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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3846/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3846/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI LEVORATO MARCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCIONI CP_1 C.F._3
FEDERICO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_1 del foro di FIRENZE
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Posta in decisione all'udienza del 10.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: per l'accoglimento della domanda, così come precisata con memoria n°1 ex art. 183 VI° comma c.p.c.. ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, accertare e dichiarare il grave inadempimento rispetto alla prestazione professionale assunta con l'incarico conferitogli dagli attori e dunque la responsabilità professionale del convenuto , ai sensi degli articoli artt. 1176, 1218 e 2236 del codice civile, e, CP_1 conseguentemente e per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore degli attori dell'importo di pagina 1 di 12 €.181.782,00 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali
per parte convenuta: si riporta alle conclusioni così come riportate nella comparsa di costituzione e risposta (ovvero: nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali;
• nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuta a garantire e manlevare come da condizioni di Controparte_3 polizza il succitato professionista, con ogni consequenziale pronuncia e provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio), nelle successive note di trattazione scritta e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., chiedendone l'integrale accoglimento.
per la terza chiamata: Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. per tutti i motivi Parte_2 di cui in narrativa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto generica, infondata e non provata in fatto ed in diritto come sopra specificato sotto tutti i profili, non avendo gli attori subito alcun danno tanto meno etiologicamente riconducibile all'attività del convenuto. IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dagli attori per quanto concerne l'eventuale responsabilità dell' ed un qualche danno Controparte_4 riconducibile alla condotta del professionista convenuto, limitare comunque la condanna alla somma accertata in corso di causa per la quota della propria responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, condannando la comparente a manlevare l' con CP_4
l'applicazione della franchigia del 5% e con un minimo assoluto di € 500,00. IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra la produzione in giudizio del progetto di Parte_1 distribuzione depositato dal Professionista delegato nell'esecuzione immobiliare n. 216/2015 del
Tribunale di Pisa, G.E. Dott. Zucconi, e successivo provvedimento di esecutività del progetto di distribuzione del medesimo magistrato.
Alternativamente autorizzare l'odierna chiamata a richiedere copia di detto progetto di distribuzione e del relativo provvedimento di esecutività. Con vittoria di spese e funzioni di lite.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano il giudizio l'abogado chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte CP_1
conclusioni.
A fondamento di tale domanda deducevano:
a) di avere stipulato in data 6/06/2002 un contratto di mutuo con la BA Nazionale del Lavoro (d'ora
Contr innanzi con cui la parte mutuante concedeva alla parte mutuataria la somma di € 62.000,00, da restituire in venti anni in rate semestrali. Il prestito era funzionale all'acquisto di un appartamento posto nel comune di San Miniato (PI), frazione Ponte a Elsa, alla via Nazionale n. 90, immobile su cui la sig.ra concedeva alla suddetta BA ipoteca per la somma di €. 124.000,00, mentre il sig. Parte_1
prestava fideiussione sino a tale importo;
Pt_2
Contr b) che a causa del mancato pagamento delle rate la aveva incardinato presso il Tribunale di Pisa la procedura esecutiva immobiliare n° 216/2015 R.G. nella quale la BA richiese la vendita in data
10.09.2015;
c) che nel mese di Aprile 2020, avendo ottenuto la disponibilità necessaria a saldare il debito con la
BA, grazie all'aiuto del figlio , titolare di un'impresa di costruzioni edili, decisero di affidarsi CP_6
ad un legale per ottenere l'ausilio necessario ad estinguere la procedura esecutiva ancora pendente, che fu individuato nel dott. con studio in Piombino anche in considerazione della circostanza CP_1 che quest'ultimo reclamizzasse la propria attività di “Studio Legale Internazionale” con plurime sedi sparse per l'Italia e l'Europa (Piombino, Portoferraio, Roma e Madrid);
d) che il dott. al momento del conferimento dell'incarico, tacque la circostanza - poi scoperta CP_1
successivamente - di essere iscritto all'Albo Avvocati di Roma nell'elenco degli “avvocati stabiliti” con titolo di “Abogado” e dunque di non aver mai superato l'esame di Stato in Italia per conseguire il titolo di Avvocato, circostanza che se conosciuta li avrebbe spinti a non conferirgli l'incarico;
e) che il prospettò agli attori la possibilità di evitare la vendita forzata, grazie alla trattativa che CP_1
avrebbe personalmente condotto con la BA, cui avrebbe proposto in via preliminare un pagamento
“saldo e stralcio”, con contestuale richiesta di sospensione della procedura in essere, oppure una
“rateizzazione” del debito. Pertanto, garantì agli attori che grazie al suo intervento, avrebbero “salvato” la propria casa dalla vendita forzata, rientrandone nel pieno possesso;
f) che dall'esame del fascicolo informatico relativo alla procedura esecutiva suddetta risulta che il in data 20/04/2020 si costituì in giudizio a mezzo memoria;
CP_1
g) che dopo ciò il invio al creditore procedente tre successive proposte transattive condizionate CP_1 pagina 3 di 12 Contr alla sospensione della procedura esecutiva, che furono rifiutate dal legale della per essere stata la sospensione della procedura già concessa in precedenza;
h) che quindi il provvide a far bonificare agli odierni attori l'importo di € 3.733,33 sul conto CP_1
della procedura esecutiva intestato al Tribunale di Pisa, facendo indicare nella causale la dicitura
“GIANGRANDE-TAMBORRA ISTANZA EX ART. 495 CPC”, rappresentando che ciò avrebbe comportato la sospensione della procedura che successivamente lo stesso avrebbe fatto CP_1
Contr estinguere, adoperandosi in tal senso con la banca i) che ciò non rispondeva a verità essendo la istanza di conversione del pignoramento (peraltro mai proposta) inammissibile se effettuata dopo che era stata disposta la vendita (come avvenuto nel caso di specie, essendo la vendita stata disposta nel 2015);
l) che infatti nonostante tale versamento, il terzo esperimento di vendita si svolse regolarmente ed il bene staggito non venne venduto solo per puro caso, in quanto l'unica offerta pervenuta non aveva rispettato i requisiti di legge;
m) che tale circostanza fu taciuta dal agli attori;
CP_1
n) che conseguentemente il quarto esperimento venne bandito dal Delegato per la successiva data del
24/06/2021;
o) che in tale lasso temporale di circa otto mesi, che va dal terzo al quarto esperimento di vendita, il nonostante le sollecitazioni degli attori, non svolse alcuna attività in favore degli stessi che in CP_1
forza del mandato conferitogli avrebbe dovuto svolgere;
p) che inoltre lo stesso omise del tutto di aggiornare gli attori sullo stato della procedura, compresa l'avvenuta aggiudicazione in via provvisoria del bene in data 24.06.2021 e si limitò a rassicurarli mediante messaggi telefonici anche dopo che il bene era stato venduto all'esito del quarto esperimento di vendita;
q) che nei primi giorni del mese di Agosto 2021, gli attori oramai sconfortati e sconcertati dalla condotta posta in essere dal proprio legale, cercarono di reperire informazioni sulla procedura attraverso i siti internet inerenti le aste giudiziarie, venendo così a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione del proprio bene;
r) che visionando gli atti della procedura esecutiva gli stessi appurarono che erano stati notificati all' i seguenti atti dei quali lo stesso non li aveva informati: Parte_3
in data 14.04.2021 l'esperimento di vendita per il giorno 24.06.2021, l'aggiudicazione provvisoria del medesimo giorno;
l'ordinanza del GE del giorno 8.07.2021; l'accoglimento dell'istanza di aggiudicazione del 14.07.21 ed, infine, il verbale di aggiudicazione definitiva del 26/07/21, le comunicazioni del delegato con le quali chiedeva di fornire l'IBAN per la restituzione dell'importo di €
pagina 4 di 12 3.733,33;
s) che sussisteva la responsabilità dell'ab. per avere consigliato il compimento di atti inutili o CP_1
posto in essere atti inutili (versamento sul conto della procedura dell'importo di € 3.733,33 e proposte di pagamento condizionate alla sospensione della procedura esecutiva non possibile per essere la stessa già stata precedentemente sospesa) e non consigliato di compiere l'unica cosa possibile e cioè il versamento della somma dovuta al creditore procedente, che gli attori avrebbero potuto fare con l'aiuto del figlio;
t) che la circostanza che nella procedura fosse intervento il creditore Equitalia non avrebbe consentito Contr alla stessa, una volta pagato il credito di di proseguire nella procedura esecutiva, trattandosi di prima casa e dunque non avendo Equitalia alcun potere di impulso procedurale;
pertanto, una volta corrisposto il dovuto al creditore procedente, laddove il GE avesse richiesto il consenso dell'altro creditore per procedere all'estinzione della procedura, agli attori sarebbe stato sufficiente per ottenerlo, richiedere la rateizzazione del debito Equitalia presso lo sportello locale dell'Agenzia delle Entrate, ottenendo così la definizione della vertenza;
u) atteso quanto sopra, è palese come il pagamento dell'importo indicato dalla BA (che il figlio degli attori era pronto ad eseguire in ogni momento), avrebbe comportato la chiusura della procedura in essere e, conseguentemente, l'abbandono della vendita forzata, con restituzione del bene staggito nelle mani dei proprietari originari, odierni attori;
v) che le errate scelte dell'ab. avevano comportato per gli attori di perdere la proprietà della CP_1
casa familiare il cui valore era stato stimato agli atti della procedura esecutiva dallo stimatore nominato
Ing. in € 120.000,00 per un debito di circa € 22.400,00, comprensivo delle spese Persona_1
procedurali.
z) che pertanto loro avevano diritto a vedersi versare dall'ab. la somma di € 120.000,00 a titolo CP_1
di risarcimento del danno.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva l'abogado chiedendo preliminarmente di CP_1
essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda attrice.
Contestava tuttavia la fondatezza della domanda attrice rilevando in sintesi quanto segue:
a) di avere reso edotti gli attori della impellente necessità di reperire risorse economiche per coprire prima dell'asta dell'1.10.2021 le posizioni debitorie sia del creditore procedente che del creditore intervenuto pari rispettivamente a € 22.400,00 e a € 25.036,11;
b) che non gli era stato possibile neppure formalizzare la richiesta di rateizzazione in 120 mesi del debito erariale in assenza di ISEE richiesto e non fornito dalla attrice;
pagina 5 di 12 c) che il creditore intervenuto doveva essere soddisfatto avendo titolo ex art. 564 c.p.c. per provocare gli atti di esecuzione essendo munito di titolo esecutivo;
d) che nonostante le sue richieste non gli erano state messe a disposizione le somme necessarie e pertanto aveva provato a versare una somma sul conto della procedura per dimostrare la buona volontà
Contr dei debitori e ad avanzare proposte conciliative a e) contestava comunque nel quantum il danno rilevando che la attrice non avesse neppure detratto le somme versate ai creditori.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
1.2 Differita la prima udienza di comparizione e notificato alla l'atto di chiamata Controparte_2
in causa questa si costituiva in giudizio contestando in primo luogo la legittimazione attiva di Parte_2
Contr
per essere lo stesso unicamente fideiussore del mutuo ipotecario concesso da alla
[...]
Sig.ra unica proprietaria dell'immobile poi venduto all'asta e in secondo luogo la Parte_1 fondatezza della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' chiedendone il CP_4
rigetto e conseguentemente chiedendo il rigetto della domanda da questi proposta. Deduceva infatti che l'immobile era stato venduto all'asta perché la non aveva i soldi per estinguere le posizioni Parte_1
creditorie del creditore procedente e dell'intervenuto.
Pertanto rilevava che, anche a voler riconoscere una eventuale responsabilità dell' CP_4
difettasse la prova che la attrice avesse le somme necessarie all'estinzione della procedura, così che in assenza di tale prova doveva ritenersi reciso il nesso di causalità tra la condotta dell' e la CP_4 vendita all'asta dell'immobile di proprietà della Sig.ra Parte_1
Contestava in ogni caso che la attrice avesse subito un qualunque danno dalla vendita Parte_1 dell'immobile e in subordine che lo stesso fosse dell'ammontare reclamato da parte attrice.
2. Parte attrice nel rassegnare le conclusioni non ha proposto richieste istruttorie e conseguentemente anche le precedenti richieste istruttorie avanzate e non ammesse debbono intendersi rinunciate (cfr. tra le altre Cass. 10748/2012; Cass. Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019).
Non può essere emesso l'ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti della di produzione in Parte_1
giudizio del progetto di distribuzione depositato dal Professionista delegato nell'esecuzione immobiliare n. 216/2015 del Tribunale di Pisa, G.E. Dott. Zucconi, e successivo provvedimento di esecutività del progetto di distribuzione del medesimo magistrato in quanto il primo documento è stato depositato da parte attrice come doc. 43 e non è controverso che il G.E lo abbia reso esecutivo.
Non possono essere ammesse le prove orali richieste da parte convenuta dovendosi sul punto richiamare la ordinanza 11.8.2023 le cui motivazioni non sono state in alcun modo contrastate dal convenuto.
pagina 6 di 12 3. Prima di passare ad esaminare la fondatezza delle domande di parte attrice appare opportuno ricordare i principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato.
L'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex. art. 2236 c.c., al dolo e alla colpa grave.
Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere, come si è detto, problemi tecnici ordinari;
in tali casi deve usare, comunque, la diligenza professionale qualificata ex art. 1176 co. 2 nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
altresì, risponde dei danni verso il cliente allorché, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in detta ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Sotto il profilo della prova del nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera negligenza di per sé non implica anche responsabilità civile dell'avvocato. La responsabilità sorge solo qualora sia allegato e provato in modo specifico il nesso di causalità fra la negligenza stessa e l'esito del procedimento per il quale è stato conferito mandato al difensore, secondo il criterio probabilistico, tipico dell'accertamento del nesso causale nel giudizio civile .
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione: La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, in sostanza, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 7 di 12 22376 del 10/12/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).
Quanto al criterio da utilizzare per verificare la sussistenza del nesso causale la Corte di Cassazione ha precisato che la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità; è sufficiente invece che, secondo una valutazione controfattuale, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”
(cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/11/2015 n° 23209; Cass. civ., sez. III, sentenza
13-02-2014, n. 3355; Cass. civ., sez. III, sentenza 05-02-2013, n. 2638; Cass. civ., sez. II, sentenza 10-
07-2006, n. 15633; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 6537 del 23/03/2006).
4. Sulla scorta dei principi sopra enunciati al punto 3 è ora possibile esaminare la fattispecie concreta.
4.1 Sicuramente l'abogado ha agito senza la diligenza richiesta all'esercente la professione CP_1
legale.
In primo luogo lo stesso non ha reso noto agli attori di avere la qualifica abogado e di essere avvocato stabilito ai sensi dell'art 3 lett. d) del D. Lgs. 96/2001, ingenerando il loro la convinzione di essere avvocato.
Sicuramente lo stesso ha agito in violazione dell'art 7 comma 1 del medesimo decreto legislativo Contr quando inviando e-mail alla si è fregiato del titolo di avv. (cfr. doc. 18, 19, 20 di parte attrice).
Sicuramente lo stesso si è costituito innanzi al Tribunale di Pisa nella procedura esecutiva RG
216/2015 per gli odierni attori (cfr. doc. 16 di parte attrice) qualificandosi come avvocato e non come avvocato stabilito quale abogato e senza indicare di agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori, come imposto dall'art. 8 del menzionato decreto legislativo.
Sicuramente lo stesso ha consigliato al figlio degli odierni attori di eseguire sul conto della procedura il versamento della somma di € 3.733,33, con la causale istanza ex art. 495 c.c. senza la dovuta diligenza in quanto tale versamento era del tutto inutile in quanto la istanza ex art 495 c.p.c. (peraltro poi mai proposta) non avrebbe potuto essere utilmente proposta essendo la vendita ormai stata disposta, come è pacifico e come risulta dal doc. 17 di parte attrice.
Contr Parimenti l'ab. ha agito senza la dovuta diligenza quando ha proposto alla di pagare delle CP_1
somme avanzando congiuntamente la richiesta di sospensione della procedura esecutiva (cfr. doc. 18,
19 e 20) che non avrebbe potuto essere però sospesa, alla luce dell'art 624 bis c.p.c., essendo la procedura già stata sospesa come si evince dal doc. 17 di parte attrice.
Parimenti l'ab. è venuto meno agli obblighi di diligenza quando nei messaggi prodotti da parte CP_1 attrice come doc. 29, 30, 31 ha continuato a rispondere senza segnalare che all'esito del 4° esperimento pagina 8 di 12 di vendita del 24.6.2021 il bene era stato aggiudicato in via provvisoria.
4.2 Occorre però domandarsi se tutti tali comportamenti siano di per sé sufficienti all'accoglimento della domanda attrice.
Ritiene il Tribunale che a detto quesito debba darsi risposta negativa, in quanto non vi è prova che siano stati tali comportamenti a provocare la vendita dell'immobile.
In realtà la vendita dell'immobile avrebbe potuto essere evitata solo ove gli attori avessero versato prima dell'1.10.2020 e poi, a seguito della mancata aggiudicazione del bene nel terzo esperimento di vendita, prima del 24.6.2021 al creditore procedente e al creditore intervenuto Equitalia le somme dei loro crediti oltre alle spese del giudizio esecutivo.
Ma nonostante le allegazioni di parte attrice non vi è prova che tale parte abbia messo a disposizione dell'ab. dette somme. CP_1
Dal progetto di distribuzione depositato da parte attrice come doc. 43 emerge che il credito del creditore ipotecario fosse pari, in data 18.5.2022, ad € 35.350,96 e quello del creditore intervenuto pari ad € 18.078,54 + 113,78. A tali somme dovevano aggiungersi le spese di lite del creditore procedente, le spese di pubblicità perlomeno dei primi due incanti, le spese dello stimatore ecc.
A differenza di quanto asserito da parte attrice per essere certi che la esecuzione fosse estinta era necessario non solo saldare il creditore procedente e pagare le spese della esecuzione ma anche il creditore intervenuto dal momento che l'art. 76 comma 1 del DPR 602/1973, come sostituito dall'art. 52 del D Lgs 69/2013, prevede:
Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Infatti risulta dalla stessa comparsa di costituzione depositata dall' nel sopra indicato CP_4
giudizio esecutivo che alla data della stessa e dunque prima del 3° e del 4° esperimento di vendita i coniugi attori fossero residenti a [...].
Pertanto difettando la residenza nel suddetto immobile della debitrice espropriata, anche ove il creditore ipotecario fosse stato integralmente soddisfatto e fossero state per intero pagate le spese di lite, ugualmente l'agenzia delle Entrate riscossione intervenuta, pacificamente essendo munita di titolo esecutivo, avrebbe potuto essa stessa insistere per la prosecuzione della procedura esecutiva.
pagina 9 di 12 Peraltro a prescindere da ciò non vi è prova che gli attori abbiano messo a disposizione dell'Ab CP_1 neppure le somme a sufficienti a soddisfare il creditore ipotecario e a pagare le spese di procedura fino a tale momento maturate.
Anzi dagli atti risulta il contrario. Infatti il doc. 1 di parte attrice dimostra che il figlio degli attori avesse sul conto della sua impresa individuale la somma di € 16.800,56 alla data del 19.6.2020 ed il documento il doc. 10 dimostra che su tale conto vi fosse la somma di € 17.891,91 al 9.8.2021.
Quindi non è stato affatto provato nel periodo che va da giugno 2020 ad agosto 2021, che la liquidità che il figlio degli attori aveva sul conto aziendale avrebbe permesso in ogni momento il pagamento del debito per il quale era stata avviata la sopra menzionata esecuzione immobiliare e delle spese.
Peraltro dallo stesso messaggio in data 14.6.2021 prodotto da parte attrice come doc. 28 emerge che ancora
Contr a quella data il figlio degli attori non avesse tutta la somma neppure sufficiente a pagare il debito di tanto che lo stesso scriveva “noi per questa settimana ci può stare la possibilità di pagare l'intera cifra” così dimostrando di non avere neppure a tale data affatto a disposizione l'intera cifra per pagare neanche il Contr debito di
In definitiva pertanto la domanda attrice deve essere rigettata in difetto di prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti tenuti dall'ab. castaldi e la vendita dell'immobile della all'asta. Parte_1
4.3 Infine va detto che la domanda proposta da dovrebbe in ogni caso essere Parte_2
rigettata a prescindere da quanto suddetto.
La terza chiamata ha eccepito il di difetto di legittimazione ad agire di . Parte_2
La nozione di legittimazione attiva si ricava indirettamente dall'art. 81 c.p.c. che sotto la rubrica
“sostituzione processuale” prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. La legittimazione ad agire, che costituisce una delle condizioni per la proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. civile sez. I, 29 aprile 1998,
n. 4364) e che deve essere verificata, anche d'ufficio (cfr. Cass. sez. lav., 2 febbraio 1995, n. 1188), può ritenersi carente soltanto nel caso in cui difetti la legittimatio ad causam del soggetto agente, già sulla base della prospettazione fatta dallo stesso attore. Infatti il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi assuma la veste del soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito (cfr. Cassazione civile sez. II, 19 giugno
1995, n. 6930).
Quando, invece, il convenuto eccepisce l'estraneità, invece affermata dall'attore, del soggetto che agisce in giudizio rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non pagina 10 di 12 di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Quindi la eccezione di difetto di legittimazione attiva di giustificata dal fatto che Parte_2
Contr lo stesso è solo fideiussore del mutuo ipotecario concesso da alla Sig.ra la quale è Parte_1 unica proprietaria dell'immobile poi venduto all'asta e quindi unica legittimata a richiedere gli asseriti danni derivanti dalla vendita all'asta per l'asseritamente inesatta prestazione dell' deve CP_4
qualificarsi, più correttamente, come eccezione di difetto della titolarità attiva del bene leso dall'inadempimento contrattuale dell' e quindi di titolarità del diritto ad ottenere il CP_4
risarcimento per la sua lesione, in quanto viene contestato che l'inadempimento dell'avv. CP_1 abbia comportato al i danni richiesti con l'atto di citazione e dunque come eccezione di Pt_2
merito più che di legittimazione attiva.
4.3.1 Ciò precisato rispetto a tale attore va detto che, a prescindere da quanto suddetto, deve essere, comunque, rigettata la domanda proposta da in quanto lo stesso non ha provato di Parte_2
aver subito alcun danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del dedotto inadempimento dell' CP_4
A differenza di quanto sostenuto dal difensore di parte attrice, dal piano di riparto prodotto come doc.
43 da tale parte, risulta che il creditore procedente è rimasto totalmente soddisfatto, essendo risultato non totalmente soddisfatto solo il creditore Agenzia delle Entrate riscossione, del quale però il non è fideiussore. Pt_2
Quindi a differenza di quanto argomentato da parte attrice nessun importo può essere richiesto al nella sua veste di fideiussore, con la conseguenza che lo stesso non ha provato di avere patito Pt_2
alcun danno.
Inoltre lo stesso non ha alcun diritto a vedersi risarciti i danni conseguenti alla perdita dell'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
Né può dirsi che il medesimo abbia diritto al risarcimento di alcun danno per avere contribuito economicamente, materialmente e moralmente all'acquisto della casa familiare di San Miniato, come da lui asserito, non essendovi alcuna prova di ciò. Né gli si può riconoscere alcun danno non patrimoniale richiesto con l'atto introduttivo essendo lo stesso stato chiesto, come si legge nell'atto di citazione, in “quanto l'interesse leso (del diritto di proprietà) è stato grave ed ha rilevanza costituzionale, in forza di quanto statuito dall'art. 42 della Costituzione”. Poiché però come è detto proprietaria dell'immobile venduto all'asta era la sola egli non ha diritto ad alcun risarcimento neppure Parte_1
sotto tale profilo.
5. In definitiva pertanto la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata.
pagina 11 di 12 6. Nel rigetto della domanda attrice rimane assorbita la domanda di garanzia proposta dall'ab. nei CP_1 confronti della terza chiamata.
7. In ragione del riconosciuto inadempimento dell'ab. alla obbligazione professionale assunta per i CP_1 motivi indicati al punto 4.1 che precede, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art 92 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost 77/2018, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta dagli attori.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3846/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI LEVORATO MARCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCIONI CP_1 C.F._3
FEDERICO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_1 del foro di FIRENZE
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Posta in decisione all'udienza del 10.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: per l'accoglimento della domanda, così come precisata con memoria n°1 ex art. 183 VI° comma c.p.c.. ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, accertare e dichiarare il grave inadempimento rispetto alla prestazione professionale assunta con l'incarico conferitogli dagli attori e dunque la responsabilità professionale del convenuto , ai sensi degli articoli artt. 1176, 1218 e 2236 del codice civile, e, CP_1 conseguentemente e per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore degli attori dell'importo di pagina 1 di 12 €.181.782,00 o di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali
per parte convenuta: si riporta alle conclusioni così come riportate nella comparsa di costituzione e risposta (ovvero: nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali;
• nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuta a garantire e manlevare come da condizioni di Controparte_3 polizza il succitato professionista, con ogni consequenziale pronuncia e provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio), nelle successive note di trattazione scritta e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., chiedendone l'integrale accoglimento.
per la terza chiamata: Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. per tutti i motivi Parte_2 di cui in narrativa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto generica, infondata e non provata in fatto ed in diritto come sopra specificato sotto tutti i profili, non avendo gli attori subito alcun danno tanto meno etiologicamente riconducibile all'attività del convenuto. IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dagli attori per quanto concerne l'eventuale responsabilità dell' ed un qualche danno Controparte_4 riconducibile alla condotta del professionista convenuto, limitare comunque la condanna alla somma accertata in corso di causa per la quota della propria responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, condannando la comparente a manlevare l' con CP_4
l'applicazione della franchigia del 5% e con un minimo assoluto di € 500,00. IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra la produzione in giudizio del progetto di Parte_1 distribuzione depositato dal Professionista delegato nell'esecuzione immobiliare n. 216/2015 del
Tribunale di Pisa, G.E. Dott. Zucconi, e successivo provvedimento di esecutività del progetto di distribuzione del medesimo magistrato.
Alternativamente autorizzare l'odierna chiamata a richiedere copia di detto progetto di distribuzione e del relativo provvedimento di esecutività. Con vittoria di spese e funzioni di lite.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano il giudizio l'abogado chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte CP_1
conclusioni.
A fondamento di tale domanda deducevano:
a) di avere stipulato in data 6/06/2002 un contratto di mutuo con la BA Nazionale del Lavoro (d'ora
Contr innanzi con cui la parte mutuante concedeva alla parte mutuataria la somma di € 62.000,00, da restituire in venti anni in rate semestrali. Il prestito era funzionale all'acquisto di un appartamento posto nel comune di San Miniato (PI), frazione Ponte a Elsa, alla via Nazionale n. 90, immobile su cui la sig.ra concedeva alla suddetta BA ipoteca per la somma di €. 124.000,00, mentre il sig. Parte_1
prestava fideiussione sino a tale importo;
Pt_2
Contr b) che a causa del mancato pagamento delle rate la aveva incardinato presso il Tribunale di Pisa la procedura esecutiva immobiliare n° 216/2015 R.G. nella quale la BA richiese la vendita in data
10.09.2015;
c) che nel mese di Aprile 2020, avendo ottenuto la disponibilità necessaria a saldare il debito con la
BA, grazie all'aiuto del figlio , titolare di un'impresa di costruzioni edili, decisero di affidarsi CP_6
ad un legale per ottenere l'ausilio necessario ad estinguere la procedura esecutiva ancora pendente, che fu individuato nel dott. con studio in Piombino anche in considerazione della circostanza CP_1 che quest'ultimo reclamizzasse la propria attività di “Studio Legale Internazionale” con plurime sedi sparse per l'Italia e l'Europa (Piombino, Portoferraio, Roma e Madrid);
d) che il dott. al momento del conferimento dell'incarico, tacque la circostanza - poi scoperta CP_1
successivamente - di essere iscritto all'Albo Avvocati di Roma nell'elenco degli “avvocati stabiliti” con titolo di “Abogado” e dunque di non aver mai superato l'esame di Stato in Italia per conseguire il titolo di Avvocato, circostanza che se conosciuta li avrebbe spinti a non conferirgli l'incarico;
e) che il prospettò agli attori la possibilità di evitare la vendita forzata, grazie alla trattativa che CP_1
avrebbe personalmente condotto con la BA, cui avrebbe proposto in via preliminare un pagamento
“saldo e stralcio”, con contestuale richiesta di sospensione della procedura in essere, oppure una
“rateizzazione” del debito. Pertanto, garantì agli attori che grazie al suo intervento, avrebbero “salvato” la propria casa dalla vendita forzata, rientrandone nel pieno possesso;
f) che dall'esame del fascicolo informatico relativo alla procedura esecutiva suddetta risulta che il in data 20/04/2020 si costituì in giudizio a mezzo memoria;
CP_1
g) che dopo ciò il invio al creditore procedente tre successive proposte transattive condizionate CP_1 pagina 3 di 12 Contr alla sospensione della procedura esecutiva, che furono rifiutate dal legale della per essere stata la sospensione della procedura già concessa in precedenza;
h) che quindi il provvide a far bonificare agli odierni attori l'importo di € 3.733,33 sul conto CP_1
della procedura esecutiva intestato al Tribunale di Pisa, facendo indicare nella causale la dicitura
“GIANGRANDE-TAMBORRA ISTANZA EX ART. 495 CPC”, rappresentando che ciò avrebbe comportato la sospensione della procedura che successivamente lo stesso avrebbe fatto CP_1
Contr estinguere, adoperandosi in tal senso con la banca i) che ciò non rispondeva a verità essendo la istanza di conversione del pignoramento (peraltro mai proposta) inammissibile se effettuata dopo che era stata disposta la vendita (come avvenuto nel caso di specie, essendo la vendita stata disposta nel 2015);
l) che infatti nonostante tale versamento, il terzo esperimento di vendita si svolse regolarmente ed il bene staggito non venne venduto solo per puro caso, in quanto l'unica offerta pervenuta non aveva rispettato i requisiti di legge;
m) che tale circostanza fu taciuta dal agli attori;
CP_1
n) che conseguentemente il quarto esperimento venne bandito dal Delegato per la successiva data del
24/06/2021;
o) che in tale lasso temporale di circa otto mesi, che va dal terzo al quarto esperimento di vendita, il nonostante le sollecitazioni degli attori, non svolse alcuna attività in favore degli stessi che in CP_1
forza del mandato conferitogli avrebbe dovuto svolgere;
p) che inoltre lo stesso omise del tutto di aggiornare gli attori sullo stato della procedura, compresa l'avvenuta aggiudicazione in via provvisoria del bene in data 24.06.2021 e si limitò a rassicurarli mediante messaggi telefonici anche dopo che il bene era stato venduto all'esito del quarto esperimento di vendita;
q) che nei primi giorni del mese di Agosto 2021, gli attori oramai sconfortati e sconcertati dalla condotta posta in essere dal proprio legale, cercarono di reperire informazioni sulla procedura attraverso i siti internet inerenti le aste giudiziarie, venendo così a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione del proprio bene;
r) che visionando gli atti della procedura esecutiva gli stessi appurarono che erano stati notificati all' i seguenti atti dei quali lo stesso non li aveva informati: Parte_3
in data 14.04.2021 l'esperimento di vendita per il giorno 24.06.2021, l'aggiudicazione provvisoria del medesimo giorno;
l'ordinanza del GE del giorno 8.07.2021; l'accoglimento dell'istanza di aggiudicazione del 14.07.21 ed, infine, il verbale di aggiudicazione definitiva del 26/07/21, le comunicazioni del delegato con le quali chiedeva di fornire l'IBAN per la restituzione dell'importo di €
pagina 4 di 12 3.733,33;
s) che sussisteva la responsabilità dell'ab. per avere consigliato il compimento di atti inutili o CP_1
posto in essere atti inutili (versamento sul conto della procedura dell'importo di € 3.733,33 e proposte di pagamento condizionate alla sospensione della procedura esecutiva non possibile per essere la stessa già stata precedentemente sospesa) e non consigliato di compiere l'unica cosa possibile e cioè il versamento della somma dovuta al creditore procedente, che gli attori avrebbero potuto fare con l'aiuto del figlio;
t) che la circostanza che nella procedura fosse intervento il creditore Equitalia non avrebbe consentito Contr alla stessa, una volta pagato il credito di di proseguire nella procedura esecutiva, trattandosi di prima casa e dunque non avendo Equitalia alcun potere di impulso procedurale;
pertanto, una volta corrisposto il dovuto al creditore procedente, laddove il GE avesse richiesto il consenso dell'altro creditore per procedere all'estinzione della procedura, agli attori sarebbe stato sufficiente per ottenerlo, richiedere la rateizzazione del debito Equitalia presso lo sportello locale dell'Agenzia delle Entrate, ottenendo così la definizione della vertenza;
u) atteso quanto sopra, è palese come il pagamento dell'importo indicato dalla BA (che il figlio degli attori era pronto ad eseguire in ogni momento), avrebbe comportato la chiusura della procedura in essere e, conseguentemente, l'abbandono della vendita forzata, con restituzione del bene staggito nelle mani dei proprietari originari, odierni attori;
v) che le errate scelte dell'ab. avevano comportato per gli attori di perdere la proprietà della CP_1
casa familiare il cui valore era stato stimato agli atti della procedura esecutiva dallo stimatore nominato
Ing. in € 120.000,00 per un debito di circa € 22.400,00, comprensivo delle spese Persona_1
procedurali.
z) che pertanto loro avevano diritto a vedersi versare dall'ab. la somma di € 120.000,00 a titolo CP_1
di risarcimento del danno.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva l'abogado chiedendo preliminarmente di CP_1
essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda attrice.
Contestava tuttavia la fondatezza della domanda attrice rilevando in sintesi quanto segue:
a) di avere reso edotti gli attori della impellente necessità di reperire risorse economiche per coprire prima dell'asta dell'1.10.2021 le posizioni debitorie sia del creditore procedente che del creditore intervenuto pari rispettivamente a € 22.400,00 e a € 25.036,11;
b) che non gli era stato possibile neppure formalizzare la richiesta di rateizzazione in 120 mesi del debito erariale in assenza di ISEE richiesto e non fornito dalla attrice;
pagina 5 di 12 c) che il creditore intervenuto doveva essere soddisfatto avendo titolo ex art. 564 c.p.c. per provocare gli atti di esecuzione essendo munito di titolo esecutivo;
d) che nonostante le sue richieste non gli erano state messe a disposizione le somme necessarie e pertanto aveva provato a versare una somma sul conto della procedura per dimostrare la buona volontà
Contr dei debitori e ad avanzare proposte conciliative a e) contestava comunque nel quantum il danno rilevando che la attrice non avesse neppure detratto le somme versate ai creditori.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
1.2 Differita la prima udienza di comparizione e notificato alla l'atto di chiamata Controparte_2
in causa questa si costituiva in giudizio contestando in primo luogo la legittimazione attiva di Parte_2
Contr
per essere lo stesso unicamente fideiussore del mutuo ipotecario concesso da alla
[...]
Sig.ra unica proprietaria dell'immobile poi venduto all'asta e in secondo luogo la Parte_1 fondatezza della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' chiedendone il CP_4
rigetto e conseguentemente chiedendo il rigetto della domanda da questi proposta. Deduceva infatti che l'immobile era stato venduto all'asta perché la non aveva i soldi per estinguere le posizioni Parte_1
creditorie del creditore procedente e dell'intervenuto.
Pertanto rilevava che, anche a voler riconoscere una eventuale responsabilità dell' CP_4
difettasse la prova che la attrice avesse le somme necessarie all'estinzione della procedura, così che in assenza di tale prova doveva ritenersi reciso il nesso di causalità tra la condotta dell' e la CP_4 vendita all'asta dell'immobile di proprietà della Sig.ra Parte_1
Contestava in ogni caso che la attrice avesse subito un qualunque danno dalla vendita Parte_1 dell'immobile e in subordine che lo stesso fosse dell'ammontare reclamato da parte attrice.
2. Parte attrice nel rassegnare le conclusioni non ha proposto richieste istruttorie e conseguentemente anche le precedenti richieste istruttorie avanzate e non ammesse debbono intendersi rinunciate (cfr. tra le altre Cass. 10748/2012; Cass. Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019).
Non può essere emesso l'ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti della di produzione in Parte_1
giudizio del progetto di distribuzione depositato dal Professionista delegato nell'esecuzione immobiliare n. 216/2015 del Tribunale di Pisa, G.E. Dott. Zucconi, e successivo provvedimento di esecutività del progetto di distribuzione del medesimo magistrato in quanto il primo documento è stato depositato da parte attrice come doc. 43 e non è controverso che il G.E lo abbia reso esecutivo.
Non possono essere ammesse le prove orali richieste da parte convenuta dovendosi sul punto richiamare la ordinanza 11.8.2023 le cui motivazioni non sono state in alcun modo contrastate dal convenuto.
pagina 6 di 12 3. Prima di passare ad esaminare la fondatezza delle domande di parte attrice appare opportuno ricordare i principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato.
L'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex. art. 2236 c.c., al dolo e alla colpa grave.
Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere, come si è detto, problemi tecnici ordinari;
in tali casi deve usare, comunque, la diligenza professionale qualificata ex art. 1176 co. 2 nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
altresì, risponde dei danni verso il cliente allorché, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in detta ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Sotto il profilo della prova del nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera negligenza di per sé non implica anche responsabilità civile dell'avvocato. La responsabilità sorge solo qualora sia allegato e provato in modo specifico il nesso di causalità fra la negligenza stessa e l'esito del procedimento per il quale è stato conferito mandato al difensore, secondo il criterio probabilistico, tipico dell'accertamento del nesso causale nel giudizio civile .
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione: La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, in sostanza, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 7 di 12 22376 del 10/12/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).
Quanto al criterio da utilizzare per verificare la sussistenza del nesso causale la Corte di Cassazione ha precisato che la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità; è sufficiente invece che, secondo una valutazione controfattuale, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”
(cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/11/2015 n° 23209; Cass. civ., sez. III, sentenza
13-02-2014, n. 3355; Cass. civ., sez. III, sentenza 05-02-2013, n. 2638; Cass. civ., sez. II, sentenza 10-
07-2006, n. 15633; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 6537 del 23/03/2006).
4. Sulla scorta dei principi sopra enunciati al punto 3 è ora possibile esaminare la fattispecie concreta.
4.1 Sicuramente l'abogado ha agito senza la diligenza richiesta all'esercente la professione CP_1
legale.
In primo luogo lo stesso non ha reso noto agli attori di avere la qualifica abogado e di essere avvocato stabilito ai sensi dell'art 3 lett. d) del D. Lgs. 96/2001, ingenerando il loro la convinzione di essere avvocato.
Sicuramente lo stesso ha agito in violazione dell'art 7 comma 1 del medesimo decreto legislativo Contr quando inviando e-mail alla si è fregiato del titolo di avv. (cfr. doc. 18, 19, 20 di parte attrice).
Sicuramente lo stesso si è costituito innanzi al Tribunale di Pisa nella procedura esecutiva RG
216/2015 per gli odierni attori (cfr. doc. 16 di parte attrice) qualificandosi come avvocato e non come avvocato stabilito quale abogato e senza indicare di agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori, come imposto dall'art. 8 del menzionato decreto legislativo.
Sicuramente lo stesso ha consigliato al figlio degli odierni attori di eseguire sul conto della procedura il versamento della somma di € 3.733,33, con la causale istanza ex art. 495 c.c. senza la dovuta diligenza in quanto tale versamento era del tutto inutile in quanto la istanza ex art 495 c.p.c. (peraltro poi mai proposta) non avrebbe potuto essere utilmente proposta essendo la vendita ormai stata disposta, come è pacifico e come risulta dal doc. 17 di parte attrice.
Contr Parimenti l'ab. ha agito senza la dovuta diligenza quando ha proposto alla di pagare delle CP_1
somme avanzando congiuntamente la richiesta di sospensione della procedura esecutiva (cfr. doc. 18,
19 e 20) che non avrebbe potuto essere però sospesa, alla luce dell'art 624 bis c.p.c., essendo la procedura già stata sospesa come si evince dal doc. 17 di parte attrice.
Parimenti l'ab. è venuto meno agli obblighi di diligenza quando nei messaggi prodotti da parte CP_1 attrice come doc. 29, 30, 31 ha continuato a rispondere senza segnalare che all'esito del 4° esperimento pagina 8 di 12 di vendita del 24.6.2021 il bene era stato aggiudicato in via provvisoria.
4.2 Occorre però domandarsi se tutti tali comportamenti siano di per sé sufficienti all'accoglimento della domanda attrice.
Ritiene il Tribunale che a detto quesito debba darsi risposta negativa, in quanto non vi è prova che siano stati tali comportamenti a provocare la vendita dell'immobile.
In realtà la vendita dell'immobile avrebbe potuto essere evitata solo ove gli attori avessero versato prima dell'1.10.2020 e poi, a seguito della mancata aggiudicazione del bene nel terzo esperimento di vendita, prima del 24.6.2021 al creditore procedente e al creditore intervenuto Equitalia le somme dei loro crediti oltre alle spese del giudizio esecutivo.
Ma nonostante le allegazioni di parte attrice non vi è prova che tale parte abbia messo a disposizione dell'ab. dette somme. CP_1
Dal progetto di distribuzione depositato da parte attrice come doc. 43 emerge che il credito del creditore ipotecario fosse pari, in data 18.5.2022, ad € 35.350,96 e quello del creditore intervenuto pari ad € 18.078,54 + 113,78. A tali somme dovevano aggiungersi le spese di lite del creditore procedente, le spese di pubblicità perlomeno dei primi due incanti, le spese dello stimatore ecc.
A differenza di quanto asserito da parte attrice per essere certi che la esecuzione fosse estinta era necessario non solo saldare il creditore procedente e pagare le spese della esecuzione ma anche il creditore intervenuto dal momento che l'art. 76 comma 1 del DPR 602/1973, come sostituito dall'art. 52 del D Lgs 69/2013, prevede:
Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Infatti risulta dalla stessa comparsa di costituzione depositata dall' nel sopra indicato CP_4
giudizio esecutivo che alla data della stessa e dunque prima del 3° e del 4° esperimento di vendita i coniugi attori fossero residenti a [...].
Pertanto difettando la residenza nel suddetto immobile della debitrice espropriata, anche ove il creditore ipotecario fosse stato integralmente soddisfatto e fossero state per intero pagate le spese di lite, ugualmente l'agenzia delle Entrate riscossione intervenuta, pacificamente essendo munita di titolo esecutivo, avrebbe potuto essa stessa insistere per la prosecuzione della procedura esecutiva.
pagina 9 di 12 Peraltro a prescindere da ciò non vi è prova che gli attori abbiano messo a disposizione dell'Ab CP_1 neppure le somme a sufficienti a soddisfare il creditore ipotecario e a pagare le spese di procedura fino a tale momento maturate.
Anzi dagli atti risulta il contrario. Infatti il doc. 1 di parte attrice dimostra che il figlio degli attori avesse sul conto della sua impresa individuale la somma di € 16.800,56 alla data del 19.6.2020 ed il documento il doc. 10 dimostra che su tale conto vi fosse la somma di € 17.891,91 al 9.8.2021.
Quindi non è stato affatto provato nel periodo che va da giugno 2020 ad agosto 2021, che la liquidità che il figlio degli attori aveva sul conto aziendale avrebbe permesso in ogni momento il pagamento del debito per il quale era stata avviata la sopra menzionata esecuzione immobiliare e delle spese.
Peraltro dallo stesso messaggio in data 14.6.2021 prodotto da parte attrice come doc. 28 emerge che ancora
Contr a quella data il figlio degli attori non avesse tutta la somma neppure sufficiente a pagare il debito di tanto che lo stesso scriveva “noi per questa settimana ci può stare la possibilità di pagare l'intera cifra” così dimostrando di non avere neppure a tale data affatto a disposizione l'intera cifra per pagare neanche il Contr debito di
In definitiva pertanto la domanda attrice deve essere rigettata in difetto di prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti tenuti dall'ab. castaldi e la vendita dell'immobile della all'asta. Parte_1
4.3 Infine va detto che la domanda proposta da dovrebbe in ogni caso essere Parte_2
rigettata a prescindere da quanto suddetto.
La terza chiamata ha eccepito il di difetto di legittimazione ad agire di . Parte_2
La nozione di legittimazione attiva si ricava indirettamente dall'art. 81 c.p.c. che sotto la rubrica
“sostituzione processuale” prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. La legittimazione ad agire, che costituisce una delle condizioni per la proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. civile sez. I, 29 aprile 1998,
n. 4364) e che deve essere verificata, anche d'ufficio (cfr. Cass. sez. lav., 2 febbraio 1995, n. 1188), può ritenersi carente soltanto nel caso in cui difetti la legittimatio ad causam del soggetto agente, già sulla base della prospettazione fatta dallo stesso attore. Infatti il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi assuma la veste del soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito (cfr. Cassazione civile sez. II, 19 giugno
1995, n. 6930).
Quando, invece, il convenuto eccepisce l'estraneità, invece affermata dall'attore, del soggetto che agisce in giudizio rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non pagina 10 di 12 di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Quindi la eccezione di difetto di legittimazione attiva di giustificata dal fatto che Parte_2
Contr lo stesso è solo fideiussore del mutuo ipotecario concesso da alla Sig.ra la quale è Parte_1 unica proprietaria dell'immobile poi venduto all'asta e quindi unica legittimata a richiedere gli asseriti danni derivanti dalla vendita all'asta per l'asseritamente inesatta prestazione dell' deve CP_4
qualificarsi, più correttamente, come eccezione di difetto della titolarità attiva del bene leso dall'inadempimento contrattuale dell' e quindi di titolarità del diritto ad ottenere il CP_4
risarcimento per la sua lesione, in quanto viene contestato che l'inadempimento dell'avv. CP_1 abbia comportato al i danni richiesti con l'atto di citazione e dunque come eccezione di Pt_2
merito più che di legittimazione attiva.
4.3.1 Ciò precisato rispetto a tale attore va detto che, a prescindere da quanto suddetto, deve essere, comunque, rigettata la domanda proposta da in quanto lo stesso non ha provato di Parte_2
aver subito alcun danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del dedotto inadempimento dell' CP_4
A differenza di quanto sostenuto dal difensore di parte attrice, dal piano di riparto prodotto come doc.
43 da tale parte, risulta che il creditore procedente è rimasto totalmente soddisfatto, essendo risultato non totalmente soddisfatto solo il creditore Agenzia delle Entrate riscossione, del quale però il non è fideiussore. Pt_2
Quindi a differenza di quanto argomentato da parte attrice nessun importo può essere richiesto al nella sua veste di fideiussore, con la conseguenza che lo stesso non ha provato di avere patito Pt_2
alcun danno.
Inoltre lo stesso non ha alcun diritto a vedersi risarciti i danni conseguenti alla perdita dell'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
Né può dirsi che il medesimo abbia diritto al risarcimento di alcun danno per avere contribuito economicamente, materialmente e moralmente all'acquisto della casa familiare di San Miniato, come da lui asserito, non essendovi alcuna prova di ciò. Né gli si può riconoscere alcun danno non patrimoniale richiesto con l'atto introduttivo essendo lo stesso stato chiesto, come si legge nell'atto di citazione, in “quanto l'interesse leso (del diritto di proprietà) è stato grave ed ha rilevanza costituzionale, in forza di quanto statuito dall'art. 42 della Costituzione”. Poiché però come è detto proprietaria dell'immobile venduto all'asta era la sola egli non ha diritto ad alcun risarcimento neppure Parte_1
sotto tale profilo.
5. In definitiva pertanto la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata.
pagina 11 di 12 6. Nel rigetto della domanda attrice rimane assorbita la domanda di garanzia proposta dall'ab. nei CP_1 confronti della terza chiamata.
7. In ragione del riconosciuto inadempimento dell'ab. alla obbligazione professionale assunta per i CP_1 motivi indicati al punto 4.1 che precede, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art 92 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost 77/2018, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta dagli attori.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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