Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di giudizio per equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, il giudice nazionale, davanti al quale sia stato presentato ricorso dopo la proposizione di analoga controversia davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, non ha il potere di liquidare le spese affrontate dal ricorrente nella causa proposta innanzi alla Corte di Strasburgo, atteso che il giudizio intrapreso davanti al giudice italiano comporta esclusivamente l'effetto della sospensione di quello instaurato davanti alla Corte europea, non la rinuncia agli atti del medesimo, onde la possibilità di riassumerlo - e di ottenere in quella sede la liquidazione delle spese ivi sostenute - una volta definita la controversia pendente presso la giurisdizione italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18139 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA OV - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BR TO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/8504 proposto da:
BR TO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO COPPOLA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 20/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Russo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6-9-2001 e notificato in data 1-10- 2001, OL MB, premesso di aver già adito con ricorso dell'8-2-2001 la Corte Europea di Strasburgo, conveniva innanzi alla Corte d'Appello di Venezia il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della l. n. 89/2001 per sentir accertare la violazione del termine ragionevole del processo civile da esso ricorrente promosso innanzi al Tribunale di Bergamo nei confronti di OL OV ed avente ad oggetto le modalità di esercizio di una servitù di passaggio, con conseguente condanna del Ministero ad una "equa riparazione" nei suoi confronti. Esponeva il ricorrente che il periodo da considerare decorreva dalla data di notifica dell'atto di citazione del 14-5-1991 sino al 25-6-2000, data di definizione di detto processo con sentenza di primo grado;
che l'iter processuale era stato caratterizzato da "abnormi" rinvii delle udienze, in violazione dell'art. 81, disp. att., c.p.c.; che, inoltre, vi era stato un periodo di inattività processuale di circa cinque anni e sei mesi, a seguito del rinvio avvenuto il 16-6-1994 all'udienza collegiale dell'11-12-1997 per "congelamento del ruolo" sino alla costituzione della c.d. sezione stralcio. L'adita Corte, costituitosi il Ministero, con la decisione in esame, accoglieva il ricorso, condannando il convenuto Ministero al risarcimento dei soli danni non patrimoniali, liquidati in L.
8.000.000. Sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che "il protrarsi per oltre nove anni del primo grado del processo non può essere considerato ragionevole e, nel caso di specie, è evidente la lesione del diritto tutelato dalla Convenzione, in conseguenza dell'organizzazione dell'apparato giudiziario e degli strumenti processuali nel loro complesso come approntati dallo Stato italiano. Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla riparazione del danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo in questione, a norma dell'art. 2 della l. n. 89/2001";
inoltre che "quanto all'esistenza di un danno patrimoniale subito dal ricorrente, la stessa non è stata nemmeno dedotta, non essendo stato indicato nel ricorso alcun elemento che possa averlo determinato".
Ricorre per cassazione, con due motivi, il Ministero;
resiste il OL MB con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi. Il Ministero ha, altresì, depositato controricorso avverso quest'ultimo. Entrambe le parti hanno, infine, depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo si deduce il difetto di motivazione dell'impugnato decreto, avente "chiara natura di sentenza" in quanto "non consente la ricostruzione dell'iter logico che ha condotto alla condanna dell'Amministrazione". Si sostiene, in proposito, che non risulta chiaro quale sia il periodo di tempo considerato dal Giudice come ritardo ingiustificato e, pertanto, quale sia il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo;
si aggiunge che la Corte di Venezia "ha inopinatamente riconosciuto la riparazione del danno non patrimoniale in relazione al quale la prova addotta dal ricorrente era assolutamente inesistente";
con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.2, secondo comma, della l. n. 89/2001, nonché degli artt. 1226, 1227, 2729 e
2697 c.c., in quanto la Corte di Venezia, nel considerare la complessità del caso in relazione al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, non ha accertato la sussistenza del requisito della colpa a carico dell'Amministrazione convenuta, quale elemento indispensabile per poter riconoscere l'equa riparazione invocata. Ancora si prospetta la violazione dell'art. 2, terzo comma, della l. n. 89/2001 poiché la Corte d'Appello, da un lato,
non ha quantificato l'entità del periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo e, dall'altro lato, non ha applicato i criteri di liquidazione di cui all'art. 2056 c.c., nel senso che, nel caso in esame, è stato ritenuto possibile liquidare il danno non patrimoniale pur in mancanza anche solo di un principio di prova in proposito, sia con riguardo all'an che con riferimento al quantum.
Ricorso incidentale:
con il primo motivo si deduce "illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, della l. n. 89/2001, con particolare riferimento alla valutazione della complessità del caso ed in considerazione, anche, del modesto importo liquidato dalla Corte veneziana non in linea con gli indirizzi giurisprudenziali già formatisi;
con il secondo motivo si sostiene ancora "illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'art. 6 della l. n. 89/2001, in quanto erroneamente la decisione impugnata sostiene non attuarsi dalla Corte europea al Giudice italiano una translatio iudicii, con conseguente omessa liquidazione delle spese del procedimento svoltosi innanzi alla Corte sovranazionale;
con il terzo ed ultimo motivo si sostiene omessa motivazione riguardo l'ulteriore profilo della liquidazione delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Entrambi i ricorsi, preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., non meritano accoglimento.
In relazione al ricorso principale deve osservarsi:
a) inammissibile è il primo motivo stante la sua genericità: non solo, infatti, non si indica da parte del ricorrente Ministero quale periodo, come eccedente il termine "ragionevole", la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, ma, altresì, non si specificano le ragioni in base alle quali la liquidazione del danno morale in L.
8.000.000 risulta eccessiva rispetto a detto periodo. b) Non meritevole di accoglimento è, poi, la censura relativa al secondo motivo. Conformemente a quanto affermato da questa Corte con recente ma già consolidato orientamento, deve osservarsi che l'art. 2 della l. n. 89/2001 prevede non un diritto al risarcimento del danno bensì un diritto all'equa riparazione, in coerenza con il disposto dell'art. 41 della Convenzione. Ciò in quanto, a parte l'adozione del termine "indennizzo" (ex art. 3, comma settimo, l. n. 89/2001) sul piano testuale, sono espliciti i richiami all'equità e al limite delle risorse disponibili mentre risulta l'assenza di riferimenti all'elemento soggettivo della responsabilità. Deve aggiungersi che l'equa riparazione in questione, per quanto complessivamente configurato nella l. n. 89/2001 deriva da una attività lecita, quale indiscutibilmente è l'attività giudiziaria, che diviene illecita a seguito del suo porsi in contrasto con il termine "ragionevole" di cui all'art. 6 della C.E.D.U., indipendentemente da elementi di colpa di organi giudiziari o di altre autorità dello Stato;
ne consegue che nella materia in esame il riconoscimento dell'equa riparazione non presuppone necessariamente la verifica della colpa a carico di un agente, essendo, invece, ancorato all'accertamento di una violazione della Convenzione come evento di per sè lesivo del diritto della persona alla definizione di un processo che lo vede parte in una durata ragionevole.
Pertanto la Corte d'Appello ha correttamente esaminato il tema in oggetto in relazione ai requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della l. n. 89/2001, con particolare riferimento alla
"complessità del caso", e motivando, sul punto con sufficienti e logiche argomentazioni.
Riguardo, inoltre, all'ulteriore profilo argomentativo, contenuto sempre nel secondo motivo, dei "poteri" del Giudice in tema di liquidazione equitativa del danno, va rilevato che nella controversia in esame la Corte territoriale ha correttamente provveduto alla liquidazione equitativa del solo danno morale sia in considerazione del non eccessivo importo dello stesso, sia legittimamente tenendo conto, sulla base dei principi del nostro sistema processuale, anche di mere presunzioni.
In riferimento al ricorso incidentale:
a) il primo motivo è inammissibile per la sua genericità in quanto il resistente OL non indica specificamente le ragioni della relativa doglianza e, soprattutto, perché, nel censurare la motivazione dell'impugnata decisione come illogica, insufficiente e contraddittoria in ordine alla valutazione della complessità del caso ed alla conseguente determinazione equitativa della riparazione, non espone il perché i Giudici della Corte d'Appello avrebbero dovuto liquidare, per la irragionevole durata del processo, una somma superiore a L. 8.000.000.
b) Del tutto privo di pregio è, poi, il secondo motivo: nella materia in esame non è ipotizzabile assolutamente una translatio iudicii, con la conseguenza che le spese del giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo, non possono essere liquidate dal Giudice nazionale competente ai sensi della l. n. 89/2001. Ciò in quanto il giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo, a seguito della presentazione di un ricorso per l'equa riparazione innanzi al Giudice italiano, non comporta alcuna rinuncia agli atti del processo presso la Corte di Strasburgo ma unicamente la sua sospensione in attesa dell'esito del giudizio nazionale;
pertanto, solo nel momento in cui sarà definito il giudizio in Italia sarà possibile riassumere il giudizio pendente a Strasburgo ed ottenere in quella sede la liquidazione delle spese sostenute per quella fase. In definitiva il giudizio innanzi al Giudice nazionale è, rispetto a quello proposto a Strasburgo, del tutto autonomo. c) Inammissibile è infine il terzo motivo: a parte la genericità della formulazione della relativa censura, il ricorrente incidentale non, da specificamente indicazione delle "voci di spesa", anche a mezzo adeguata documentazione, tralasciate dalla Corte territoriale o dalla stessa decurtate.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi li rigetta entrambi;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002