Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Magna Grecia n. 94 presso lo studio dell'Avv. Simona Ferulli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Pace C.F._2
n. 63 presso lo studio dell'Avv. Cesare Costa che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 25 marzo ed il 17 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21 giugno 1997 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A04, n. 515).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
a Viterbo il 16 luglio 2000, e a Civita LL (VT) il
[...] Persona_2
7 ottobre 2003, entrambi maggiorenni ma solamente il secondo economicamente indipendente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 231/2024 emessa dal
Tribunale di ordinario di Viterbo e pubblicata in data 20 febbraio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“a) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.r CP_1
in Roma, in data 21 giugno 1997, registrato allo Stato Civile del Parte_1
medesimo Comune all'anno 1997, numero 7, parte II, Serie B, Ufficio 1, con ordine di annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio;
b) assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. a CP_1
quest'ultimo. La sig.r se ne è già allontanata ma non ha, ancora, Parte_1
portato via alcuni effetti personali, giusto elenco che si allega in calce al presente ricorso e del quale è parte integrante, autorizzando la stessa all'asporto dei medesimi;
c) la sig.ra a titolo di pagamento una tantum, in una unica e Parte_1
definitiva soluzione, a titolo di mantenimento dei figli, i quali espressamente accettano, rinunziando, altresì, all'assegno mensile, cede in proprietà ad entrambi, pro-indiviso, il proprio 50% dei terreni acquistati comunione con il coniuge, il quale acconsente ed accetta, e precisamente: 1) Terreno agricolo sito in IO OM
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(VT), loc Campetto, distinto al NCT del medesimo Comune al foglio 8, part. 288
(are 39.90); part 306 (are 37.50) e part. 352 (are 23.40); 2) Terreno agricolo sito in
IO OM (VT), loc. San Rocco, distinto al NCT del medesimo Comune al foglio 10, part. 197 (are 16.34); part. 343 (are 7.36); 3) Terreno agricolo sito in
IO OM (VT), loc. Campetto, distinto al NCT del medesimo Comune al
Foglio 8, part. 287 (are 25.60); part. 305 (are 48.80); part. 343 (are 98.10); part. 351
(are 22.40); 4) Magazzino annesso, distinto al NCU del Comune di IO OM
(VT), Foglio 8, part. 351, cat C/2, classe 3 di mq. 30; 5) Terreno agricolo sito ad
IO OM (VT), loc. Ortaccio, distinto al NCT del medesimo Comune al
Foglio 8, part 140 di are 01.00; 6) Terreno agricolo sito ad IO OM (VT), loc. Ortaccio, distinto al NCT del medesimo Comune, Foglio 8, part. 139 (are
01.00). Le spese relative al detto trasferimento di proprietà saranno a carico della sig.r , la quale chiede, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di Parte_1
cui sopra, l'esenzione da ogni imposta, bollo o tassa ai sensi dalla legge 6 marzo
1987 n. 74 art. 19 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 ed a tal fine le parti dichiarano che l'assetto patrimoniale, contenuto nel presente accordo
è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I trasferimenti di cui sopra avverranno entro 90 giorni dalla data di comparizione delle parti dinanzi il Presidente, ovvero dalla pubblicazione della sentenza, compatibilmente con le attività preliminari del Notaio rogante a scelta della sig.ra
Nulla sarà dovuto, altresì, dall per le spese extra di entrambi Parte_1 Pt_1
i figli.
d) il sig. si impegna, come sinora fatto, ad onorare per intero i ratei CP_1
del mutuo fondiario rogito Notai del 18.12.2018 (Repertorio n. 65537 Per_3
– Raccolta n. 31174), contratto con la Banca di Credito Cooperativo di Roma –
Società Cooperativa, per la somma di euro 190.000,00, con termine al 18.12.2043, di cui la sig.ra è garante, garantendone il pagamento e tenendo indenne la Pt_1
medesima sig.ra da ogni azione che l'Istituto erogante dovesse Parte_1
intraprendere in caso di morosità nel pagamento dei ratei;
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e) le parti si impegnano ad abbandonare ogni giudizio tra le stesse pendenti, ovvero al ritiro delle querele sporte, inclusa quella presentata dalla sig.r Parte_2
madre del sig nei confronti della sig.r ; CP_1 Parte_1
f) la sig.r si impegna a pagare, sino all'estinzione il finanziamento Parte_1
relativo all'acquisto del veicolo Jeep Tg FL770DW, intestato originariamente al sig.
padre dell'odierno comparent e successivamente Persona_4 CP_1
venduto alla sig.r Pt_1
g) ognuna delle parti provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
h) le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
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c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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