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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e sezione impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 09/04/2025 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO VITO SALVATORE;
- parte reclamante - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. GANZ DANIELE;
- creditore istante reclamato -
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- liquidazione giudiziale reclamata contumace -
Avente a oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale –
Reclamo avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 37/2025 pubblicata in data
10/03/2025.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 19/06/2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte reclamante
Nel merito
-1- In accoglimento del proposto reclamo riformarsi la sentenza del Tribunale di Venezia nr. 37 del 10/03/2025, pubblicata e comunicata lo stesso giorno, resa nell'ambito del procedimento RG 11/2025 – rep. 41/2025 (doc. nr. 01) e per l'effetto revocarsi la liquidazione giudiziale della con sede in Venezia, via Controparte_3
Lazio nr. 13 ((P. IVA – CF e nr. iscrizione al RRII REA VE 430078) P.IVA_1 emettendo ogni altro provvedimento di legge.
In via istruttoria
-Ammettersi CTU contabile che confermi l'analisi finanziaria di cui al presente ricorso;
- Ordinarsi ex art. 210 CPC a Banca della Marca l'esibizione della “dichiarazione del terzo” inviata all'avv. D. Ganz dopo la notifica del pignoramento di del CP_1 dicembre 2024.
Creditrice istante reclamata chiede in via principale: che il reclamo ex adverso presentato sia respinto perché infondato sia in fatto che in diritto con conferma della impugnata sentenza;
in via subordinata: che sia dichiarata e disposta la liquidazione controllata della impresa reclamante
Spese rifuse.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Il tribunale di Venezia, su istanza di , creditrice della somma Controparte_1 di € 4.965,00 a titolo di omessi contributi in forza di decreto ingiuntivo irrevocabile, con sentenza n. 37/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di CO
.
[...]
2. Avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ha proposto reclamo , sulla base CO di due motivi, uno inerente alla insussistenza della qualità di creditore di e, il secondo, con il quale si contesta lo stato di insolvenza. CP_1
3. Si è costituita in causa , resistendo al reclamo e Controparte_1
-2- chiedendone il rigetto;
in via subordinata ha formulato richiesta di apertura della liquidazione controllata.
4. Non si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale di
[...]
, mentre è comparso il curatore per CO rendere informazioni alla corte.
5. Alla luce delle informazioni rese dal curatore, il difensore di
[...]
ha chiesto e ottenuto un CO termine per depositare note di osservazioni a quanto dichiarato dall'organo della procedura concorsuale e la corte si è riservata di decidere alla scadenza del predetto termine.
6. In data 4 luglio 2025 il difensore della reclamante ha dimesso note scritte.
In diritto.-
1. Il primo motivo di reclamo è diretto a contestare la qualità di creditore in capo a . Controparte_1
Si sostiene che, a seguito del pignoramento presso terzi notificato da
, la banca terza pignorata “aveva diligentemente Controparte_1 accantonato la somma ingiunta e ciò ancora in data 28-12-2024”, in ragione della capienza del conto al momento del pignoramento, ragion per cui il mancato incasso del credito era dipeso da un “errore ingenerato dal creditore procedente”.
2. Con il secondo motivo si deduce che l'impresa
[...]
non si troverebbe in stato di insolvenza, CO in quanto – posta l'erroneità della valutazione in ordine alla infruttuosità del pignoramento spiccato da – la Controparte_1 [...]
grazie all'attività di – CO Parte_2 presidente del c.d.a. e socio – e degli altri soci ha avuto modo di acquisire, fra gli altri, un importante appalto in Montecarlo con inizio dei lavori nel novembre
2023 e con termine a gennaio 2025, appalto in grado di generare ricavi per circa 2,5 milioni di euro e concluso il quale i soci avevano deciso di porre in liquidazione la cooperativa. Il motivo richiama i “progetti di bilancio 2023 2024”
e fa presente che i debiti verso , e Erario sono fronteggiabili con i CP_5 CP_6 ricavi rinvenienti dai residui crediti. Si fa presente che “i soli incassi pervenuti
-3- nell'ultimo periodo e attualmente presenti nel conto della cooperativa sono superiori all'ammontare dei debiti esistenti, nel mentre l'incasso previsto per le due ultime fatture relative all'appalto di Monaco ammonta a € 171.818,28”.
Da tali elementi la reclamante desume che, sia nella prospettiva della continuità aziendale sia nella prospettiva liquidatoria non sarebbe ravvisabile alcuna insolvenza, essendo gli unici debiti esistenti (quelli verso , e CP_5 CP_6
ERARIO) ampiamente in grado di essere adempiuti con le somme attualmente presenti sul conto corrente della cooperativa e “con i flussi finanziari in entrata previsti a breve termine per la già ricordata somma di €
171.818,28”.
3. Come ricordato nella parte “in fatto”, la corte ha acquisito informazioni dal curatore della liquidazione giudiziale presente in udienza, il quale ha riferito che:
- dalla consultazione del c.d. cassetto fiscale risulterebbe un utile di circa 1,3 milioni di euro il che genererebbe un corrispondente debito verso l'erario nell'ordine di € 416.000,00;
- le domande tempestive insinuate al passivo ammontano a circa 110.000 euro;
- il passivo complessivo, tenuto conto anche dei crediti di e si CP_5 CP_6 dovrebbe attestare verso € 630.000.
4. Il reclamo è fondato.
5. Il ricorso di , premessa la sua qualità di creditore, ha dedotto Controparte_1 cinque circostanze: 1) l'esistenza di debiti previdenziali e verso CP_7 per circa € 30.000,00; 2) la mancanza di autoveicoli in capo alla debitrice;
3)
l'esito negativo del pignoramento presso terzi;
4) il mancato deposito del bilancio per l'anno 2023; 5) l'esistenza di ricavi per l'anno 2022 di ricavi lordi per € 400.000,00.
6. Il tribunale, in mancanza della costituzione in giudizio della società debitrice, rilevato che era creditrice in forza di decreto ingiuntivo Controparte_1 definitivo per € 3.480,77 e che lo stato di insolvenza si poteva desumere dagli inadempimenti ai debiti tributari per € 32.128,20 e previdenziali per €
33.441,66 e “dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dalla
-4- ricorrente”, oltre che dal mancato deposito dei bilanci successivamente al
2022.
7. Ciò premesso, è uscito dimostrato in causa che il pignoramento tentato da
(la cui qualità di creditore non può essere messa in dubbio Controparte_1 non avendo ricevuto il pagamento del suo credito portato da titolo giudiziale definitivo) ha condotto all'accantonamento da parte della banca terza pignorata dell'intera somma sul conto corrente della CO
a responsabilità limitata (segnatamente per l'importo maggiorato
[...] previsto di € 5.221,16: v. doc. 4 reclamante) e, a fronte di tale elemento, la creditrice istante non ha in alcun modo comprovato il successivo corso della procedura esecutiva, avendo dimesso unicamente l'atto di pignoramento presso terzi, come notato dalla difesa della parte reclamata (la quale ha osservato che ha completamente “glissato” “circa la Controparte_1 rilevante e dirimente circostanza relativa alla mancata produzione della dichiarazione negativa della banca terza pignorata;
dichiarazione che, come
ha confermato, non è mai giunta”). CP_1
8. Alla luce di tali risultanze di causa esce deprivata la valenza dimostrativa dello stato di insolvenza in ragione dell'esito del pignoramento presso terzi, fermo restando unicamente il dato del mancato tempestivo pagamento di quel debito da parte di . Controparte_1
9. Considerato pertanto che: - il mancato deposito dei bilanci è dato scarsamente significativo di un effettivo stato di insolvenza (avendo inoltre trovato una spiegazione nelle difese della reclamante); - la mancanza della titolarità di automezzi è elemento anodino (invero neppure valorizzato dal tribunale nella sentenza impugnata); - l'ammontare dei ricavi nel 2022 era evidentemente diretto a escludere la natura di “impresa minore” della CO
; occorre constatare che la dimostrazione
[...] CO dello stato di insolvenza rimane in conseguenza affidata al dato relativo all'ammontare dei debiti.
10. In proposito, peraltro, i dati certi, come riferiti dal curatore all'udienza, restituiscono, allo stato, un passivo di € 110.000 a fronte di crediti per €
180.000, crediti sulla cui esigibilità il curatore non ha espresso alcuna riserva.
-5- 11. E, dunque, in assenza di diversi elementi, non vi sono motivi - allo stato - per non ritenere che l'ammontare dell'attivo indicato dal curatore (€ 180.000 circa) risulti idoneo a far fronte ai debiti risultanti dallo stato passivo (€ 111.000).
12. Quanto all'ulteriore passivo indicato dal curatore si tratta di elementi non solo non risultanti in sede di istruttoria precedente la liquidazione giudiziale, ma, soprattutto, che il curatore ha meramente ipotizzato e, dunque, ancora – allo stato – del tutto congetturali in alcun modo risultando in causa un superiore ammontare di debiti attualmente esigibili.
13. Il mancato puntuale riscontro, sulla base di quanto risultante in causa, di univoci elementi dimostrativi dello stato di insolvenza conduce all'accoglimento del reclamo.
14. All'accoglimento del reclamo consegue la revoca della sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale. Cont
15. Ai sensi dell'art. 53, 4° co., cod. crisi impr., l'amministratore di dovrà relazionare semestralmente circa l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato. La relazione dovrà essere comunicata al curatore e depositata nel registro delle imprese a cura della
Cancelleria del Tribunale di Venezia.
16. Ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve ritenersi che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, a carico della quale devono rimanere le spese, atteso che, non costituendosi in giudizio, non ha consentito di apprezzare gli elementi utili alla valutazione dei necessari presupposti di legge, emersi soltanto in questa sede di reclamo.
17. Per le stesse ragioni, non può essere condannata alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali della reclamante, che vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima e impresa, definendo il reclamo n.
645/2025 r.g.a. promosso con ricorso da in Parte_1 persona del legale rappresentante (reclamante) nei confronti di Liquidazione Co giudiziale in persona del curatore (reclamata Parte_1
-6- contumace) e di (reclamata), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1 disattesa:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza del Tribunale di Venezia
n. 37/2025, pubblicata il 10 marzo 2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2. dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante Parte_1
[...]
3. dichiara compensate fra le parti le spese processuali;
4. ai sensi dell'art. 53 comma 4° cod. crisi impr., dispone che l'amministratore di semestralmente circa Controparte_8
l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.-
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e sezione impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 09/04/2025 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO VITO SALVATORE;
- parte reclamante - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. GANZ DANIELE;
- creditore istante reclamato -
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- liquidazione giudiziale reclamata contumace -
Avente a oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale –
Reclamo avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 37/2025 pubblicata in data
10/03/2025.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 19/06/2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte reclamante
Nel merito
-1- In accoglimento del proposto reclamo riformarsi la sentenza del Tribunale di Venezia nr. 37 del 10/03/2025, pubblicata e comunicata lo stesso giorno, resa nell'ambito del procedimento RG 11/2025 – rep. 41/2025 (doc. nr. 01) e per l'effetto revocarsi la liquidazione giudiziale della con sede in Venezia, via Controparte_3
Lazio nr. 13 ((P. IVA – CF e nr. iscrizione al RRII REA VE 430078) P.IVA_1 emettendo ogni altro provvedimento di legge.
In via istruttoria
-Ammettersi CTU contabile che confermi l'analisi finanziaria di cui al presente ricorso;
- Ordinarsi ex art. 210 CPC a Banca della Marca l'esibizione della “dichiarazione del terzo” inviata all'avv. D. Ganz dopo la notifica del pignoramento di del CP_1 dicembre 2024.
Creditrice istante reclamata chiede in via principale: che il reclamo ex adverso presentato sia respinto perché infondato sia in fatto che in diritto con conferma della impugnata sentenza;
in via subordinata: che sia dichiarata e disposta la liquidazione controllata della impresa reclamante
Spese rifuse.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Il tribunale di Venezia, su istanza di , creditrice della somma Controparte_1 di € 4.965,00 a titolo di omessi contributi in forza di decreto ingiuntivo irrevocabile, con sentenza n. 37/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di CO
.
[...]
2. Avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ha proposto reclamo , sulla base CO di due motivi, uno inerente alla insussistenza della qualità di creditore di e, il secondo, con il quale si contesta lo stato di insolvenza. CP_1
3. Si è costituita in causa , resistendo al reclamo e Controparte_1
-2- chiedendone il rigetto;
in via subordinata ha formulato richiesta di apertura della liquidazione controllata.
4. Non si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale di
[...]
, mentre è comparso il curatore per CO rendere informazioni alla corte.
5. Alla luce delle informazioni rese dal curatore, il difensore di
[...]
ha chiesto e ottenuto un CO termine per depositare note di osservazioni a quanto dichiarato dall'organo della procedura concorsuale e la corte si è riservata di decidere alla scadenza del predetto termine.
6. In data 4 luglio 2025 il difensore della reclamante ha dimesso note scritte.
In diritto.-
1. Il primo motivo di reclamo è diretto a contestare la qualità di creditore in capo a . Controparte_1
Si sostiene che, a seguito del pignoramento presso terzi notificato da
, la banca terza pignorata “aveva diligentemente Controparte_1 accantonato la somma ingiunta e ciò ancora in data 28-12-2024”, in ragione della capienza del conto al momento del pignoramento, ragion per cui il mancato incasso del credito era dipeso da un “errore ingenerato dal creditore procedente”.
2. Con il secondo motivo si deduce che l'impresa
[...]
non si troverebbe in stato di insolvenza, CO in quanto – posta l'erroneità della valutazione in ordine alla infruttuosità del pignoramento spiccato da – la Controparte_1 [...]
grazie all'attività di – CO Parte_2 presidente del c.d.a. e socio – e degli altri soci ha avuto modo di acquisire, fra gli altri, un importante appalto in Montecarlo con inizio dei lavori nel novembre
2023 e con termine a gennaio 2025, appalto in grado di generare ricavi per circa 2,5 milioni di euro e concluso il quale i soci avevano deciso di porre in liquidazione la cooperativa. Il motivo richiama i “progetti di bilancio 2023 2024”
e fa presente che i debiti verso , e Erario sono fronteggiabili con i CP_5 CP_6 ricavi rinvenienti dai residui crediti. Si fa presente che “i soli incassi pervenuti
-3- nell'ultimo periodo e attualmente presenti nel conto della cooperativa sono superiori all'ammontare dei debiti esistenti, nel mentre l'incasso previsto per le due ultime fatture relative all'appalto di Monaco ammonta a € 171.818,28”.
Da tali elementi la reclamante desume che, sia nella prospettiva della continuità aziendale sia nella prospettiva liquidatoria non sarebbe ravvisabile alcuna insolvenza, essendo gli unici debiti esistenti (quelli verso , e CP_5 CP_6
ERARIO) ampiamente in grado di essere adempiuti con le somme attualmente presenti sul conto corrente della cooperativa e “con i flussi finanziari in entrata previsti a breve termine per la già ricordata somma di €
171.818,28”.
3. Come ricordato nella parte “in fatto”, la corte ha acquisito informazioni dal curatore della liquidazione giudiziale presente in udienza, il quale ha riferito che:
- dalla consultazione del c.d. cassetto fiscale risulterebbe un utile di circa 1,3 milioni di euro il che genererebbe un corrispondente debito verso l'erario nell'ordine di € 416.000,00;
- le domande tempestive insinuate al passivo ammontano a circa 110.000 euro;
- il passivo complessivo, tenuto conto anche dei crediti di e si CP_5 CP_6 dovrebbe attestare verso € 630.000.
4. Il reclamo è fondato.
5. Il ricorso di , premessa la sua qualità di creditore, ha dedotto Controparte_1 cinque circostanze: 1) l'esistenza di debiti previdenziali e verso CP_7 per circa € 30.000,00; 2) la mancanza di autoveicoli in capo alla debitrice;
3)
l'esito negativo del pignoramento presso terzi;
4) il mancato deposito del bilancio per l'anno 2023; 5) l'esistenza di ricavi per l'anno 2022 di ricavi lordi per € 400.000,00.
6. Il tribunale, in mancanza della costituzione in giudizio della società debitrice, rilevato che era creditrice in forza di decreto ingiuntivo Controparte_1 definitivo per € 3.480,77 e che lo stato di insolvenza si poteva desumere dagli inadempimenti ai debiti tributari per € 32.128,20 e previdenziali per €
33.441,66 e “dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dalla
-4- ricorrente”, oltre che dal mancato deposito dei bilanci successivamente al
2022.
7. Ciò premesso, è uscito dimostrato in causa che il pignoramento tentato da
(la cui qualità di creditore non può essere messa in dubbio Controparte_1 non avendo ricevuto il pagamento del suo credito portato da titolo giudiziale definitivo) ha condotto all'accantonamento da parte della banca terza pignorata dell'intera somma sul conto corrente della CO
a responsabilità limitata (segnatamente per l'importo maggiorato
[...] previsto di € 5.221,16: v. doc. 4 reclamante) e, a fronte di tale elemento, la creditrice istante non ha in alcun modo comprovato il successivo corso della procedura esecutiva, avendo dimesso unicamente l'atto di pignoramento presso terzi, come notato dalla difesa della parte reclamata (la quale ha osservato che ha completamente “glissato” “circa la Controparte_1 rilevante e dirimente circostanza relativa alla mancata produzione della dichiarazione negativa della banca terza pignorata;
dichiarazione che, come
ha confermato, non è mai giunta”). CP_1
8. Alla luce di tali risultanze di causa esce deprivata la valenza dimostrativa dello stato di insolvenza in ragione dell'esito del pignoramento presso terzi, fermo restando unicamente il dato del mancato tempestivo pagamento di quel debito da parte di . Controparte_1
9. Considerato pertanto che: - il mancato deposito dei bilanci è dato scarsamente significativo di un effettivo stato di insolvenza (avendo inoltre trovato una spiegazione nelle difese della reclamante); - la mancanza della titolarità di automezzi è elemento anodino (invero neppure valorizzato dal tribunale nella sentenza impugnata); - l'ammontare dei ricavi nel 2022 era evidentemente diretto a escludere la natura di “impresa minore” della CO
; occorre constatare che la dimostrazione
[...] CO dello stato di insolvenza rimane in conseguenza affidata al dato relativo all'ammontare dei debiti.
10. In proposito, peraltro, i dati certi, come riferiti dal curatore all'udienza, restituiscono, allo stato, un passivo di € 110.000 a fronte di crediti per €
180.000, crediti sulla cui esigibilità il curatore non ha espresso alcuna riserva.
-5- 11. E, dunque, in assenza di diversi elementi, non vi sono motivi - allo stato - per non ritenere che l'ammontare dell'attivo indicato dal curatore (€ 180.000 circa) risulti idoneo a far fronte ai debiti risultanti dallo stato passivo (€ 111.000).
12. Quanto all'ulteriore passivo indicato dal curatore si tratta di elementi non solo non risultanti in sede di istruttoria precedente la liquidazione giudiziale, ma, soprattutto, che il curatore ha meramente ipotizzato e, dunque, ancora – allo stato – del tutto congetturali in alcun modo risultando in causa un superiore ammontare di debiti attualmente esigibili.
13. Il mancato puntuale riscontro, sulla base di quanto risultante in causa, di univoci elementi dimostrativi dello stato di insolvenza conduce all'accoglimento del reclamo.
14. All'accoglimento del reclamo consegue la revoca della sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale. Cont
15. Ai sensi dell'art. 53, 4° co., cod. crisi impr., l'amministratore di dovrà relazionare semestralmente circa l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato. La relazione dovrà essere comunicata al curatore e depositata nel registro delle imprese a cura della
Cancelleria del Tribunale di Venezia.
16. Ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve ritenersi che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, a carico della quale devono rimanere le spese, atteso che, non costituendosi in giudizio, non ha consentito di apprezzare gli elementi utili alla valutazione dei necessari presupposti di legge, emersi soltanto in questa sede di reclamo.
17. Per le stesse ragioni, non può essere condannata alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali della reclamante, che vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima e impresa, definendo il reclamo n.
645/2025 r.g.a. promosso con ricorso da in Parte_1 persona del legale rappresentante (reclamante) nei confronti di Liquidazione Co giudiziale in persona del curatore (reclamata Parte_1
-6- contumace) e di (reclamata), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1 disattesa:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza del Tribunale di Venezia
n. 37/2025, pubblicata il 10 marzo 2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2. dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante Parte_1
[...]
3. dichiara compensate fra le parti le spese processuali;
4. ai sensi dell'art. 53 comma 4° cod. crisi impr., dispone che l'amministratore di semestralmente circa Controparte_8
l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.-
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-7-