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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12144 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.12144/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. TALLARICO Parte_1
NICOLA; RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 25/10/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di nata a [...] in data [...], cittadina italiana, figlia di Persona_1
e cittadini italiani (cfr. all. 2-3) Persona_2 Persona_3
In particolare, i ricorrenti deducevano che nel gennaio 1883, la predetta contraeva matrimonio nella città di Panama (PANAMA) con cfr. all. 4-5) cittadino italiano. I coniugi emigravano CP_4 in California, negli USA, dove nascevano alcuni figli, come risulta dal foglio di censimento del Comune di S. Francisco (cfr. all. 6); successivamente l'ava emigrava definitivamente in PERU' a Lima, dove morì in data 30.9.1932 (cfr. all. 7), senza mai perdere la cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi peruviana (cfr. all. 8). In particolare, dal matrimonio fra ed nasceva in data CP_4 Persona_1
22.9.1869, in San Francisco, (cfr. all. 9); il predetto contraeva matrimonio in data Persona_4
10.9.1893 in Lima (PERU') (cfr. all. 10-11) e successivamente moriva in Lima Persona_5 (PERÙ), in data 21.11.1948 (cfr. all. 12), senza mai perdere la cittadinanza italiana (cfr. all. 13 - certificato non naturalizzazione;
. Persona_4
Dall'unione coniugale suddetta, nasceva in data 19.1.1899 (cfr. all. Persona_6
16), il quale decedeva in ) il 9.11.1984 (cfr. all. 17) senza mai perdere la Persona_7 cittadinanza italiana. Dall'unione extra matrimonio tra e , Persona_6 Persona_8 nasceva in data 1.10.1926 in Lima (PERÙ) (all. 18) il quale poi Persona_9 decedeva in data 21.7.1994 in Margate (Contea di Broward - Florida - USA) (cfr. all. 19). Dall'unione extra matrimonio tra e , Persona_9 Controparte_5 nascevano i ricorrenti, , , Parte_2 Parte_3 [...]
e ; Parte_1 Parte_4
In particolare, in data 2.10.1953 in Lima (PERÙ) nasceva ,( cfr. all. Parte_2
20); la stessa, in data 8.7.1978, contraeva matrimonio con (cfr. all. Persona_10
21); in data 17.4.1962 in Lima (PERÙ) nasceva (cfr. all. 22); la Parte_3 stessa, in data 15.6.1985, contraeva matrimonio con (cfr. all. 23); in data Controparte_6
11.7.1963 in Lima (PERÙ) nasceva (cfr. all. 24); lo stesso, in data Parte_1
11.4.2013, contraeva matrimonio con (cfr. all. 25); infine, in data 18.2.1965 Persona_11 in Lima (PERÙ) nasceva , (cfr. all. 26)); lo stesso, in data 6.5.1996, Parte_4 contraeva matrimonio con UB IC UE OR (cfr. all. 27) Dall'unione di con , nascevano Parte_4 Persona_12 in data 22.10.2007, in Miraflores (Lima - PERÙ) entrambe le ulteriori ricorrenti, Controparte_7
e (cfr. all. 28-29).
[...] Controparte_8
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 27 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” alla figlia Persona_2 la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri discendenti, e non Persona_1 può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro Persona_2 volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata in [...], il [...], residente in [...]Parte_2 (Lima – PERU'), Calle Montesquieu 163, Urb. La Calera, codice fiscale C.F._1 ;
[...]
- , nata in [...], il [...], residente in Parte_3 Taby (Stoccolma – SVEZIA), Tibblevagen, 6 A 183 56, codice fiscale C.F._2 ;
[...]
- , nato in [...], l'[...], residente in [...]Parte_1 Molina, (15024 - Lima – PERU') Av. ,codice fiscale Controparte_9 [...] ; C.F._3
- , in Lima (PERU'), il 18.2.1965, residente in [...]Parte_4 (15037 - Lima - PERU') Calle 30 253, dpto. 202, , codice fiscale Parte_5 [...]
e le di lui figlie minori C.F._4
- , nata in [...], il [...], residente in Controparte_7 San Borja (15037 - Lima – PERU') Calle 30 253, dpto. 202, Urb. , codice Parte_5 fiscale;
CodiceFiscale_5 - , nata in [...], il [...], residente in [...]Controparte_8 Borja (15037 - Lima – PERU') Calle 30 253, dpto. 202, Urb. , codice fiscale Parte_5 ; CodiceFiscale_6 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Daniele Bonfà, il quale si è dichiarato antistatario. Firenze, 27/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.12144/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. TALLARICO Parte_1
NICOLA; RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 25/10/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di nata a [...] in data [...], cittadina italiana, figlia di Persona_1
e cittadini italiani (cfr. all. 2-3) Persona_2 Persona_3
In particolare, i ricorrenti deducevano che nel gennaio 1883, la predetta contraeva matrimonio nella città di Panama (PANAMA) con cfr. all. 4-5) cittadino italiano. I coniugi emigravano CP_4 in California, negli USA, dove nascevano alcuni figli, come risulta dal foglio di censimento del Comune di S. Francisco (cfr. all. 6); successivamente l'ava emigrava definitivamente in PERU' a Lima, dove morì in data 30.9.1932 (cfr. all. 7), senza mai perdere la cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi peruviana (cfr. all. 8). In particolare, dal matrimonio fra ed nasceva in data CP_4 Persona_1
22.9.1869, in San Francisco, (cfr. all. 9); il predetto contraeva matrimonio in data Persona_4
10.9.1893 in Lima (PERU') (cfr. all. 10-11) e successivamente moriva in Lima Persona_5 (PERÙ), in data 21.11.1948 (cfr. all. 12), senza mai perdere la cittadinanza italiana (cfr. all. 13 - certificato non naturalizzazione;
. Persona_4
Dall'unione coniugale suddetta, nasceva in data 19.1.1899 (cfr. all. Persona_6
16), il quale decedeva in ) il 9.11.1984 (cfr. all. 17) senza mai perdere la Persona_7 cittadinanza italiana. Dall'unione extra matrimonio tra e , Persona_6 Persona_8 nasceva in data 1.10.1926 in Lima (PERÙ) (all. 18) il quale poi Persona_9 decedeva in data 21.7.1994 in Margate (Contea di Broward - Florida - USA) (cfr. all. 19). Dall'unione extra matrimonio tra e , Persona_9 Controparte_5 nascevano i ricorrenti, , , Parte_2 Parte_3 [...]
e ; Parte_1 Parte_4
In particolare, in data 2.10.1953 in Lima (PERÙ) nasceva ,( cfr. all. Parte_2
20); la stessa, in data 8.7.1978, contraeva matrimonio con (cfr. all. Persona_10
21); in data 17.4.1962 in Lima (PERÙ) nasceva (cfr. all. 22); la Parte_3 stessa, in data 15.6.1985, contraeva matrimonio con (cfr. all. 23); in data Controparte_6
11.7.1963 in Lima (PERÙ) nasceva (cfr. all. 24); lo stesso, in data Parte_1
11.4.2013, contraeva matrimonio con (cfr. all. 25); infine, in data 18.2.1965 Persona_11 in Lima (PERÙ) nasceva , (cfr. all. 26)); lo stesso, in data 6.5.1996, Parte_4 contraeva matrimonio con UB IC UE OR (cfr. all. 27) Dall'unione di con , nascevano Parte_4 Persona_12 in data 22.10.2007, in Miraflores (Lima - PERÙ) entrambe le ulteriori ricorrenti, Controparte_7
e (cfr. all. 28-29).
[...] Controparte_8
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 27 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” alla figlia Persona_2 la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri discendenti, e non Persona_1 può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro Persona_2 volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata in [...], il [...], residente in [...]Parte_2 (Lima – PERU'), Calle Montesquieu 163, Urb. La Calera, codice fiscale C.F._1 ;
[...]
- , nata in [...], il [...], residente in Parte_3 Taby (Stoccolma – SVEZIA), Tibblevagen, 6 A 183 56, codice fiscale C.F._2 ;
[...]
- , nato in [...], l'[...], residente in [...]Parte_1 Molina, (15024 - Lima – PERU') Av. ,codice fiscale Controparte_9 [...] ; C.F._3
- , in Lima (PERU'), il 18.2.1965, residente in [...]Parte_4 (15037 - Lima - PERU') Calle 30 253, dpto. 202, , codice fiscale Parte_5 [...]
e le di lui figlie minori C.F._4
- , nata in [...], il [...], residente in Controparte_7 San Borja (15037 - Lima – PERU') Calle 30 253, dpto. 202, Urb. , codice Parte_5 fiscale;
CodiceFiscale_5 - , nata in [...], il [...], residente in [...]Controparte_8 Borja (15037 - Lima – PERU') Calle 30 253, dpto. 202, Urb. , codice fiscale Parte_5 ; CodiceFiscale_6 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Daniele Bonfà, il quale si è dichiarato antistatario. Firenze, 27/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini