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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 336-2024 R.G.L., promossa da:
con sede legale in Laives (BZ), via San Giacomo n. 167/A, Parte_1
codice fiscale e P.IVA in persona del legale rappresentante signor P.IVA_1 CP_1
nato in [...], il [...], residente in [...], via San Giacomo
[...]
n. 167/A, codice fiscale , assistita, rappresentata e difesa, in forza di C.F._1
procura speciale dd. 19 gennaio 2024, conferita su separato supporto analogico cartaceo a ritenersi congiunto al ricorso anche ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., del quale è stata estratta copia mediante scansione per immagine, autenticata anche con firma digitale,
allegata al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC), sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Matteo Di Narda (codice fiscale C.F._2
pagina 1 di 16 ; partita IVA;
numero di fax 0471/379858; indirizzo e-mail C.F._3 P.IVA_2
; PEC e Antonio Careri (codice fiscale Email_1 Email_2
; partita IVA , cell. 0039/3290071232; indirizzo CodiceFiscale_4 P.IVA_3
PEC indirizzo e-mail ), Email_3 Email_4
elettivamente domiciliate, ai fini del presente procedimento, presso e nello studio del primo in Bolzano, via Orazio n. 49,
ricorrente
contro
l' ( , in persona del suo Presidente Controparte_2 P.IVA_4
pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti
Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher ( ) in C.F._5 C.F._6
forza di procura notarile rog. Not. di Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. Persona_1
37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax: 0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di
E posta elettronica certificata: e Email_5
t, con domicilio eletto presso gli uffici Email_7
dell'avvocatura I.N.P.S., P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano
convenuta
In punto: azione di accertamento negativo avverso verbale unico di accertamento.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 16 per la parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano – Sezione Lavoro, disattesa e rigettata ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, in accoglimento della presente domanda:
-in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che alcun importo risulta dovuto dalla
, quale soggetto ritenuto solidalmente obbligato con la debitrice Parte_1
principale all' Controparte_3 Controparte_2
(I.N.P.S.) a titolo di contributi previdenziali in forza e virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022003184/S18 del 20 dicembre 2023, notificato il giorno stesso, rigettando e respingendo radicalmente e totalmente di conseguenza la pretesa contributiva rivendicata da controparte acclaratane la inesistenza e la assoluta infondatezza;
- in via meramente subordinata e gradata: dichiarare dovuta dalla ricorrente alla resistente quella minore somma che sarà ritenuta congrua, equa e di Giustizia a tale titolo all'esito delle risultanze della espletanda attività istruttoria;
- in via istruttoria: si rimanda al pacifico potere – dovere del Giudice di procedere ex officio ai sensi dell'art. 421 ter cod. proc. civ. alla assunzione dei mezzi ritenuti necessari ai fini della decisione stante la peculiarità e tipicità del presente processo e senza alcun intento di inversione dell'onere probatorio rettamente inteso gravante integralmente in capo alla odierna parte resistente;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
pagina 3 di 16 Con espressa riserva di ogni diversa consentita domanda, eccezione o richiesta sia di merito che istruttoria a formulare anche a seguito della eventuale costituzione in giudizio della parte resistente.
per parte convenuta:
Contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito
- nel merito, rigettare le domande tutte formulate da col proprio ricorso in Parte_1
quanto indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza delle inadempienze contributive per cui è causa, e come quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022003184/S18 del 20 dicembre 2023 ;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22.06.2024 41 proponeva azione di Parte_1
accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.2022003184/S18 notificato il 20 dicembre 2023 e conveniva in giudizio INPS esponendo al Tribunale che le era stato notificato il predetto verbale redatto nei confronti della posta in liquidazione giudiziale, a seguito di mancato pagamento Controparte_3
da parte di quest'ultima dei contributi previdenziali del proprio personale dipendente, in quanto era stato accertato che la aveva svolto attività quale appaltatrice della CP_3
ricorrente . La società contestava la pretesa dell'INPS ed eccepiva nello specifico l'irragionevole durata degli accertamenti;
il difetto di motivazione del verbale impugnato;
l'intervenuta decadenza dalla pretesa contributiva per decorso del biennio dalla cessazione pagina 4 di 16 dell'appalto; l'infondatezza della pretesa, soprattutto sotto il profilo del criterio adottato per l'addebito dei contributi omessi all'obbligato solidale (fatturazione) e dell'assenza dell'individuazione nominativa dei dipendenti della che avrebbero Controparte_3
lavorato nei cantieri della ricorrente;
la diligenza della ricorrente attesa l'avvenuta acquisizione in corso di appalto dei DURC regolari / positivi della Concludeva CP_3
infine rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando la domanda avversaria e tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente;
evidenziando che la pretesa contributiva traeva origine dai DM10 insoluti inviati dalla e la legittimità del calcolo in percentuale rispetto al CP_3
fatturato adottato dall'Ente previdenziale per l'imputazione dei contributi agli obbligati solidali. Concludeva infine rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 1.10.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa;
alla successiva udienza del 24.10.2024 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza di pari data pronunciata fuori udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10.12.2024.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato se non limitatamente all'importo di euro 194,00 di cui si dirà più avanti.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di irragionevole durata degli accertamenti
pagina 5 di 16 Parte ricorrente eccepisce l'irragionevole durata del procedimento, avviato il 20.03.2023 e conclusosi il 20.12.2023, per superamento del termine di 90 giorni.
L'eccezione non è fondata.
Non esiste alcun termine stabilito dalla legge entro il quale gli accertamenti devono essere conclusi. Altro è il termine di cui all'art.14 L.689/81 dettato in materia di sanzioni amministrative.
Ad ogni modo si ritiene che nel caso di specie, considerato che per l'imputazione dei contributi ai diversi obbligati in solido, l' ha dovuto procedere all'acquisizione delle CP_2
fatture emesse nei confronti di tutti gli obbligati in solido e quindi al calcolo in percentuale,
il periodo di 9 mesi intercorso tra il primo accesso e la notifica, possa ritenersi ragionevole.
Eccezione di difetto di motivazione del verbale impugnato
Parte ricorrente adduce difetto di motivazione del verbale.
L'eccezione non è fondata.
Il verbale è ben motivato e prova ne è il fatto che parte ricorrente nel proprio ricorso ha dato atto di aver ben compreso l'iter logico seguito dagli ispettori per giungere all'addebito per cui è causa.
Ad ogni modo si osserva come nel giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale occorre verificare a sussistenza dell'obbligazione contributiva, a prescindere dalla legittimità o meno degli atti del procedimento amministrativo.
Il presente giudizio investe la fondatezza della pretesa dedotta dall' , Controparte_4
che spetta all' provare, e non già i vizi formali degli atti amministrativi adottati. Il CP_2
giudizio, con pienezza di cognizione, che si estende a tutti gli elementi di prova addotti dalle parti, verte pur sempre su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, in particolare, al rapporto contributivo. È su tale rapporto, non sulla fase pagina 6 di 16 meramente prodromica dell'accertamento in sede ispettiva, che il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Eccezione di decadenza
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'INPS, per essere trascorso il termine biennale di cui all'art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003.
L'eccezione è infondata.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che esclude l'applicabilità del termine di decadenza de quo agli Enti previdenziali.
Sin dal 2019 (v. sentenze n. 18004, n. 22110 e n. 26459 del 2019) la Suprema Corte ha invero chiarito che il termine di due anni previsto dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali;
questi ultimi possono infatti agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione (quinquennale), in tal modo realizzandosi una tutela pressoché
analoga delle retribuzioni e della contribuzione. Significativi sul punto appaiono i passaggi contenuti nella sentenza n. 18004/2019 con la quale la Suprema Corte ha affermato che il termine di due anni previsto dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali alla luce del fatto che l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'Inps, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (v. il cd. “minimale contributivo”). La peculiarità dell'obbligazione contributiva, infatti, “fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa pagina 7 di 16 seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si
spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare.” Con
le ordinanze n. 23028/2020, n. 25338/2020 e n. 28694/2020, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che in tema di obbligazione solidale negli appalti e del termine di decadenza biennale entro cui committenti e appaltatori rispondono dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori utilizzati nell'appalto, va esclusa la riferibilità di detta decadenza all'azione promossa dagli enti previdenziali, i quali possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione. Ancora più recentemente la Corte di cassazione è tornata nuovamente sull'argomento con l'ordinanza n. 38151 del 30.12.2022 e le successive 28786,
28795, 28809, 28818, 28823 e 28836 del 17.10.2023, confermando il proprio precedente e ormai consolidato orientamento.
Merito
Va premesso, per quanto concerne l'onere della prova, che in caso di azione di accertamento negativo è onere della parte convenuta, nel caso di specie l'INPS, provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
La pretesa contributiva dell'INPS nei confronti dell'obbligato principale è provata dai modelli DM10 insoluti presentati dalla che si riferiscono a Controparte_5
lavoratori regolarmente assunti e denunciati all'INPS.
pagina 8 di 16 La sussistenza di un contratto di appalto tra la ricorrente e la come Controparte_5
pure la prestazione di servizi da parte di quest'ultima a favore della prima, non sono in contestazione e sono altresì provati dalle fatture emesse dalla ed Controparte_5
acquisite agli atti.
L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede che, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Si tratta quindi di una solidarietà ope legis.
La questione controversa attiene al calcolo in percentuale rispetto al fatturato operato dall'INPS, stante la difficoltà / impossibilità per l'ente di ricostruire i cantieri dove aveva operato la per una pluralità di committenti ed alla mancata Controparte_5
indicazione delle generalità dei lavoratori, cui si riferiscono i contributi omessi per i quali l'INPS ritiene sussistere la solidarietà in capo alla ricorrente.
Come risulta dal verbale ispettivo, i lavoratori della sono Controparte_5
identificati e regolarmente denunciati all'INPS.
Manca invece la specifica indicazione del numero e del nominativo dei lavoratori inviati in forza dei singoli contratti di appalto nei cari cantieri delle stazioni appaltanti, tra cui l'odierna ricorrente.
Contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, questa mancanza non si ritiene rilevante, in ragione della correttezza (non contestata sotto il profilo aritmetico) della modalità di calcolo dei contributi, effettuata dall'INPS sulla base degli importi delle fatture emesse dalla nei confronti della ricorrente (cfr. Cassazione Controparte_5
pagina 9 di 16 17355/2017 ove si legge: “ne consegue l'infondatezza della tesi, riassunta nel quesito di diritto formulato al termine del motivo, secondo cui l'INPS procederebbe ad incamerare i contributi in oggetto in maniera indistinta senza che si conoscano i nomi dei beneficiati: tale operazione, in presenza di totale omissione del datore di lavoro reale (…) può essere facilmente compiuta dall'INPS, attraverso la ricostruzione delle vicende dei rapporti che ciascun lavoratore intratteneva con il somministratore abusivo in base ai documenti
obbligatori (libri matricola e paga) e considerando gli appalti intervenuti nel corso del tempo coi vari utilizzatori tenuti al versamento dei contributi”, con la precisazione che nel caso di specie l'operazione è ancora più semplice, non essendo stata contestata la genuinità dei contratti di appalto).
L'operazione deve ritenersi corretta e pienamente legittima.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo al presente (v. sentenza 29766/2022) nei casi come quello in oggetto va fatta applicazione del
“principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è sempre possibile procedere
alla liquidazione equitativa quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta in virtù del richiamo dell'art.442 c.p.c., che estende le disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, all'art. 432 c.p.c.”; ed ancora “in materia di riscossione coattiva di contributi previdenziali, la questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori non rileva nel rapporto contributivo fra INPS e il datore di lavoro, il quale, una volta individuato il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione, non ha titolo né interesse a lamentare la mancata
pagina 10 di 16 identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che è comunque obbligato a versare nella maniera discendente dalla legge” .
Per quanto scritto, alla luce dei menzionati arresti giurisprudenziali ed in particolare della ivi sostenuta irrilevanza nel rapporto contributivo con l'INPS della questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori e della correttezza del calcolo “equitativo” in percentuale sul fatturato, si ritiene che il verbale di accertamento sia da confermare.
L'unica censura mossa da parte ricorrente, che si ritiene meriti accoglimento è quella relativa alla non debenza di contributi in relazione a personale impiegatizio/amministrativo dell'obbligato principale che verosimilmente non è stato inviato sui cantieri della ricorrente.
Tale censura comporta la riduzione della pretesa INPS di euro 194,00.- come precisato dall' in sede di prima udienza e non contestato da parte convenuta né in tale sede, né CP_2
nelle note conclusionali.
Esimente dell'acquisizione dei Durc dell'appaltatrice
Secondo parte ricorrente l'emissione di DURC “infedele” dell'effettiva situazione di un contribuente alla data del suo rilascio ingenererebbe nel committente un affidamento, che costituirebbe un'esimente rispetto alla responsabilità solidale ex art. 29 co.2 cit..
L'assunto non è condivisibile. Il Durc rientra nella categoria degli atti amministrativi cc.dd. di scienza o certificativi (sul punto, cfr. Cass. Sez. Un. n.3169/2011) e non sono di conseguenza ravvisabili nelle relative attestazioni i contenuti di una confessione circa l'avvenuto pagamento dei contributi da parte del soggetto a carico del quale viene fatta l'interrogazione informativa.
Oltretutto, nella sola richiesta del DURC inerente alla posizione contributiva della appaltatrice/subfornitrice - ossia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto pagina 11 di 16 ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in base alle disposizioni del d.m. 24 ottobre 2007 (sostituito dal d.m. 30.1.2015), ovvero per consentirne la partecipazione a procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia - non può ritenersi esaurita ogni forma di diligenza spendibile da parte della committente, ove si consideri che il rilascio di detto documento, di regola ad istanza della Ditta interessata a fruire dei suddetti benefici, consegue ad una verifica di carattere puramente formale, attivata attraverso l'interrogazione negli archivi degli Enti Previdenziali, sulla scorta di ciò che ivi risulta in base alle mere denunce e dichiarazioni (cc.dd. Modelli DM 10) compilate dalla
Ditta stessa. E', infatti, di intuibile evidenza che l'effettiva e concreta situazione debitoria della appaltatrice/subfornitrice può essere riscontrata esclusivamente dagli Organi Ispettivi
in sede di accertamento e che occorrono tempi adeguati alla complessità delle operazioni di accertamento affinché l'Ente previdenziale possa mutuare gli esiti dell'accertamento ispettivo e conformare ad essi i propri archivi.
Si tenga, inoltre, presente che, a mente dell'art. 5, secondo comma, del d.m. 24 ottobre
2007 nonché dell'art. 3, secondo comma, del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità
contributiva sussiste, fra gli altri casi, anche in ipotesi di richieste di rateizzazione, per le quali l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Ne discende che non possa fondarsi esclusivamente sui contenuti del DURC il ragionevole affidamento della committente sull'effettiva situazione debitoria della subfornitrice, rispetto alle posizioni dei dipendenti di quest'ultima.
Viceversa, la parte committente, proprio in ragione del meccanismo di responsabilità
solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs.n.276/2003, ha senz'altro l'onere di acquisire idonee garanzie, in ordine all'effettiva solidità economica e solvibilità di una ditta, sin da epoca pagina 12 di 16 anteriore all'instaurarsi con questa del rapporto di appalto/subfornitura, ed attraverso fonti informative maggiormente rassicuranti - per tutto quanto detto innanzi circa l'esigua portata della formale certificazione oggetto del DURC - degli archivi degli Enti Previdenziali.
Nel caso di specie, alla stregua degli elementi acquisiti agli atti, è pacifico che la
[...]
non ha versato all'Inps i contributi che ha dichiarato come dovuti nelle Controparte_3
denunce mensili, regolarmente presentate;
il che consente all'Inps di esigere la contribuzione in oggetto dall'odierna ricorrente, in virtù del vincolo di solidarietà previsto dall'art.29 D.Lgs.276/2003.
Rispetto al sorgere in capo alla ricorrente della responsabilità solidale per il debito contributivo assunto dalla sono del tutto irrilevanti i profili di Controparte_3
diligenza nell'operato della committente, che si sarebbe premurata di chiedere ed ottenere il rilascio del DURC e che giammai avrebbe potuto conoscere, in base all'attestazione di regolarità contributiva ivi formalizzata, gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati a carico delle predette subfornitrici.
Vero è, infatti, che l'assenza di elementi di colpa nell'operato della ricorrente potrebbe rilevare esclusivamente nei rapporti interni tra essa e la appaltatrice/subfornitrice inadempiente, ma non sarebbe opponibile ai terzi lavoratori dipendenti di questa, la garanzia delle cui posizioni retributive e contributive, in base alla complessiva ratio legis dell'art. 29, 2° comma, d.lgs n. 276/03, si deve ritenere attuata proprio attraverso l'indifferenza di tali posizioni alle vicende contrattuali tra committente e subfornitore (o appaltante o subappaltante).
“Si può, quindi, affermare che la responsabilità solidale del soggetto committente, sia per
l'adempimento degli obblighi retributivi direttamente nei confronti dei lavoratori, sia per il versamento dei contributi all' , opera come responsabilità oggettiva o Controparte_4
pagina 13 di 16 di posizione, al fine di scongiurare il rischio che le forme di cooperazione imprenditoriale,
tradotte negli schemi del contratto di appalto o di subfornitura, si risolvano a detrimento dei lavoratori utilizzati dall'impresa chiamata in ultima analisi ad eseguire l'opera” (così sentenza Corte d'Appello di Ancona 408/2024 pubblicata il 6.12.2024 in RG 135/2024; in senso conforme anche Corte di Appello di Milano - 18.01.2019 n. 1756 “Va esclusa la portata esimente, in forza della tutela di un legittimo affidamento, delle risultanze del
DURC in relazione alla responsabilità solidale del committente nell'appalto” e ancora
"Quanto ai DURC, come evidenziato dall'INPS la relativa attestazione di regolarità
contributiva ha una valenza limitata, in quanto -come indicato nello stesso documento- il
predetto certificato «viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha
effetti liberatori per l'impresa», restando «impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il
recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute». Occorre infatti
rilevare che il DURC viene rilasciato sulla scorta dei dati e delle registrazioni in possesso
dell'Inps «allo stato degli atti» così come trasmessi ed elaborati in via telematica dalle
stesse aziende. Lo stesso D.M. 24.10.2007 consente di affermare che i requisiti e le
condizioni in presenza dei quali deve essere emessa la relativa attestazione non possono
essere intesi come regolarità contributiva in senso stretto e cioè tale da poter con certezza
affermare che l'appaltatore sia privo di debiti nei confronti dell'Ente che rilascia la
relativa certificazione, dovendo lo stesso essere emesso anche nell'ipotesi in cui l'azienda
abbia debiti contributivi che siano stati oggetto di rateizzazione, di sospensioni dei
pagamenti, di istanze di compensazione. L'art. 8 dell'anzidetto D.M. prevede infatti che il
DURC può essere rilasciato anche nelle seguenti ipotesi: in pendenza di contenzioso
amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso
giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Alla luce della
pagina 14 di 16 stessa normativa prevista per il rilascio del DURC emerge con chiarezza come l'efficacia
dello stesso non debba essere intesa in senso assoluto e cioè come completa assenza di
debiti nei confronti dell'Ente. Tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie in esame il
Collegio ritiene che non possa farsi riferimento al principio dell'affidamento incolpevole
considerato che nei DURC è indicata la limitata portata della certificazione «trimestrale»
e che gli stessi contengono espressamente l'affermazione «impregiudicata per gli enti
l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute».”).
Spese legali
Le spese seguono il principio della soccombenza, tenuto conto che parte convenuta si era resa disponibile sin dalla prima udienza a conciliare la vertenza escludendo dal calcolo gli importi addebitati per il personale impiegatizio/amministrativo dell'obbligato principale, pari ad euro 194,00.-.
Le spese di lite vengono liquidate secondo i valori medi per quanto concerne la fase di studio e introduttiva del giudizio e in base ai valori minimi per quanto concerne la fase decisionale, considerato che INPS non ha depositato note conclusionali. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 336-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 22.06.2024 da
contro
INPS, così provvede: Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
pagina 15 di 16 il ricorso, e, per l'effetto,
dichiara la sussistenza delle inadempienze contributive per cui è causa, e come quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022003184/S18 del 20 dicembre 2023,
tranne che per l'importo di euro 194,00;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da INPS che liquida in euro
2.716,50.-, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge .
Così deciso, Bolzano 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 336-2024 R.G.L., promossa da:
con sede legale in Laives (BZ), via San Giacomo n. 167/A, Parte_1
codice fiscale e P.IVA in persona del legale rappresentante signor P.IVA_1 CP_1
nato in [...], il [...], residente in [...], via San Giacomo
[...]
n. 167/A, codice fiscale , assistita, rappresentata e difesa, in forza di C.F._1
procura speciale dd. 19 gennaio 2024, conferita su separato supporto analogico cartaceo a ritenersi congiunto al ricorso anche ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., del quale è stata estratta copia mediante scansione per immagine, autenticata anche con firma digitale,
allegata al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC), sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Matteo Di Narda (codice fiscale C.F._2
pagina 1 di 16 ; partita IVA;
numero di fax 0471/379858; indirizzo e-mail C.F._3 P.IVA_2
; PEC e Antonio Careri (codice fiscale Email_1 Email_2
; partita IVA , cell. 0039/3290071232; indirizzo CodiceFiscale_4 P.IVA_3
PEC indirizzo e-mail ), Email_3 Email_4
elettivamente domiciliate, ai fini del presente procedimento, presso e nello studio del primo in Bolzano, via Orazio n. 49,
ricorrente
contro
l' ( , in persona del suo Presidente Controparte_2 P.IVA_4
pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti
Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher ( ) in C.F._5 C.F._6
forza di procura notarile rog. Not. di Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. Persona_1
37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax: 0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di
E posta elettronica certificata: e Email_5
t, con domicilio eletto presso gli uffici Email_7
dell'avvocatura I.N.P.S., P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano
convenuta
In punto: azione di accertamento negativo avverso verbale unico di accertamento.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 16 per la parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano – Sezione Lavoro, disattesa e rigettata ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, in accoglimento della presente domanda:
-in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che alcun importo risulta dovuto dalla
, quale soggetto ritenuto solidalmente obbligato con la debitrice Parte_1
principale all' Controparte_3 Controparte_2
(I.N.P.S.) a titolo di contributi previdenziali in forza e virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022003184/S18 del 20 dicembre 2023, notificato il giorno stesso, rigettando e respingendo radicalmente e totalmente di conseguenza la pretesa contributiva rivendicata da controparte acclaratane la inesistenza e la assoluta infondatezza;
- in via meramente subordinata e gradata: dichiarare dovuta dalla ricorrente alla resistente quella minore somma che sarà ritenuta congrua, equa e di Giustizia a tale titolo all'esito delle risultanze della espletanda attività istruttoria;
- in via istruttoria: si rimanda al pacifico potere – dovere del Giudice di procedere ex officio ai sensi dell'art. 421 ter cod. proc. civ. alla assunzione dei mezzi ritenuti necessari ai fini della decisione stante la peculiarità e tipicità del presente processo e senza alcun intento di inversione dell'onere probatorio rettamente inteso gravante integralmente in capo alla odierna parte resistente;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
pagina 3 di 16 Con espressa riserva di ogni diversa consentita domanda, eccezione o richiesta sia di merito che istruttoria a formulare anche a seguito della eventuale costituzione in giudizio della parte resistente.
per parte convenuta:
Contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito
- nel merito, rigettare le domande tutte formulate da col proprio ricorso in Parte_1
quanto indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza delle inadempienze contributive per cui è causa, e come quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022003184/S18 del 20 dicembre 2023 ;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22.06.2024 41 proponeva azione di Parte_1
accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.2022003184/S18 notificato il 20 dicembre 2023 e conveniva in giudizio INPS esponendo al Tribunale che le era stato notificato il predetto verbale redatto nei confronti della posta in liquidazione giudiziale, a seguito di mancato pagamento Controparte_3
da parte di quest'ultima dei contributi previdenziali del proprio personale dipendente, in quanto era stato accertato che la aveva svolto attività quale appaltatrice della CP_3
ricorrente . La società contestava la pretesa dell'INPS ed eccepiva nello specifico l'irragionevole durata degli accertamenti;
il difetto di motivazione del verbale impugnato;
l'intervenuta decadenza dalla pretesa contributiva per decorso del biennio dalla cessazione pagina 4 di 16 dell'appalto; l'infondatezza della pretesa, soprattutto sotto il profilo del criterio adottato per l'addebito dei contributi omessi all'obbligato solidale (fatturazione) e dell'assenza dell'individuazione nominativa dei dipendenti della che avrebbero Controparte_3
lavorato nei cantieri della ricorrente;
la diligenza della ricorrente attesa l'avvenuta acquisizione in corso di appalto dei DURC regolari / positivi della Concludeva CP_3
infine rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando la domanda avversaria e tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente;
evidenziando che la pretesa contributiva traeva origine dai DM10 insoluti inviati dalla e la legittimità del calcolo in percentuale rispetto al CP_3
fatturato adottato dall'Ente previdenziale per l'imputazione dei contributi agli obbligati solidali. Concludeva infine rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 1.10.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa;
alla successiva udienza del 24.10.2024 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza di pari data pronunciata fuori udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10.12.2024.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato se non limitatamente all'importo di euro 194,00 di cui si dirà più avanti.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di irragionevole durata degli accertamenti
pagina 5 di 16 Parte ricorrente eccepisce l'irragionevole durata del procedimento, avviato il 20.03.2023 e conclusosi il 20.12.2023, per superamento del termine di 90 giorni.
L'eccezione non è fondata.
Non esiste alcun termine stabilito dalla legge entro il quale gli accertamenti devono essere conclusi. Altro è il termine di cui all'art.14 L.689/81 dettato in materia di sanzioni amministrative.
Ad ogni modo si ritiene che nel caso di specie, considerato che per l'imputazione dei contributi ai diversi obbligati in solido, l' ha dovuto procedere all'acquisizione delle CP_2
fatture emesse nei confronti di tutti gli obbligati in solido e quindi al calcolo in percentuale,
il periodo di 9 mesi intercorso tra il primo accesso e la notifica, possa ritenersi ragionevole.
Eccezione di difetto di motivazione del verbale impugnato
Parte ricorrente adduce difetto di motivazione del verbale.
L'eccezione non è fondata.
Il verbale è ben motivato e prova ne è il fatto che parte ricorrente nel proprio ricorso ha dato atto di aver ben compreso l'iter logico seguito dagli ispettori per giungere all'addebito per cui è causa.
Ad ogni modo si osserva come nel giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale occorre verificare a sussistenza dell'obbligazione contributiva, a prescindere dalla legittimità o meno degli atti del procedimento amministrativo.
Il presente giudizio investe la fondatezza della pretesa dedotta dall' , Controparte_4
che spetta all' provare, e non già i vizi formali degli atti amministrativi adottati. Il CP_2
giudizio, con pienezza di cognizione, che si estende a tutti gli elementi di prova addotti dalle parti, verte pur sempre su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, in particolare, al rapporto contributivo. È su tale rapporto, non sulla fase pagina 6 di 16 meramente prodromica dell'accertamento in sede ispettiva, che il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Eccezione di decadenza
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'INPS, per essere trascorso il termine biennale di cui all'art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003.
L'eccezione è infondata.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che esclude l'applicabilità del termine di decadenza de quo agli Enti previdenziali.
Sin dal 2019 (v. sentenze n. 18004, n. 22110 e n. 26459 del 2019) la Suprema Corte ha invero chiarito che il termine di due anni previsto dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali;
questi ultimi possono infatti agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione (quinquennale), in tal modo realizzandosi una tutela pressoché
analoga delle retribuzioni e della contribuzione. Significativi sul punto appaiono i passaggi contenuti nella sentenza n. 18004/2019 con la quale la Suprema Corte ha affermato che il termine di due anni previsto dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali alla luce del fatto che l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'Inps, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (v. il cd. “minimale contributivo”). La peculiarità dell'obbligazione contributiva, infatti, “fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa pagina 7 di 16 seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si
spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare.” Con
le ordinanze n. 23028/2020, n. 25338/2020 e n. 28694/2020, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che in tema di obbligazione solidale negli appalti e del termine di decadenza biennale entro cui committenti e appaltatori rispondono dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori utilizzati nell'appalto, va esclusa la riferibilità di detta decadenza all'azione promossa dagli enti previdenziali, i quali possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione. Ancora più recentemente la Corte di cassazione è tornata nuovamente sull'argomento con l'ordinanza n. 38151 del 30.12.2022 e le successive 28786,
28795, 28809, 28818, 28823 e 28836 del 17.10.2023, confermando il proprio precedente e ormai consolidato orientamento.
Merito
Va premesso, per quanto concerne l'onere della prova, che in caso di azione di accertamento negativo è onere della parte convenuta, nel caso di specie l'INPS, provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
La pretesa contributiva dell'INPS nei confronti dell'obbligato principale è provata dai modelli DM10 insoluti presentati dalla che si riferiscono a Controparte_5
lavoratori regolarmente assunti e denunciati all'INPS.
pagina 8 di 16 La sussistenza di un contratto di appalto tra la ricorrente e la come Controparte_5
pure la prestazione di servizi da parte di quest'ultima a favore della prima, non sono in contestazione e sono altresì provati dalle fatture emesse dalla ed Controparte_5
acquisite agli atti.
L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede che, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Si tratta quindi di una solidarietà ope legis.
La questione controversa attiene al calcolo in percentuale rispetto al fatturato operato dall'INPS, stante la difficoltà / impossibilità per l'ente di ricostruire i cantieri dove aveva operato la per una pluralità di committenti ed alla mancata Controparte_5
indicazione delle generalità dei lavoratori, cui si riferiscono i contributi omessi per i quali l'INPS ritiene sussistere la solidarietà in capo alla ricorrente.
Come risulta dal verbale ispettivo, i lavoratori della sono Controparte_5
identificati e regolarmente denunciati all'INPS.
Manca invece la specifica indicazione del numero e del nominativo dei lavoratori inviati in forza dei singoli contratti di appalto nei cari cantieri delle stazioni appaltanti, tra cui l'odierna ricorrente.
Contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, questa mancanza non si ritiene rilevante, in ragione della correttezza (non contestata sotto il profilo aritmetico) della modalità di calcolo dei contributi, effettuata dall'INPS sulla base degli importi delle fatture emesse dalla nei confronti della ricorrente (cfr. Cassazione Controparte_5
pagina 9 di 16 17355/2017 ove si legge: “ne consegue l'infondatezza della tesi, riassunta nel quesito di diritto formulato al termine del motivo, secondo cui l'INPS procederebbe ad incamerare i contributi in oggetto in maniera indistinta senza che si conoscano i nomi dei beneficiati: tale operazione, in presenza di totale omissione del datore di lavoro reale (…) può essere facilmente compiuta dall'INPS, attraverso la ricostruzione delle vicende dei rapporti che ciascun lavoratore intratteneva con il somministratore abusivo in base ai documenti
obbligatori (libri matricola e paga) e considerando gli appalti intervenuti nel corso del tempo coi vari utilizzatori tenuti al versamento dei contributi”, con la precisazione che nel caso di specie l'operazione è ancora più semplice, non essendo stata contestata la genuinità dei contratti di appalto).
L'operazione deve ritenersi corretta e pienamente legittima.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo al presente (v. sentenza 29766/2022) nei casi come quello in oggetto va fatta applicazione del
“principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è sempre possibile procedere
alla liquidazione equitativa quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta in virtù del richiamo dell'art.442 c.p.c., che estende le disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, all'art. 432 c.p.c.”; ed ancora “in materia di riscossione coattiva di contributi previdenziali, la questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori non rileva nel rapporto contributivo fra INPS e il datore di lavoro, il quale, una volta individuato il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione, non ha titolo né interesse a lamentare la mancata
pagina 10 di 16 identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che è comunque obbligato a versare nella maniera discendente dalla legge” .
Per quanto scritto, alla luce dei menzionati arresti giurisprudenziali ed in particolare della ivi sostenuta irrilevanza nel rapporto contributivo con l'INPS della questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori e della correttezza del calcolo “equitativo” in percentuale sul fatturato, si ritiene che il verbale di accertamento sia da confermare.
L'unica censura mossa da parte ricorrente, che si ritiene meriti accoglimento è quella relativa alla non debenza di contributi in relazione a personale impiegatizio/amministrativo dell'obbligato principale che verosimilmente non è stato inviato sui cantieri della ricorrente.
Tale censura comporta la riduzione della pretesa INPS di euro 194,00.- come precisato dall' in sede di prima udienza e non contestato da parte convenuta né in tale sede, né CP_2
nelle note conclusionali.
Esimente dell'acquisizione dei Durc dell'appaltatrice
Secondo parte ricorrente l'emissione di DURC “infedele” dell'effettiva situazione di un contribuente alla data del suo rilascio ingenererebbe nel committente un affidamento, che costituirebbe un'esimente rispetto alla responsabilità solidale ex art. 29 co.2 cit..
L'assunto non è condivisibile. Il Durc rientra nella categoria degli atti amministrativi cc.dd. di scienza o certificativi (sul punto, cfr. Cass. Sez. Un. n.3169/2011) e non sono di conseguenza ravvisabili nelle relative attestazioni i contenuti di una confessione circa l'avvenuto pagamento dei contributi da parte del soggetto a carico del quale viene fatta l'interrogazione informativa.
Oltretutto, nella sola richiesta del DURC inerente alla posizione contributiva della appaltatrice/subfornitrice - ossia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto pagina 11 di 16 ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in base alle disposizioni del d.m. 24 ottobre 2007 (sostituito dal d.m. 30.1.2015), ovvero per consentirne la partecipazione a procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia - non può ritenersi esaurita ogni forma di diligenza spendibile da parte della committente, ove si consideri che il rilascio di detto documento, di regola ad istanza della Ditta interessata a fruire dei suddetti benefici, consegue ad una verifica di carattere puramente formale, attivata attraverso l'interrogazione negli archivi degli Enti Previdenziali, sulla scorta di ciò che ivi risulta in base alle mere denunce e dichiarazioni (cc.dd. Modelli DM 10) compilate dalla
Ditta stessa. E', infatti, di intuibile evidenza che l'effettiva e concreta situazione debitoria della appaltatrice/subfornitrice può essere riscontrata esclusivamente dagli Organi Ispettivi
in sede di accertamento e che occorrono tempi adeguati alla complessità delle operazioni di accertamento affinché l'Ente previdenziale possa mutuare gli esiti dell'accertamento ispettivo e conformare ad essi i propri archivi.
Si tenga, inoltre, presente che, a mente dell'art. 5, secondo comma, del d.m. 24 ottobre
2007 nonché dell'art. 3, secondo comma, del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità
contributiva sussiste, fra gli altri casi, anche in ipotesi di richieste di rateizzazione, per le quali l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Ne discende che non possa fondarsi esclusivamente sui contenuti del DURC il ragionevole affidamento della committente sull'effettiva situazione debitoria della subfornitrice, rispetto alle posizioni dei dipendenti di quest'ultima.
Viceversa, la parte committente, proprio in ragione del meccanismo di responsabilità
solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs.n.276/2003, ha senz'altro l'onere di acquisire idonee garanzie, in ordine all'effettiva solidità economica e solvibilità di una ditta, sin da epoca pagina 12 di 16 anteriore all'instaurarsi con questa del rapporto di appalto/subfornitura, ed attraverso fonti informative maggiormente rassicuranti - per tutto quanto detto innanzi circa l'esigua portata della formale certificazione oggetto del DURC - degli archivi degli Enti Previdenziali.
Nel caso di specie, alla stregua degli elementi acquisiti agli atti, è pacifico che la
[...]
non ha versato all'Inps i contributi che ha dichiarato come dovuti nelle Controparte_3
denunce mensili, regolarmente presentate;
il che consente all'Inps di esigere la contribuzione in oggetto dall'odierna ricorrente, in virtù del vincolo di solidarietà previsto dall'art.29 D.Lgs.276/2003.
Rispetto al sorgere in capo alla ricorrente della responsabilità solidale per il debito contributivo assunto dalla sono del tutto irrilevanti i profili di Controparte_3
diligenza nell'operato della committente, che si sarebbe premurata di chiedere ed ottenere il rilascio del DURC e che giammai avrebbe potuto conoscere, in base all'attestazione di regolarità contributiva ivi formalizzata, gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati a carico delle predette subfornitrici.
Vero è, infatti, che l'assenza di elementi di colpa nell'operato della ricorrente potrebbe rilevare esclusivamente nei rapporti interni tra essa e la appaltatrice/subfornitrice inadempiente, ma non sarebbe opponibile ai terzi lavoratori dipendenti di questa, la garanzia delle cui posizioni retributive e contributive, in base alla complessiva ratio legis dell'art. 29, 2° comma, d.lgs n. 276/03, si deve ritenere attuata proprio attraverso l'indifferenza di tali posizioni alle vicende contrattuali tra committente e subfornitore (o appaltante o subappaltante).
“Si può, quindi, affermare che la responsabilità solidale del soggetto committente, sia per
l'adempimento degli obblighi retributivi direttamente nei confronti dei lavoratori, sia per il versamento dei contributi all' , opera come responsabilità oggettiva o Controparte_4
pagina 13 di 16 di posizione, al fine di scongiurare il rischio che le forme di cooperazione imprenditoriale,
tradotte negli schemi del contratto di appalto o di subfornitura, si risolvano a detrimento dei lavoratori utilizzati dall'impresa chiamata in ultima analisi ad eseguire l'opera” (così sentenza Corte d'Appello di Ancona 408/2024 pubblicata il 6.12.2024 in RG 135/2024; in senso conforme anche Corte di Appello di Milano - 18.01.2019 n. 1756 “Va esclusa la portata esimente, in forza della tutela di un legittimo affidamento, delle risultanze del
DURC in relazione alla responsabilità solidale del committente nell'appalto” e ancora
"Quanto ai DURC, come evidenziato dall'INPS la relativa attestazione di regolarità
contributiva ha una valenza limitata, in quanto -come indicato nello stesso documento- il
predetto certificato «viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha
effetti liberatori per l'impresa», restando «impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il
recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute». Occorre infatti
rilevare che il DURC viene rilasciato sulla scorta dei dati e delle registrazioni in possesso
dell'Inps «allo stato degli atti» così come trasmessi ed elaborati in via telematica dalle
stesse aziende. Lo stesso D.M. 24.10.2007 consente di affermare che i requisiti e le
condizioni in presenza dei quali deve essere emessa la relativa attestazione non possono
essere intesi come regolarità contributiva in senso stretto e cioè tale da poter con certezza
affermare che l'appaltatore sia privo di debiti nei confronti dell'Ente che rilascia la
relativa certificazione, dovendo lo stesso essere emesso anche nell'ipotesi in cui l'azienda
abbia debiti contributivi che siano stati oggetto di rateizzazione, di sospensioni dei
pagamenti, di istanze di compensazione. L'art. 8 dell'anzidetto D.M. prevede infatti che il
DURC può essere rilasciato anche nelle seguenti ipotesi: in pendenza di contenzioso
amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso
giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Alla luce della
pagina 14 di 16 stessa normativa prevista per il rilascio del DURC emerge con chiarezza come l'efficacia
dello stesso non debba essere intesa in senso assoluto e cioè come completa assenza di
debiti nei confronti dell'Ente. Tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie in esame il
Collegio ritiene che non possa farsi riferimento al principio dell'affidamento incolpevole
considerato che nei DURC è indicata la limitata portata della certificazione «trimestrale»
e che gli stessi contengono espressamente l'affermazione «impregiudicata per gli enti
l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute».”).
Spese legali
Le spese seguono il principio della soccombenza, tenuto conto che parte convenuta si era resa disponibile sin dalla prima udienza a conciliare la vertenza escludendo dal calcolo gli importi addebitati per il personale impiegatizio/amministrativo dell'obbligato principale, pari ad euro 194,00.-.
Le spese di lite vengono liquidate secondo i valori medi per quanto concerne la fase di studio e introduttiva del giudizio e in base ai valori minimi per quanto concerne la fase decisionale, considerato che INPS non ha depositato note conclusionali. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 336-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 22.06.2024 da
contro
INPS, così provvede: Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
pagina 15 di 16 il ricorso, e, per l'effetto,
dichiara la sussistenza delle inadempienze contributive per cui è causa, e come quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022003184/S18 del 20 dicembre 2023,
tranne che per l'importo di euro 194,00;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da INPS che liquida in euro
2.716,50.-, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge .
Così deciso, Bolzano 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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