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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2024, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Dr. Francesco
Rigato, all'esito dell'udienza trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 29638 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa come da Parte_1 procura in atti dall'Avv. Alessia Pasciuto presso il cui studio in Roma, Via Gavinana n. 2 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Valeria LAROSA per delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in Via dell'Amba CP_1
CP_ Aradam 5, presso la sede Roma.
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
1 CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come negli scritti difensivi di parte e come da note difensive depositate dalla sola ricorrente, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.9.2023, si rivolgeva al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980; che con decreto di omologa del 3.4.2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma aveva omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.2.2022; che il predetto decreto era stato notificato all' in data CP_1
11.5.2023 (cfr. all. al ricorso); che in data 7.4.2023 aveva anche inviato all' a mezzo CP_1 pec il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (cfr. all. al ricorso); che nonostante fossero decorsi
120 giorni, la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.2.2022, la condanna dell' a liquidare CP_1
nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l , assumendo non essere stata provata la sussistenza di tutti CP_1
gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere.
Il Giudice, all'udienza odierna, udita la discussione orale della sola parte ricorrente, decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980.
Con decreto del 3.4.2023, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, a decorrere dalla domanda amministrativa del
22.2.2022. Il predetto decreto è stato notificato all' in data 11.5.2023 (v. all. al ricorso) CP_1
e in data 7.4.2023 è stato inoltrato, a mezzo pec, il modello contenente l'attestazione dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione.
2 L'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato.
Non avendo inspiegabilmente l provveduto a liquidare alla ricorrente la prestazione CP_1 in oggetto, deve dichiararsi il diritto di quest'ultima a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del
22.2.2022.
Segue la condanna dell all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.2.2022;
2. Per l'effetto condanna l all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1
interessi;
3. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro
1.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 6.3.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Rigato
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