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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Putignano, Parte_1 ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Valeria Capotorti e Salvatore Graziuso;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 13.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 6.905,32, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione del 24.10.2023 in relazione alle somme erogate CP_1
a titolo di integrazione al minimo della pensione SOS in godimento per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2021, eccependo l'irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Venendo in rilievo una richiesta di ripetizione di somme corrisposte in maniera assertivamente indebita su una prestazione previdenziale, norma di riferimento è l'art. 13, L. n. 412/91, alla cui stregua “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Con riferimento alle disposizioni in esame, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di
1 dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017); da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera CP_1 della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale, stabilito, appunto, dall'art. 13, comma 2. La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, si interpreta dunque nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918). Tanto premesso, nella vicenda in esame, come, peraltro, specificatamente indicato dallo stesso l'indebito per cui è causa si correla alla previsione di cui all'articolo 6, CP_1 comma 3, della legge n. 638 del 1983, secondo cui in caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta, secondo gli specifici criteri fissati dalla medesima disposizione, sicché “ciò premesso, l' ha proceduto CP_1 legittimamente- con provvedimento del 14.10.2023 - a revocare il trattamento minimo sulla pensione SOS nonchè a quantificare altresì le somme indebitamente erogate dal 2020 al 2021”. Venendo, dunque, in rilievo una questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 13, comma 2, L.n. 412/91. Avendo l' per quanto suesposto, avuto la conoscibilità dei dati reddituali CP_1 dell'anno 2020 sin dall'anno 2021, nell'arco di tale anno, il medesimo istituto previdenziale avrebbe dovuto procedere alla relativa verifica, per dare corso, entro l'anno civile successivo, a pena di decadenza all'attività di recupero dell'indebito riferibile ai ratei di pensione dell'anno 2020. Sul presupposto che detta attività di recupero ha avuto inizio soltanto nell'anno 2023 (segnatamente, come specificato dallo stesso in data 24.10.2023) è giocoforza CP_1 da ritenere che la decadenza di cui trattasi precluda il recupero dei pagamenti in eccedenza relativi al periodo compreso fra l'1.1.2020 ed il 31.12.2020, mentre la medesima attività di recupero (come detto, iniziata nel 2023) è da considerare tempestiva in relazione ai pagamenti indebiti effettuati nel corso dell'anno 2021. Per il resto, occorre rimarcare come nessuna contestazione sia stata formulata dalla parte ricorrente in relazione alla duplicazione rilevante ex art. 6, co. 3, L.n. 638/83, da
2 cui promana la pretesa restitutoria e che, ad ogni buon conto, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento limitatamente alle somme chieste in ripetizione dall' per l'arco temporale 1.1.2020-31.12.2021. CP_1
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo (in relazione allo scaglione 1.101-5.200, dovendosi individuare il valore della controversia secondo il criterio del c.d. decisum).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 13.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma chiesta in ripetizione dall' con nota del 24.10.2023, CP_1 limitatamente all'importo relativo ai ratei del periodo compreso fra l'1.1.2020 ed il 31.12.2020; rigetta la parte residua della domanda;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 9 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Putignano, Parte_1 ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Valeria Capotorti e Salvatore Graziuso;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 13.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 6.905,32, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione del 24.10.2023 in relazione alle somme erogate CP_1
a titolo di integrazione al minimo della pensione SOS in godimento per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2021, eccependo l'irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Venendo in rilievo una richiesta di ripetizione di somme corrisposte in maniera assertivamente indebita su una prestazione previdenziale, norma di riferimento è l'art. 13, L. n. 412/91, alla cui stregua “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Con riferimento alle disposizioni in esame, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di
1 dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017); da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera CP_1 della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale, stabilito, appunto, dall'art. 13, comma 2. La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, si interpreta dunque nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918). Tanto premesso, nella vicenda in esame, come, peraltro, specificatamente indicato dallo stesso l'indebito per cui è causa si correla alla previsione di cui all'articolo 6, CP_1 comma 3, della legge n. 638 del 1983, secondo cui in caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta, secondo gli specifici criteri fissati dalla medesima disposizione, sicché “ciò premesso, l' ha proceduto CP_1 legittimamente- con provvedimento del 14.10.2023 - a revocare il trattamento minimo sulla pensione SOS nonchè a quantificare altresì le somme indebitamente erogate dal 2020 al 2021”. Venendo, dunque, in rilievo una questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 13, comma 2, L.n. 412/91. Avendo l' per quanto suesposto, avuto la conoscibilità dei dati reddituali CP_1 dell'anno 2020 sin dall'anno 2021, nell'arco di tale anno, il medesimo istituto previdenziale avrebbe dovuto procedere alla relativa verifica, per dare corso, entro l'anno civile successivo, a pena di decadenza all'attività di recupero dell'indebito riferibile ai ratei di pensione dell'anno 2020. Sul presupposto che detta attività di recupero ha avuto inizio soltanto nell'anno 2023 (segnatamente, come specificato dallo stesso in data 24.10.2023) è giocoforza CP_1 da ritenere che la decadenza di cui trattasi precluda il recupero dei pagamenti in eccedenza relativi al periodo compreso fra l'1.1.2020 ed il 31.12.2020, mentre la medesima attività di recupero (come detto, iniziata nel 2023) è da considerare tempestiva in relazione ai pagamenti indebiti effettuati nel corso dell'anno 2021. Per il resto, occorre rimarcare come nessuna contestazione sia stata formulata dalla parte ricorrente in relazione alla duplicazione rilevante ex art. 6, co. 3, L.n. 638/83, da
2 cui promana la pretesa restitutoria e che, ad ogni buon conto, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono la domanda è, dunque, meritevole di accoglimento limitatamente alle somme chieste in ripetizione dall' per l'arco temporale 1.1.2020-31.12.2021. CP_1
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo (in relazione allo scaglione 1.101-5.200, dovendosi individuare il valore della controversia secondo il criterio del c.d. decisum).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 13.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma chiesta in ripetizione dall' con nota del 24.10.2023, CP_1 limitatamente all'importo relativo ai ratei del periodo compreso fra l'1.1.2020 ed il 31.12.2020; rigetta la parte residua della domanda;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 9 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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