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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 02/07/2025 alle ore 10.57, innanzi al Giudice dott. Federica Emanuela Lipari, chiamata la causa R.G. n. 2246 dell'anno 2023, sono presenti:
- l'avv. DI GIORGI SALVATORE per parte attrice;
- l'avv. SIGNORINO MARCELLO per parte convenuta nonché in Controparte_1 sostituzione dell'avv. RUSSO ANTONELLA per Parte_1
è altresì presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere essendo le parti addivenute ad accordo transattivo, con richiesta espressa di autorizzare il
Conservatore dei registri immobiliari di Trapani a disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 11.00
Alle ore 16.30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale del 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Di Giorgi ed elettivamente domiciliata in Alcamo, nel Corso Generale Medici n. 10 parte attrice
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MA SI ed elettivamente domiciliata in
Alcamo, nella via Guido Gozzano n. 24 parte convenuta
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella russo Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Alcamo, nella Piazza della Repubblica n. 22 terza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito l'Autorità Giudiziaria premettendo di aver Parte_2
sottoscritto, in data 13.2.2017, con l'amministratore unico della (promittente CP_3 alienante), un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un'unità immobiliare in corso di costruzione identificato come alloggio n. 1/C sito nel comune di
Alcamo contrada Maruggi facente parte di un maggiore progetto per la realizzazione di
23 alloggi all'interno del programma costruttivo “area 2 Maruggi”, per complessivi euro
205.000,00 che, una volta realizzato, risulta censito al NCEU del Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.: 57 part. 953 sub 8 (scantinato) cat. C/6; cl. 5; 62 mq., rendita
185,72; e part. 953 sub 9 (villetta); cat. 7, cl. 1; 5,5 vani;
rendita 468,68 euro.
Parte attrice, evidenziando la sussistenza dei presupposti in diritto per l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare che con il contratto preliminare del 13 febbraio 2017 la società (p. iva: ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. nato ad [...]
Alcamo il 13 ottobre 1982 con sede in Alcamo alla via Guido Gozzano, n. 22 subentrata a seguito di atto di acquisto di un ramo di azienda dalla predetta società ai rogiti del notaio CP_3 Per_2
del 23 novembre 2017 rep. 633; registrato a Trapani il 28 novembre 2017 al n.: 7035 e
[...]
trascritto in data 29 novembre 2017 ai nn.: 21570/16508 alla cedente nei rapporti obbligatori nascenti dal preliminare di vendita, ha promesso di vendere alla società Parte_2
un'unità immobiliare identificato come alloggio n. 1/C sito nel comune di Alcamo contrada Maruggi facente parte di un maggiore progetto per la realizzazione di n. 23 alloggi all'interno del programma costruttivo “area 2 Maruggi” per la complessiva somma di euro 205.000,00 oggi censito al NCEU del
Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.: 57 part. 953 sub 8 (scandinato) cat. C/6; cl. 5; 62 mq., rendita 185,72; e part. 953 sub 9 (villetta); cat. 7, cl. 1; 5,5 vani;
rendita 468,68 euro;
- ritenere e dichiarare che la società “ (p. iva: ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. non ha adempiuto Controparte_4
all'obbligazione di trasferire alla società l'immobile censito al NCEU Parte_2
del Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.: 57 part. 953 sub 8 (scandinato) cat. C/6; cl. 5; 62 mq., rendita 185,72; e part. 953 sub 9 (villetta); cat. 7, cl. 1; 5,5 vani;
rendita 468,68 euro;
- conseguentemente emettere contro la società “ (p. iva: ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. nato ad [...]
Alcamo il 13 ottobre 1982 con sede in Alcamo alla via Guido Gozzano, n. 22 sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla società
[...] la proprietà dell'unità immobiliare sito nel comune di Alcamo contrada Maruggi Parte_2
facente parte di un maggiore progetto per la realizzazione di n. 23 alloggi all'interno del programma costruttivo “area 2 Maruggi” oggi censito al NCEU del Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.:
57 part. 953 sub 8 (scandinato) cat. C/6; cl. 5; 62 mq., rendita 185,72; e part. 953 sub 9 (villetta); cat. 7, cl. 1; 5,5 vani;
rendita 468,68 euro;
conseguentemente ritenere e dichiarare che la società
[...]
è proprietaria esclusiva del fabbricato sito nel comune di Alcamo alla c/da Parte_2
Maruggi oggi censito al NCEU del Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.: 57 part. 953 sub 8
(scandinato) cat. C/6; cl. 5; 62 mq., rendita 185,72; e part. 953 sub 9 (villetta); cat. 7, cl. 1; 5,5 vani;
rendita 468,68 euro;
- condannare la società a rilasciare in favore della Controparte_2
società il fabbricato come sopra meglio identificato;
- Ordinare al Parte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; - disporre infine il trasferimento a favore della società Controparte_2
la proprietà dell'immobile ceduto in permuta e sito in Alcamo alla via Vittorio Veneto identificato
[...]
al NCEU del comune di Alcamo al foglio n.: 126 (ex 124/C) part. 365 sub 6 p.t. cat. C/1, cl 3 rendita catastale 398,60 euro. Soltanto in estremo subordine, per la non temuta ipotesi in cui dovesse emergere, per qualsiasi ragione, l'impossibilità di trasferire l'immobile, condannare la società convenuta, alla restituzione alla società del doppio della caparra, oltre i successivi Parte_2
acconti versati ed oltre interessi e rivalutazione, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.”.
Costituendosi in giudizio, la ha avversato le deduzioni poste a Controparte_2
fondamento della domanda spiegata dall'attrice, contestandola sia in fatto, che in diritto.
Pertanto, evidenziando l'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale effettuata, e che alcun inadempimento parte convenuta avrebbe posto in essere, la
[...]
ha domandato al Tribunale: “-in via principale e nel merito - rigettare Controparte_2
qualsiasi domanda formulata dalla e nei confronti di Pt_2 Parte_2 Controparte_2
poiché infondata in fatto e diritto;
- ritenere e dichiarare risolto il contratto preliminare del 13
[...]
febbraio 2017 (sottoscritto dalla e dalla società Controparte_2 Parte_2
avente ad oggetto l'unità immobiliare oggi censita al NCEU del Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.: 57 part. 953 sub 8 (scantinato) e sub 9 (villetta); - conseguentemente ritenere e dichiarare che la nulla deve alla società - ritenere e dichiarare Controparte_2 Parte_2 che non ci sono i presupposti per una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e rigettarne la richiesta con le statuizioni consequenziali;
- ritenere e dichiarare che la nulla deve alla società a Controparte_2 Parte_2
qualsiasi titolo;
- conseguentemente rigettare la richiesta di trasferimento e di rilascio dell'unità immobiliare in Alcamo C.da Maruggi, identificata al NCEU fabbricati del Comune di Alcamo al foglio n.57 part. 953 sub 8 (scantinato) e sub 9 (villetta) in favore della società Parte_2
- rigettare la domanda di permuta a favore della società della proprietà
[...] Controparte_1
dell'immobile sito in Alcamo nella via Vittorio Veneto censito al NCEU fabbricati del Comune di
Alcamo al foglio n.126 (ex 124/C) part. 365 sub 6; - rigettare la domanda alla restituzione del doppio della caparra, oltre i successivi acconti versati, oltre interessi e rivalutazione e interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283
c.c.; - ordinare la cancellazione della domanda giudiziale trascritta a Trapani il 20.12.2023 ai nn.26161/21389.
Con ordinanza del 15.5.2024, il Tribunale ha ordinato la chiamata in causa di
[...]
ex art. 107 cpc. Parte_1
Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale di: “-in via principale e Parte_1
nel merito: - ritenere e dichiarare tutte le domande avanzate da e Pt_2 Parte_2
infondate in fatto e diritto e rigettarle;
- ritenere e dichiarare inammissibili le argomentazioni difensive nuove e le domande nuove avanzate da e nella memoria integrativa ex Pt_2 Parte_2
art.171 ter n.1 c.p.c.; - ritenere e dichiarare risolto il contratto preliminare del 13 febbraio 2017 sottoscritto da e da avente ad oggetto l'unità Controparte_2 Parte_2
immobiliare censita al NCEU del Comune di Alcamo ed identificato al foglio n.57 part. 953 sub 8
(scantinato) e part. 953 sub 9 (villetta); -ritenere e dichiarare che non ci sono i presupposti per emettere una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso tra e rigettare tutte le richieste da quest'ultima Parte_3
avanzate, con le statuizioni consequenziali;
-ritenere e dichiarare che è proprietaria Parte_1
esclusiva dell'unità immobiliare lotto 1/C riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Alcamo in
Contrada Maruggi al Foglio n.57 particella n.953 subalterno 9 e particella 953 subalterno 8, giusto il rogito di compravendita (rep. n. 5705 raccolta n. 4204) del 20.12.2023, stipulato innanzi al notaio
- conseguentemente rigettare la richiesta di trasferimento e di rilascio dell'unità Persona_3 immobiliare in Alcamo C.da Maruggi, identificata al NCEU fabbricati del Comune di Alcamo al foglio n.57 part. 953 sub 8 (scantinato) e part. 953 sub 9 (villetta) in favore della società
[...]
poiché infondata e di poiché inammissibile, oltre che infondata;
Parte_2 Controparte_5
-per gli effetti, conseguentemente ordinare la cancellazione della domanda giudiziale trascritta a Trapani il 20.12.2023 ai nn.26161/21389 sull'unità immobiliare di proprietà , identificata Parte_1
al lotto 1/C riportato in Catasto Fabbricati Comune di Alcamo, Contrada Maruggi snc Foglio n.57 particella n.953 - sub 9 - particella n. 953 sub 8”.
Le parti, a seguito dell'espletamento degli interrogatori formali di Controparte_4
e di esperiti all'udienza del 26.3.2025 e del 28.5.2025, hanno depositato, Parte_1
in data 19.6.2025, nota congiunta con la quale hanno rappresentato di aver transatto la causa con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con contestuale autorizzazione al CC.RR.II. di Trapani di disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 20.12.2023 ai nn. 26161/21389 (cfr. nota del
19.6.2025).
La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
*****
Ciò posto, alla luce delle circostanze suesposte, deve indubbiamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n.
1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Il dato pacifico dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti consente certamente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla richiesta cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 20.12.2023 ai nn. 26161/21389, osserva il Tribunale che, anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 304/1997).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale ordine al CC.RR.II. di Trapani di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 20.12.2023 ai nn. 26161/21389.
In ragione dell'accordo intercorso tra le parti, sussistono idonee ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- ordina al CC.RR.II. di Trapani di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 20.12.2023 ai nn. 26161/21389, esonerandolo da ogni responsabilità; - spese compensate.
Trapani, 2 luglio 2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari