Parere sospensivo 11 marzo 2025
Parere definitivo 20 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 11/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00189/2025 e data 11/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01127/2024
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione e del merito.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da ES IN e SA CI contro Scuola Secondaria di 1° Grado G. Galilei, avverso mancata ammissione classe terza - valutazione finale dell'anno scolastico 2023/2024;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato il 13 agosto 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Valerio Valenti;
Premesso:
che i ricorrenti, in qualità di genitori del minore RL RO, frequentante la Scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei”, sita a Brendola (VI), hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di misure cautelari, la valutazione finale dell’anno scolastico 2023/2024, pubblicata in data 11.06.2024, nel tabellone del Consiglio della Classe2D, della predetta scuola;
che in data 17 dicembre 2024 i ricorrenti hanno sollecitato la trattazione quanto meno dell’istanza cautelare;
che con il ricorso, nel merito, sono stati eccepite le seguenti illegittimità:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. 62/2017. Eccesso di potere: deducono che, rappresentando la non ammissione l’eccezione nelle scuole medie, non può essere disposta se non con adeguata motivazione;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, del D.p.r. 122/2009. Eccesso di potere: lamentano che le ore di assenza ammontano ad appena 26 su 200 e come tale l’alunno ha assolto il livello minimo previsto dalla norma citata che prescrive la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Considerato:
che il ricorso risulta presentato direttamente a questo Consesso, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 e ritualmente notificato via pec in data 9 agosto 2024 alla Scuola Secondaria di 1° Grado ’G. GALILEI’ all’indirizzo di posta elettronica certificata, ma che non è presente agli atti di causa la relazione di rito da parte del Ministero intimato;
Ciò premesso, impregiudicata ogni questione in rito e in merito, dispone:
a) che il Ministero della giustizia rediga la prevista relazione istruttoria nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente parere interlocutorio;
b) che detta relazione venga trasmessa, con ogni altro utile elemento istruttorio, ai ricorrenti al fine di consentire l’instaurazione di un corretto contraddittorio;
c) che i ricorrenti formulino eventuali controdeduzioni in replica entro i successivi venti giorni;
d) che il Ministero, scaduto tale termine, invii a questo Consesso la documentazione istruttoria redatta ai sensi e nei termini di quanto esposto in precedenza, tempestivamente, trasmettendo la relazione conclusiva a questa Sezione unitamente alle eventuali controdeduzioni dei ricorrenti ed alle proprie eventuali osservazioni su queste ultime – ovvero fornendo specifica comunicazione che i ricorrenti non hanno inviato controdeduzioni - in tempo utile per la trattazione dell’affare in una successiva adunanza;
f) che i ricorrenti potranno eventualmente far pervenire anche direttamente a questa Sezione le proprie documentate osservazioni e controdeduzione, inviandole contestualmente per conoscenza al competente ufficio del Ministero.
Per quanto possa occorrere si segnala che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha stabilito da ultimo, in adesione al nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia) che “(..) le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario.” .
Per tale ragione, onde prevenire la lesione dell’interesse erariale conseguente all’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto con ogni consentita sollecitudine, e comunque non oltre i termini suindicati, ai fini della trattazione del gravame nell’adunanza che sarà fissata con separato provvedimento del Presidente della Sezione.
Conclusivamente il Collegio sospende l’adozione del parere in attesa del completamento e della ricezione degli incombenti istruttori, come specificati ai punti precedenti e rinvia il seguito dell’esame ad adunanza da fissarsi.
P.Q.M.
la Sezione sospende l’adozione del richiesto parere, in attesa degli incombenti istruttori richiesti ai sensi e nei termini di cui in motivazione, e rinvia l’affare per l’ulteriore trattazione ad una adunanza che sarà fissata a cura del Presidente della Sezione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas