Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 11/06/2025, RGC n. 1648/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
Il dott. , per delega dell'avv. SALCINA ANDREA ANTONIO per Parte_1
parte attrice, il quale preliminarmente insiste nell'ammissione della CTU per come esplicato nelle note autorizzate e depositate;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRANCESCO, per delega dell'avv. CARUSO MARIA LUIGINA per parte convenuta, il quale si oppone alla preliminare richiesta di CTU e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.06.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1648 del R.G. 2022 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Salcina e Parte_2 C.F._1
nel cui studio in Corigliano Rossano - au Corigliano – alla Via Santo Stefano snc, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigina Caruso e presso la sede dell'ente in Piazza Santi
Anargiri, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 11.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il in Parte_2 CP_1
epigrafe identificato “…in qualità di ente custode della strada, al fine di sentirla condannare al pagamento dei danni
subiti, in quanto il giorno 07.07.2020 appena uscita dallo studio del proprio medico curante sito in Corigliano-Rossano,
a.u. Corigliano, in via Mazzini snc, nel mentre attraversava la strada cadeva rovinosamente a terra riportando gravi
lesioni, per la presenza di un irregolarità/insidia (mattonella mancante) della pavimentazione della strada, la quale
creava un dislivello non visibile in quanto dello stesso colore della pavimentazione, non segnalato e tra l'altro ricoperto
da fogliame e fogli di giornale .….”. Concludeva, dunque, nel chiedere che “….il convenuto
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile dei danni subiti dall'attrice Controparte_1
a seguito della caduta di cui in narrativa;
Condannare il convenuto , in Parte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a Parte_2
seguito della caduta di cui trattasi (danno biologico permanente, temporaneo, danno morale e danno patrimoniale)
mediante il pagamento in suo favore della somma di € 57.804,00, come in narrativa determinata, o al pagamento di
quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto
illecito fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite….”.
Instaurato in contraddittorio regolarmente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.03.2023 il , il quale contestava Controparte_1
in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. In via subordinata, “…
nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa da parte dell'amministrazione comunale convenuta,
ridurre il risarcimento dovuto in misura proporzionale all'effettivo grado di responsabilità dell'Ente e alla corretta
quantificazione dei danni subiti dall'attrice…”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale e all'udienza del 11.06.2025, la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
La domanda deve essere rigettata in quanto, alla luce delle prove testimoniali assunte, la parte attrice non ha fornito la prova del fatto storico della caduta della signora in connessione Parte_2
causale con la mancanza di una mattonella sul manto stradale e pertanto superflua appare l'ammissione della CTU.
A tal proposito deve rilevarsi che: il teste (escusso all'udienza del 25.11.2024) riferisce che Testimone_1
la strada era pulita non vi erano fogli di giornale ed è stato lui che ha prestato soccorso alla signora ma non è in grado di riferire dove la signora è caduta. Il teste (escusso all'udienza del Testimone_2
12.03.25), pone dichiarazioni nettamente in contrasto con quanto riferito dai precedenti testi ed in particolare con quanto riferito dal teste dott. , escusso all'udienza del 25.11.24. Infatti, il teste Tes_3
riferisce di essere stata lei a chiamare il dottore che è subito accorso;
ha prestato soccorso alla Tes_2
signora ed ha chiamato il 118, mentre il dottore riferisce che quando è uscito ha trovato la che Pt_2
era stata già soccorsa e su di una sedia ed era stata già chiamata l'ambulanza.
Le dichiarazioni contrastanti dei testi rendono inattendibili gli stessi ed incerta la dinamica del sinistro con grave deficit di parte attrice che non ha dimostrato il nesso causale e che quindi la signora è
caduta a causa di una disconnessione della pavimentazione.
Ora, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il
Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione,
le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623).
Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dai due testi di parte attrice, peraltro contrastanti tra loro,
nessuno ha riferito dell'assenza di una mattonella e che la caduta sia stata determinata da tale circostanza. In definitiva le prove testimoniali hanno consentito di accertare esclusivamente che la signora sia caduta, ma non hanno in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare Parte_2
causalmente l'evento caduta all'insidia stradale derivante da asserita cattiva manutenzione della strada (mancanza mattonella) con conseguente responsabilità del ex Controparte_1
art. 2051 c.c.. Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_2 Controparte_1
del suo l.r.p.t. delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, 11 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio