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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 367/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Vincenzo Ponte e Parte_1
ZI CL
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avvocato Maria Di Vanna
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e LA IC
-RESISTENTE-
oggetto: retribuzione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'01.04.2021 parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della dal 03.03.2009 all'01.09.2020, data in Controparte_1 cui rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato al Livello 3 del CCNL Metalmeccanici quale Operaio con mansioni di Meccanico, formalmente in regime di part-time al 60%; che, di fatto, aveva sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì, oltre al sabato mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00; che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa si era occupato non solo della diagnostica, manutenzione e riparazione di veicoli a motore e dei loro componenti meccanici (motori, freni, trasmissioni, cinghie e pistoni) e dei relativi sistemi elettrici ed elettronici, ma aveva anche svolto funzioni di guida e controllo, con un certo potere di autonomia e di iniziativa, nonchè talune attività amministrative concernenti l'organizzazione del lavoro;
che i giorni di ferie effettivamente goduti nel corso del rapporto di lavoro erano stati limitati a sole due settimane all'anno, da programmarsi solo nel periodo tra Ottobre e Novembre;
che da febbraio 2020, nonostante il collocamento in
Cassa Integrazione, continuava a svolgere la propria attività lavorativa, osservando l'orario di lavoro suindicato, senza percepire la relativa retribuzione;
che, con diffida inviata al datore di lavoro il 12.08.2020, rivendicava il riconoscimento dello svolgimento dell'attività lavorativa full-time per tutto il periodo lavorato e chiedeva il pagamento delle retribuzioni non corrisposte da febbraio 2020, comunicando la volontà di avvalersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. con conseguente interruzione della prestazione lavorativa dal giorno 11.08.2020; che, di contro, con comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 19.08.2020, parte resistente gli contestava le assenze ingiustificate dell'11,13,14, e 18 Agosto;
che, a causa del suo formale inquadramento in termini di lavoratore a tempo parziale, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro subiva anche un ulteriore danno derivante dal fatto che non aveva potuto usufruire del contributo NASPI in misura proporzionale e adeguata all'orario di lavoro full-time effettivamente prestato. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del
Tribunale di Paola chiedendogli di “[…] accertare e dichiarare l'inadempimento della sì come descritto nella parte in fatto (id est: accertamento Controparte_3 dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di full time) e, per l'effetto: -
Condannare la al pagamento delle retribuzioni dovute e ad Controparte_3 oggi non corrisposte relative alle mensilità da febbraio 2020 ad agosto 2020, nonché, a 2 titolo di differenze retributive sì come descritte in narrativa e nella consulenza di parte allegata in atti maturate a far data dal mese di gennaio 2016 (ovvero dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa), oltre accessori ed oneri previdenziali, della somma pari ad € 51.665,83 ovvero della diversa somma – maggiore o minore – che sarà accertata in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia, oltre a quanto contrattualmente dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché interessi e rivalutazioni fino al soddisfo, mantenendo quale riferimento l'inquadramento posseduto indicato in ricorso
e nella perizia contabile allegata – id est: Livello 3 CCNL applicato;
- Condannare la in p.l.r.p.t al versamento dei contributi previdenziali dovuti a favore Controparte_3 dell' (integralmente, per i periodi lavorati “in nero” e, parzialmente, sulla scorta CP_2 delle differenze maturate in relazione al corretto orario di lavoro svolto, per i periodi coperti dai contratti) nonché a provvedere alla comunicazione di rettifica all' posto CP_2 che, nell'intero periodo di emergenza Covid-19, il Sig. ha continuato Pt_1 regolarmente a prestare la propria attività tutti i giorni, per circa 9 ore al giorno, sicché non avrebbe potuto e dovuto essere collocato in cassa integrazione;
- Condannare l' CP_2 al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze tra i ratei di indennità di disoccupazione NASPI spettanti e quelli corrisposti, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condannare la al Controparte_3 pagamento del risarcimento del danno subìto dal ricorrente a causa degli inadempimenti denunciati con il presente ricorso e, in particolare, al risarcimento del danno patrimoniale, nell'accezione del danno da perdita di chance da determinarsi, in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituita la la quale ha precisato che il ricorrente era Controparte_1 stato assunto in data 03.03.2009 con mansioni di Meccanico, inizialmente inquadrato nel livello 5 del CCNL Metalmeccanici, successivamente riclassificato al 3° livello del
CCNL Metalmeccanico Piccola Industria con comunicazione del 15.03.2009 e che il contratto era stato poi trasformato in part-time al 60% per 24 ore settimanali con accordo scritto del 8.07.2012. Tanto premesso, la società resistete ha espressamente contestato gli orari di lavoro rivendicati dal ricorrente sostenendo che quest'ultimo aveva prestato la propria attività inizialmente per 3 giorni a settimana (martedì, giovedì e sabato dalle ore 3 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00), successivamente per 4 giorni settimanali (martedì, giovedì, venerdì e sabato) sempre per complessive 24 ore settimanali, con la seguente articolazione: martedì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 18:00; sabato dalle 8:30 alle 11:30. Quanto al periodo di cassa integrazione, la resistente precisava che la richiesta era stata autorizzata dall' CP_2 unicamente per 9 settimane dal 16 marzo al 16 maggio 2020, periodo durante il quale nessuna attività lavorativa era stata prestata dal ricorrente. La Controparte_3 eccepiva, inoltre, l'esistenza di una transazione generale novativa stipulata tra le parti ai sensi degli artt. 1965 e 2113 c.c., in data 10.05.2017, evidenziava, ulteriormente, che nel
2013 era stata sottoposta ad accertamento ispettivo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza, conclusosi con comunicazione di regolarità n. 155-2013-25838- del 13.05.2013, che attestava la correttezza del rapporto di lavoro part-time. Pt_2
Parte resistente contestava anche la sussistenza di una giusta causa di recesso da parte del dipendente, ribadendo l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro nella data del
11.08.2020, dipesa unicamente dalla mancata corresponsione della retribuzione per il mese di Luglio 2020, successivamente saldata con bonifico del 12.08.2020; sottolineava che, ciò nonostante, il ricorrente continuava a rimanere assente ingiustificato nei giorni
13,14 e 18 agosto 2020, provocando un immediato disagio ad essa resistente che, dovendo far fronte alla maggiore domanda di interventi nel periodo estivo, si vedeva costretta a rifiutare diverse lavorazioni e a chiudere il reparto riparazioni per diversi giorni. In definitiva, parte resistente contestava in radice lo svolgimento di lavoro a tempo pieno da parte del ricorrente, il quale non aveva diritto di percepire la NASPI per come richiesto nel proprio atto introduttivo, non sussistendo neppure i presupposti per percepire in generale l'indennità di disoccupazione non ravvisandosi gli estremi della giusta causa dimissionaria. Parte resistente formulava, poi, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, di una multa per assenza ingiustificata dal posto di lavoro e del risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Quanto a questi ultimi, la quantificava il danno nella perdita CP_3 economica netta pari ad € 5.072,00 risultante dal raffronto tra il fatturato 2020 e 2019, oltre ad € 10.000,00 per danno all'immagine commerciale, derivante dall'impossibilità di far fronte agli impegni assunti a causa dell'improvvisa assenza del dipendente nel periodo di maggiore affluenza estiva. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “voglia
l'adito giudice del lavoro, contrariis reiectis così provvedere: a) differire ai sensi dell'art.
418 c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti, mandando la cancelleria di
4 effettuare idonea notifica al ricorrente della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale;
b) rigettare il ricorso introduttivo del giudizio, poiché parzialmente inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare parte ricorrente al pagamento in favore della dell'importo dell'indennità di mancato preavviso, della multa Controparte_1 per assenza ingiustificata, nonché della complessiva somma di € 15.072,00 per danni patrimoniali, ovvero al pagamento della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
d) in via subordinata accertare e dichiarare come dovuto in favore della parte ricorrente il solo trattamento di fine rapporto ed ordinarne il pagamento previa decurtazione delle somme vantate dalla parte obbligata a titolo di indennità di mancato preavviso e di danno patrimoniale;
”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , il quale: si è dichiarato pronto a ricevere i contributi CP_2 previdenziali da parte della società datrice di lavoro, entro i limiti prescrizionali, in caso di riconoscimento giudiziale dello svolgimento di lavoro a tempo pieno da parte del ricorrente;
ha contestato la domanda attorea volta al pagamento delle maggiori differenze di NASPI;
ha ribadito, per il resto, la propria carenza di legittimazione passiva.
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti;
sono state esperite le prove orali per come richieste e ammesse;
all'esito, è stato concesso alle parti termine per il deposito di note illustrative. La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi in tema di onere di allegazione e prova.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione 5 derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
2.1. La domanda volta al conseguimento delle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro full-time deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Il principio cardine in materia, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con
Sentenza n. 16150 del 19.06.2018, è che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario/supplementare grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento delle parti possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
In ragione di ciò al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
La ratio di tale rigoroso orientamento è da rinvenirsi nella necessità che il lavoratore fornisca la prova sia dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia oltre tale orario, come anche l'articolazione della stessa. Il giudice, infatti, non può ovviare a carenze probatorie mediante valutazioni equitative, le quali possono venire in rilievo solo rispetto alla liquidazione del quantum debeatur, ove sia stato rigorosamente provato l'an della pretesa.
6 Orientamento giurisprudenziale costante vuole che “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il Giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici” (Cassa., 3 marzo 1987 n. 2241; Cass. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Orbene, dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale non risulta che parte ricorrente abbia assolto al proprio onus probandi.
Prive di rilievo probatorio risultano essere le dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
, (escussi all'udienza del 27.10.2022) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
(escusso all'udienza del 10.09.2024), che, in quanto clienti dell'officina, recandosi sporadicamente presso la concessionaria, non hanno potuto rispondere sull'orario di lavoro effettivamente rispettato dal ricorrente.
Quanto al teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_4
27.10.2022, trattasi di ex collega del ricorrente, il quale ha precisato “che ho una causa di lavoro con la , pendente presso questo Tribunale.”. In sostanza, trattasi di CP_3 soggetto che si trova in situazione sostanzialmente analoga a quella del ricorrente, sicché, pur essendo ammissibile la sua deposizione, le sue dichiarazioni, singolarmente considerate, non trovando ulteriore riscontro nella documentazione offerta dalle parti e nel complesso delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite, non sono idonee a dimostrare il fatto dedotto dalla parte attorea, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito.
Consegue il rigetto della domanda volta al conseguimento delle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattualmente pattuito e, a cascata, il rigetto di tutte le domande attoree il cui riconoscimento presupponeva, a monte, l'accertamento dell'espletamento, di fatto, di lavoro supplementare da parte del ricorrente.
2.2. Il ricorrente deduce, comunque, di non aver percepito le retribuzioni formalmente pattuite per i mesi da febbraio 2020 fino alla cessazione del rapporto lavorativo avvenuta
7 l'1.09.2020 (ad eccezione di un acconto di € 1.200,00) e il mancato pagamento del
Trattamento di Fine Rapporto.
2.2.1. Quanto alla spettanza del T.F.R., per il quale non vi è contestazione sull'an da parte della società resistente, la domanda è parzialmente fondata, nel senso che la CP_1 deve essere condannata a corrisponderglielo al ricorrente nella misura di €
[...]
12.429,08, per come risultante dalla Certificazione Unica del 2020, laddove è specificato che tale somma è rimasta in azienda (cfr. pag. 34 all. 11 ricorso), oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
2.2.2. Quanto alle retribuzioni ordinarie in contestazione, valga quanto segue, con la precisazione che, come già anticipato in premessa, l'onere della prova ricade sul datore di lavoro che deve dimostrare – se non vi è contestazione della parte resistente sullo svolgimento di attività lavorativa del dipendente – di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione.
2.2.2.1. Tanto precisato, nel caso di specie il datore di lavoro, innanzitutto, ha specificamente contestato che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa nel periodo in cui era stato posto in cassa integrazione.
In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla società resistente risulta che, per il periodo dal 16.03.2020 al 16.05.2020, il ricorrente ha fruito di 9 settimane di cassa integrazione autorizzate dall' , per 24 ore settimanali (cfr. all. 3 memoria di CP_2 costituzione, ovvero comunicazione del 10.04.2020). CP_2
Conseguentemente, al ricorrente (dipendente part-time per 24 ore settimanali, cfr. all 11 memoria di costituzione) la retribuzione non è dovuta per tale periodo di inattività, non essendo stata raggiunta, sul punto, alcuna prova contraria in ordine allo svolgimento di attività lavorativa (valgano le considerazioni di cui al punto 2.1. sugli esiti della prova testimoniale).
Inoltre, la stessa comunicazione dell' del 10.04.2020 specifica che la liquidazione CP_2 avverrà in via diretta ad opera dell'Istituto previdenziale;
pertanto, null'altro è dovuto dalla resistente per il periodo suddetto al . Pt_1
2.2.2.2. In secondo luogo, il resistente ha provato di aver adempiuto al pagamento della retribuzione per il mese di luglio 2020 (cfr. all. 6 memoria di costituzione, ovvero relativo bonifico bancario del 12.08.2020).
8 2.2.2.3. Di contro, in atti non vi è prova che la resistente abbia corrisposto la retribuzione ordinaria al per i mesi di febbraio, metà marzo, metà maggio, giugno e i primi Pt_1
10 giorni di agosto del 2020.
Orbene, per tale arco temporale, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore di della retribuzione, pari a complessivi € 3.992,34 lordi Parte_1
(€ 1.197,70 x 3=3.593,10 per i mesi di febbraio, metà marzo, metà maggio, giugno + €
1.197,70:3= € 399,24 per i primi dieci giorni di agosto. Si pone a fondamento dei conteggi la CT di parte ricorrente, i cui calcoli non sono stati specificamente contestati nel quantum dalla resistente, ed appaiono al giudicante congrui e corretti cfr. all. 12 ricorso, ovviamente rimodulati tenuto conto di una retribuzione calibrata su un'attività lavorativa part-time al 60%) oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
2.2.2.4. Quanto, in particolare, alla mensilità di agosto 2020, il giudicante ritiene, alla luce delle concrete risultanze documentali – considerato che la resistente, alla data dell'11.08.2020, non aveva corrisposto al lavoratore le retribuzioni ordinarie per i mesi di febbraio, metà marzo, metà maggio, giugno e luglio 2020 – che l'eccezione di inadempimento del lavoratore è legittima, essendo conforme a buona fede. A maggior ragione ove si consideri che la società resistente, con successivo bonifico del 12.08.2020, ha saldato soltanto la retribuzione del mese di luglio 2020, rimanendo inadempiente per gli altri periodi lavorati, inducendo il lavoratore, pertanto, a dimettersi per giusta causa
(cfr. all. 1 ricorso).
Si consideri, infatti, che il pagamento della retribuzione afferisce ai bisogni primari della persona, concernendo il proprio sostentamento e quello della propria famiglia, sicchè, nel caso di specie, l'inadempimento datoriale può dirsi grave e non di scarsa importanza, tenuto conto del numero di retribuzioni mensili non corrisposte alla data dell'11.08.2020, legittimando, quale conseguenza, il successivo contegno del lavoratore di temporaneo abbandono del luogo di lavoro e, successivamente, stante il perdurante inadempimento della società resistente, di dimissioni per giusta causa.
Ciononostante, per agosto 2020, la retribuzione è dovuta al ricorrente nei limiti temporali in cui ha effettivamente espletato la propria attività lavorativa, ovvero, i primi dieci giorni del mese. Sul punto, si ricorda che “il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di
9 contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni” (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., n.22035 del 2023).
E, però, alla luce della specifica domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente
(“Condannare la al pagamento del risarcimento del danno Controparte_3 subìto dal ricorrente a causa degli inadempimenti denunciati con il presente ricorso e, in particolare, al risarcimento del danno patrimoniale, nell'accezione del danno da perdita di chance da determinarsi, in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice;”), la società resistente deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato al lavoratore per non averlo posto nella condizione di poter espletare la propria attività lavorativa nell'arco temporale che va dall'11.08.2020 alla data di dimissioni per giusta causa (01.09.2020). Tale danno è determinato nella misura della retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse potuto espletare in tale arco temporale la propria attività lavorativa, ed è pari, pertanto – prendendo come parametro mensile di riferimento una retribuzione di € 1.197,70 – ad € 798,46. Parte resistente, pertanto, deve essere condannata a pagare a titolo risarcitorio alla controparte anche la somma pari ad €
798,46.
2.4. La domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente, stante la legittimità dell'eccezione di inadempimento attorea e, successivamente, la sussistenza di una giusta causa di recesso dal rapporto lavorativo, deve essere rigettata.
2.5. In definitiva, dunque, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione e conseguentemente, la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deve essere condannata al pagamento in favore di , per le Parte_1 causali meglio specificate nei precedenti punti di motivazione, della complessiva somma pari ad € 17.219,88 (€ 12.429,08 + € 3.992,34 + € 798,46), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia in base a quanto concretamente è risultato fondato (scaglione 5.201,00 – 26.000,00), della complessità bassa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
10
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
17.219,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore;
3) Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € Parte_1
2.695,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
Si comunichi.
09.10.2025. Pt_3
Il Giudice
TO AT
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