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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 10038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10038 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 16/06/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 37565 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, (C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, Via Paolo da Cannobio 9, REA MI- 2040377, cap. soc.
€ 170.000,00 i.v., in persona dell'Amministratore Unico, signor , Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luca
AN ON, (C.F. – pec: C.F._1
ed RI VI NI (C.F. Email_1
– pec , giusta C.F._2 Email_2 delega in calce al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere ogni notificazione, anche di controparte e ogni comunicazione all'indirizzo pec ovvero al fax n. 02.39195837 Email_1
Opponente
e
gruppo europeo di interesse economico Controparte_1
(P.I. e C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_2 rappresentante, , con sede legale a Roma, Via Liegi Controparte_2
1 2
n. 42 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alfredo Casella n. 37, presso lo studio dell'Avv. David Ilan Barda (C.F. - PEC: C.F._3
, che la rappresenta e difende unitamente e Email_3 disgiuntamente all'Avv. Carmelo Piraino (C.F. - PEC C.F._4
), giusta procura da considerarsi apposta Email_4 in calce al presente atto ed il quale dichiara di volersi avvalere, ai fini della ricezione delle comunicazioni previste dal codice di rito, del seguente numero di fax: 06 87420073
Opposti contumace
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 16/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 17 giugno 2024, (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
”, “resistente”, “opposta”) ha chiesto e ottenuto l'emissione Controparte_1 del decreto ingiuntivo telematico n. 9095/2024 R.G. n. 24987/2024, depositato in data 15 luglio 2024 dal Tribunale di Roma, con il quale si ingiungeva alla società
(per brevità denominata anche solo Parte_1
, “ricorrente” ed “opponente”) “…di pagare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 113402,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compensi, in
2 3
€ 406,50 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A., I.V.A. ed oltre alle successive occorrende…” (All. 1).
Il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo summenzionati venivano notificati a in data 07 agosto 2024 (cfr. All. 1) a sostegno della propria Parte_1 domanda, la resistente opposta deduceva che Controparte_3 concedeva in locazione alla con unico socio l'immobile sito in Parte_1
Roma, Via Vito Volterra n. 43 con contratto sottoscritto in data 03/05/2023 e registrato in data 22/03/2021 presso l'Agenzia delle entrate Ufficio d Roma 3 al n. 007542 serie 3T, che si deposita…” e “…che la soc. soc. non ha Parte_1 provveduto al pagamento della fattura n. 153/R del 02.05.2024 di € 113.402,00, Iva compresa, relativa al canone trimestrale maggio, giugno e luglio 2024 pattuito in € 90.000,00 + IVA oltre all'imposta di registro annuale…” (cfr. All.1). Tuttavia, tutte le deduzioni e le domande formulate dalla resistente opposta sono assolutamente destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, avendo totalmente omesso di dare conto delle gravi e Controparte_1 puntuali contestazioni sollevate dall'odierna ricorrente circa i vizi del bene locato che lo rendono inidoneo all'uso convenuto e/o comunque il grave inadempimento delle principali obbligazioni assunte da controparte con la stipula del contratto di locazione summenzionato, del quale viene richiesto dichiararsi e/o disporsi la risoluzione o l'avvenuto recesso - peraltro come già oggetto per giunta dei precedenti giudizi innanzi a codesto Ill.mo Tribunale di Roma, R.G. n. 7681/2024, G.U dott.ssa Balduini, nonché R.G. n. 15058/2024, G.U. dott. D'Angelo, il tutto come di seguito puntualmente dedotto e provato per tabulas.
Non solo nulla è dovuto a ma quest'ultima dovrà, a Controparte_1 seguito di dichiarazione della cessazione del contratto di locazione, per intervenuta risoluzione o per recesso, altresì essere condannata a restituire la somma di euro 90.000,00 (novantamila/00) - versata a titolo di deposito cauzionale in data 03 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione -, la somma di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), versata da in data 12 Parte_1 gennaio 2024 per la fattura n. 327/R del 02 novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione -, l'importo di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), oltre interessi e rivalutazione o la maggior somma, che la medesima ha incassato o incasserà, da (di seguito per brevità denominata anche Controparte_4 solo ”), in seguito all'escussione della garanzia n. 2023020669 - CP_4 rilasciata dalla predetta banca in data 07 settembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 219.600,00 (duecentodiciannovemilaseicento/00), (di seguito per brevità denominata anche solo “garanzia”) e a restituire altresì, in caso di mancato incasso totale o parziale delle somme, l'originale della garanzia n. 2023020669, nonché, in caso di risoluzione, anche a risarcire tutti i danni patiti dalla ricorrente come infra.
Ha precisato le conclusioni:
“In via preliminare di rito
respingere – se richiesta – l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso non concederla, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, come meglio dedotto in narrativa;
Nel merito:
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respingere le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto accogliere la presente opposizione respingendo tutte le domande avversarie e dichiarando nullo e/o annullando e/o revocando l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 9095/2024, R.G. n. 24987/2024 depositato in data 15 luglio 2024 dal Tribunale di Roma, comunque dichiarandolo privo di effetti, con dichiarazione che nulla è dovuto dalla opponente a favore della società Controparte_1
In via riconvenzionale:
accertare, dichiarare e/o disporre la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto da e in data 03-11 Controparte_1 Parte_1 maggio 2023 presso l'Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 3 al n. 007542 serie 3T, con oggetto l'Immobile sito in Roma, via Vito Volterra n. 43, di cui è causa, ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. e/o 1453 cod. civ., anche in combinato disposto con gli e per la violazione degli artt. 1575 cod. civ e 1375 cod. civ., per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto accertare che nulla è dovuto da in favore
Parte_1 di e condannare alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione, a della somma di euro 90.000,00
Parte_1 (novantamila/00) versata da a titolo di deposito cauzionale in
Parte_1 data 03 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione, dell'importo di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), versato da in data 12
Parte_1 gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento, a
Parte_1
dell'importo pari ad euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), oltre
[...] interessi e rivalutazione, incassato o da incassarsi, dalla stessa
[...]
per la escussione della garanzia n. 2023020669 e/o al Controparte_1 Pa pagamento, a delle maggiori somme che fossero incassate Parte_1 dalla opposta, per la escussione della garanzia n. 2023020669, in ogni caso, nella misura di quanto l'opponente dovrà rifondere in Controparte_4 esecuzione degli accordi relativi a detta garanzia, come meglio in narrativa, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla restituzione a Parte_1 dell'originale della garanzia n. 2023020669;
nonché condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da
[...] allo stato quantificabili in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) Parte_1 o, in ogni caso, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche secondo equità.
In subordine, in via riconvenzionale:
nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il contratto di locazione de quo non dovesse essere dichiarato risolto come da domanda riconvenzionale principale che precede, accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuto scioglimento del contratto sottoscritto da e Controparte_1 [...] in data 03 maggio 2023 e registrato in data 11 maggio 2023 Parte_1 presso l'Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 3 al n. 007542 serie 3T, con oggetto l'Immobile sito in Roma, via Vito Volterra n. 43, di cui è causa, in ragione dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di ai Parte_1
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sensi della lettera a) della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 03 maggio 2023, per 2024 (cfr. doc. 15), come meglio in narrativa;
per l'effetto accertare che nulla è dovuto da in favore
Parte_1 di e condannare alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione a della somma di euro 90.000,00
Parte_1 (novantamila/00) versata da a titolo di deposito cauzionale in
Parte_1 data 03 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione, dell'importo di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), versato da in data 12
Parte_1 gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento, a
Parte_1
dell'importo pari ad euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), oltre
[...] interessi e rivalutazione, incassato o da incassarsi, dalla stessa
[...]
per la escussione della garanzia n. 2023020669 e/o al Controparte_1 pagamento, a delle maggiori somme che fossero incassate Parte_1 dalla opposta, per la escussione della garanzia n. 2023020669, in ogni caso, nella misura di quanto l'opponente dovrà rifondere in Controparte_4 esecuzione degli accordi relativi a detta garanzia, come meglio in narrativa, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla restituzione a Parte_1 dell'originale della garanzia n. 2023020669.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio”.
Con note del 12.5.2025, il procuratore di parte opponente ha rinunziato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, esponendo che:
<<1) in data 16 settembre 2024 depositava dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 9095/2024, R.G. n. 24987/2024, emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 15 luglio 2024;
2) il ricorso veniva rubricato al R.G. n. 37565/2024;
3) con provvedimento datato 27 aprile 2025, il G.U. fissava la prima udienza di comparazione delle parti per il giorno 16 giugno 2025;
4) nelle more, tra le parti è intervenuta la bonaria definizione della controversia de quo, a spese di lite compensate;
5) pertanto, non ha più interesse a proseguire il procedimento Parte_1 giudiziale de quo>>.
Rilevato che la rinunzia agli atti del giudizio monitorio e di opposizione con domanda riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese di lite, con revoca del decreto ingiuntivo emesso nella fase ex art. 633 c.p.c. è stata notificata alla controparte. La parte opposta non si è costituita e non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla
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prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civ., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092, 4; Cass. Civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. Civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
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Il titolo va, pertanto, dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006). Rilevato che, nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, che le spese devono essere dichiarate irripetibili. V. Rilevato che la presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
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1) dichiara l'estinzione del processo monitorio e del giudizio di opposizione e domande ivi proposte, in via riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) dichiara il decreto ingiuntivo n. 9095/2024 R.G. n. 24987/2024, depositato in data 15 luglio 2024 dal Tribunale di Roma, esecutivo;
3) dichiara le spese irripetibili. Roma lì, così deciso ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza del 16.6.2025 con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 16/06/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 37565 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, (C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, Via Paolo da Cannobio 9, REA MI- 2040377, cap. soc.
€ 170.000,00 i.v., in persona dell'Amministratore Unico, signor , Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luca
AN ON, (C.F. – pec: C.F._1
ed RI VI NI (C.F. Email_1
– pec , giusta C.F._2 Email_2 delega in calce al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere ogni notificazione, anche di controparte e ogni comunicazione all'indirizzo pec ovvero al fax n. 02.39195837 Email_1
Opponente
e
gruppo europeo di interesse economico Controparte_1
(P.I. e C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_2 rappresentante, , con sede legale a Roma, Via Liegi Controparte_2
1 2
n. 42 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alfredo Casella n. 37, presso lo studio dell'Avv. David Ilan Barda (C.F. - PEC: C.F._3
, che la rappresenta e difende unitamente e Email_3 disgiuntamente all'Avv. Carmelo Piraino (C.F. - PEC C.F._4
), giusta procura da considerarsi apposta Email_4 in calce al presente atto ed il quale dichiara di volersi avvalere, ai fini della ricezione delle comunicazioni previste dal codice di rito, del seguente numero di fax: 06 87420073
Opposti contumace
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 16/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 17 giugno 2024, (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
”, “resistente”, “opposta”) ha chiesto e ottenuto l'emissione Controparte_1 del decreto ingiuntivo telematico n. 9095/2024 R.G. n. 24987/2024, depositato in data 15 luglio 2024 dal Tribunale di Roma, con il quale si ingiungeva alla società
(per brevità denominata anche solo Parte_1
, “ricorrente” ed “opponente”) “…di pagare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 113402,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compensi, in
2 3
€ 406,50 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A., I.V.A. ed oltre alle successive occorrende…” (All. 1).
Il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo summenzionati venivano notificati a in data 07 agosto 2024 (cfr. All. 1) a sostegno della propria Parte_1 domanda, la resistente opposta deduceva che Controparte_3 concedeva in locazione alla con unico socio l'immobile sito in Parte_1
Roma, Via Vito Volterra n. 43 con contratto sottoscritto in data 03/05/2023 e registrato in data 22/03/2021 presso l'Agenzia delle entrate Ufficio d Roma 3 al n. 007542 serie 3T, che si deposita…” e “…che la soc. soc. non ha Parte_1 provveduto al pagamento della fattura n. 153/R del 02.05.2024 di € 113.402,00, Iva compresa, relativa al canone trimestrale maggio, giugno e luglio 2024 pattuito in € 90.000,00 + IVA oltre all'imposta di registro annuale…” (cfr. All.1). Tuttavia, tutte le deduzioni e le domande formulate dalla resistente opposta sono assolutamente destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, avendo totalmente omesso di dare conto delle gravi e Controparte_1 puntuali contestazioni sollevate dall'odierna ricorrente circa i vizi del bene locato che lo rendono inidoneo all'uso convenuto e/o comunque il grave inadempimento delle principali obbligazioni assunte da controparte con la stipula del contratto di locazione summenzionato, del quale viene richiesto dichiararsi e/o disporsi la risoluzione o l'avvenuto recesso - peraltro come già oggetto per giunta dei precedenti giudizi innanzi a codesto Ill.mo Tribunale di Roma, R.G. n. 7681/2024, G.U dott.ssa Balduini, nonché R.G. n. 15058/2024, G.U. dott. D'Angelo, il tutto come di seguito puntualmente dedotto e provato per tabulas.
Non solo nulla è dovuto a ma quest'ultima dovrà, a Controparte_1 seguito di dichiarazione della cessazione del contratto di locazione, per intervenuta risoluzione o per recesso, altresì essere condannata a restituire la somma di euro 90.000,00 (novantamila/00) - versata a titolo di deposito cauzionale in data 03 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione -, la somma di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), versata da in data 12 Parte_1 gennaio 2024 per la fattura n. 327/R del 02 novembre 2023, oltre interessi e rivalutazione -, l'importo di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), oltre interessi e rivalutazione o la maggior somma, che la medesima ha incassato o incasserà, da (di seguito per brevità denominata anche Controparte_4 solo ”), in seguito all'escussione della garanzia n. 2023020669 - CP_4 rilasciata dalla predetta banca in data 07 settembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 219.600,00 (duecentodiciannovemilaseicento/00), (di seguito per brevità denominata anche solo “garanzia”) e a restituire altresì, in caso di mancato incasso totale o parziale delle somme, l'originale della garanzia n. 2023020669, nonché, in caso di risoluzione, anche a risarcire tutti i danni patiti dalla ricorrente come infra.
Ha precisato le conclusioni:
“In via preliminare di rito
respingere – se richiesta – l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso non concederla, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, come meglio dedotto in narrativa;
Nel merito:
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respingere le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto accogliere la presente opposizione respingendo tutte le domande avversarie e dichiarando nullo e/o annullando e/o revocando l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 9095/2024, R.G. n. 24987/2024 depositato in data 15 luglio 2024 dal Tribunale di Roma, comunque dichiarandolo privo di effetti, con dichiarazione che nulla è dovuto dalla opponente a favore della società Controparte_1
In via riconvenzionale:
accertare, dichiarare e/o disporre la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto da e in data 03-11 Controparte_1 Parte_1 maggio 2023 presso l'Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 3 al n. 007542 serie 3T, con oggetto l'Immobile sito in Roma, via Vito Volterra n. 43, di cui è causa, ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. e/o 1453 cod. civ., anche in combinato disposto con gli e per la violazione degli artt. 1575 cod. civ e 1375 cod. civ., per le ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto accertare che nulla è dovuto da in favore
Parte_1 di e condannare alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione, a della somma di euro 90.000,00
Parte_1 (novantamila/00) versata da a titolo di deposito cauzionale in
Parte_1 data 03 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione, dell'importo di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), versato da in data 12
Parte_1 gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento, a
Parte_1
dell'importo pari ad euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), oltre
[...] interessi e rivalutazione, incassato o da incassarsi, dalla stessa
[...]
per la escussione della garanzia n. 2023020669 e/o al Controparte_1 Pa pagamento, a delle maggiori somme che fossero incassate Parte_1 dalla opposta, per la escussione della garanzia n. 2023020669, in ogni caso, nella misura di quanto l'opponente dovrà rifondere in Controparte_4 esecuzione degli accordi relativi a detta garanzia, come meglio in narrativa, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla restituzione a Parte_1 dell'originale della garanzia n. 2023020669;
nonché condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da
[...] allo stato quantificabili in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) Parte_1 o, in ogni caso, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche secondo equità.
In subordine, in via riconvenzionale:
nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il contratto di locazione de quo non dovesse essere dichiarato risolto come da domanda riconvenzionale principale che precede, accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuto scioglimento del contratto sottoscritto da e Controparte_1 [...] in data 03 maggio 2023 e registrato in data 11 maggio 2023 Parte_1 presso l'Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 3 al n. 007542 serie 3T, con oggetto l'Immobile sito in Roma, via Vito Volterra n. 43, di cui è causa, in ragione dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di ai Parte_1
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sensi della lettera a) della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 03 maggio 2023, per 2024 (cfr. doc. 15), come meglio in narrativa;
per l'effetto accertare che nulla è dovuto da in favore
Parte_1 di e condannare alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione a della somma di euro 90.000,00
Parte_1 (novantamila/00) versata da a titolo di deposito cauzionale in
Parte_1 data 03 maggio 2023, oltre interessi e rivalutazione, dell'importo di euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), versato da in data 12
Parte_1 gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento, a
Parte_1
dell'importo pari ad euro 109.800,00 (centonovemilaottocento/00), oltre
[...] interessi e rivalutazione, incassato o da incassarsi, dalla stessa
[...]
per la escussione della garanzia n. 2023020669 e/o al Controparte_1 pagamento, a delle maggiori somme che fossero incassate Parte_1 dalla opposta, per la escussione della garanzia n. 2023020669, in ogni caso, nella misura di quanto l'opponente dovrà rifondere in Controparte_4 esecuzione degli accordi relativi a detta garanzia, come meglio in narrativa, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla restituzione a Parte_1 dell'originale della garanzia n. 2023020669.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio”.
Con note del 12.5.2025, il procuratore di parte opponente ha rinunziato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, esponendo che:
<<1) in data 16 settembre 2024 depositava dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 9095/2024, R.G. n. 24987/2024, emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 15 luglio 2024;
2) il ricorso veniva rubricato al R.G. n. 37565/2024;
3) con provvedimento datato 27 aprile 2025, il G.U. fissava la prima udienza di comparazione delle parti per il giorno 16 giugno 2025;
4) nelle more, tra le parti è intervenuta la bonaria definizione della controversia de quo, a spese di lite compensate;
5) pertanto, non ha più interesse a proseguire il procedimento Parte_1 giudiziale de quo>>.
Rilevato che la rinunzia agli atti del giudizio monitorio e di opposizione con domanda riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese di lite, con revoca del decreto ingiuntivo emesso nella fase ex art. 633 c.p.c. è stata notificata alla controparte. La parte opposta non si è costituita e non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla
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prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civ., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092, 4; Cass. Civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. Civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
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Il titolo va, pertanto, dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006). Rilevato che, nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, che le spese devono essere dichiarate irripetibili. V. Rilevato che la presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
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1) dichiara l'estinzione del processo monitorio e del giudizio di opposizione e domande ivi proposte, in via riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) dichiara il decreto ingiuntivo n. 9095/2024 R.G. n. 24987/2024, depositato in data 15 luglio 2024 dal Tribunale di Roma, esecutivo;
3) dichiara le spese irripetibili. Roma lì, così deciso ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza del 16.6.2025 con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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