CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4433/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via U.bassi, 126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. .29580202500000187000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. .29580202500000187000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. .29580202500000187000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110023975105502 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018511527000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200003065910000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 08.05.2025, depositato il 05.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29580202500000187000, notificata il 10.3.2025, emessa per il pagamento della complessiva somma di
E.7.123,62, nella parte relativa alle seguenti cartelle:
- n.29520110023975105502, notificata il 21.3.2013, per l'importo di E. 174,68 a titolo di TARSU 2010;
- n.29520180018511527000, notificata il 24.1.2019, per l'importo d E.196,92, a titolo tassa auto 2014;
- n.29520200003065910000, notificata il 16.11.2021, per l'importo di E.522,14, a titolo tassa auto
Regione Sicilia 2017.
Il ricorso è stato proposto per fare valere la prescrizione dei tributi, anche a decorrere dalla notifica delle cartelle.
In data 10.11.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha argomentato che:
- con riferimento alla cartella n.29520110023975105502 per TARSU anno 2010, regolarmente notificata il 21.03.2013, come ammesso e non contestato da parte ricorrente, sono stati notificati un primo avviso di intimazione n. 29520179009061728000 in data 17.03.2018, e successivamente, in data 05.06.2023, avvalendosi della normativa Covid19, un ulteriore avviso di intimazione n. 29520229007317780000, di cui non consta impugnazione;
- con riferimento alle cartelle 29520180018511527000, notificata il 24.1.2019, per tassa auto 2014 e n. 29520200003065910000, notificata il 16.11.2021 per tassa auto 2017, non è maturata alcuna prescrizione triennale atteso che in data 05.06.2023, avvalendosi della normativa Covid 19, è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29520229007317780000, di cui non consta impugnazione.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, consta dalla produzione documentale effettuata dall'AdER, la regolare notifica, per tutte le cartelle in impugnazione, dell'intimazione n. 29520229007317780000, avvenuta nel 2023, con consegna alla moglie convivente ed invio della c.d. raccomandata informativa. Va rammentato che, per l'ipotesi in cui il destinatario non venga rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, l'art. 139, secondo comma, c.p.c. stabilisce che l'atto (contenuto in bista chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lettera b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2006) stabilisce che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Suprema Corte ha affermato, con principio valevole anche per l'atto in esame, che “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868).
Con la ulteriore e significativa precisazione che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass., 27 gennaio 2022, n.
2377).
Ed invero, “la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare,
l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario” (Cass., 28 aprile 2021, n. 18989; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
La consegna a mani di familiare, soggetto avente con il destinatario dell'atto un rapporto qualificato che genera la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario giustifica la previsione dell'invio di raccomandata informativa nella forma della raccomandata semplice (e non con avviso di ricevimento). Ciò peraltro, anche in forza del fatto che la lett. b-bis) dello stesso comma
1 dell'art. 60 dPR 600/73 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Il principio e' stato condiviso da Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022.
Ne deriva che, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, deve ritenersi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata. Ciò premesso, deve ulteriormente rilevarsi che l'effetto preclusivo determinato dalla omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento regolarmente notificata, in virtù dello sbarramento posto dagli artt. 19 e 21 D.
Lgs. n. 546/92.
Va infatti rilevato che, per reiterata affermazione della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (ivi compresa, peraltro, quella di omessa notifica di atti prodromici o di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6436/25;
Cass. n. 2743/2025; Cass. n. 23346/2024; Cass. n.22108/24).
In tal senso, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
a mente del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato nel termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, facendone valere l'illegittimità derivata dalla mancata notifica degli atti presupposti ovvero anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024,
n. 10736).
Ne deriva l'inammissibilità delle censure connesse alla omessa notifica di atti prodromici ed altresì della eccezione di prescrizione.
Né l'atto impugnato risulta affetto da vizi propri, atteso che, dalla notifica della citata intimazione fino alla notifica dell'atto in odierna impugnazione, non è decorso il termine di prescrizione dei tributi richiesti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AdER, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4433/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via U.bassi, 126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. .29580202500000187000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. .29580202500000187000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. .29580202500000187000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110023975105502 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018511527000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200003065910000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 08.05.2025, depositato il 05.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29580202500000187000, notificata il 10.3.2025, emessa per il pagamento della complessiva somma di
E.7.123,62, nella parte relativa alle seguenti cartelle:
- n.29520110023975105502, notificata il 21.3.2013, per l'importo di E. 174,68 a titolo di TARSU 2010;
- n.29520180018511527000, notificata il 24.1.2019, per l'importo d E.196,92, a titolo tassa auto 2014;
- n.29520200003065910000, notificata il 16.11.2021, per l'importo di E.522,14, a titolo tassa auto
Regione Sicilia 2017.
Il ricorso è stato proposto per fare valere la prescrizione dei tributi, anche a decorrere dalla notifica delle cartelle.
In data 10.11.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha argomentato che:
- con riferimento alla cartella n.29520110023975105502 per TARSU anno 2010, regolarmente notificata il 21.03.2013, come ammesso e non contestato da parte ricorrente, sono stati notificati un primo avviso di intimazione n. 29520179009061728000 in data 17.03.2018, e successivamente, in data 05.06.2023, avvalendosi della normativa Covid19, un ulteriore avviso di intimazione n. 29520229007317780000, di cui non consta impugnazione;
- con riferimento alle cartelle 29520180018511527000, notificata il 24.1.2019, per tassa auto 2014 e n. 29520200003065910000, notificata il 16.11.2021 per tassa auto 2017, non è maturata alcuna prescrizione triennale atteso che in data 05.06.2023, avvalendosi della normativa Covid 19, è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29520229007317780000, di cui non consta impugnazione.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, consta dalla produzione documentale effettuata dall'AdER, la regolare notifica, per tutte le cartelle in impugnazione, dell'intimazione n. 29520229007317780000, avvenuta nel 2023, con consegna alla moglie convivente ed invio della c.d. raccomandata informativa. Va rammentato che, per l'ipotesi in cui il destinatario non venga rinvenuto presso la propria abitazione, ufficio o azienda, l'art. 139, secondo comma, c.p.c. stabilisce che l'atto (contenuto in bista chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.), deve essere consegnato “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lettera b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 (inserita dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2006) stabilisce che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Suprema Corte ha affermato, con principio valevole anche per l'atto in esame, che “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (Cass., 2 dicembre 2024, n. 30821; Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868).
Con la ulteriore e significativa precisazione che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass., 27 gennaio 2022, n.
2377).
Ed invero, “la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare,
l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario” (Cass., 28 aprile 2021, n. 18989; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681).
La consegna a mani di familiare, soggetto avente con il destinatario dell'atto un rapporto qualificato che genera la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario giustifica la previsione dell'invio di raccomandata informativa nella forma della raccomandata semplice (e non con avviso di ricevimento). Ciò peraltro, anche in forza del fatto che la lett. b-bis) dello stesso comma
1 dell'art. 60 dPR 600/73 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Il principio e' stato condiviso da Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022.
Ne deriva che, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, deve ritenersi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata. Ciò premesso, deve ulteriormente rilevarsi che l'effetto preclusivo determinato dalla omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento regolarmente notificata, in virtù dello sbarramento posto dagli artt. 19 e 21 D.
Lgs. n. 546/92.
Va infatti rilevato che, per reiterata affermazione della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (ivi compresa, peraltro, quella di omessa notifica di atti prodromici o di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6436/25;
Cass. n. 2743/2025; Cass. n. 23346/2024; Cass. n.22108/24).
In tal senso, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
a mente del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato nel termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, facendone valere l'illegittimità derivata dalla mancata notifica degli atti presupposti ovvero anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024,
n. 10736).
Ne deriva l'inammissibilità delle censure connesse alla omessa notifica di atti prodromici ed altresì della eccezione di prescrizione.
Né l'atto impugnato risulta affetto da vizi propri, atteso che, dalla notifica della citata intimazione fino alla notifica dell'atto in odierna impugnazione, non è decorso il termine di prescrizione dei tributi richiesti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AdER, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge.