Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18139
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Sentenza 20 dicembre 2002

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In materia di giudizio per equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, il giudice nazionale, davanti al quale sia stato presentato ricorso dopo la proposizione di analoga controversia davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, non ha il potere di liquidare le spese affrontate dal ricorrente nella causa proposta innanzi alla Corte di Strasburgo, atteso che il giudizio intrapreso davanti al giudice italiano comporta esclusivamente l'effetto della sospensione di quello instaurato davanti alla Corte europea, non la rinuncia agli atti del medesimo, onde la possibilità di riassumerlo - e di ottenere in quella sede la liquidazione delle spese ivi sostenute - una volta definita la controversia pendente presso la giurisdizione italiana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18139
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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