Articolo 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 975
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1965
Art. 2.
In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi del precedente articolo, l'istituto, Ente, o Cassa tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, deve versare a quello sul quale grava l'onere per l'assistenza di malattia:
a) i contributi per esso riscossi per l'assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente una attivita' lavorativa ovvero quale familiare a carico di lavoratore, limitatamente, per quest'ultimo caso, alle assicurazioni di malattia previste rispettivamente per i coltivatori diretti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , per gli artigiani dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e per gli esercenti attivita' commerciali, dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397 ;
b) l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto, Ente o Cassa di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza di malattia quale familiare a carico di persona assicurata come lavoratore dipendente da terzi.
In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'istituto, Ente o Cassa debitore.
Entrata in vigore il 1 settembre 1965