aver prima provveduto in ordine all'accoglimento o al rigetto delle richieste istruttorie regolarmente formulate dalla parte attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione e senza aver proceduto allo svolgimento di alcuna istruttoria.
Deve rilevarsi, infatti che il aveva articolato mezzi istruttori tesi, Parte_1
quantomeno teoricamente, a dimostrare la fondatezza della propria pretesa,
(cfr. pagg. 6,7,8 e 9 atto di citazione del 09.02.2018), che, tuttavia, il Giudice di prime cure, non ha inteso prendere in considerazione, disattendendoli tacitamente.
Pertanto, non può dirsi che l'attore non abbia adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante ex art. 2697 c.c., avendo egli articolato mezzi istruttori che il
Giudice di prime cure ha inteso non ammettere in difetto di motivazione specifica inerente, ad esempio, alla loro ultroneità, irrilevanza, inammissibilità. Ebbene, sul punto granitica giurisprudenza di legittimità ha con diversi arresti precisato che “La mancata ammissione di un mezzo istruttorio rappresenta vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio, benché la parte avesse offerto di adempiervi” Cass. n. 6167/20 e ancora sul punto Cass., 30/9/2019, n. 24205;
Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, 11491; Cass., 9/11/1981, n.
5915; Cass., 21/3/1979, n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass., 2/3/1963, n.
789.
Conclusivamente la sentenza impugnata, come sopra evidenziato, è affetta da plurime ragioni di censura e dalla nullità e, tanto accertato, coerentemente a quanto previsto dagli artt. 354 e 356 c.p.c., deve procedersi all'esame del merito della pretesa azionata dal , non rientrando l'ipotesi della Parte_1
fattispecie che ci occupa tra quelle rientranti nei casi di rimessione al primo giudice.
4. Accolto, limitatamente a tale aspetto, l'appello interposto, lo stesso deve, tuttavia, essere disatteso nel merito alla luce della sostanziale infondatezza
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della pretesa risarcitoria azionata in primo grado e riproposta in sede di gravame.
Invero, l'analisi della prima censura sopra esposta ha correttamente indotto il giudice dell'appello a dare corso all'istruttoria non svoltasi in primo grado.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali (cfr. verbali di udienza) e degli ulteriori elementi già presenti in atti la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e deve essere rigettata per mancanza CP_1 CP_2 di prova in ordine all'an della pretesa risarcitoria azionata, ovvero in relazione al fatto storico così come descritto e dedotto in giudizio.
Orbene, la fattispecie di investimento di un pedone da parte di un automobilista, come nel caso de quo, nonostante la presunzione ex lege di cui all'art 2054 c.c. non esime l'istante dall'assolvimento dei propri oneri di allegazione e prova. Difatti, la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., attiene al solo profilo della responsabilità, ma per operare presuppone che nel giudizio siano proficuamente introdotti gli elementi fattuali e probatori che permettano di ritenere il sinistro avvenuto secondo le modalità dedotte in giudizio. Solo a queste condizioni si presume la responsabilità del conducente, salvo che quest'ultimo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione dello stesso, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Non bisogna dimenticare, quindi, come il danneggiato abbia in ogni caso l'onere di allegare e provare integralmente il fatto storico ovvero l'an della pretesa sia rispetto al danno evento che ai danni conseguenza: sebbene il 2054
c.c. lo avvantaggi con la presunzione di responsabilità, l'attore ha comunque il dovere di fornire gli elementi costitutivi della fattispecie causativa del danno invocato in giudizio, quale precondizione dell'operatività della presunzione di responsabilità prevista ex lege.
Nel caso di specie, tra l'altro, la Compagnia Assicurativa convenuta ha contestato sin dal primo grado di giudizio il fatto storico così come dedotto
- 11 -
dall'attore, sostenendo la tesi per la quale le lesioni personali asseritamente patite dall'attore si siano verificate con modalità ed in circostanze diverse da quelle descritte e documentate;
allo stesso tempo il , si è avvalso, Parte_1
per sostenere la propria pretesa risarcitoria, delle testimonianze rese da Tes_2
e e della documentazione medica del locale PS
[...] Testimone_1
che, tuttavia, non si ritiene che queste siano idonee a dimostrare in modo compiuto il verificarsi del fatto storico del sinistro come descritto in citazione né il rapporto eziologico delle lesioni subite quali danni conseguenza dello stesso.
Deve, infatti, in primis, evidenziarsi l'inattendibilità e l'insufficienza delle dichiarazioni rese dai due testi escussi all'udienza del 1.6.2022. Il primo,
, ha dichiarato di non ricordare dove si trovava al momento Testimone_1 del sinistro: “tanto so perché quel giorno mi trovavo a passare lì per andare con un mio amico a casa sua, non ricordo dove perché non so dire la via dove abita questo mio amico, TA;
stavo camminando a piedi con questo Tes_1
mio amico, non ricordo il nome della strada da noi percorsa sino a che ho visto la macchina, una Fiat Panda, guidata dal fare retromarcia e CP_2 investire ”. Alla luce di tale dichiarazione, dunque, il Parte_3 sinistro avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi delle strade dell'abitato di
Monte Sant'Angelo. Il teste, inoltre, ha riferito: “il è stato investito Parte_1
sul lato destro;
non posso tuttavia dire se il stesse raccogliendo un Parte_1 bullone (…) il era appena ricurvo, tanto posso dire perché ho visto Parte_1 il momento dell'impatto”.
, il secondo teste escusso ha invece riferito : “stavo passando per Tes_2
andare a casa, via Diacono, vicina al luogo ove è avvenuto il sinistro, davanti il box del;
ero in compagnia del e vidi la macchina fare Parte_1 Tes_1
retromarcia ed investire il , che conosco perché ci conosciamo tutti Parte_1 in paese;
io ho visto proprio il momento dell'impatto e posso dire che il
è stato colpito di lato, lato destro, e poi dopo si teneva la gamba Parte_1
destra; al momento in cui il è stato colpito ricordo che lo stesso era Parte_1
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in piedi”, sostanzialmente contraddicendo la ricostruzione secondo la quale l'investimento sarebbe avvenuto quanto l'attore era ricurvo. Tale dichiarazione, seppure maggiormente precisa in relazione ai luoghi non può dirsi, in ogni caso, idonea a fornire prova della dinamica del sinistro descritta dal in citazione. Egli, infatti, ha dedotto che, al momento Parte_1 dell'impatto, era “intento a raccattare il dado di un bullone caduto per terra”, pertanto egli non poteva essere né in piedi come riferito dal né appena Tes_2
ricurvo come invece riferito dal . Tes_1
A tanto si aggiunga che il non ha in alcun modo dettagliato il Parte_1
verificarsi del sinistro avendo egli dichiarato di trovarsi dinanzi al box di sua proprietà intento a raccogliere il dado di un bullone allorquando è stato investito in retromarcia dal che stava operando una manovra al fine CP_2
di parcheggiare la sua auto.
Ebbene, alla luce della dinamica descritta così genericamente, non emerge se il stesse effettuando manovra per parcheggiare davanti al box del CP_2
, che, tuttavia, non specifica tale circostanza, oppure se il Parte_1 Parte_1
si trovasse in un diverso spazio di stallo per le auto. Al verificarsi del sinistro, inoltre, non risulta che sia stato richiesto l'intervento delle forze di polizia, nonostante le gravi conseguenze lamentate, né l'asserita circostanza che il avesse pesantemente inveito contro e, non ultimo, CP_2 Parte_1
occorre tener conto dell'acredine intercorrente tra le parti in causa dedotta dal nella denuncia-querela proposta e confermata anche dalla Parte_1
documentazione allegata dalla compagnia convenuta nonché dal CP_2
stesso (cfr. denuncia-querela del 15.9.2017 in atti).
Manca, infatti, un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi, alla identità dei soggetti presenti come danneggiati o come testi oculari. Detto elemento, benchè non indispensabile, costituisce – ove presente - elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti, tanto più in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ove è contestata l'effettiva
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verificazione e veridicità del fatto storico, dedotto tra l'altro in maniera generica e quindi difficilmente e lacunosamente riscontrabile come tale sotto il profilo probatorio.
Tanto considerato, nell'insufficienza delle dichiarazioni generiche dei testi, non descrittive dell'effettiva dinamica del sinistro e per certi versi inattendibili e contradditorie per quanto rilevato, non risulta probabile la verificazione dell'evento lesivo così come dedotta in giudizio, in assenza di allegazioni sufficientemente circostanziate e di altri e diversi elementi di prova dai quali desumere l'effettiva dinamica del sinistro ed al fine di attribuire la conseguente responsabilità in capo all'odierno appellato. In sostanza non risultano per le ragioni esposte sufficientemente riscontrabili i fatti costitutivi della domanda in ordine al danno evento, ovvero in ordine all'effettivo investimento da parte del convenuto ai danni dell'attore.
Con onere di duplice motivazione in ordine al rigetto nel merito della domanda così come formulata si aggiunga a tanto che anche le lamentate conseguenze lesive, cd. danno conseguenza, non corroborano la tesi attorea del danno evento, per come dedotto in giudizio, ai fini della richiesta risarcitoria.
Deve rilevarsi, infatti, che il ha allegato agli atti del giudizio un Parte_1 certificato di PS redatto presso il PPI di Monte Sant'Angelo del giorno seguente l'asserito sinistro con diagnosi di “trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx. Pregresso intervento chir. dello stesso”. Ebbene, considerata la circostanza che egli ha lamentato gravi lesioni al ginocchio destro, comportanti una compromissione della motilità di tale arto con postumi invalidanti nella misura del 5%, risulta assai difficile comprendere perché egli non si sia recato immediatamente al Pronto Soccorso, considerando anche la circostanza che la lesione fosse stata conseguenza di un investimento (che, addirittura, in sede di CTU il dichiarò volontario “il sig. Parte_1 Parte_1
riferisce che in data 1.9.2017, verso le ore 19,30, veniva investito di proposito
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da una autovettura in retromarcia (lui era pedone), da persona a lui nota, il sig. cfr. relazione CTU pag. 5). Controparte_2
Come detto, è stata disposta C.T.U. medica sulla persona di al fine Parte_1 di stabilire la compatibilità delle lesioni subite con l'evento lesivo descritto in atti e di quantificare il danno conseguente. Le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudicante, e può conclusivamente confermarsi che non presenta postumi stabilizzati Parte_1 riconducibili all'evento traumatico subito in data 1.9.2017, alla luce del fatto che egli è soggetto con pregresso intervento di toilette artroscopica meniscale e condroabrasione rotulea ginocchio dx (circa due mesi e mezzo prima dell'evento traumatico subito il giorno 1.9.2017), che subiva un successivo trauma sullo stesso distretto anatomico, senza lesioni capsulo-legamentose e/o fratturative strumentalmente accertate.
La consulenza medico-legale espletata ha dunque riscontrato una mera invalidità temporanea di giorni 56 e la totale assenza di postumi invalidanti collegati al sinistro, non confermando la compatibilità nemmeno di tali lesioni temporanee con la dinamica descritta che, tuttavia, pare a monte smentita dall'assenza di postumi permanenti causati dallo stesso, sebbene invocati, ma legati alla patologia (gonartrosi pluri -compartimentale) di cui il Parte_1
soffre.
Peraltro, avuto riguardo alla chiesta rinnovazione dell'accertamento peritale, questa deve essere disattesa in considerazione della completezza della perizia depositata, che contiene, altresì, un adeguato riscontro delle osservazioni avanzate dal consulente di parte istante dott. Per_2
Conclusivamente, alla luce della valutazione del materiale istruttorio in atti, ovvero degli esiti della CTU e delle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente grado di giudizio, non può dirsi raggiunta la prova in ordine al verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta dal né del nesso Parte_1
di causalità delle lesioni lamentate con il paventato sinistro.
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Per le ragioni sopraesposte l'appello nel merito deve essere rigettato per l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata con la domanda formulata in primo grado.
5. Stante l'accoglimento parziale delle censure di appello, che hanno determinato la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per le ragioni esposte, vi sono valide ragioni per riformare le spese del giudizio di primo grado come statuite dal GdP, che le aveva poste a carico del . Le Parte_1
stesse, infatti, debbono essere compensate tra le parti per assenza di soccombenza sostanziale in primo grado alla luce della nullità del provvedimento emesso anche per violazione del contraddittorio. In sostanza per quella fase la compensazione si giustifica alla luce dell'accoglimento delle fondate censure di nullità rivolte al provvedimento conclusivo di quella fase.
Per il presente grado, invece, si fa applicazione del principio della soccombenza - stante il rigetto nel merito dell'appello e quindi della domanda
- tenendo conto delle fasi effettivamente espletate da ciascuna parte e delle riduzioni per assenza di specifiche questioni e della particolare semplicità della controversia.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, con facoltà delle controparti di ripetere da quest'ultima quanto anticipato, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
5.1 Attesa l'integrale infondatezza nel merito dell'appello, con sostanziale integrale soccombenza dell'appellante, sussistono in ogni caso i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17
L. 2012/n. 228 (sul punto Cass. n. 12103 del 17 maggio 2018 ha esplicitato come se l'impugnazione è respinta, la parte soccombente è condannata a pagare il doppio del contributo unificato, anche se talune censure sollevate risultano fondate. Nell'ipotesi di rigetto di merito del gravame, è evidente che la valutazione da compiersi, per la declaratoria di sussistenza dei presupposti
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del doppio contributo, è quella relativa ad un esame complessivo dell'impugnazione, e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze, perché ciò che rileva è l'esito finale che deve concludersi, in pratica, con la sostanziale conferma del rigetto. Tale interpretazione, è
l'unica compatibile con i principi di legalità, tipicità e ragionevolezza che devono regolare l'esegesi di una disposizione di natura tributaria, perché la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all'impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull'esito finale della impugnazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie per quanto ragione l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e e, per l'effetto, dichiara nulla la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 129/2018 emessa dal Giudice di Pace di DO, compensando le spese del primo grado di giudizio per le ragioni esposte in parte motiva;
2) rigetta nel merito la domanda e, quindi, le ulteriori censure e richieste articolate con l'appello per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano per i compensi in favore di ciascuna per le sole fasi effettivamente espletate e, specificamente, in €
849,00 in favore di ed in € 1.778,00 in favore dell'assicurazione; CP_4
oltre 15% sui compensi per spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellante, con facoltà delle controparti di ripetere da quest'ultima quanto anticipato, ferma la solidarietà nei confronti del CTU;
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5) alla luce della sostanziale conferma della soccombenza nel merito in grado di appello dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, il 18/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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