Art. 4.
Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio