Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2659/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LOPEZ FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAIDA MARIA GRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto: “riconoscere e dichiarare che: il sig. è Parte_1 affetto da discopatie di tipo erniario multiple (protrusioni erniarie ad ampio raggio di
L4-L5 ed L5-S1 con impronta sul sacco durale) con disturbi trofico-sensitivi persistenti
(come da EMG del 24/11/2023: “radicolopatia L4-L5 ed L5-S1 bilaterale”) o, subordinatamente, in quella misura percentuale superiore come da risultanze della disponenda consulenza medico-legale, con decorrenza dalla data della domanda del
13/12/2022, con interessi legali da pari data”.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto la CP_1 nullità/l'inammissibilità/l'improponibilità/il rigetto del ricorso.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire della parte ricorrente (cogliendo nel segno la relativa eccezione sollevata dall' CP_2 nella sua memoria difensiva), la quale si è limitata a chiedere nelle conclusioni del ricorso l'accertamento della sussistenza della patologia erniaria da cui assume di essere affetta, accertamento da cui la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna concreta utilità e che, in ogni caso, è precluso a questo Giudice, atteso che nel nostro ordinamento giuridico le ipotesi in cui è possibile chiedere l'accertamento giudiziario di meri fatti (e non anche di situazioni giuridiche soggettive) devono essere
1
Solo con le note scritte depositate telematicamente in data 27/3/2025 la parte ricorrente ha corretto il tiro, chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo (in CP_1 capitale) del danno biologico da quantificarsi in misura pari al 12 % (domanda che non sarebbe stata inserita in ricorso per “mera svista materiale”): tanto premesso, deve rilevarsi che tale domanda non può essere esaminata da questo Giudice perché tardiva, in omaggio al principio processualcivilistico del divieto di presentazione di nuove domande nel corso del giudizio.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Spese irripetibili.
Crotone, 04/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2