Art. 36. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria).
1. Dopo l' articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e' inserito il seguente: "Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all' art. 36:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (per il titolo si veda in nota all'art. 35), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9.
tributaria).
1. Dopo l' articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e' inserito il seguente: "Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all' art. 36:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (per il titolo si veda in nota all'art. 35), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9.