Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 1521/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MARTELLOTTA GIOVANNI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 della L. 13 Maggio 1988 n. 153 in relazione alla domanda amministrativa del 10.02.2023 (ai sensi dell'art. 152 u.c. disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della presente controversia è di €uro 6.878,30= corrispondenti a 10 annualità di ANF
[€52,91x13x10] ex art. 13, II co. c.p.c..); condanni l in persona Controparte_2 del rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente il trattamento economico corrispondente dalla data di accertamento dei prescritti requisiti, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
condanni la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero in caso di rigetto dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso poiché CP_1 infondato.
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata consulenza tecnico legale, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni: “Il nostro esame clinico, integrato dalla documentazione in atti, ha permesso di accertare che L è affetto da: Parte_1
- esiti di intervento di EN in sogg. Con insufficienza valvolare aortica di grado severo, ectasia anuloartica, cardiopatia secondaria adevoluzione dilatativa, insufficienza valvolare mitralica di grado lieve da prolasso del lembo anteriore in II classe NYHA,
- segni strumentali di encefalopatia con allegato disturbo depressivo,
- gonartrosi bilaterale.
In via preliminare riteniamo opportuno ricordare come la normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti ed i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all'art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88 indica che il ricorrente deve trovarsi “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Sotto il profilo dottrinario la nozione di lavoro proficuo statuito dall'art. 39 del DPR 818/57 stabiliva che fossero da considerare inabili le persone che, per “grave” infermità fisica o mentale, si trovavano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. L'art. 2 della legge 153/88 prevede che l'inabilità al lavoro proficuo discenda da infermità o difetto fisico o mentale tale da annullare la capacità lavorativa “proficua”, tenuto conto anche dei fattori ambientali. La stima delle condizioni biologiche dell'individuo assume valenza esclusivamente ai fini delle ripercussioni sulla sua capacità di guadagno.
Pertanto, la possibilità dell'individuo di svolgere un lavoro proficuo, oltre a presupporre la capacità di lavoro, dipende anche da altri fattori: intrinseci al soggetto (età, sesso, cultura); estrinseci, appartenenti cioè all'ambiente economico-sociale di riferimento.
Ne consegue che la valutazione medico-legale deve tener conto anche delle concrete possibilità di collocamento nel mercato del lavoro del luogo in cui il soggetto vive, in relazione alla cultura e alle esperienze pregresse.
Alla luce di tali elementi deve convenirsi come le patologie da cui è affetto il sig. per quanto funzionalmente inquadrabili come di Pt_1 moderata entità, rappresenterebbero, in altro ambito valutativo, un grado di invalidità non superiore al 70%. È indubbio, inoltre, che le patologie de quo possano essere predisponenti per mansioni di tipo impiegatizio, e quindi sedentarie.
Alla luce di tali elementi è ineludibile come nel caso in specie non ricorrano delle infermità o difetti fisici/mentali, tali da configurare una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché – come detto – esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Il ricorso pertanto va respinto.
In presenza dell'autodichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte ricorrente ed attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese di C.T.U. - nella misura liquidata con separato decreto - vengono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli