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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/08/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]F.LLI ROSSELLI 9/4 16100 CAMOGLI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GHIGLINO PIETRO (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in V. F.LLO ROSSELLI 9/4 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BOTTERI MICHELA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RECCO il 13/12/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi e vivranno separati Parte_2 Controparte_1 portandosi reciproco rispetto;
2) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione paritetica e residenza anagrafica della stessa presso l'immobile condotto in locazione dalla sig.ra e sito in Camogli, Via Castagneto n. 36/6; CP_1
3) Il IG. corrisponderà per i primi tre anni di vigenza del contratto Parte_2
di locazione della nuova abitazione della IG.ra i relativi canoni pari ad € 480,00 CP_1 mensili, oltre ad € 110,00 mensili per spese di amministrazione, per un totale di € 590,00 mensili;
per il quarto anno (maggio 2028), il canone di locazione verrà interamente corrisposto al locatore direttamente dalla IG.ra nei termini di cui all'art. 2 del CP_1
contratto di locazione;
4) Il IG. corrisponderà una tantum in favore della IG.ra Parte_2 CP_1
della somma pari ad € 12.000,00 da pagare in trentasei rate da € 334,00 ciascuna, aventi scadenza mensile con decorrenza dal 5 aprile 2025 e sino al 5 marzo 2028;
5) Il IG. corrisponderà la somma di € 2.160, da versare in unica Parte_2
soluzione, entro il 10 aprile 2028, sul presupposto che la IG.ra mantenga la CP_1 conduzione dell'immobile sito in Camogli, Via Castagneto 36/6 per il periodo dal 1° aprile
2025 al 1° aprile 2028, che l'immobile in questione non subisca danni significativi per effetto della condotta del conduttore e non riconducibili all'ordinaria usura e che nell'unità immobiliare non si stabiliscano, in maniera stabile, soggetti diversi dalla IG.ra e CP_1
dalla minore, Persona_2
6) Il IG. verserà un assegno mensile a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia minore pari ad € 250,00, con decorrenza dal mese di Per_1
Aprile 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla
IG.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle CP_1
spese straordinarie relative alla bambina, per la cui individuazione si fa riferimento al
Protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
7) Il IG. cederà la propria quota relativa all'assegno unico INPS per Parte_2
la minore a favore della IG.ra , che Persona_2 Controparte_1 pertanto percepirà il 100% dell'importo erogato con decorrenza dal mese di Aprile 2025;
8) in relazione al calendario visite genitori-figlia, attesa la vicinanza delle abitazioni dei due coniugi, nonché l'età della bambina, i coniugi hanno optato per un collocamento paritario della figlia così suddiviso:
a) infrasettimanalmente: a settimane alternate il lunedì, mercoledì e venerdì starà Per_1
con un genitore dall'uscita di scuola fino alle 18,30 per poi cenare e pernottare con l'altro genitore;
il martedì ed il giovedì viceversa;
b) weekend: a settimane alternate starà con un genitore il sabato dalle 9 alle 17 e Per_1
con l'altro genitore dalle 17 del sabato fino alle 17 della domenica, poi di nuovo la sera della domenica con l'altro genitore, che provvederà a riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina;
resta inteso che, qualora previo accordo uno dei genitori valutasse di trascorrere il weekend fuori casa con tale possibilità gli verrà accordata e nel fine settimana successivo la Per_1 minore trascorrerà con l'altro genitore l'intero fine settimana;
c) festività natalizie e/o pasquali: secondo il criterio dell'alternanza o, comunque, sulla base degli accordi di volta in volta raggiunti dai genitori;
d) vacanze estive: la minore trascorrerà almeno una settimana di vacanza con entrambi i genitori, tenuto conto degli impegni di questi ultimi;
al fine di organizzare al meglio il periodo di vacanza, i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo (almeno un mese prima) il periodo prescelto da trascorrere con la minore”.
9) entrambi i genitori si impegnano a non coabitare insieme ad eventuali nuovi partner in presenza della bambina per almeno 18 mesi dalla data del deposito del presente ricorso. La frequentazione e conoscenza dei partner dei genitori da parte di sarà subordinata Per_1
alla serietà e stabilità della frequentazione e, in ogni caso, dovrà avvenire con la dovuta gradualità (inizialmente unitamente a parenti e/o amici e solo successivamente da soli con la minore);
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2012, Numero 64, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]F.LLI ROSSELLI 9/4 16100 CAMOGLI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GHIGLINO PIETRO (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in V. F.LLO ROSSELLI 9/4 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BOTTERI MICHELA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RECCO il 13/12/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi e vivranno separati Parte_2 Controparte_1 portandosi reciproco rispetto;
2) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione paritetica e residenza anagrafica della stessa presso l'immobile condotto in locazione dalla sig.ra e sito in Camogli, Via Castagneto n. 36/6; CP_1
3) Il IG. corrisponderà per i primi tre anni di vigenza del contratto Parte_2
di locazione della nuova abitazione della IG.ra i relativi canoni pari ad € 480,00 CP_1 mensili, oltre ad € 110,00 mensili per spese di amministrazione, per un totale di € 590,00 mensili;
per il quarto anno (maggio 2028), il canone di locazione verrà interamente corrisposto al locatore direttamente dalla IG.ra nei termini di cui all'art. 2 del CP_1
contratto di locazione;
4) Il IG. corrisponderà una tantum in favore della IG.ra Parte_2 CP_1
della somma pari ad € 12.000,00 da pagare in trentasei rate da € 334,00 ciascuna, aventi scadenza mensile con decorrenza dal 5 aprile 2025 e sino al 5 marzo 2028;
5) Il IG. corrisponderà la somma di € 2.160, da versare in unica Parte_2
soluzione, entro il 10 aprile 2028, sul presupposto che la IG.ra mantenga la CP_1 conduzione dell'immobile sito in Camogli, Via Castagneto 36/6 per il periodo dal 1° aprile
2025 al 1° aprile 2028, che l'immobile in questione non subisca danni significativi per effetto della condotta del conduttore e non riconducibili all'ordinaria usura e che nell'unità immobiliare non si stabiliscano, in maniera stabile, soggetti diversi dalla IG.ra e CP_1
dalla minore, Persona_2
6) Il IG. verserà un assegno mensile a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia minore pari ad € 250,00, con decorrenza dal mese di Per_1
Aprile 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla
IG.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle CP_1
spese straordinarie relative alla bambina, per la cui individuazione si fa riferimento al
Protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
7) Il IG. cederà la propria quota relativa all'assegno unico INPS per Parte_2
la minore a favore della IG.ra , che Persona_2 Controparte_1 pertanto percepirà il 100% dell'importo erogato con decorrenza dal mese di Aprile 2025;
8) in relazione al calendario visite genitori-figlia, attesa la vicinanza delle abitazioni dei due coniugi, nonché l'età della bambina, i coniugi hanno optato per un collocamento paritario della figlia così suddiviso:
a) infrasettimanalmente: a settimane alternate il lunedì, mercoledì e venerdì starà Per_1
con un genitore dall'uscita di scuola fino alle 18,30 per poi cenare e pernottare con l'altro genitore;
il martedì ed il giovedì viceversa;
b) weekend: a settimane alternate starà con un genitore il sabato dalle 9 alle 17 e Per_1
con l'altro genitore dalle 17 del sabato fino alle 17 della domenica, poi di nuovo la sera della domenica con l'altro genitore, che provvederà a riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina;
resta inteso che, qualora previo accordo uno dei genitori valutasse di trascorrere il weekend fuori casa con tale possibilità gli verrà accordata e nel fine settimana successivo la Per_1 minore trascorrerà con l'altro genitore l'intero fine settimana;
c) festività natalizie e/o pasquali: secondo il criterio dell'alternanza o, comunque, sulla base degli accordi di volta in volta raggiunti dai genitori;
d) vacanze estive: la minore trascorrerà almeno una settimana di vacanza con entrambi i genitori, tenuto conto degli impegni di questi ultimi;
al fine di organizzare al meglio il periodo di vacanza, i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo (almeno un mese prima) il periodo prescelto da trascorrere con la minore”.
9) entrambi i genitori si impegnano a non coabitare insieme ad eventuali nuovi partner in presenza della bambina per almeno 18 mesi dalla data del deposito del presente ricorso. La frequentazione e conoscenza dei partner dei genitori da parte di sarà subordinata Per_1
alla serietà e stabilità della frequentazione e, in ogni caso, dovrà avvenire con la dovuta gradualità (inizialmente unitamente a parenti e/o amici e solo successivamente da soli con la minore);
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2012, Numero 64, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba