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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2005/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Diamante - Via P. Mancini, 10 87023 Diamante CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 754/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 846 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Appello promosso da per ottenere la riforma della sentenza n. 754/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento avente a oggetto TARI per il 2015.
Si osserva che l'avviso di accertamento contestato riguarda il possesso di 5 utenze domestiche,
Luogo_1tutte identificate catastalmente al , mentre, per come dimostrato mediante il deposito della visura storica, nel 2015 il contribuente risultava proprietario di un unico bene immobile – effettivamente individuato al Luogo_1 – e non di 5 unità.
Il giudicante in primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che la proprietà dell'immobile fosse pacifica sicché il Comune di Diamante avrebbe correttamente emesso l'avviso servendosi dei dati dichiarati dallo stesso contribuente in relazione agli occupanti e alla superficie.
Il Comune di Diamante non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'avviso di accertamento appare errato laddove non considera che relativamente all'anno in contestazione il contribuente era proprietario esclusivamente di un immobile.
Ricorrente_1La visura storica permette di verificare che, in effetti, il sig. , sino all'anno 2012 fosse
Luogo_1proprietario di cinque unità immobiliari catastalmente individuate al
Luogo_2 Luogo_3 Luogo_4 Luogo_5 Luogo_6, , , , e mentre nel 2015 lo stesso risultava proprietario esclusivamente dell'immobile contraddistinto dal sub Luogo_1.
L'appello va, dunque, accolto e il Comune resistente va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di
Diamante al pagamento, in favore dell'appellante, delle competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 466,00, oltre esborsi e accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO SA IE NT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2005/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Diamante - Via P. Mancini, 10 87023 Diamante CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 754/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 846 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Appello promosso da per ottenere la riforma della sentenza n. 754/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento avente a oggetto TARI per il 2015.
Si osserva che l'avviso di accertamento contestato riguarda il possesso di 5 utenze domestiche,
Luogo_1tutte identificate catastalmente al , mentre, per come dimostrato mediante il deposito della visura storica, nel 2015 il contribuente risultava proprietario di un unico bene immobile – effettivamente individuato al Luogo_1 – e non di 5 unità.
Il giudicante in primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che la proprietà dell'immobile fosse pacifica sicché il Comune di Diamante avrebbe correttamente emesso l'avviso servendosi dei dati dichiarati dallo stesso contribuente in relazione agli occupanti e alla superficie.
Il Comune di Diamante non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'avviso di accertamento appare errato laddove non considera che relativamente all'anno in contestazione il contribuente era proprietario esclusivamente di un immobile.
Ricorrente_1La visura storica permette di verificare che, in effetti, il sig. , sino all'anno 2012 fosse
Luogo_1proprietario di cinque unità immobiliari catastalmente individuate al
Luogo_2 Luogo_3 Luogo_4 Luogo_5 Luogo_6, , , , e mentre nel 2015 lo stesso risultava proprietario esclusivamente dell'immobile contraddistinto dal sub Luogo_1.
L'appello va, dunque, accolto e il Comune resistente va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di
Diamante al pagamento, in favore dell'appellante, delle competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 466,00, oltre esborsi e accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO SA IE NT