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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.238 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in riassunzione ex-art.392 c.p.c. depositato in data 22 maggio 2025
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonello Azzarini e Diana De Benedetti, Parte_1
come da procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC
Email_1 Email_2
- ricorrente in riassunzione -reclamante -
Contro
artita IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
giusto atto a rogito notaio in Scandicci il 17/10/2012, repertorio n. 23.137, raccolta n. 7.164, Per_1
registrato a Firenze il 16/11/2012 al numero 20375 serie 1T rappresentata e difesa per procura allegata al memoria di costituzione in riassunzione dagli avv.ti Vittorio Bechi, Stefano Chiti e Federica Bechi,
con domicilio digitale pec Email_3
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- resistente in riassunzione -reclamata-
Oggetto: ricorso in riassunzione ex-art. 392 c.p.c. depositato in data a seguito di sentenza della Corte
di Cassazione n.5534/25
IN PUNTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “per i motivi indicati in narrativa, rigettare l'appello
ex adverso proposto, confermando la sentenza del Tribunale di Venezia n. 786/2019 pubblicata e
comunicata il 16.12.2019 e di conseguenza accertare che il licenziamento impugnato è stato
comminato in violazione dell'art. 18, comma 4 della L. 300/1970 e per l'effetto, accertata e dichiarata
la nullità e/o illegittimità, annullare e dichiarare nullo o comunque illegittimo, il licenziamento
intimato dalla società alla sig.ra in data 05.03.2018 per Controparte_1 Parte_1
insussistenza del fatto contestato e, ai sensi dall'art. 18, comma 4 della L. 300/1970, condannare la
convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le
medesime mansioni e qualifica, e al pagamento, a favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale mensile di fatto, da quantificarsi nel limite di dodici
mensilità sino al presente provvedimento, oltre alla condanna al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale, concedendo alla sig.ra la facoltà di cui all'art. Pt_1
18, comma 3 della precitata legge di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione alla reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto, come disposto dall'art. 18, comma 3 della L. 300/1970. In subordine -nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della conclusione svolta in via principale, per i motivi indicati in
narrativa, accertare l'inesistenza della giusta causa di recesso e/o del giustificato motivo soggettivo
del licenziamento intimato dalla società alla sig.ra in data Controparte_1 Parte_1 05.03.2018, e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della deducente
[...]
dell'indennità risarcitoria come quantificata dall'art. 18, comma 5 della L. 300/1970 commisurata
all'ultima retribuzione globale mensile di fatto, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia;
In
ogni caso Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborsi spese, Iva e cpa come per legge del presente
grado di giudizio nonché appello e di quello di legittimità, alla luce di quanto statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo sentenza in atti, con distrazione delle stesse.
Conclusioni per parte resistente in riassunzione: “Voglia la Corte di Appello di Venezia riformare la
sentenza n. 786/2019 e per l'effetto respingere il ricorso ex art. 1 co. 47 e seguenti L. 92/2012
proposto da al Tribunale di Venezia per infondatezza in fatto e in diritto nonché Parte_1
accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a Parte_1
con vittoria di spese delle precedenti fasi sommaria, di opposizione, di questo giudizio di rinvio e del
procedimento di legittimità, con condanna di a restituire alla società quanto pagatole in Pt_1
esecuzione dell'ordinanza della fase sommaria 20/2/2019 del Tribunale di Venezia (N.R.G.
1810/2018) e della sentenza oggetto di reclamo n. 786/2019”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 5334, pubblicata il
28.2.2025, la sig. chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 786/ Parte_1
2019 e, di conseguenza, l'accertamento che il licenziamento è stato comminato in violazione dell'articolo 18, IV comma, della L. n. 300/70. La ricorrente in riassunzione insta affinché, accertata l'illegittimità del licenziamento per “insussistenza del fatto contestato”, la società convenuta venga condannata a reintegrarla nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, da quantificarsi nel limite di 12 mensilità sino al provvedimento, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, con gli accessori di legge. La ricorrente chiede altresì che le venga concessa “la facoltà di cui all'art. 18, III comma, della predetta legge” di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra.
Parte appellante in riassunzione, muovendo dal principio di diritto enunciato dalla S.C., che ha demandato alla Corte d'Appello solo la valutazione delle conseguenze dell'invalidità del licenziamento, rileva che nell'ipotesi di specie deve trovare applicazione il IV comma dell'art. 18 St.
Lav., stante “l'insussistenza del fatto contestato”, con conseguente diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro e alle indennità previste per legge.
Parte convenuta in riassunzione, ricostruita l'intera vicenda a partire dal ricorso in I grado e riportato testualmente il principio di diritto enunciato dalla S.C., “dissente” dal ragionamento della Cassazione
e chiede nuovamente la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 786/2019.
La causa è stata discussa all'udienza del 18.9.2025 e decisa a seguito della camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione deve essere accolto.
Con sentenza n. 786/2019, il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza emessa nella fase sommaria del giudizio ex art.1 della legge n. 92/2012, con cui il Giudice di prime cure, accertata l'insussistenza del fatto contestato, aveva annullato il licenziamento e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità sino alla data del provvedimento, dedotto quanto la ricorrente aveva percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività
lavorative, oltre accessori di legge e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
A seguito di totale riforma della sentenza da parte della Corte d'Appello in sede di reclamo, la sig.
ha proposto ricorso alla S.C., che con sentenza n. 5334/2025 ha cassato la sentenza impugnata Pt_1 e rinviato alla Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi “solo sulle conseguenze dell'invalidità del licenziamento per cui è causa, nonché sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”. In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidi della dignità
del lavoratore, impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell'intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza. La S.C. precisa ulteriormente che la Corte
d'Appello non si è attenuta ai questi principi, perché non ha colto la portata e le implicazioni del diritto fondamentale alla segretezza della corrispondenza ed ha assegnato valore dirimente al fatto che il messaggio non fosse stato appreso dal datore di lavoro di propria iniziativa, ma gli fosse stato consegnato da uno dei partecipanti alla chat, senza tuttavia considerare che tale aspetto non fa venir meno lo statuto protettivo di cui all'art. 15 Cost. Accertata l'invalidità del licenziamento, la Suprema
Corte ha rimesso a questo Collegio solo la valutazione delle conseguenze dell'illegittimità, non rilevando le considerazioni di parte convenuta che “dissente” dalle argomentazioni della Cassazione.
Il perimetro del giudizio di rinvio è infatti delimitato dal principio di diritto della S.C., trattandosi esclusivamente di valutare le conseguenze dell'accertata illegittimità del recesso datoriale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce dell'irrilevanza del comportamento contestato sul piano disciplinare, sancita dalla S.C., trovi applicazione l'art. 18, IV comma, St. Lav., stante l'insussistenza del fatto contestato. Ed infatti, in virtù di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di “insussistenza del fatto contestato”, di cui al IV dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori (nella versione novellata dalla L. n. 92/2012), comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o antigiuridicità, senza che, ai fini dell'applicabilità della tutela reintegratoria, rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità rispetto alla sanzione espulsiva (così Cass. n.12102 del 17.8.2018; nello stesso senso
Cass. sez. L. -, ord. n. 30469 del 02/11/2023, secondo cui “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità,
offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis”).
All'applicabilità dell'art. 18, IV comma St. Lav., così come modificato dalla L. n. 92/12, consegue peraltro non la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, ma la condanna della datrice di lavoro alla corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegra, per la quale la sig. ha Pt_1
pacificamente optato in data 7.3.2019 (v. doc. A allegato alla memoria in riassunzione). Ed infatti,
come ancora precisato dalla S.C. “l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile (consumando in definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto), sicché mantiene la propria efficacia anche nell'ipotesi in cui la statuizione di condanna alla reintegra fosse riformata e, successivamente, nel corso del processo, nuovamente emessa, non essendovi alcuna ragione apprezzabile tale da legittimare, in tal caso, un ripensamento del lavoratore che abbia già manifestato la volontà di non essere più parte del rapporto di lavoro”
(così Cass., ordinanza n. 1599/2023). Nell'ipotesi di specie, non solo la lavoratrice ha richiesto ancora nel 2019 l'indennità sostitutiva, ma nelle conclusioni del ricorso in riassunzione ha ribadito la richiesta di essere “autorizzata” ad effettuare l'opzione, evidenziando la volontà di mantenere ferma la precedente decisione.
Oltre all'indennità sostitutiva della reintegra, la lavoratrice ha diritto al risarcimento del danno (v.
Cass. n. 1599/2023 cit.), quantificato correttamente nell'ordinanza della fase sommaria in 12
mensilità, detratto quanto medio tempore percepito dalla lavoratrice dal licenziamento alla comunicazione del diritto di opzione (v. SS.UU. 27.8.2014 n.18353) per diversa attività lavorativa,
anche autonoma, e risultante dalla documentazione prodotta (v. ordinanza della fase sommaria). In
merito all'aliunde perceptum, si sottolinea l'assenza di qualsivoglia contestazione nella fase di opposizione e nei diversi gradi di giudizio, per cui non è in alcun modo scalfita la decisione dell'ordinanza resa nella fase sommaria e ribadita nel giudizio di opposizione in I grado. Sono altresì dovuti i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla comunicazione dell'opzione da parte della lavoratrice, a seguito della quale il rapporto di lavoro è
venuto definitivamente a cessare.
Quanto alle spese di lite, si rammenta che la S.C. ha in più occasioni rilevato che il giudice del rinvio,
nel liquidare le spese processuali, debba valutare l'esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio (v. Cass. SSUU, ordinanza n. 32906/2022).
Le spese del giudizio di I grado, comprensive sia della fase sommaria che di quella di opposizione,
del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente grado, liquidate in virtù dei valori medi di cui al DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in virtù della complessità della vertenza,
sono poste interamente a carico della società soccombente.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso in riassunzione, accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato ex art. 18, IV comma, L. n.300/70, dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva della reintegra e condanna la convenuta in riassunzione al pagamento della stessa. Condanna altresì la convenuta in riassunzione al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nel limite di 12 mensilità, detratto l'aliunde
perceptum, oltre alla condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della comunicazione dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, con accessori di legge.
Condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 11.327,00
quanto al I grado, in € 8.470,00 quanto al grado d'appello, in € 6.585,00 quanto al giudizio di legittimità, in € 8.470,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in riassunzione ex-art.392 c.p.c. depositato in data 22 maggio 2025
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonello Azzarini e Diana De Benedetti, Parte_1
come da procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC
Email_1 Email_2
- ricorrente in riassunzione -reclamante -
Contro
artita IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
giusto atto a rogito notaio in Scandicci il 17/10/2012, repertorio n. 23.137, raccolta n. 7.164, Per_1
registrato a Firenze il 16/11/2012 al numero 20375 serie 1T rappresentata e difesa per procura allegata al memoria di costituzione in riassunzione dagli avv.ti Vittorio Bechi, Stefano Chiti e Federica Bechi,
con domicilio digitale pec Email_3
Email_4
Email_5
- resistente in riassunzione -reclamata-
Oggetto: ricorso in riassunzione ex-art. 392 c.p.c. depositato in data a seguito di sentenza della Corte
di Cassazione n.5534/25
IN PUNTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “per i motivi indicati in narrativa, rigettare l'appello
ex adverso proposto, confermando la sentenza del Tribunale di Venezia n. 786/2019 pubblicata e
comunicata il 16.12.2019 e di conseguenza accertare che il licenziamento impugnato è stato
comminato in violazione dell'art. 18, comma 4 della L. 300/1970 e per l'effetto, accertata e dichiarata
la nullità e/o illegittimità, annullare e dichiarare nullo o comunque illegittimo, il licenziamento
intimato dalla società alla sig.ra in data 05.03.2018 per Controparte_1 Parte_1
insussistenza del fatto contestato e, ai sensi dall'art. 18, comma 4 della L. 300/1970, condannare la
convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le
medesime mansioni e qualifica, e al pagamento, a favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale mensile di fatto, da quantificarsi nel limite di dodici
mensilità sino al presente provvedimento, oltre alla condanna al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale, concedendo alla sig.ra la facoltà di cui all'art. Pt_1
18, comma 3 della precitata legge di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione alla reintegrazione
nel posto di lavoro, un'indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto, come disposto dall'art. 18, comma 3 della L. 300/1970. In subordine -nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della conclusione svolta in via principale, per i motivi indicati in
narrativa, accertare l'inesistenza della giusta causa di recesso e/o del giustificato motivo soggettivo
del licenziamento intimato dalla società alla sig.ra in data Controparte_1 Parte_1 05.03.2018, e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della deducente
[...]
dell'indennità risarcitoria come quantificata dall'art. 18, comma 5 della L. 300/1970 commisurata
all'ultima retribuzione globale mensile di fatto, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia;
In
ogni caso Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborsi spese, Iva e cpa come per legge del presente
grado di giudizio nonché appello e di quello di legittimità, alla luce di quanto statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo sentenza in atti, con distrazione delle stesse.
Conclusioni per parte resistente in riassunzione: “Voglia la Corte di Appello di Venezia riformare la
sentenza n. 786/2019 e per l'effetto respingere il ricorso ex art. 1 co. 47 e seguenti L. 92/2012
proposto da al Tribunale di Venezia per infondatezza in fatto e in diritto nonché Parte_1
accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a Parte_1
con vittoria di spese delle precedenti fasi sommaria, di opposizione, di questo giudizio di rinvio e del
procedimento di legittimità, con condanna di a restituire alla società quanto pagatole in Pt_1
esecuzione dell'ordinanza della fase sommaria 20/2/2019 del Tribunale di Venezia (N.R.G.
1810/2018) e della sentenza oggetto di reclamo n. 786/2019”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 5334, pubblicata il
28.2.2025, la sig. chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 786/ Parte_1
2019 e, di conseguenza, l'accertamento che il licenziamento è stato comminato in violazione dell'articolo 18, IV comma, della L. n. 300/70. La ricorrente in riassunzione insta affinché, accertata l'illegittimità del licenziamento per “insussistenza del fatto contestato”, la società convenuta venga condannata a reintegrarla nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, da quantificarsi nel limite di 12 mensilità sino al provvedimento, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, con gli accessori di legge. La ricorrente chiede altresì che le venga concessa “la facoltà di cui all'art. 18, III comma, della predetta legge” di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra.
Parte appellante in riassunzione, muovendo dal principio di diritto enunciato dalla S.C., che ha demandato alla Corte d'Appello solo la valutazione delle conseguenze dell'invalidità del licenziamento, rileva che nell'ipotesi di specie deve trovare applicazione il IV comma dell'art. 18 St.
Lav., stante “l'insussistenza del fatto contestato”, con conseguente diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro e alle indennità previste per legge.
Parte convenuta in riassunzione, ricostruita l'intera vicenda a partire dal ricorso in I grado e riportato testualmente il principio di diritto enunciato dalla S.C., “dissente” dal ragionamento della Cassazione
e chiede nuovamente la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 786/2019.
La causa è stata discussa all'udienza del 18.9.2025 e decisa a seguito della camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione deve essere accolto.
Con sentenza n. 786/2019, il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza emessa nella fase sommaria del giudizio ex art.1 della legge n. 92/2012, con cui il Giudice di prime cure, accertata l'insussistenza del fatto contestato, aveva annullato il licenziamento e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità sino alla data del provvedimento, dedotto quanto la ricorrente aveva percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività
lavorative, oltre accessori di legge e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
A seguito di totale riforma della sentenza da parte della Corte d'Appello in sede di reclamo, la sig.
ha proposto ricorso alla S.C., che con sentenza n. 5334/2025 ha cassato la sentenza impugnata Pt_1 e rinviato alla Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi “solo sulle conseguenze dell'invalidità del licenziamento per cui è causa, nonché sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”. In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidi della dignità
del lavoratore, impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell'intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza. La S.C. precisa ulteriormente che la Corte
d'Appello non si è attenuta ai questi principi, perché non ha colto la portata e le implicazioni del diritto fondamentale alla segretezza della corrispondenza ed ha assegnato valore dirimente al fatto che il messaggio non fosse stato appreso dal datore di lavoro di propria iniziativa, ma gli fosse stato consegnato da uno dei partecipanti alla chat, senza tuttavia considerare che tale aspetto non fa venir meno lo statuto protettivo di cui all'art. 15 Cost. Accertata l'invalidità del licenziamento, la Suprema
Corte ha rimesso a questo Collegio solo la valutazione delle conseguenze dell'illegittimità, non rilevando le considerazioni di parte convenuta che “dissente” dalle argomentazioni della Cassazione.
Il perimetro del giudizio di rinvio è infatti delimitato dal principio di diritto della S.C., trattandosi esclusivamente di valutare le conseguenze dell'accertata illegittimità del recesso datoriale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce dell'irrilevanza del comportamento contestato sul piano disciplinare, sancita dalla S.C., trovi applicazione l'art. 18, IV comma, St. Lav., stante l'insussistenza del fatto contestato. Ed infatti, in virtù di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di “insussistenza del fatto contestato”, di cui al IV dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori (nella versione novellata dalla L. n. 92/2012), comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o antigiuridicità, senza che, ai fini dell'applicabilità della tutela reintegratoria, rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità rispetto alla sanzione espulsiva (così Cass. n.12102 del 17.8.2018; nello stesso senso
Cass. sez. L. -, ord. n. 30469 del 02/11/2023, secondo cui “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità,
offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis”).
All'applicabilità dell'art. 18, IV comma St. Lav., così come modificato dalla L. n. 92/12, consegue peraltro non la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, ma la condanna della datrice di lavoro alla corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegra, per la quale la sig. ha Pt_1
pacificamente optato in data 7.3.2019 (v. doc. A allegato alla memoria in riassunzione). Ed infatti,
come ancora precisato dalla S.C. “l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile (consumando in definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto), sicché mantiene la propria efficacia anche nell'ipotesi in cui la statuizione di condanna alla reintegra fosse riformata e, successivamente, nel corso del processo, nuovamente emessa, non essendovi alcuna ragione apprezzabile tale da legittimare, in tal caso, un ripensamento del lavoratore che abbia già manifestato la volontà di non essere più parte del rapporto di lavoro”
(così Cass., ordinanza n. 1599/2023). Nell'ipotesi di specie, non solo la lavoratrice ha richiesto ancora nel 2019 l'indennità sostitutiva, ma nelle conclusioni del ricorso in riassunzione ha ribadito la richiesta di essere “autorizzata” ad effettuare l'opzione, evidenziando la volontà di mantenere ferma la precedente decisione.
Oltre all'indennità sostitutiva della reintegra, la lavoratrice ha diritto al risarcimento del danno (v.
Cass. n. 1599/2023 cit.), quantificato correttamente nell'ordinanza della fase sommaria in 12
mensilità, detratto quanto medio tempore percepito dalla lavoratrice dal licenziamento alla comunicazione del diritto di opzione (v. SS.UU. 27.8.2014 n.18353) per diversa attività lavorativa,
anche autonoma, e risultante dalla documentazione prodotta (v. ordinanza della fase sommaria). In
merito all'aliunde perceptum, si sottolinea l'assenza di qualsivoglia contestazione nella fase di opposizione e nei diversi gradi di giudizio, per cui non è in alcun modo scalfita la decisione dell'ordinanza resa nella fase sommaria e ribadita nel giudizio di opposizione in I grado. Sono altresì dovuti i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla comunicazione dell'opzione da parte della lavoratrice, a seguito della quale il rapporto di lavoro è
venuto definitivamente a cessare.
Quanto alle spese di lite, si rammenta che la S.C. ha in più occasioni rilevato che il giudice del rinvio,
nel liquidare le spese processuali, debba valutare l'esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio (v. Cass. SSUU, ordinanza n. 32906/2022).
Le spese del giudizio di I grado, comprensive sia della fase sommaria che di quella di opposizione,
del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente grado, liquidate in virtù dei valori medi di cui al DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in virtù della complessità della vertenza,
sono poste interamente a carico della società soccombente.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso in riassunzione, accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato ex art. 18, IV comma, L. n.300/70, dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva della reintegra e condanna la convenuta in riassunzione al pagamento della stessa. Condanna altresì la convenuta in riassunzione al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nel limite di 12 mensilità, detratto l'aliunde
perceptum, oltre alla condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della comunicazione dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, con accessori di legge.
Condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 11.327,00
quanto al I grado, in € 8.470,00 quanto al grado d'appello, in € 6.585,00 quanto al giudizio di legittimità, in € 8.470,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025.
La Presidente