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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2022 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – risarcimento danni per mancato puntuale recepimento della direttiva 2004/80/CE promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Stefano Commodo e Gaetano C.F._2
Amedeo Catalano che li rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in P.IVA_1
via Arsenale n. 21;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
pagina 1 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,
In ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza di rinvio n. 23414/2022 della Corte di Cassazione;
In riforma dell'impugnata sentenza 4954 del 13.07.2015 resa dal Tribunale di Torino
Nel merito
-Accertare e dichiarare la responsabilità civile della in persona Controparte_1
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della Direttiva 2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi contenuta che dal 1° luglio
2005 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro a tutte le vittime, ivi compresi i residenti, di reati violenti ed intenzionali;
-Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in persona Controparte_1 del pro tempore, ad erogare a titolo di risarcimento, l'indennizzo Controparte_3
che sarebbe stato dovuto, laddove fosse stata data tempestiva, completa e corretta attuazione alla
Direttiva 2004/80/CE, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali), tutti subiti e patendi dagli attori a causa e per effetto del reato violento ed intenzionale di omicidio doloso commesso il 30.01.2010 ai danni di loro figlio nella misura accertanda in Controparte_4
corso di causa in via equitativa (comunque equa ed adeguata), con rivalutazione monetaria e interessi, anche compensativi, dal fatto al soddisfo;
-Condannare altresì la in persona del Controparte_1 Controparte_3
pro tempore, alla rifusione di tutte le spese (legali, stragiudiziali e giudiziali), competenze
[...]
ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi e occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
Rigettarsi perché inammissibile e, in ogni caso, infondato l'avversario atto di citazione in appello in riassunzione.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013, e - cittadini rumeni Parte_1 Parte_2
stabilmente residenti in [...]hanno evocato in giudizio la Controparte_1
pagina 2 di 15 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per mancato puntuale recepimento della Direttiva 2004/80/CE, che imponeva agli Stati membri dell'Unione
Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro alle vittime di reati violenti e intenzionali;
a fondamento della domanda hanno esposto che il loro figlio minore, , era Controparte_4
stato violentemente assassinato il 30.1.2010 e che le due persone che erano state condannate per il suo omicidio (con sentenza penale passata in giudicato), e , non Persona_1 Persona_2 avevano adempiuto all'obbligo di risarcimento del danno, essendo prive di disponibilità economica.
L'originaria domanda risarcitoria proposta con il medesimo atto di citazione nei confronti di
[...]
, e è stata oggetto di rinuncia. Persona_1 Persona_2 Persona_3
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda eccependo che la Direttiva non poteva essere applicata al caso di specie, in quanto dettata per le c.d. situazioni transfrontaliere, ossia per i casi in cui il reato violento intenzionale sia commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede;
e che la stessa era connotata da scarsa specificità e determinatezza, dovendosi escludere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5264/2015, ha rigettato la domanda rilevando che (i) la Direttiva riguardava solo le situazioni transfrontaliere ed era inapplicabile alle situazioni meramente interne, e dunque alla fattispecie in esame, attinente pacificamente a un reato commesso in Italia ai danni di un soggetto ivi residente;
(ii) non sussisteva una violazione grave e manifesta dello Stato italiano tale da integrarne il suo inadempimento, per l'insufficiente grado di chiarezza e precisione della Direttiva e per l'ampio potere discrezionale in capo a ciascuno Stato membro.
e hanno proposto appello avverso tale sentenza, di cui hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la riforma con accoglimento della domanda svolta in primo grado, allegando che la Direttiva prevedeva un sistema di indennizzo a favore di tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, senza distinguere tra i soggetti sulla base del criterio della cittadinanza o della residenza della vittima;
che le norme della Direttiva erano sufficientemente precise;
che sussisteva la violazione grave e manifesta da parte dello Stato italiano nel non dare un'adeguata e puntuale attuazione a tali prescrizioni.
La costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha Controparte_1
chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2552/2017, ha ritenuto infondato l'appello, condividendo l'interpretazione del Tribunale sulla limitazione dell'operatività della Direttiva alle sole situazioni transfrontaliere e sull'insussistenza di una violazione grave e manifesta del diritto pagina 3 di 15 dell'Unione Europea ad opera dello Stato italiano, in ragione del carattere incompleto della Direttiva e dall'elevato margine di discrezionalità attribuito al legislatore interno per la sua attuazione;
pertanto, ha rigettato l'appello confermando la sentenza del Tribunale.
e hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Parte_1 Parte_2
Corte d'Appello.
La del Consiglio dei Ministri ha resistito depositando controricorso. CP_1
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23414/2022 depositata il 27.7.2022, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese;
ha in particolare rilevato che:
-l'eccezione preliminare di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conseguenza della sopravvenuta normativa nazionale di attuazione della Direttiva con efficacia retroattiva, deve essere disattesa;
la pretesa azionata in giudizio ha infatti ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento dello
Stato all'obbligo di tempestiva trasposizione del diritto dell'Unione (art. 12 par. 2 della Direttiva
2004/80/CE) e non il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell'indennizzo stabilito dalla legge n.112/2016, esteso retroattivamente a tutte le fattispecie successive al 30.6.2005, per effetto delle previsioni della legge n.167/2017; avuto riguardo alla diversità del petitum e della causa petendi delle due domande, nonché alla distinzione strutturale e funzionale tra le due prestazioni, deve ritenersi che la sopravvenuta possibilità, per i ricorrenti, di fruire di quella indennitaria, in ragione delle leggi indicate, non assume alcun rilievo in ordine alla diversa pretesa di ottenere quella risarcitoria, la cui misura, pur parametrata su quella dell'indennizzo, deve tener conto anche delle eventuali perdite supplementari che i danneggiati sono legittimati ad allegare e provare, quale conseguenza della impossibilità di usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva;
-i due motivi di ricorso, con cui i ricorrenti prospettano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., censurando la sentenza della Corte d'Appello per avere ritenuto che l'ambito di applicazione della Direttiva sia circoscritto alle situazioni di carattere transfrontaliero e che la Direttiva sia incompleta e connotata da un margine di discrezionalità così elevato da escludere la sussistenza di una violazione grave e manifesta da parte dello Stato italiano, sono fondati;
-come statuito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 16.7.2020 in C-129/19, “l'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE conferisce chiaramente il diritto all'indennizzo a tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale e violento, senza che assuma rilievo, in particolare, la circostanza che esse siano o pagina 4 di 15 meno stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro ove il reato è stato commesso.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, dunque, il carattere transfrontaliero della vittima non è condizione necessaria per l'accesso alla tutela indennitaria contemplata dalla norma contenuta nella Direttiva”;
-“deve reputarsi che la mancata trasposizione di questa norma nell'ordinamento interno integri una violazione grave e manifesta di una regola unionale preordinata a conferire un diritto anche alle persone residenti nel territorio dello Stato membro, che possono quindi far valere la relativa responsabilità contrattuale dello Stato medesimo, chiedendone la condanna al risarcimento”;
-“La sussistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, indebitamente negata dalla Corte di appello…va dunque affermata senza necessità di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia”;
-deve escludersi la possibilità che la Cassazione decida sul merito della domanda risarcitoria, in quanto pur avendo il legislatore italiano (con D.M. 22.11.2019 in attuazione dell'art. 11 comma 3 l. 122/2016, elevando gli importi degli indennizzi di cui al D.M. 31.8.2017) previsto per il reato di omicidio l'indennizzo di € 50.000,00 (art. 1 comma 1 lett. a), tale importo non coincide necessariamente con quello del risarcimento del danno per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della Direttiva europea, il quale, in quanto oggetto di un diritto avente fondamento e funzione diversi da quello all'indennizzo, pur trovando nella misura di quest'ultimo, come si è detto, il principale parametro per la sua determinazione (atteso che la perdita dell'indennizzo si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato), tuttavia va liquidato tenendo conto anche delle ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva, che il danneggiato abbia eventualmente allegato e dimostrato;
per altro verso, dal risarcimento del danno deve essere detratto l'importo eventualmente erogato a titolo di indennizzo;
la necessità dell'accertamento di eventuali circostanze di fatto, rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento quanto ai fini dell'eventuale diffalco, precludono la possibilità della decisione di merito.
Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 25.11.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, la riforma della sentenza del
Tribunale con accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
pagina 5 di 15 Hanno in particolare allegato che: in ordine all'an debeatur, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio, deve necessariamente essere accolta la domanda risarcitoria per il mancato tempestivo recepimento della Direttiva, in quanto se lo Stato si fosse conformato esattamente a tale normativa europea essi avrebbero ottenuto un indennizzo equo ed adeguato a fronte del reato intenzionale e violento di omicidio del loro unico figlio avvenuto il 30.1.2010; in ordine al quantum, i sig.ri e non hanno percepito somme a titolo di indennizzo, né la Pt_1 Pt_2 [...]
su cui grava il relativo onere, ha allegato e provato alcunché; ai fini della Controparte_1
quantificazione del danno occorre tenere conto che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa ordinanza della Cassazione, l'indennizzo trova fondamento nell'esigenza di interesse generale di garantire un ristoro alle vittime che deve essere equo e adeguato in relazione alle lesioni subite, non puramente simbolico o insufficiente in relazione al reato e alle sue conseguenze, dovendo compensare in misura appropriata le sofferenze a cui le vittime sono state esposte;
il criterio dell'equità richiede che nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si consideri la gravità intrinseca del reato, mentre il criterio dell'adeguatezza impone di individuare parametri di personalizzazione che consentano di tenere conto delle circostanze soggettive e oggettive del concreto accadimento criminoso violento;
sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, nel loro concreto ammontare tendono ad avvicinarsi perché anche l'indennizzo deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza; gli attuali indennizzi della normativa nazionale non sono equi ed adeguati, infatti la L. 122/2016 è già stata dichiarata inadeguata dalla
CGUE (CGUE 16.7.2020 in causa C-129/2019) e la stessa valutazione deve essere operata con riferimento alle intervenute modifiche, non essendo prevista alcuna possibilità di adeguamento al caso concreto, con violazione del principio di adeguatezza, e gli importi sono di gran lunga inferiori ad altri indennizzi previsti dal nostro ordinamento in caso di perdita di un congiunto, come nel caso di vittime di criminalità organizzata e terrorismo, con violazione del principio di equità; l'entità dell'indennizzo previsto per il caso di omicidio, di € 50.000,00, non tende nemmeno lontanamente ad avvicinarsi all'importo che sarebbe dovuto a titolo risarcitorio per ciascuno dei genitori;
avendo il legislatore nazionale ecceduto i limiti imposti dalla Direttiva, la normativa nazionale non può essere applicata;
il parametro da prendere a riferimento deve essere quello previsto dalle Tabelle dell'Osservatorio di
Milano e i signori e avrebbero diritto ad un risarcimento del danno nella misura Pt_1 Pt_2
massima ivi prevista, di € 336.500,00, tenuto conto delle circostanze del caso concreto;
pertanto può essere individuato un indennizzo equo e adeguato, e conseguentemente un danno da liquidarsi, di €
300.000,00 per ciascun genitore, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 6 di 15 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi, ha richiamato i precedenti atti formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio nella parte in cui propone per la prima volta le questioni relative all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo fissato dal legislatore nazionale, ai sensi della L. 122/2016 modificata dalla L. 167/2017 e poi dalla L.145/2018, con decreto interministeriale 22.11.2019, fuoriuscendo dal perimetro dell'unica originaria domanda di risarcimento per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
nel merito ha eccepito l'infondatezza delle domande di controparte, rilevando che:
l'Italia ha attuato la Direttiva prevedendo un sistema di indennizzo equo e adeguato delle vittime dei reati intenzionali e violenti, che per il delitto di omicidio prevede l'erogazione della somma di
€ 50.000,00, oltre ad un incremento di una somma equivalente alle spese mediche ed assistenziali documentate fino ad un massimo di € 10.000,00; pertanto, ai sensi della normativa nazionale in vigore, la misura del risarcimento dovuto può ammontare, a tutto voler concedere, a € 50.000,00 per ciascuna delle controparti;
come statuito dalla Cassazione nell'ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva, tuttavia il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva;
nel caso di specie controparte non ha allegato né provato l'esistenza di tali perdite supplementari;
la sentenza della Corte d'Appello di Torino 1151/2022, che si richiama, ha già rilevato l'infondatezza delle tesi di controparte;
nulla deve essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
La decisione
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla è infondata. Controparte_1
La questione relativa all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo dovuto attiene alla domanda, proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di accertare la responsabilità dello Stato italiano, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per inadempimento alla Direttiva
2004/80/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire equo e adeguato indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali;
l'argomento relativo all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo previsto dal legislatore nazionale (in attuazione della direttiva) con decreto interministeriale 22.11.2019, ai sensi della L. 122/2016 modificata con L. 167/2017 e con L.145/2018, costituisce pertanto mera difesa e non domanda autonoma e diversa.
pagina 7 di 15 Né potrebbe trattarsi di domanda inammissibile per novità, considerato che la normativa nazionale è stata introdotta in corso di causa (la L.122/2016 nel corso del giudizio d'appello, il decreto 22.11.2019 dopo la proposizione del ricorso per cassazione) e le relative censure non possono che essere fatte valere nel presente giudizio di rinvio.
Nel merito, premesso che questa Corte è tenuta ad applicare i principi di diritto enunciati dalla
Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi accertata (nell'an) la sussistenza della responsabilità risarcitoria della Controparte_1
La Cassazione ha infatti stabilito che:
-l'art. 12 par. 2 della Direttiva 2004/80/CE conferisce chiaramente il diritto all'indennizzo a tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale e violento, senza che assuma rilievo la circostanza che esse siano o meno stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro ove il reato è stato commesso;
pertanto il carattere transfrontaliero della vittima non è condizione necessaria per l'accesso alla tutela indennitaria contemplata dalla norma contenuta nella Direttiva;
-la mancata trasposizione di questa norma nell'ordinamento interno integra una violazione grave e manifesta di una regola unionale preordinata a conferire un diritto anche alle persone residenti nel territorio dello Stato membro, che possono quindi far valere la relativa responsabilità contrattuale dello
Stato medesimo, chiedendone la condanna al risarcimento;
-la sussistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, indebitamente negata dalla Corte
d'Appello, va affermata senza necessità di disporre un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia.
Deve altresì ritenersi accertato:
-che sussiste la fattispecie del reato intenzionale violento commesso in Italia, essendo il figlio minore dei sig.ri e stato ucciso in data 30.1.2010 (la circostanza, non contestata dalla Pt_1 Pt_2
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è documentata dalle sentenze penali passate in giudicato, con cui e sono stati condannati per il reato di omicidio commesso Persona_1 Persona_2
in data 30.1.2010 ai danni di , docc. 1, 2, 3, 4, 5, 23); Controparte_4
-che sussiste l'oggettiva difficoltà per i signori e di conseguire la prestazione Pt_1 Pt_2
risarcitoria dai condannati, rilevando che la Cassazione, con l'ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, ha precisato che il presupposto della pretesa risarcitoria verso lo Stato è l'oggettiva difficoltà, non l'impossibilità, di conseguire la prestazione risarcitoria del condannato, sicché il diritto al risarcimento non è condizionato dal preventivo e infruttuoso esperimento (né dalla successiva prosecuzione) dell'azione esecutiva contro l'autore del reato;
nel caso di specie gli autori del reato,
pagina 8 di 15 condannati al risarcimento dei danni con una provvisionale di € 120.000,00 ciascuno in favore dei signori e non hanno provveduto a versare alcuna somma, nonostante la notifica di atto Pt_1 Pt_2
di precetto e di diffide (docc. 15 e 16), e non risultano avere redditi e beni per soddisfare anche coattivamente il credito, come si evince dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e dalla lunga pena detentiva inflitta.
Sussistono quindi tutti i requisiti per riconoscere la responsabilità risarcitoria dello Stato.
La stessa nel presente giudizio di rinvio, riconosce che la Controparte_1
Cassazione, accogliendo i motivi di gravame, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello sulla quantificazione della domanda risarcitoria, non svolgendo specifiche contestazioni sull'an debeatur.
In ordine alla quantificazione del danno, la Corte condivide e richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze di questa sezione n.1151/2022, n.784/2023, n. 955/2024,
n.247/2025.
Poiché il presente giudizio verte sulle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dello Stato italiano nell'attuazione della Direttiva n. 2004/80/CE, occorre assumere come riferimento la quantificazione dell'indennizzo previsto dalla legislazione interna nel frattempo emanata.
La stessa pronuncia della Cassazione, da cui origina il presente giudizio di rinvio, rileva che il criterio parametrico basilare per la liquidazione del danno da risarcire è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato.
Infatti, se la legge attuativa interna fosse intervenuta tempestivamente a seguito del corretto adempimento dello Stato, i sig.ri e avrebbero dovuto e potuto fare riferimento solo ad Pt_1 Pt_2
essa, con la precisazione che la Direttiva europea attuata non prevede il risarcimento del danno subito dalla vittima di reato violento intenzionale, ma un indennizzo nell'ipotesi di oggettive difficoltà ad ottenere il risarcimento dal soggetto tenuto, che è l'autore dell'illecito.
Non è pertanto possibile parametrare l'indennizzo sull'entità del risarcimento del danno, perché si tratta di importi riconosciuti con finalità diverse e non sovrapponibili: il primo rientra nell'ambito della solidarietà sociale per crimini considerati odiosi, nell'ipotesi in cui la vittima non possa concretamente fruire di alcun supporto economico correlato al danno effettivamente subito, ed è corrisposto utilizzando gli accantonamenti stanziati dallo Stato membro sulla base di valutazioni di sostenibilità finanziaria;
il secondo mira a elidere tutte le conseguenze, economiche e non, del reato commesso e pagina 9 di 15 deve essere interamente versato dall'autore - e non dalla collettività - in modo esaustivo e con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone.
L'art. 12 par. 2 della Direttiva 204/80/CE richiede che il sistema previsto dagli Stati membri, di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, “garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16.7.2020 nella causa C-129/19, promossa su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, ha interpretato l'art. 12 par. 2 citato “nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito”.
Nella motivazione la CGUE premette che: “il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario di
EUR 4 800” (era all'epoca vigente in Italia il D.M. 31.8.2017 per la quantificazione degli indennizzi),
“concesso alle vittime di violenza sessuale in base a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti debba essere qualificato come «equo ed adeguato» ai sensi di tale disposizione”, e osserva che: non indicando la direttiva l'importo dell'indennizzo che si presume equo ed adeguato, né modalità di determinazione, la disposizione “riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità a tal fine”; occorre considerare che l'indennizzo “non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato”; pertanto l'indennizzo equo ed adeguato “non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di conseguenza, tale indennizzo non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima”; “spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca «un indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”; precisando che “uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato…se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati pagina 10 di 15 intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime”, in quanto “l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime. Detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato» se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte”; rilevando “alla luce delle caratteristiche del sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti istituito dalla Repubblica italiana, che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80 non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite”, ma che “Tuttavia, lo Stato membro che opti per un siffatto regime di indennizzo deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente”; e “Per quanto riguarda, in particolare, la violenza sessuale, occorre rilevare che si tratta di un reato, tra quelli intenzionali violenti, che può provocare le conseguenze più gravi…Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EUR 4 800 per l'indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
Alla luce di quanto esposto, la misura dell'indennizzo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con l'unico limite identificato nella garanzia di un ristoro equo e adeguato, che presuppone una differenziazione per categorie di reati violenti che tenga conto della loro specificità, e quindi della particolare lesività per la vittima.
Valorizzando la funzione dell'indennizzo, diversa da quella del risarcimento del danno, si desume che i profili di adeguatezza ed equità richiedono che il ristoro tenga conto delle caratteristiche di ogni specifica categoria di reato intenzionale violento, permettendo così un adeguamento a seconda del tipo di illecito separatamente considerato;
l'equità e l'adeguatezza non richiedono invece, all'interno della stessa tipologia di reato, differenziazioni discrezionali basate sulla gravità del caso concreto, che potrebbero provocare un'ingiustificata disparità di trattamento (con valutazione da effettuare su dati non sufficientemente oggettivabili e quindi rimessi alla sensibilità dell'interprete) tra illeciti caratterizzati da particolare odiosità e gravità per la loro devastante incidenza sulla persona tanto sul piano fisico che sul piano psichico.
L'indennizzo a cui fa riferimento la Direttiva non costituisce, quindi, la diretta e completa contropartita economica delle gravi conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima di un reato violento intenzionale (che la stessa potrebbe legittimamente pretendere dal reo), ma un ristoro del danno pagina 11 di 15 materiale e morale per la vittima, che non sarebbe conseguibile in assenza di specifica disposizione normativa, da parte della collettività (nei limiti delle risorse disponibili, destinate a tal fine da ogni
Stato membro), quando vi siano oggettive difficoltà nell'ottenere il giusto e integrale risarcimento del danno da parte del soggetto che lo ha provocato.
Si ritiene in conclusione corretto, al fine di quantificare il danno da risarcire, avere riguardo all'importo dell'indennizzo attualmente previsto dal legislatore nazionale, in attuazione della direttiva e tenendo conto dei rilievi della CGEU sopra esaminati.
Come sopra esposto, lo Stato italiano ha attuato la Direttiva n.2004/80/CE con la L. 122/2016, modificata con L. 167/2017 e con L. 145/2018, e ha infine adottato, in sostituzione del D.M. 31.8.2017
(che prevedeva per le vittime del reato di violenza sessuale l'indennizzo di € 4.800,00, censurato dalla
CGUE nella pronuncia illustrata, e per le vittime del reato di omicidio l'indennizzo di € 7.200,00), il decreto interministeriale 22.11.2019 che, prevedendo nuove misure degli indennizzi forfettariamente quantificati, ha stabilito (all'art. 1 comma 1 lett. a) che, per quanto riguarda il reato di omicidio che qui interessa, l'indennizzo ammonta a € 50.000,00, con possibilità̀ di incremento (in base al comma 2 della medesima disposizione) per una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di € 10.000,00.
La nuova parametrazione della misura dell'indennizzo previsto per le vittime di omicidio, forfettariamente quantificato, tenuto conto delle risorse economiche stanziate dallo Stato a tal fine, si ritiene rispettosa dei criteri individuati dalla CGEU per valutarne positivamente l'equità e adeguatezza.
D'altronde la stessa ordinanza della Cassazione che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, nel punto in cui illustra perché ritiene di non poter decidere sul merito della domanda risarcitoria, dimostra di ritenere equa e adeguata la liquidazione prevista attualmente dalla normativa nazionale, rilevando che:
“Avuto riguardo alla necessità di orientare la propria discrezionalità al rispetto dei criteri di> ed > previsti dalla Direttiva, e in attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, comma 3, della legge n.122 del 2016, il legislatore italiano, con decreto del Ministro dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 novembre 2019, ha provveduto ad elevare gli importi degli indennizzi già individuati con il precedente decreto ministeriale del 31 agosto 2017.
Con specifico riguardo al reato di omicidio, l'importo dell'indennizzo è stato elevato da Euro 7.200
(art. 1, comma 1, lett. a) del decreto 31 agosto 2017) ad Euro 50.000 (art. 1, comma 1, lett. a) del decreto 22 novembre 2019)…
pagina 12 di 15 Questo importo, tuttavia, non coincide necessariamente con quello del risarcimento del danno per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della Direttiva europea, il quale, in quanto oggetto di un diritto avente fondamento e funzione diversi da quello all'indennizzo, pur trovando nella misura di quest'ultimo, come si è detto, il principale parametro per la sua determinazione (atteso che la perdita dell'indennizzo si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato), tuttavia, per il più volte ricordato principio del “danno effettivo”, va liquidato tenendo conto anche delle ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dei vantaggi pecuniari garantiti dalla
Direttiva, che il danneggiato abbia eventualmente allegato e dimostrato”.
La Cassazione, pur svolgendo tale argomentazione non nell'enunciare i principi di diritto a cui il giudice del rinvio è vincolato, ma al fine di illustrare perché annulla con rinvio senza decidere nel merito (a fronte della necessità di accertare eventuali circostanze di fatto rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento quanto ai fini dell'eventuale diffalco dall'indennizzo erogato), dimostra di ritenere che l'ammontare dell'indennizzo di € 50.000,00 può non corrispondere al danno qui da liquidare, non perché non equo e non adeguato, ma solo ed esclusivamente perché la vittima del reato potrebbe allegare e dimostrare l'esistenza di ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione di tale indennizzo.
Sono pertanto infondate, per tutte le considerazioni che precedono, le contrarie deduzioni svolte dai ricorrenti in riassunzione, precisando che la pronuncia Cass. civ. 14943/2022 (invocata per avere riconosciuto un danno di € 150.000,00 ad una vittima di stupro e rapina) non esamina la questione dell'indennizzo ora previsto dal legislatore nazionale, in quanto le sentenze di primo e secondo grado erano state pronunciate (nel 2014 e nell'aprile 2017) prima dell'emissione dei decreti che hanno quantificato gli indennizzi e non era stato formulato motivo di ricorso in cassazione sul punto.
Non sono state provate ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dell'indennizzo, diverse dagli interessi come di seguito liquidati.
Non risulta d'altra parte che i signori e abbiano percepito l'indennizzo ai sensi della Pt_1 Pt_2
normativa nazionale sopravvenuta.
Agli stessi viene quindi riconosciuto quale danno l'importo di € 50.000,00 ciascuno.
Non sono documentate spese mediche e assistenziali.
Sulla somma liquidata di € 50.000,00 gli interessi legali spettano con decorrenza dalla messa in mora, e quindi nel caso di specie dal 15.10.2012, data di ricevimento della lettera raccomandata doc. 17.
Il diritto all'indennizzo, al quale il risarcimento è parametrato, sarebbe sorto non in via automatica con la commissione del reato o con la sentenza penale di condanna, ma con la richiesta all'autorità competente.
pagina 13 di 15 L'importo dell'indennizzo preso a riferimento per la determinazione del danno è stato quantificato nel
2019 e deve ritenersi attuale;
si tratta di somma di denaro predeterminata nel suo ammontare e non vi è spazio per una rivalutazione monetaria.
Il tasso di interesse applicabile dalla proposizione della domanda giudiziale (13.11.2013) è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come specificamente richiesto, tenuto conto della pronuncia Cass. civ.
61/2023, secondo cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già
a delimitarne il campo d'applicazione”.
Le spese di lite
Visto l'esito complessivo della causa, le spese di lite di tutti i gradi e fasi vengono poste a carico della in applicazione del principio di soccombenza. Controparte_1
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il decisum (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta, salvo che nel giudizio di primo grado) negli importi corrispondenti ai valori medi (salvo che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, il cui compenso viene ridotto non essendo stata svolta istruttoria orale); spetta inoltre un aumento del compenso nella misura del 30% ex art. 4 comma 2 per l'assistenza di due parti;
la liquidazione è pertanto la seguente:
-per il giudizio di primo grado € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.400,00 per fase istruttoria, € 2.905,00 per fase decisionale, pari a totali € 7.210,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali € 9.373,00; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca,
CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali € 9.029,80; oltre al
15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 2.336,00 per fase di studio, € 1.969,00 per fase introduttiva, € 1.208,00 per fase decisionale, per totali € 5.513,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali € 7.166,90; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 14 di 15 -per il presente giudizio di rinvio € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, €
3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali €
9.029,80; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da Parte_1
e a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23414/2022 depositata il Parte_2
27.7.2022, nei confronti della Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-accoglie la domanda di e e, conseguentemente, Parte_1 Parte_2
-dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1 Controparte_2
, a pagare a e a la somma di € 50.000,00 ciascuno, con gli
[...] Parte_1 Parte_2
interessi al tasso legale dal 15.10.2012 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 13.11.2013 al saldo;
-dichiara tenuta e condanna la a pagare a e a Controparte_1 Parte_1
a titolo di rimborso delle spese processuali, le seguenti somme: Parte_2
--per il giudizio di primo grado € 9.373,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il giudizio d'appello € 9.029,80 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-.per il giudizio di cassazione € 7.166,90 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il presente giudizio di rinvio € 9.029,80 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2022 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – risarcimento danni per mancato puntuale recepimento della direttiva 2004/80/CE promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Stefano Commodo e Gaetano C.F._2
Amedeo Catalano che li rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in P.IVA_1
via Arsenale n. 21;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
pagina 1 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,
In ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza di rinvio n. 23414/2022 della Corte di Cassazione;
In riforma dell'impugnata sentenza 4954 del 13.07.2015 resa dal Tribunale di Torino
Nel merito
-Accertare e dichiarare la responsabilità civile della in persona Controparte_1
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della Direttiva 2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi contenuta che dal 1° luglio
2005 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro a tutte le vittime, ivi compresi i residenti, di reati violenti ed intenzionali;
-Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in persona Controparte_1 del pro tempore, ad erogare a titolo di risarcimento, l'indennizzo Controparte_3
che sarebbe stato dovuto, laddove fosse stata data tempestiva, completa e corretta attuazione alla
Direttiva 2004/80/CE, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali), tutti subiti e patendi dagli attori a causa e per effetto del reato violento ed intenzionale di omicidio doloso commesso il 30.01.2010 ai danni di loro figlio nella misura accertanda in Controparte_4
corso di causa in via equitativa (comunque equa ed adeguata), con rivalutazione monetaria e interessi, anche compensativi, dal fatto al soddisfo;
-Condannare altresì la in persona del Controparte_1 Controparte_3
pro tempore, alla rifusione di tutte le spese (legali, stragiudiziali e giudiziali), competenze
[...]
ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi e occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
Rigettarsi perché inammissibile e, in ogni caso, infondato l'avversario atto di citazione in appello in riassunzione.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013, e - cittadini rumeni Parte_1 Parte_2
stabilmente residenti in [...]hanno evocato in giudizio la Controparte_1
pagina 2 di 15 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per mancato puntuale recepimento della Direttiva 2004/80/CE, che imponeva agli Stati membri dell'Unione
Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro alle vittime di reati violenti e intenzionali;
a fondamento della domanda hanno esposto che il loro figlio minore, , era Controparte_4
stato violentemente assassinato il 30.1.2010 e che le due persone che erano state condannate per il suo omicidio (con sentenza penale passata in giudicato), e , non Persona_1 Persona_2 avevano adempiuto all'obbligo di risarcimento del danno, essendo prive di disponibilità economica.
L'originaria domanda risarcitoria proposta con il medesimo atto di citazione nei confronti di
[...]
, e è stata oggetto di rinuncia. Persona_1 Persona_2 Persona_3
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda eccependo che la Direttiva non poteva essere applicata al caso di specie, in quanto dettata per le c.d. situazioni transfrontaliere, ossia per i casi in cui il reato violento intenzionale sia commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede;
e che la stessa era connotata da scarsa specificità e determinatezza, dovendosi escludere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5264/2015, ha rigettato la domanda rilevando che (i) la Direttiva riguardava solo le situazioni transfrontaliere ed era inapplicabile alle situazioni meramente interne, e dunque alla fattispecie in esame, attinente pacificamente a un reato commesso in Italia ai danni di un soggetto ivi residente;
(ii) non sussisteva una violazione grave e manifesta dello Stato italiano tale da integrarne il suo inadempimento, per l'insufficiente grado di chiarezza e precisione della Direttiva e per l'ampio potere discrezionale in capo a ciascuno Stato membro.
e hanno proposto appello avverso tale sentenza, di cui hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la riforma con accoglimento della domanda svolta in primo grado, allegando che la Direttiva prevedeva un sistema di indennizzo a favore di tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, senza distinguere tra i soggetti sulla base del criterio della cittadinanza o della residenza della vittima;
che le norme della Direttiva erano sufficientemente precise;
che sussisteva la violazione grave e manifesta da parte dello Stato italiano nel non dare un'adeguata e puntuale attuazione a tali prescrizioni.
La costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha Controparte_1
chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2552/2017, ha ritenuto infondato l'appello, condividendo l'interpretazione del Tribunale sulla limitazione dell'operatività della Direttiva alle sole situazioni transfrontaliere e sull'insussistenza di una violazione grave e manifesta del diritto pagina 3 di 15 dell'Unione Europea ad opera dello Stato italiano, in ragione del carattere incompleto della Direttiva e dall'elevato margine di discrezionalità attribuito al legislatore interno per la sua attuazione;
pertanto, ha rigettato l'appello confermando la sentenza del Tribunale.
e hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Parte_1 Parte_2
Corte d'Appello.
La del Consiglio dei Ministri ha resistito depositando controricorso. CP_1
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23414/2022 depositata il 27.7.2022, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese;
ha in particolare rilevato che:
-l'eccezione preliminare di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conseguenza della sopravvenuta normativa nazionale di attuazione della Direttiva con efficacia retroattiva, deve essere disattesa;
la pretesa azionata in giudizio ha infatti ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento dello
Stato all'obbligo di tempestiva trasposizione del diritto dell'Unione (art. 12 par. 2 della Direttiva
2004/80/CE) e non il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell'indennizzo stabilito dalla legge n.112/2016, esteso retroattivamente a tutte le fattispecie successive al 30.6.2005, per effetto delle previsioni della legge n.167/2017; avuto riguardo alla diversità del petitum e della causa petendi delle due domande, nonché alla distinzione strutturale e funzionale tra le due prestazioni, deve ritenersi che la sopravvenuta possibilità, per i ricorrenti, di fruire di quella indennitaria, in ragione delle leggi indicate, non assume alcun rilievo in ordine alla diversa pretesa di ottenere quella risarcitoria, la cui misura, pur parametrata su quella dell'indennizzo, deve tener conto anche delle eventuali perdite supplementari che i danneggiati sono legittimati ad allegare e provare, quale conseguenza della impossibilità di usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva;
-i due motivi di ricorso, con cui i ricorrenti prospettano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., censurando la sentenza della Corte d'Appello per avere ritenuto che l'ambito di applicazione della Direttiva sia circoscritto alle situazioni di carattere transfrontaliero e che la Direttiva sia incompleta e connotata da un margine di discrezionalità così elevato da escludere la sussistenza di una violazione grave e manifesta da parte dello Stato italiano, sono fondati;
-come statuito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 16.7.2020 in C-129/19, “l'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE conferisce chiaramente il diritto all'indennizzo a tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale e violento, senza che assuma rilievo, in particolare, la circostanza che esse siano o pagina 4 di 15 meno stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro ove il reato è stato commesso.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, dunque, il carattere transfrontaliero della vittima non è condizione necessaria per l'accesso alla tutela indennitaria contemplata dalla norma contenuta nella Direttiva”;
-“deve reputarsi che la mancata trasposizione di questa norma nell'ordinamento interno integri una violazione grave e manifesta di una regola unionale preordinata a conferire un diritto anche alle persone residenti nel territorio dello Stato membro, che possono quindi far valere la relativa responsabilità contrattuale dello Stato medesimo, chiedendone la condanna al risarcimento”;
-“La sussistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, indebitamente negata dalla Corte di appello…va dunque affermata senza necessità di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia”;
-deve escludersi la possibilità che la Cassazione decida sul merito della domanda risarcitoria, in quanto pur avendo il legislatore italiano (con D.M. 22.11.2019 in attuazione dell'art. 11 comma 3 l. 122/2016, elevando gli importi degli indennizzi di cui al D.M. 31.8.2017) previsto per il reato di omicidio l'indennizzo di € 50.000,00 (art. 1 comma 1 lett. a), tale importo non coincide necessariamente con quello del risarcimento del danno per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della Direttiva europea, il quale, in quanto oggetto di un diritto avente fondamento e funzione diversi da quello all'indennizzo, pur trovando nella misura di quest'ultimo, come si è detto, il principale parametro per la sua determinazione (atteso che la perdita dell'indennizzo si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato), tuttavia va liquidato tenendo conto anche delle ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva, che il danneggiato abbia eventualmente allegato e dimostrato;
per altro verso, dal risarcimento del danno deve essere detratto l'importo eventualmente erogato a titolo di indennizzo;
la necessità dell'accertamento di eventuali circostanze di fatto, rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento quanto ai fini dell'eventuale diffalco, precludono la possibilità della decisione di merito.
Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 25.11.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, la riforma della sentenza del
Tribunale con accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
pagina 5 di 15 Hanno in particolare allegato che: in ordine all'an debeatur, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio, deve necessariamente essere accolta la domanda risarcitoria per il mancato tempestivo recepimento della Direttiva, in quanto se lo Stato si fosse conformato esattamente a tale normativa europea essi avrebbero ottenuto un indennizzo equo ed adeguato a fronte del reato intenzionale e violento di omicidio del loro unico figlio avvenuto il 30.1.2010; in ordine al quantum, i sig.ri e non hanno percepito somme a titolo di indennizzo, né la Pt_1 Pt_2 [...]
su cui grava il relativo onere, ha allegato e provato alcunché; ai fini della Controparte_1
quantificazione del danno occorre tenere conto che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa ordinanza della Cassazione, l'indennizzo trova fondamento nell'esigenza di interesse generale di garantire un ristoro alle vittime che deve essere equo e adeguato in relazione alle lesioni subite, non puramente simbolico o insufficiente in relazione al reato e alle sue conseguenze, dovendo compensare in misura appropriata le sofferenze a cui le vittime sono state esposte;
il criterio dell'equità richiede che nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si consideri la gravità intrinseca del reato, mentre il criterio dell'adeguatezza impone di individuare parametri di personalizzazione che consentano di tenere conto delle circostanze soggettive e oggettive del concreto accadimento criminoso violento;
sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, nel loro concreto ammontare tendono ad avvicinarsi perché anche l'indennizzo deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza; gli attuali indennizzi della normativa nazionale non sono equi ed adeguati, infatti la L. 122/2016 è già stata dichiarata inadeguata dalla
CGUE (CGUE 16.7.2020 in causa C-129/2019) e la stessa valutazione deve essere operata con riferimento alle intervenute modifiche, non essendo prevista alcuna possibilità di adeguamento al caso concreto, con violazione del principio di adeguatezza, e gli importi sono di gran lunga inferiori ad altri indennizzi previsti dal nostro ordinamento in caso di perdita di un congiunto, come nel caso di vittime di criminalità organizzata e terrorismo, con violazione del principio di equità; l'entità dell'indennizzo previsto per il caso di omicidio, di € 50.000,00, non tende nemmeno lontanamente ad avvicinarsi all'importo che sarebbe dovuto a titolo risarcitorio per ciascuno dei genitori;
avendo il legislatore nazionale ecceduto i limiti imposti dalla Direttiva, la normativa nazionale non può essere applicata;
il parametro da prendere a riferimento deve essere quello previsto dalle Tabelle dell'Osservatorio di
Milano e i signori e avrebbero diritto ad un risarcimento del danno nella misura Pt_1 Pt_2
massima ivi prevista, di € 336.500,00, tenuto conto delle circostanze del caso concreto;
pertanto può essere individuato un indennizzo equo e adeguato, e conseguentemente un danno da liquidarsi, di €
300.000,00 per ciascun genitore, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 6 di 15 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi, ha richiamato i precedenti atti formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio nella parte in cui propone per la prima volta le questioni relative all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo fissato dal legislatore nazionale, ai sensi della L. 122/2016 modificata dalla L. 167/2017 e poi dalla L.145/2018, con decreto interministeriale 22.11.2019, fuoriuscendo dal perimetro dell'unica originaria domanda di risarcimento per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
nel merito ha eccepito l'infondatezza delle domande di controparte, rilevando che:
l'Italia ha attuato la Direttiva prevedendo un sistema di indennizzo equo e adeguato delle vittime dei reati intenzionali e violenti, che per il delitto di omicidio prevede l'erogazione della somma di
€ 50.000,00, oltre ad un incremento di una somma equivalente alle spese mediche ed assistenziali documentate fino ad un massimo di € 10.000,00; pertanto, ai sensi della normativa nazionale in vigore, la misura del risarcimento dovuto può ammontare, a tutto voler concedere, a € 50.000,00 per ciascuna delle controparti;
come statuito dalla Cassazione nell'ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva, tuttavia il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva;
nel caso di specie controparte non ha allegato né provato l'esistenza di tali perdite supplementari;
la sentenza della Corte d'Appello di Torino 1151/2022, che si richiama, ha già rilevato l'infondatezza delle tesi di controparte;
nulla deve essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
La decisione
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla è infondata. Controparte_1
La questione relativa all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo dovuto attiene alla domanda, proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di accertare la responsabilità dello Stato italiano, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per inadempimento alla Direttiva
2004/80/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire equo e adeguato indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali;
l'argomento relativo all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo previsto dal legislatore nazionale (in attuazione della direttiva) con decreto interministeriale 22.11.2019, ai sensi della L. 122/2016 modificata con L. 167/2017 e con L.145/2018, costituisce pertanto mera difesa e non domanda autonoma e diversa.
pagina 7 di 15 Né potrebbe trattarsi di domanda inammissibile per novità, considerato che la normativa nazionale è stata introdotta in corso di causa (la L.122/2016 nel corso del giudizio d'appello, il decreto 22.11.2019 dopo la proposizione del ricorso per cassazione) e le relative censure non possono che essere fatte valere nel presente giudizio di rinvio.
Nel merito, premesso che questa Corte è tenuta ad applicare i principi di diritto enunciati dalla
Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi accertata (nell'an) la sussistenza della responsabilità risarcitoria della Controparte_1
La Cassazione ha infatti stabilito che:
-l'art. 12 par. 2 della Direttiva 2004/80/CE conferisce chiaramente il diritto all'indennizzo a tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale e violento, senza che assuma rilievo la circostanza che esse siano o meno stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro ove il reato è stato commesso;
pertanto il carattere transfrontaliero della vittima non è condizione necessaria per l'accesso alla tutela indennitaria contemplata dalla norma contenuta nella Direttiva;
-la mancata trasposizione di questa norma nell'ordinamento interno integra una violazione grave e manifesta di una regola unionale preordinata a conferire un diritto anche alle persone residenti nel territorio dello Stato membro, che possono quindi far valere la relativa responsabilità contrattuale dello
Stato medesimo, chiedendone la condanna al risarcimento;
-la sussistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, indebitamente negata dalla Corte
d'Appello, va affermata senza necessità di disporre un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia.
Deve altresì ritenersi accertato:
-che sussiste la fattispecie del reato intenzionale violento commesso in Italia, essendo il figlio minore dei sig.ri e stato ucciso in data 30.1.2010 (la circostanza, non contestata dalla Pt_1 Pt_2
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è documentata dalle sentenze penali passate in giudicato, con cui e sono stati condannati per il reato di omicidio commesso Persona_1 Persona_2
in data 30.1.2010 ai danni di , docc. 1, 2, 3, 4, 5, 23); Controparte_4
-che sussiste l'oggettiva difficoltà per i signori e di conseguire la prestazione Pt_1 Pt_2
risarcitoria dai condannati, rilevando che la Cassazione, con l'ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, ha precisato che il presupposto della pretesa risarcitoria verso lo Stato è l'oggettiva difficoltà, non l'impossibilità, di conseguire la prestazione risarcitoria del condannato, sicché il diritto al risarcimento non è condizionato dal preventivo e infruttuoso esperimento (né dalla successiva prosecuzione) dell'azione esecutiva contro l'autore del reato;
nel caso di specie gli autori del reato,
pagina 8 di 15 condannati al risarcimento dei danni con una provvisionale di € 120.000,00 ciascuno in favore dei signori e non hanno provveduto a versare alcuna somma, nonostante la notifica di atto Pt_1 Pt_2
di precetto e di diffide (docc. 15 e 16), e non risultano avere redditi e beni per soddisfare anche coattivamente il credito, come si evince dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e dalla lunga pena detentiva inflitta.
Sussistono quindi tutti i requisiti per riconoscere la responsabilità risarcitoria dello Stato.
La stessa nel presente giudizio di rinvio, riconosce che la Controparte_1
Cassazione, accogliendo i motivi di gravame, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello sulla quantificazione della domanda risarcitoria, non svolgendo specifiche contestazioni sull'an debeatur.
In ordine alla quantificazione del danno, la Corte condivide e richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze di questa sezione n.1151/2022, n.784/2023, n. 955/2024,
n.247/2025.
Poiché il presente giudizio verte sulle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dello Stato italiano nell'attuazione della Direttiva n. 2004/80/CE, occorre assumere come riferimento la quantificazione dell'indennizzo previsto dalla legislazione interna nel frattempo emanata.
La stessa pronuncia della Cassazione, da cui origina il presente giudizio di rinvio, rileva che il criterio parametrico basilare per la liquidazione del danno da risarcire è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato.
Infatti, se la legge attuativa interna fosse intervenuta tempestivamente a seguito del corretto adempimento dello Stato, i sig.ri e avrebbero dovuto e potuto fare riferimento solo ad Pt_1 Pt_2
essa, con la precisazione che la Direttiva europea attuata non prevede il risarcimento del danno subito dalla vittima di reato violento intenzionale, ma un indennizzo nell'ipotesi di oggettive difficoltà ad ottenere il risarcimento dal soggetto tenuto, che è l'autore dell'illecito.
Non è pertanto possibile parametrare l'indennizzo sull'entità del risarcimento del danno, perché si tratta di importi riconosciuti con finalità diverse e non sovrapponibili: il primo rientra nell'ambito della solidarietà sociale per crimini considerati odiosi, nell'ipotesi in cui la vittima non possa concretamente fruire di alcun supporto economico correlato al danno effettivamente subito, ed è corrisposto utilizzando gli accantonamenti stanziati dallo Stato membro sulla base di valutazioni di sostenibilità finanziaria;
il secondo mira a elidere tutte le conseguenze, economiche e non, del reato commesso e pagina 9 di 15 deve essere interamente versato dall'autore - e non dalla collettività - in modo esaustivo e con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone.
L'art. 12 par. 2 della Direttiva 204/80/CE richiede che il sistema previsto dagli Stati membri, di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, “garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16.7.2020 nella causa C-129/19, promossa su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, ha interpretato l'art. 12 par. 2 citato “nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito”.
Nella motivazione la CGUE premette che: “il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario di
EUR 4 800” (era all'epoca vigente in Italia il D.M. 31.8.2017 per la quantificazione degli indennizzi),
“concesso alle vittime di violenza sessuale in base a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti debba essere qualificato come «equo ed adeguato» ai sensi di tale disposizione”, e osserva che: non indicando la direttiva l'importo dell'indennizzo che si presume equo ed adeguato, né modalità di determinazione, la disposizione “riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità a tal fine”; occorre considerare che l'indennizzo “non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato”; pertanto l'indennizzo equo ed adeguato “non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di conseguenza, tale indennizzo non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima”; “spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca «un indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”; precisando che “uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato…se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati pagina 10 di 15 intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime”, in quanto “l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime. Detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato» se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte”; rilevando “alla luce delle caratteristiche del sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti istituito dalla Repubblica italiana, che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80 non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite”, ma che “Tuttavia, lo Stato membro che opti per un siffatto regime di indennizzo deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente”; e “Per quanto riguarda, in particolare, la violenza sessuale, occorre rilevare che si tratta di un reato, tra quelli intenzionali violenti, che può provocare le conseguenze più gravi…Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EUR 4 800 per l'indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
Alla luce di quanto esposto, la misura dell'indennizzo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con l'unico limite identificato nella garanzia di un ristoro equo e adeguato, che presuppone una differenziazione per categorie di reati violenti che tenga conto della loro specificità, e quindi della particolare lesività per la vittima.
Valorizzando la funzione dell'indennizzo, diversa da quella del risarcimento del danno, si desume che i profili di adeguatezza ed equità richiedono che il ristoro tenga conto delle caratteristiche di ogni specifica categoria di reato intenzionale violento, permettendo così un adeguamento a seconda del tipo di illecito separatamente considerato;
l'equità e l'adeguatezza non richiedono invece, all'interno della stessa tipologia di reato, differenziazioni discrezionali basate sulla gravità del caso concreto, che potrebbero provocare un'ingiustificata disparità di trattamento (con valutazione da effettuare su dati non sufficientemente oggettivabili e quindi rimessi alla sensibilità dell'interprete) tra illeciti caratterizzati da particolare odiosità e gravità per la loro devastante incidenza sulla persona tanto sul piano fisico che sul piano psichico.
L'indennizzo a cui fa riferimento la Direttiva non costituisce, quindi, la diretta e completa contropartita economica delle gravi conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima di un reato violento intenzionale (che la stessa potrebbe legittimamente pretendere dal reo), ma un ristoro del danno pagina 11 di 15 materiale e morale per la vittima, che non sarebbe conseguibile in assenza di specifica disposizione normativa, da parte della collettività (nei limiti delle risorse disponibili, destinate a tal fine da ogni
Stato membro), quando vi siano oggettive difficoltà nell'ottenere il giusto e integrale risarcimento del danno da parte del soggetto che lo ha provocato.
Si ritiene in conclusione corretto, al fine di quantificare il danno da risarcire, avere riguardo all'importo dell'indennizzo attualmente previsto dal legislatore nazionale, in attuazione della direttiva e tenendo conto dei rilievi della CGEU sopra esaminati.
Come sopra esposto, lo Stato italiano ha attuato la Direttiva n.2004/80/CE con la L. 122/2016, modificata con L. 167/2017 e con L. 145/2018, e ha infine adottato, in sostituzione del D.M. 31.8.2017
(che prevedeva per le vittime del reato di violenza sessuale l'indennizzo di € 4.800,00, censurato dalla
CGUE nella pronuncia illustrata, e per le vittime del reato di omicidio l'indennizzo di € 7.200,00), il decreto interministeriale 22.11.2019 che, prevedendo nuove misure degli indennizzi forfettariamente quantificati, ha stabilito (all'art. 1 comma 1 lett. a) che, per quanto riguarda il reato di omicidio che qui interessa, l'indennizzo ammonta a € 50.000,00, con possibilità̀ di incremento (in base al comma 2 della medesima disposizione) per una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di € 10.000,00.
La nuova parametrazione della misura dell'indennizzo previsto per le vittime di omicidio, forfettariamente quantificato, tenuto conto delle risorse economiche stanziate dallo Stato a tal fine, si ritiene rispettosa dei criteri individuati dalla CGEU per valutarne positivamente l'equità e adeguatezza.
D'altronde la stessa ordinanza della Cassazione che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio, nel punto in cui illustra perché ritiene di non poter decidere sul merito della domanda risarcitoria, dimostra di ritenere equa e adeguata la liquidazione prevista attualmente dalla normativa nazionale, rilevando che:
“Avuto riguardo alla necessità di orientare la propria discrezionalità al rispetto dei criteri di
Con specifico riguardo al reato di omicidio, l'importo dell'indennizzo è stato elevato da Euro 7.200
(art. 1, comma 1, lett. a) del decreto 31 agosto 2017) ad Euro 50.000 (art. 1, comma 1, lett. a) del decreto 22 novembre 2019)…
pagina 12 di 15 Questo importo, tuttavia, non coincide necessariamente con quello del risarcimento del danno per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della Direttiva europea, il quale, in quanto oggetto di un diritto avente fondamento e funzione diversi da quello all'indennizzo, pur trovando nella misura di quest'ultimo, come si è detto, il principale parametro per la sua determinazione (atteso che la perdita dell'indennizzo si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato), tuttavia, per il più volte ricordato principio del “danno effettivo”, va liquidato tenendo conto anche delle ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dei vantaggi pecuniari garantiti dalla
Direttiva, che il danneggiato abbia eventualmente allegato e dimostrato”.
La Cassazione, pur svolgendo tale argomentazione non nell'enunciare i principi di diritto a cui il giudice del rinvio è vincolato, ma al fine di illustrare perché annulla con rinvio senza decidere nel merito (a fronte della necessità di accertare eventuali circostanze di fatto rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento quanto ai fini dell'eventuale diffalco dall'indennizzo erogato), dimostra di ritenere che l'ammontare dell'indennizzo di € 50.000,00 può non corrispondere al danno qui da liquidare, non perché non equo e non adeguato, ma solo ed esclusivamente perché la vittima del reato potrebbe allegare e dimostrare l'esistenza di ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione di tale indennizzo.
Sono pertanto infondate, per tutte le considerazioni che precedono, le contrarie deduzioni svolte dai ricorrenti in riassunzione, precisando che la pronuncia Cass. civ. 14943/2022 (invocata per avere riconosciuto un danno di € 150.000,00 ad una vittima di stupro e rapina) non esamina la questione dell'indennizzo ora previsto dal legislatore nazionale, in quanto le sentenze di primo e secondo grado erano state pronunciate (nel 2014 e nell'aprile 2017) prima dell'emissione dei decreti che hanno quantificato gli indennizzi e non era stato formulato motivo di ricorso in cassazione sul punto.
Non sono state provate ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dell'indennizzo, diverse dagli interessi come di seguito liquidati.
Non risulta d'altra parte che i signori e abbiano percepito l'indennizzo ai sensi della Pt_1 Pt_2
normativa nazionale sopravvenuta.
Agli stessi viene quindi riconosciuto quale danno l'importo di € 50.000,00 ciascuno.
Non sono documentate spese mediche e assistenziali.
Sulla somma liquidata di € 50.000,00 gli interessi legali spettano con decorrenza dalla messa in mora, e quindi nel caso di specie dal 15.10.2012, data di ricevimento della lettera raccomandata doc. 17.
Il diritto all'indennizzo, al quale il risarcimento è parametrato, sarebbe sorto non in via automatica con la commissione del reato o con la sentenza penale di condanna, ma con la richiesta all'autorità competente.
pagina 13 di 15 L'importo dell'indennizzo preso a riferimento per la determinazione del danno è stato quantificato nel
2019 e deve ritenersi attuale;
si tratta di somma di denaro predeterminata nel suo ammontare e non vi è spazio per una rivalutazione monetaria.
Il tasso di interesse applicabile dalla proposizione della domanda giudiziale (13.11.2013) è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come specificamente richiesto, tenuto conto della pronuncia Cass. civ.
61/2023, secondo cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già
a delimitarne il campo d'applicazione”.
Le spese di lite
Visto l'esito complessivo della causa, le spese di lite di tutti i gradi e fasi vengono poste a carico della in applicazione del principio di soccombenza. Controparte_1
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il decisum (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta, salvo che nel giudizio di primo grado) negli importi corrispondenti ai valori medi (salvo che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, il cui compenso viene ridotto non essendo stata svolta istruttoria orale); spetta inoltre un aumento del compenso nella misura del 30% ex art. 4 comma 2 per l'assistenza di due parti;
la liquidazione è pertanto la seguente:
-per il giudizio di primo grado € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.400,00 per fase istruttoria, € 2.905,00 per fase decisionale, pari a totali € 7.210,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali € 9.373,00; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca,
CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali € 9.029,80; oltre al
15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 2.336,00 per fase di studio, € 1.969,00 per fase introduttiva, € 1.208,00 per fase decisionale, per totali € 5.513,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali € 7.166,90; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 14 di 15 -per il presente giudizio di rinvio € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, €
3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
con aumento del 30% per totali €
9.029,80; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da Parte_1
e a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23414/2022 depositata il Parte_2
27.7.2022, nei confronti della Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-accoglie la domanda di e e, conseguentemente, Parte_1 Parte_2
-dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1 Controparte_2
, a pagare a e a la somma di € 50.000,00 ciascuno, con gli
[...] Parte_1 Parte_2
interessi al tasso legale dal 15.10.2012 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 13.11.2013 al saldo;
-dichiara tenuta e condanna la a pagare a e a Controparte_1 Parte_1
a titolo di rimborso delle spese processuali, le seguenti somme: Parte_2
--per il giudizio di primo grado € 9.373,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il giudizio d'appello € 9.029,80 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-.per il giudizio di cassazione € 7.166,90 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il presente giudizio di rinvio € 9.029,80 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando dott.ssa Gabriella Ratti
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