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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097 /2024
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA NUCCIO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024 conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7 maggio 1999 in
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ER (atto trascritto al n. 17, parte I, anno 1999, ufficio 10);
- che dalla predetta unione erano nati i figli: (25.08.1999), Per_1
e (13.06.2001), (2.07.2004) e Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
(15.11.2011);
- che a far data dal 2022 la ricorrente si era trasferita, unitamente alla figlia presso l'abitazione della di lei madre, sita in Terme Per_5
Vigliatore, a seguito dell'ennesima lite con il marito in cui erano dovuti intervenire gli operatori di Polizia della Questura di ER i quali, recatisi presso l'abitazione della coppia, avevano rinvenuto la in strada per fuggire alla violenza del marito che si trovava Pt_1
in casa in stato di ubriachezza;
- che era stato incardinato presso il Tribunale di ER ricorso per separazione;
- che il Tribunale di ER aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- che il Tribunale per i minorenni di Messina con decreto del
19.06.2024 aveva disposto la limitazione della responsabilità genitoriale del Segreto e affidato la minore ai Servizi Sociali con mandato di attivare uno spazio neutro per gli incontri padre/figlia;
- di essere dipendente di un panificio con la qualifica di artigiano e reddito mensile pari ad euro 800,00.
Ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento esclusivo della figlia minore rimettendo al Per_5
Tribunale ogni valutazione circa il diritto di visita del padre.
Domandava, inoltre, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile contribuire al mantenimento della figlia con una cifra mensile pari ad € 300,00 oltre al 50% delle straordinarie.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, tenuto conto del comportamento di parte resistente nonché delle allegazioni di parte ricorrente dalle quali si evince che le parti vivono separate da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
In ordine all'affidamento della minore deve darsi atto che il Per_5
Tribunale per i Minorenni di Messina, con decreto del 17 ottobre 2023, ha disposto l'affido della minore, , ai Servizi Sociali Persona_6
territorialmente competenti, in limitazione della responsabilità genitoriale del padre, . Controparte_1
A fronte di tale statuizione va dato atto che dalla relazione dei servizi sociali pervenuta il 19 ottobre 2024 emerge: che il resistente, dopo numerose chiamate, è sempre risultato irreperibile;
che il padre non chiede mai alcun incontro con la figlia;
che nella quotidianità “il padre è assente” ed è la minore che lo contatta e manda messaggi allo stesso;
che, invero, quando la minore ha qualche necessità economica contatta il genitore il quale contribuisce alle sue necessità (ad esempio per l'acquisto del telefonino e per la gita di fine anno).
Ciò posto si osserva che, in punto di diritto, la Corte di Cassazione ha
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile affermato che il totale disinteresse di un genitore nei confronti del figlio può costituire causa idonea a giustificare l'affidamento esclusivo in luogo di quello condiviso (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 11/11/2013, n. 25315; Cass. civ. Sez.
VI - 1, Ord., 24-07-2013, n. 17990; Cass. civ. Sez. I, Sent., 17/12/2009, n.
26587).
In aderenza al suddetto orientamento, ritiene il Collegio che, a fronte dell'incuranza del padre nella gestione ordinaria e quotidiana della figlia, comprovata dal complessivo esito della relazione dei servizi sociali, debba esser disposto l'affidamento esclusivo alla madre della minore.
Deve, peraltro, ritenersi confermata la scarsa affidabilità del padre, tenuto conto della condotta del il quale è risultato sempre irreperibile CP_1
nonostante le numerose ricerche operate dai Servizi sociali.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di affido esclusivo risulta conforme all'interesse della minore, in conformità a quanto previsto dall'art. 337 quater
c.c. , atteso che la semplice declaratoria dell'affidamento quale congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio per la minore, avendo la stessa necessità di confrontarsi con una padre presente.
Inoltre, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procuri alla madre (e di riflesso alla minore) difficoltà nel prestare il consenso per atti sanitari e amministrativi soprattutto allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori.
In ordine al diritto di visita, deve essere evidenziato che la ricorrente – all'udienza del 4 aprile 2025 – ha riferito di essere d'accordo affinché la figlia veda il padre ed abbia un rapporto con lo stesso, evidenziando che il CP_1
“non è mai stato violento con i ragazzi” ma con la ricorrente.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Analogamente, nella relazione dei servizi sociali viene dato atto che non sussiste alcuna utilità di svolgere gli incontri in spazio neutro – così come previsto dal decreto per il Tribunale per i Minorenni di Messina – tenuto conto del fatto che in estate e senza avvisare i servizi sociali la minore si è vista per più giorni con il resistente a ER (quando la minore era ospite del fratello maggiore).
A fronte di tale dato, il padre, qualora intenda riallacciare un rapporto con la figlia, potrà incontrare e portare con sé la minore secondo tempi e modi concordati con la ricorrente.
In caso di disaccordo, sin da ora si stabilisce che la minore potrà incontrare il padre con diritto di prelevamento, il lunedì, il mercoledì ed alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 14 alle ore 21.
Ciò posto, tenuto conto che il resistente non può esimersi dal dovere giuridico di mantenere la figlia e valutate le esigenze connesse all'età della minore, il Collegio reputa congruo che il resistente versi a titolo di mantenimento del figlio un assegno che deve essere pari ad € 300,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'odierno resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie.
Con riferimento a tali spese va posto a carico della parte ricorrente l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile carattere sanitario dei minori, di almeno 20 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della difficile prevedibilità dell'esito della lite, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
affida la minore in via esclusiva alla madre;
Persona_6
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo le disposizioni indicate in parte motiva;
ordina al resistente di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 300,00 per il mantenimento della figlia Per_5
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 7 maggio 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 17, parte 1,
Ufficio 10, Anno 1999.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Anna Maria Garofalo, addetta all'ufficio del processo ai sensi
del d.l. 80/2021.
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097 /2024
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA NUCCIO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024 conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7 maggio 1999 in
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ER (atto trascritto al n. 17, parte I, anno 1999, ufficio 10);
- che dalla predetta unione erano nati i figli: (25.08.1999), Per_1
e (13.06.2001), (2.07.2004) e Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
(15.11.2011);
- che a far data dal 2022 la ricorrente si era trasferita, unitamente alla figlia presso l'abitazione della di lei madre, sita in Terme Per_5
Vigliatore, a seguito dell'ennesima lite con il marito in cui erano dovuti intervenire gli operatori di Polizia della Questura di ER i quali, recatisi presso l'abitazione della coppia, avevano rinvenuto la in strada per fuggire alla violenza del marito che si trovava Pt_1
in casa in stato di ubriachezza;
- che era stato incardinato presso il Tribunale di ER ricorso per separazione;
- che il Tribunale di ER aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- che il Tribunale per i minorenni di Messina con decreto del
19.06.2024 aveva disposto la limitazione della responsabilità genitoriale del Segreto e affidato la minore ai Servizi Sociali con mandato di attivare uno spazio neutro per gli incontri padre/figlia;
- di essere dipendente di un panificio con la qualifica di artigiano e reddito mensile pari ad euro 800,00.
Ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento esclusivo della figlia minore rimettendo al Per_5
Tribunale ogni valutazione circa il diritto di visita del padre.
Domandava, inoltre, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile contribuire al mantenimento della figlia con una cifra mensile pari ad € 300,00 oltre al 50% delle straordinarie.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da
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sezione civile parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, tenuto conto del comportamento di parte resistente nonché delle allegazioni di parte ricorrente dalle quali si evince che le parti vivono separate da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
In ordine all'affidamento della minore deve darsi atto che il Per_5
Tribunale per i Minorenni di Messina, con decreto del 17 ottobre 2023, ha disposto l'affido della minore, , ai Servizi Sociali Persona_6
territorialmente competenti, in limitazione della responsabilità genitoriale del padre, . Controparte_1
A fronte di tale statuizione va dato atto che dalla relazione dei servizi sociali pervenuta il 19 ottobre 2024 emerge: che il resistente, dopo numerose chiamate, è sempre risultato irreperibile;
che il padre non chiede mai alcun incontro con la figlia;
che nella quotidianità “il padre è assente” ed è la minore che lo contatta e manda messaggi allo stesso;
che, invero, quando la minore ha qualche necessità economica contatta il genitore il quale contribuisce alle sue necessità (ad esempio per l'acquisto del telefonino e per la gita di fine anno).
Ciò posto si osserva che, in punto di diritto, la Corte di Cassazione ha
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile affermato che il totale disinteresse di un genitore nei confronti del figlio può costituire causa idonea a giustificare l'affidamento esclusivo in luogo di quello condiviso (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 11/11/2013, n. 25315; Cass. civ. Sez.
VI - 1, Ord., 24-07-2013, n. 17990; Cass. civ. Sez. I, Sent., 17/12/2009, n.
26587).
In aderenza al suddetto orientamento, ritiene il Collegio che, a fronte dell'incuranza del padre nella gestione ordinaria e quotidiana della figlia, comprovata dal complessivo esito della relazione dei servizi sociali, debba esser disposto l'affidamento esclusivo alla madre della minore.
Deve, peraltro, ritenersi confermata la scarsa affidabilità del padre, tenuto conto della condotta del il quale è risultato sempre irreperibile CP_1
nonostante le numerose ricerche operate dai Servizi sociali.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di affido esclusivo risulta conforme all'interesse della minore, in conformità a quanto previsto dall'art. 337 quater
c.c. , atteso che la semplice declaratoria dell'affidamento quale congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio per la minore, avendo la stessa necessità di confrontarsi con una padre presente.
Inoltre, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procuri alla madre (e di riflesso alla minore) difficoltà nel prestare il consenso per atti sanitari e amministrativi soprattutto allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori.
In ordine al diritto di visita, deve essere evidenziato che la ricorrente – all'udienza del 4 aprile 2025 – ha riferito di essere d'accordo affinché la figlia veda il padre ed abbia un rapporto con lo stesso, evidenziando che il CP_1
“non è mai stato violento con i ragazzi” ma con la ricorrente.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Analogamente, nella relazione dei servizi sociali viene dato atto che non sussiste alcuna utilità di svolgere gli incontri in spazio neutro – così come previsto dal decreto per il Tribunale per i Minorenni di Messina – tenuto conto del fatto che in estate e senza avvisare i servizi sociali la minore si è vista per più giorni con il resistente a ER (quando la minore era ospite del fratello maggiore).
A fronte di tale dato, il padre, qualora intenda riallacciare un rapporto con la figlia, potrà incontrare e portare con sé la minore secondo tempi e modi concordati con la ricorrente.
In caso di disaccordo, sin da ora si stabilisce che la minore potrà incontrare il padre con diritto di prelevamento, il lunedì, il mercoledì ed alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 14 alle ore 21.
Ciò posto, tenuto conto che il resistente non può esimersi dal dovere giuridico di mantenere la figlia e valutate le esigenze connesse all'età della minore, il Collegio reputa congruo che il resistente versi a titolo di mantenimento del figlio un assegno che deve essere pari ad € 300,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'odierno resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie.
Con riferimento a tali spese va posto a carico della parte ricorrente l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di
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sezione civile carattere sanitario dei minori, di almeno 20 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della difficile prevedibilità dell'esito della lite, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
affida la minore in via esclusiva alla madre;
Persona_6
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo le disposizioni indicate in parte motiva;
ordina al resistente di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 300,00 per il mantenimento della figlia Per_5
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 7 maggio 1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 17, parte 1,
Ufficio 10, Anno 1999.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Anna Maria Garofalo, addetta all'ufficio del processo ai sensi
del d.l. 80/2021.
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile