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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5644/2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 19.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppe d'Acunto (c.f. ) e C.F._2
Francesco Maria d'Acunto (C.F. , presso il cui studio, sito in Napoli C.F._3 alla Piazza Leonardo n,.29, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
- in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui ope legis è domiciliato, in Napoli alla via Diaz n. 11
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2018 la
[...]
proponeva innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
RGn°5644/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda opposizione all'atto di precetto notificatole in data 16.11.2018 da recante Parte_1
l'intimazione di pagamento della somma di € 2.548,496,4 a titolo di sorte capitale ed interessi liquidati in relazione all'indennità di requisizione riconosciuta in forza della sentenza n. 1144/2018 della Corte di Appello di Napoli.
A fondamento dell'opposizione la deduceva Controparte_1
l'erroneità dei criteri di calcolo applicati nella determinazione della somma precettata, di gran lunga superiore a quella liquidata nel titolo esecutivo giudiziale, nonché la mancata decurtazione da quanto dovuto della somma di £ 64.281.533 (€ 33.203,82) già corrisposta dall'opponente.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone l'infondatezza.
1.3 Istruita la causa mediante produzione documentale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10721/2022, ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando il precetto efficace per il minor importo rideterminato in €20.303,11, compensando le spese di lite per tre quarti e ponendo il residuo quarto a carico dell'opposto.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 30.11.2022, con atto di citazione, notificato il
21.12.2022, ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui è incorso il giudice di prime cure nel procedere ad una complessiva ricostruzione del rapporto contabile, al cui esito ha determinato una somma diversa sia da quella intimata dal creditore nell'atto di precetto sia da quella ritenuta dovuta dalla Controparte_1
1.6 Con il secondo motivo l'appellante censura, nel merito, il calcolo eseguito dal giudice a quo;
protesta, in primo luogo, che la somma iniziale dovuta a titolo di indennità di requisizione è quella correttamente indicata nel precetto di € 52.938,00 e non quella inferiore di € 26.467,72 rideterminata dal Tribunale, poiché i decreti di requisizione pronunciati dal Sindaco- Commissario sono due (il numero 761 reso il 19 giugno 1981 e il n. 795 pronunciato il 7 luglio 1981), di tal ché l'indennità maturata per il primo trimestre (€
26.467,72) va moltiplicata per due;
soggiunge che il giudice a quo ha trascurato di considerare che dal 27 luglio 1994 gli interessi, così come indicato nella sentenza della
Corte distrettuale partenopea, sono divenuti moratori e da tale data essi vanno, pertanto, computati al “tasso di mora” e capitalizzati trimestralmente sugli interessi via via scaduti;
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda insiste, pertanto, nella conferma dell'importo recato dal precetto determinato nel rispetto dei criteri suindicati, con l'aggiunta degli interessi moratori destinati a maturare fino al saldo;
adduce, infine, di essere creditore delle ulteriori somme riconosciute nella sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1144/2018 a titolo di spese tecniche di CCTTUU, come da prospetto dettagliatamente riportato nell'atto introduttivo del gravame, con un saldo ad avere a tale titolo di € 23.317,08, comprensivo degli interessi maturati sulla sorte capitale liquidata.
1.7 Con il terzo motivo impugna il governo delle spese di lite di primo grado, Parte_1 censurandone la pur parziale compensazione ed insistendo per la riforma secondo il principio della integrale soccombenza di controparte, rimanendo egli ancora creditore di somme ingenti nei rapporti con la Controparte_1
1.8 Con comparsa depositata in data 7.3.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo l'infondatezza nel merito Controparte_1 del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado.
1.9 Espletata la CTU contabile disposta dal Collegio in fase istruttoria, all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 19.2.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 21.12.2022, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 30.11.2022.
2.1 Il primo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che la contestazione dell'intimato concernente le somme indicate in precetto, asseritamente non dovute perché non conformi ai criteri di calcolo individuati nel titolo esecutivo, investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione. (ex multis Cass. 10295/2009, secondo cui configura un'opposizione ex art. 615 c.p.c. la contestazione del debitore, il quale sostenga che con l'atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte;
Cass. 26110/2022).
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si è altresì chiarito che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, come nella specie, al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione spetta il compito di prendere atto della decisione già intervenuta in sede di cognizione e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
In tale operazione egli è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo, che funge da giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione e chiarendone, ove occorra, la portata, a condizione di non sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito della statuizione. Non si tratta, invero, di dare spazio ad un accertamento che è mancato nella sede propria, ma di precisarne l'oggetto, superando l'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza (Cass.
10806/2020).
Così definito il perimetro dell'indagine devoluta al giudice dell'opposizione a precetto, si rivela destituita di fondamento la doglianza dell'appellante, secondo cui il giudice a quo, rideterminando il quantum del credito intimato in forza della succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli, ha esorbitato dai limiti dei poteri spettanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
E, invero, una volta che il creditore procedente abbia indicato con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed il debitore con altrettanta precisione abbia contestato ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato dal titolo esecutivo, affidando siffatta contestazione ad una opposizione e art. 615 c.p.c, il giudice, nel potere- dovere di determinare l'estensione oggettiva dell'obbligazione recata dal titolo giudiziale sottostante con i soli limiti di non travalicarne l'accertamento di merito e di non integrarne il contenuto, non è vincolato all'ipotesi di calcolo prospettata dall'una e dall'altra parte, bensì soltanto all'applicazione dei criteri individuati dal giudice della cognizione.
La sentenza impugnata non è, dunque, affetta dal denunciato vizio di extra petizione, poiché il Tribunale, con l'accertamento compiuto, si è limitato a dare risposta ai motivi di opposizione, che sono la "causa petendi" della domanda proposta con il rimedio ex art. 615 c.p.c. e a vagliare le eccezioni sollevate dal creditore opposto (Cass. 15376/2022); il fatto che il calcolo sviluppato in conformità ai criteri indicati nel titolo esecutivo non sia risultato, alla fine, corrispondente né al prospetto della Controparte_1
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda né a quello intimato con precetto è, quindi, a ben vedere pienamente coerente con l'ambito e l'esito del giudizio, conclusosi con un accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, che ha lasciato il precetto efficace per la minor somma ancora dovuta, rideterminata alla luce dei
(soli) motivi di opposizione ritenuti fondati.
2.2 Il secondo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Venendo al merito delle contestazioni sui criteri di calcolo seguiti dal primo giudice, va innanzitutto respinta la censura dell'appellante sull'erronea determinazione della somma iniziale in € 26.467,72, come richiesto dall'opponente di primo grado, anziché in €
52.938,00 come intimato nell'atto di precetto.
Richiamando la previsione contenuta sul punto dal titolo esecutivo giudiziale, si osserva che la succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha quantificato in € 344.080,36 la somma dovuta a titolo di indennità di requisizione (vedi pag. 16), stabilendo che gli interessi
“competono in misura legale a far data dal 14 ottobre 1981 (ossia tre mesi successivi all'inizio della requisizione) sulla somma dovuta per i primi tre mesi..”
In consonanza con tale indicazione il Tribunale, accogliendo il correlativo motivo di opposizione a precetto della ha quantificato in € Controparte_1
26.467,72 la sorte capitale di applicazione degli interessi per i primi tre mesi, suddividendo l'importo totale dell'indennità di requisizione (€ 344.080,36) in 39 mesi (tempo di durata della requisizione) e moltiplicando il risultato (€ 8.822,57) per tre mesi.
A fronte del criterio così esplicitato non coglie nel segno l'obiezione dell'appellante, secondo cui la misura dell'indennità dei primi tre mesi ammonta, invece, ad € € 52.938,00, poiché i decreti di requisizione sono due e che la somma di € 26.467,72 deve essere, perciò, raddoppiata.
La tesi difensiva risulta apertamente contraria all'accertamento giudiziale sorretto dal titolo esecutivo, in cui, a prescindere dalla originaria emissione di due decreti di requisizione,
l'indennità è stata riconosciuta nella somma unitaria ed omnicomprensiva di € 344.080,36.
Del resto, l'argomentazione è in contrasto con il prospetto di calcolo contenuto nell'atto di precetto, da cui è reso evidente che la determinazione della somma di € 52.938,00, quale base iniziale di maturazione degli interessi, è “giustificata” dalla moltiplicazione dell'indennità mensile per mesi sei e non per gli iniziali mesi tre, come statuito dalla Corte di Appello di Napoli.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Altrettanto infondata è la pretesa di applicare l'interesse “di mora” ad un tasso diverso da quello legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., salvo che a decorrere dal 30.11.2018, essendosi sul punto formato il giudicato interno in forza della statuizione di primo grado, non attinta da gravame incidentale da parte della Controparte_1
Anche in relazione a tale profilo appare opportuno ritrascrivere il passaggio del titolo esecutivo giudiziale dal seguente tenore testuale: “ ..si conferma il fatto che su dette somme competono gli interessi al tasso legale dal tempo previsto per il pagamento per la parte già maturata (ossia dal 14 ottobre 1981) e per la differenza dalla cessazione della requisizione
(ossia dal 24 settembre 1984) a titolo di interesse corrispettivo, mentre è solo a far data dal
27 luglio 1994 che, essendovi stata la costituzione in mora realmente partecipata a controparte, gli interessi assumono natura moratoria…va ribadito-come prontamente evidenziato dalla difesa erariale- che la Suprema Corte ha già rigettato il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del maggior danno, ragion per la quale sulla somma dovuta a titolo di indennità devono essere attribuiti solamente gli interessi al tasso legale, sebbene di natura corrispettiva prima del luglio 1994 e moratoria dopo tale data. Essi come già detto competono in misura legale a far data dal 14 ottobre 1981 (ossia tre mesi successivi all'inizio della requisizione) sulla somma dovuta per i primi tre mesi e sulla differenza dal 24 settembre 1984, ossia dalla cessazione della requisizione medesima”.
La Corte di Appello ha, cioè, affermato che sulla sorte capitale, data dall'indennità di requisizione ivi liquidata, spettano gli interessi, qualificati come “corrispettivi” fino al 27 luglio 1994 e “moratori” per il periodo successivo alla costituzione in mora del 27 luglio
1994, specificando che essi sono dovuti al tasso “legale”.
Ferma, allora, la distinzione tra le due tipologie di interessi di cui si dirà più diffusamente infra, va sottolineato, per il profilo che attualmente ci occupa, che gli accessori sul capitale sono stati riconosciuti dal titolo esecutivo nella misura del saggio “legale”.
Circa l'interpretazione da assegnare ad una dizione siffatta è intervenuta, di recente, la
Suprema Corte a Sezioni Unite, Sez. Un. civ., 7 maggio 2024, n. 12449, chiarendo che, in caso di titolo esecutivo, che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli
"interessi legali", resta escluso il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284 co. 1 c.c., non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Tale arresto prende le mosse proprio dal delimitato ambito di cognizione riservato al giudizio dell'opposizione all'esecuzione sopra illustrato, ribadendo che, ove il giudice della cognizione si sia limitato, come nella specie, alla generica qualificazione degli accessori in termini di "interessi legali", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, non essendo consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva
Né vale obiettare che gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile (quali gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 richiamati dall'art. 1284 co.4 c.c.), sono pur sempre interessi “legali”. Tale interpretazione è, infatti, riferibile esclusivamente al processo di cognizione, nel quale il giudice ha il compito, oltre che di interpretare la domanda, di accertare i fatti al fine di individuare ed applicare alla fattispecie concreta la norma giuridica per essa astrattamente prevista, laddove la situazione che si verifica nel processo di esecuzione è radicalmente diversa, posto che il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione (in tal senso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017; Cass. 8128/2020).
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella specie, il titolo esecutivo, come già sopra sottolineato, ha previsto la corresponsione degli "interessi legali", senza alcuna ulteriore specificazione che consenta di ritenere che la
Corte distrettuale abbia inteso riferirsi specificamente agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 sia prima che dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Contrariamente, dunque, a quanto propugnato dall'appellante, gli interessi dovuti in suo favore spettano nella misura prevista dalla norma generale codicistica (art. 1284 comma 1
c.c.), tranne che, si ribadisce, per quanto già statuito con efficacia irretrattabile dal giudice a quo a decorrere dal 30.11.2018, in cui gli interessi spettano a norma dell'art. 1284 co. 4 c.c.
Va parimenti disattesa la richiesta del di applicare gli interessi di mora Pt_1 capitalizzandoli sugli interessi già scaduti, ricorrendo, a suo dire, le condizioni di un anatocismo “legale” consentito ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Giova premettere, quanto alla natura e funzione degli accessori sul capitale che, pur a volere ammettere che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non abbiano una diversità netta di funzione, assolvendo anche i secondi ad una funzione di remunerazione, in quanto dovuti per il godimento prolungato del denaro da parte dell'obbligato successivamente all'intimazione di pagamento (in tal senso, Cass. 27442/ 2018), è certo che essi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la costituzione in mora, e vanno considerati, anche in caso di protratto inadempimento, come autonomi e non cumulabili. In sintesi, la funzione è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri (Cass.
9237/2020).
In linea con tale insegnamento si pone la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, nel riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennità di requisizione stabilisce che essi sono di “natura corrispettiva prima del luglio 1994 e moratoria dopo tale data” (pag. 17 sentenza cit.)
In forza di una interpretazione del titolo esecutivo condotta in base al tenore letterale delle espressioni ivi utilizzate, a sua volta conforme al meccanismo operativo sopra illustrato di
“successione sostitutiva” degli interessi moratori a quelli corrispettivi, deve escludersi che
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la base per l'applicazione degli interessi moratori sia costituita dalla somma della sorte capitale e degli interessi corrispettivi anteriormente scaduti.
La cumulabilità degli interessi nemmeno, poi, può discendere dalla sussistenza, nella specie, delle condizioni per l'ammissibilità dell'anatocismo previste dall'art. 1283 c.c., a norma del quale gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, a seguito di condanna al pagamento di una somma di denaro oltre agli interessi legali da una certa data a quella del pagamento, senza ulteriori statuizioni, non è consentito al creditore pretendere il pagamento di interessi
“composti”, nel senso che quelli maturati in ciascun anno (addirittura trimestralmente, come preteso dal ) siano aggiunti alla somma dovuta per capitale e che gli interessi dovuti Pt_1 per ogni anno (o trimestre) successivo siano computati sulla somma dovuta per capitale maggiorata degli interessi maturati nell'anno (o trimestre) precedente. L'anatocismo consentito ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale -esclusa, nella specie,
l'alternativa ipotesi normativa di una convenzione posteriore alla scadenza- non opera, infatti, automaticamente, postulando una specifica domanda in tal senso e che il giudice abbia conformemente disposto in sentenza (Cass. 25634/2010; Cass. 8156/2016; Cass.
8500/1987).
Con particolare riguardo all'indennità di espropriazione o requisizione, il cui debito non è liquido fino alla pronuncia giudiziale che lo accerti, si è affermato che gli interessi, pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza, per effetto di una convenzione ad essa successiva ovvero dal giorno della ulteriore domanda giudiziale proposta dopo la suddetta pronuncia Ne deriva che l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi (Cass., Sez. 1, 17 novembre 2000, n. 14903; Cass., Sez. 1, 18 marzo 2005, n. 5975;
Cass., Sez. 1, 12 aprile 2002, n. 5271; Cass. 7696/2006).
Pur in tale ambito resta, quindi, ferma la necessità della formulazione di una specifica domanda per la liquidazione di interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., successiva alla sentenza che abbia segnato la scadenza degli interessi semplici, non potendo a ciò
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda supplire una “autoliquidazione” operata automaticamente dal creditore con l'atto di precetto, come avvenuto nel caso in esame.
Alla luce dei precedenti rilievi vanno respinte tutte le ipotesi di ricostruzione contabile prospettate dal CTU, ciascuna delle quali si presenta viziata sotto almeno uno dei criteri sopra illustrati.
In particolare, l'ipotesi n. 1 prevede il conteggio degli interessi moratori al saggio di cui al
D. Lgs. 231/2002 dall'1.7.2002 (data di entrata in vigore della legge) al 30.10.2023 (data di deposito dell'elaborato peritale), inapplicabile per le ragioni sopra esposte;
l'ipotesi n. 2 considera come “base imponibile” degli interessi moratori la sorte capitale sommata agli interessi corrispettivi, in violazione del divieto di cumulo delle due tipologie di interesse;
l'ipotesi n. 3 applica gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 28.7.1994, atto di costituzione, replicando e, anzi, estendendo ad un più lungo periodo il vizio di cui all'ipotesi n. 1; l'ipotesi n. 4 applica gli interessi moratori al tasso legale per tutto il periodo, includendo, tuttavia, nella “base imponibile” gli interessi corrispettivi;
l'ipotesi n. 5, sviluppata su specifica richiesta dell'appellante nell'elaborato integrativo, elabora il calcolo con l'applicazione di una capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo e del tasso di interesse moratorio di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal 28.7.1994, discostandosi doppiamente dai principi sopra indicati.
In conclusione, va confermata la statuizione di primo grado che, calcolando gli interessi fino al 21 ottobre 2022 sul capitale residuo via via decurtato dagli incontestati pagamenti parziali, imputati dapprima in conto interessi e poi in conto sorte capitale, al tasso ex art. 1284 co. 1 fino al 30.11.2018 e poi a quello ex art. 1284 co. 2 per il periodo successivo
(profilo, quest'ultimo, non rimesso in discussione con il necessario gravame incidentale da interporre su impulso della del Consiglio ha accertato un credito CP_1 CP_1
per capitale ed interessi in favore del di € 509.855,6, di cui € 198.308,09 per sorte Pt_1 capitale (€ 171.840,39 + € 26.467,7) ed € 311.547,51 per interessi. Detratta, quindi, la somma di € 489.552,49 corrisposta dalla in forza dell'ordinanza ex Controparte_1 art. 186 bis cpc emessa in corso di causa il 28.1.2020, il Tribunale ha accertato un credito residuo di € 20.203,11, su cui spettano gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 22 ottobre 2022 al soddisfo. Tenuto conto degli interessi maturati nelle more della presente
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decisione, il credito ammonta all'attualità ad € 26.528,35, di cui € 20.203,11 per sorte capitale ed € 6.325,24 per interessi.
Su tale esito non incide il contegno dell'Avvocatura Distrettuale, che ha richiamato le risultanze di prospetti contabili del proprio CT, da cui risulta un maggior credito a favore di
. Parte_1
Si rammenta, innanzitutto, che la consulenza tecnica di parte, "costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico", è "priva di autonomo valore probatorio" (Cass.
259/2013); anche allorquando il suo contenuto sia sfavorevole alla parte nel cui interesse essa abbia avuto ingresso, è escluso che abbia valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non essendo eventuali ammissioni del CT vincolanti per la parte rappresentata (Cass 21827/2013; Cass. 600/1996).
Ancora le conclusioni raggiunte in una perizia di parte "non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione" ex articolo 115 c.p.c. perché "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova” (Cass. 5362/2025).
E, allora, quanto alla produzione, tra i documenti offerti dalla , Controparte_1 dell'allegato n. 18, che contiene un prospetto elaborato dal CT dell'odierna appellata in applicazione del tasso di interesse moratorio ex D. Lgs 231/2002 a decorrere dal 28.7.1994
(documento in forza del quale la controparte ha sollecitato lo sviluppo da parte del CTU dell'ipotesi di calcolo n. 3), si rimarca che l'Avvocatura Distrettuale, negli scritti difensivi, si è espressamente discostata dal criterio ivi adottato, negandone il fondamento giuridico.
In relazione, invece, agli esiti della relazione del CTP dott. dal cui calcolo risulta Per_1
un credito residuo in favore di di € 523.696,74, è dirimente rilevare che il Parte_1 richiamo a tali risultanze è contraddetto dal contenuto delle allegazioni difensive sui legittimi criteri di calcolo degli interessi, nel cui accoglimento l'appellata ha continuato ad insistere fino agli scritti conclusionali.
In particolare, in tali scritti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ribadisce l'applicabilità, per tutto il periodo, del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., invocando a proprio favore l'ordinanza del 20.7.2020 resa in sede esecutiva, che ha interpretato in tal senso il titolo giudiziale, negando la debenza degli interessi moratori delle “transazioni commerciali”; ancora, impugna la richiesta avversaria di capitalizzazione degli interessi moratori, sottolineando che la sentenza della Corte di Appello di Napoli non riconosce alcun
RGn°5644/2022-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anatocismo. L'adesione al calcolo del proprio CT, che, come reso evidente dalla trasposizione fattane dall'Avvocatura, si fonda sull'applicazione, a decorrere dall'1.7.2002 di un “tasso di mora” diverso da quello legale e su una base comprensiva anche degli interessi già scaduti, in ragione di una malintesa natura composta degli interessi moratori, è, dunque, soltanto “apparente”, siccome incongrua con le contestazioni in diritto dalle quali l'Avvocatura non ha mai receduto.
Difetta, allora, l'univocità necessaria per far discendere dal contegno difensivo dell'appellata una rinuncia ai motivi di opposizione a precetto e alla conclusione sulla conferma della statuizione di primo grado rassegnata nella comparsa di costituzione del presente grado. Del resto, l'abdicazione all'accertamento del credito secondo le norme di diritto che presidiano la materia delle obbligazioni pecuniarie può avere accesso ed avallo, in sede processuale, soltanto in una prospettiva transattiva, ove la somma offerta venga riconosciuta a tacitazione di ogni altra pretesa al fine di porre fine alla lite. In tal caso il giudice adito, verificati i presupposti del venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, non emette una pronuncia sul merito della controversia, limitandosi a dichiarare la cessazione della materia del contendere, implicante che le parti formulino conclusioni conformi (Cass. 5188/2015). Nella specie, tale condizione difetta, sia perché non è chiaramente esplicitata dall'Avvocatura l'intenzione di formulare una proposta di siffatta natura, sia ove si consideri che le parti sono rimaste anche in limine litis su posizioni estremamente distanti, senza che la soluzione di calcolo prospettata dal CTP dott. Per_1 abbia trovato alcuna accettazione da parte del nell'ottica del raggiungimento di una Pt_1
intesa transattiva, per sua natura necessariamente bilaterale.
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello sul mancato riconoscimento degli importi dovuti al a titolo di spese di CCTTUU poste dalla sentenza della Corte di Appello di Pt_1
Napoli integralmente a carico dell'odierna appellata.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che: l'importo liquidato in favore del
CTU ing. con decreto del 15.12.1999 ammonta ad € 2.187,20, del quale l'odierna Per_2 appellata ha corrisposto la metà (€ 1.093,60) in data 11.10.2001, sicché il credito residuo in favore del è pari ad € 1.732,13, 0di cui € 1.210,39 quale sorte capitale ed € 521,74 Pt_1 per interessi legali;
l'importo liquidato in favore dell'ing. ammonta ad € 5.033,00 CP_2 sul quale spettano al gli interessi legali dalla data dell'esborso eseguito al CTU in Pt_1
RGn°5644/2022-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda data 20.12.2011, per una somma complessiva di € 5.931,88 (di cui € 898,88 per interessi);
l'importo liquidato in favore dell'arch. ammonta ad € 3.625,75, sul quale spettano Per_3 al gli interessi legali dalla data dell'esborso eseguito al CTU in data 22.1.2014, per Pt_1
una somma complessiva di € 4.087,96 (di cui € 462,21 per interessi).
Il totale delle spese tecniche per capitale ed interessi è pari, in conclusione, ad € 11.751,97.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con assorbimento del motivo di gravame sul governo delle spese di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
È utile rimarcare che l'opposizione esecutiva è un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione e come tale soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c..
Le spese di lite vanno, dunque, poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3, Sentenza n.
5061 del 05/03/2007, Rv. 595493; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del 28/06/2010 (Rv. 613860).
Nel caso di specie, alla fine del giudizio è emerso che il creditore esecutante ha chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente quella dovuta (segnatamente, quanto al credito per capitale ed interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità di requisizione, €
2.530.986,75 come maturata al 30 giugno 2018 a fronte della misura di € 509.855,6 accertato in primo grado come dovuto al 21.10.2022, su cui è stata, poi, operata la decurtazione del pagamento di € 489.552,49 intervenuto in corso di causa in esecuzione
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. resa in data 28.1.2020. A tale importo va aggiunto quello delle spese tecniche di CC.TT.UU, su cui il motivo di appello del è risultato Pt_1 fondato.
La è risultata, dunque, rispetto ai motivi di opposizione, Controparte_1 parzialmente vittoriosa e, in quanto tale, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non può essere condannata alla refusione delle spese di lite, residuando margine solo per una parziale compensazione (Cass. Civ. Sezioni Unite 32061/2022).
Nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudicante nella determinazione della concreta misura della compensazione, tenuto conto della differenza tra importo precettato e quello dovuto, della opinabilità della questione della interpretazione sulla nozione di interessi “legali” recata dal titolo esecutivo giudiziale, risolta soltanto di recente dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. Un. civ., 7 maggio 2024, n. 12449), della incertezza contabile ricostruttiva che ha connotato il contegno processuale dell'odierna appellata e dell'accoglimento parziale del gravame sulla spettanza delle spese di CC.TT.UU, le spese del doppio grado vengono compensate nella misura di 3/4, cedendo per il restante 1/4 a carico di . Parte_1
3.1 Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 4.000.000,00, determinato in relazione all'importo precettato (€
2.548.496,41) e quello “disputatum” in appello (€ 2.328.495,76), in applicazione del principio secondo cui, qualora la parte cui sia stato notificato il precetto contesti il diritto della controparte di richiedere in tutto o in parte la somma precettata, vertendosi in ipotesi di opposizione all'esecuzione, il valore della causa si determina con riferimento all'intero ammontare del credito per cui si procede e non in base alla somma contestata, anche nell'ipotesi in cui la contestazione riguardi solo gli interessi o voci di spesa maturati dopo il
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rilascio del titolo esecutivo (Cass. 9755/1998; Cass. 5043/1990; vedi, altresì, Cass.
38370/2021, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al
"peso" economico delle controversie e dunque, per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede).
3.2 Quanto alle spese di CTU del presente grado, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie
(Cass. 22647/2013).
Esse si ripartiscono definitivamente nella misura di ½ a carico di ciascuna delle parti, posto che l'indagine peritale, sollecitata dall'appellante con istanza cui ha prestato adesione l'appellata, è stata disposta nell'interesse comune, sebbene sia risultata, poi, ininfluente ai fini della decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 10721/2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 26.528,35 - di cui € 20.203,11 per sorte capitale ed €
6.325,24 per interessi - il credito di per capitale ed interessi Parte_1
sull'indennità di requisizione e in € 11.751,97 il credito di per Parte_1 spese tecniche di CC.TT.UU, nei limiti del cui complessivo importo conserva efficacia il precetto opposto;
2) compensa nella misura di ¾ le spese di lite del doppio grado e condanna Pt_1
alla refusione, in favore della del
[...] Controparte_1 restante ¼, che in tale ridotta misura liquida, per il primo grado, in € 276,93 per spese ed € 12.334,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado,
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in € 7.820,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella rispettiva misura di ½ le spese di CTU del presente grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5644/2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 19.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppe d'Acunto (c.f. ) e C.F._2
Francesco Maria d'Acunto (C.F. , presso il cui studio, sito in Napoli C.F._3 alla Piazza Leonardo n,.29, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
- in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui ope legis è domiciliato, in Napoli alla via Diaz n. 11
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2018 la
[...]
proponeva innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda opposizione all'atto di precetto notificatole in data 16.11.2018 da recante Parte_1
l'intimazione di pagamento della somma di € 2.548,496,4 a titolo di sorte capitale ed interessi liquidati in relazione all'indennità di requisizione riconosciuta in forza della sentenza n. 1144/2018 della Corte di Appello di Napoli.
A fondamento dell'opposizione la deduceva Controparte_1
l'erroneità dei criteri di calcolo applicati nella determinazione della somma precettata, di gran lunga superiore a quella liquidata nel titolo esecutivo giudiziale, nonché la mancata decurtazione da quanto dovuto della somma di £ 64.281.533 (€ 33.203,82) già corrisposta dall'opponente.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone l'infondatezza.
1.3 Istruita la causa mediante produzione documentale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10721/2022, ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando il precetto efficace per il minor importo rideterminato in €20.303,11, compensando le spese di lite per tre quarti e ponendo il residuo quarto a carico dell'opposto.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 30.11.2022, con atto di citazione, notificato il
21.12.2022, ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui è incorso il giudice di prime cure nel procedere ad una complessiva ricostruzione del rapporto contabile, al cui esito ha determinato una somma diversa sia da quella intimata dal creditore nell'atto di precetto sia da quella ritenuta dovuta dalla Controparte_1
1.6 Con il secondo motivo l'appellante censura, nel merito, il calcolo eseguito dal giudice a quo;
protesta, in primo luogo, che la somma iniziale dovuta a titolo di indennità di requisizione è quella correttamente indicata nel precetto di € 52.938,00 e non quella inferiore di € 26.467,72 rideterminata dal Tribunale, poiché i decreti di requisizione pronunciati dal Sindaco- Commissario sono due (il numero 761 reso il 19 giugno 1981 e il n. 795 pronunciato il 7 luglio 1981), di tal ché l'indennità maturata per il primo trimestre (€
26.467,72) va moltiplicata per due;
soggiunge che il giudice a quo ha trascurato di considerare che dal 27 luglio 1994 gli interessi, così come indicato nella sentenza della
Corte distrettuale partenopea, sono divenuti moratori e da tale data essi vanno, pertanto, computati al “tasso di mora” e capitalizzati trimestralmente sugli interessi via via scaduti;
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda insiste, pertanto, nella conferma dell'importo recato dal precetto determinato nel rispetto dei criteri suindicati, con l'aggiunta degli interessi moratori destinati a maturare fino al saldo;
adduce, infine, di essere creditore delle ulteriori somme riconosciute nella sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1144/2018 a titolo di spese tecniche di CCTTUU, come da prospetto dettagliatamente riportato nell'atto introduttivo del gravame, con un saldo ad avere a tale titolo di € 23.317,08, comprensivo degli interessi maturati sulla sorte capitale liquidata.
1.7 Con il terzo motivo impugna il governo delle spese di lite di primo grado, Parte_1 censurandone la pur parziale compensazione ed insistendo per la riforma secondo il principio della integrale soccombenza di controparte, rimanendo egli ancora creditore di somme ingenti nei rapporti con la Controparte_1
1.8 Con comparsa depositata in data 7.3.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo l'infondatezza nel merito Controparte_1 del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado.
1.9 Espletata la CTU contabile disposta dal Collegio in fase istruttoria, all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 19.2.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 21.12.2022, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 30.11.2022.
2.1 Il primo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che la contestazione dell'intimato concernente le somme indicate in precetto, asseritamente non dovute perché non conformi ai criteri di calcolo individuati nel titolo esecutivo, investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione. (ex multis Cass. 10295/2009, secondo cui configura un'opposizione ex art. 615 c.p.c. la contestazione del debitore, il quale sostenga che con l'atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte;
Cass. 26110/2022).
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si è altresì chiarito che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, come nella specie, al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione spetta il compito di prendere atto della decisione già intervenuta in sede di cognizione e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
In tale operazione egli è tenuto ad interpretare il titolo esecutivo, che funge da giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione e chiarendone, ove occorra, la portata, a condizione di non sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito della statuizione. Non si tratta, invero, di dare spazio ad un accertamento che è mancato nella sede propria, ma di precisarne l'oggetto, superando l'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza (Cass.
10806/2020).
Così definito il perimetro dell'indagine devoluta al giudice dell'opposizione a precetto, si rivela destituita di fondamento la doglianza dell'appellante, secondo cui il giudice a quo, rideterminando il quantum del credito intimato in forza della succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli, ha esorbitato dai limiti dei poteri spettanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
E, invero, una volta che il creditore procedente abbia indicato con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed il debitore con altrettanta precisione abbia contestato ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato dal titolo esecutivo, affidando siffatta contestazione ad una opposizione e art. 615 c.p.c, il giudice, nel potere- dovere di determinare l'estensione oggettiva dell'obbligazione recata dal titolo giudiziale sottostante con i soli limiti di non travalicarne l'accertamento di merito e di non integrarne il contenuto, non è vincolato all'ipotesi di calcolo prospettata dall'una e dall'altra parte, bensì soltanto all'applicazione dei criteri individuati dal giudice della cognizione.
La sentenza impugnata non è, dunque, affetta dal denunciato vizio di extra petizione, poiché il Tribunale, con l'accertamento compiuto, si è limitato a dare risposta ai motivi di opposizione, che sono la "causa petendi" della domanda proposta con il rimedio ex art. 615 c.p.c. e a vagliare le eccezioni sollevate dal creditore opposto (Cass. 15376/2022); il fatto che il calcolo sviluppato in conformità ai criteri indicati nel titolo esecutivo non sia risultato, alla fine, corrispondente né al prospetto della Controparte_1
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda né a quello intimato con precetto è, quindi, a ben vedere pienamente coerente con l'ambito e l'esito del giudizio, conclusosi con un accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, che ha lasciato il precetto efficace per la minor somma ancora dovuta, rideterminata alla luce dei
(soli) motivi di opposizione ritenuti fondati.
2.2 Il secondo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Venendo al merito delle contestazioni sui criteri di calcolo seguiti dal primo giudice, va innanzitutto respinta la censura dell'appellante sull'erronea determinazione della somma iniziale in € 26.467,72, come richiesto dall'opponente di primo grado, anziché in €
52.938,00 come intimato nell'atto di precetto.
Richiamando la previsione contenuta sul punto dal titolo esecutivo giudiziale, si osserva che la succitata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha quantificato in € 344.080,36 la somma dovuta a titolo di indennità di requisizione (vedi pag. 16), stabilendo che gli interessi
“competono in misura legale a far data dal 14 ottobre 1981 (ossia tre mesi successivi all'inizio della requisizione) sulla somma dovuta per i primi tre mesi..”
In consonanza con tale indicazione il Tribunale, accogliendo il correlativo motivo di opposizione a precetto della ha quantificato in € Controparte_1
26.467,72 la sorte capitale di applicazione degli interessi per i primi tre mesi, suddividendo l'importo totale dell'indennità di requisizione (€ 344.080,36) in 39 mesi (tempo di durata della requisizione) e moltiplicando il risultato (€ 8.822,57) per tre mesi.
A fronte del criterio così esplicitato non coglie nel segno l'obiezione dell'appellante, secondo cui la misura dell'indennità dei primi tre mesi ammonta, invece, ad € € 52.938,00, poiché i decreti di requisizione sono due e che la somma di € 26.467,72 deve essere, perciò, raddoppiata.
La tesi difensiva risulta apertamente contraria all'accertamento giudiziale sorretto dal titolo esecutivo, in cui, a prescindere dalla originaria emissione di due decreti di requisizione,
l'indennità è stata riconosciuta nella somma unitaria ed omnicomprensiva di € 344.080,36.
Del resto, l'argomentazione è in contrasto con il prospetto di calcolo contenuto nell'atto di precetto, da cui è reso evidente che la determinazione della somma di € 52.938,00, quale base iniziale di maturazione degli interessi, è “giustificata” dalla moltiplicazione dell'indennità mensile per mesi sei e non per gli iniziali mesi tre, come statuito dalla Corte di Appello di Napoli.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Altrettanto infondata è la pretesa di applicare l'interesse “di mora” ad un tasso diverso da quello legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., salvo che a decorrere dal 30.11.2018, essendosi sul punto formato il giudicato interno in forza della statuizione di primo grado, non attinta da gravame incidentale da parte della Controparte_1
Anche in relazione a tale profilo appare opportuno ritrascrivere il passaggio del titolo esecutivo giudiziale dal seguente tenore testuale: “ ..si conferma il fatto che su dette somme competono gli interessi al tasso legale dal tempo previsto per il pagamento per la parte già maturata (ossia dal 14 ottobre 1981) e per la differenza dalla cessazione della requisizione
(ossia dal 24 settembre 1984) a titolo di interesse corrispettivo, mentre è solo a far data dal
27 luglio 1994 che, essendovi stata la costituzione in mora realmente partecipata a controparte, gli interessi assumono natura moratoria…va ribadito-come prontamente evidenziato dalla difesa erariale- che la Suprema Corte ha già rigettato il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del maggior danno, ragion per la quale sulla somma dovuta a titolo di indennità devono essere attribuiti solamente gli interessi al tasso legale, sebbene di natura corrispettiva prima del luglio 1994 e moratoria dopo tale data. Essi come già detto competono in misura legale a far data dal 14 ottobre 1981 (ossia tre mesi successivi all'inizio della requisizione) sulla somma dovuta per i primi tre mesi e sulla differenza dal 24 settembre 1984, ossia dalla cessazione della requisizione medesima”.
La Corte di Appello ha, cioè, affermato che sulla sorte capitale, data dall'indennità di requisizione ivi liquidata, spettano gli interessi, qualificati come “corrispettivi” fino al 27 luglio 1994 e “moratori” per il periodo successivo alla costituzione in mora del 27 luglio
1994, specificando che essi sono dovuti al tasso “legale”.
Ferma, allora, la distinzione tra le due tipologie di interessi di cui si dirà più diffusamente infra, va sottolineato, per il profilo che attualmente ci occupa, che gli accessori sul capitale sono stati riconosciuti dal titolo esecutivo nella misura del saggio “legale”.
Circa l'interpretazione da assegnare ad una dizione siffatta è intervenuta, di recente, la
Suprema Corte a Sezioni Unite, Sez. Un. civ., 7 maggio 2024, n. 12449, chiarendo che, in caso di titolo esecutivo, che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli
"interessi legali", resta escluso il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284 co. 1 c.c., non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Tale arresto prende le mosse proprio dal delimitato ambito di cognizione riservato al giudizio dell'opposizione all'esecuzione sopra illustrato, ribadendo che, ove il giudice della cognizione si sia limitato, come nella specie, alla generica qualificazione degli accessori in termini di "interessi legali", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, non essendo consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva
Né vale obiettare che gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile (quali gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 richiamati dall'art. 1284 co.4 c.c.), sono pur sempre interessi “legali”. Tale interpretazione è, infatti, riferibile esclusivamente al processo di cognizione, nel quale il giudice ha il compito, oltre che di interpretare la domanda, di accertare i fatti al fine di individuare ed applicare alla fattispecie concreta la norma giuridica per essa astrattamente prevista, laddove la situazione che si verifica nel processo di esecuzione è radicalmente diversa, posto che il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione (in tal senso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017; Cass. 8128/2020).
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella specie, il titolo esecutivo, come già sopra sottolineato, ha previsto la corresponsione degli "interessi legali", senza alcuna ulteriore specificazione che consenta di ritenere che la
Corte distrettuale abbia inteso riferirsi specificamente agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 sia prima che dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Contrariamente, dunque, a quanto propugnato dall'appellante, gli interessi dovuti in suo favore spettano nella misura prevista dalla norma generale codicistica (art. 1284 comma 1
c.c.), tranne che, si ribadisce, per quanto già statuito con efficacia irretrattabile dal giudice a quo a decorrere dal 30.11.2018, in cui gli interessi spettano a norma dell'art. 1284 co. 4 c.c.
Va parimenti disattesa la richiesta del di applicare gli interessi di mora Pt_1 capitalizzandoli sugli interessi già scaduti, ricorrendo, a suo dire, le condizioni di un anatocismo “legale” consentito ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Giova premettere, quanto alla natura e funzione degli accessori sul capitale che, pur a volere ammettere che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non abbiano una diversità netta di funzione, assolvendo anche i secondi ad una funzione di remunerazione, in quanto dovuti per il godimento prolungato del denaro da parte dell'obbligato successivamente all'intimazione di pagamento (in tal senso, Cass. 27442/ 2018), è certo che essi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la costituzione in mora, e vanno considerati, anche in caso di protratto inadempimento, come autonomi e non cumulabili. In sintesi, la funzione è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri (Cass.
9237/2020).
In linea con tale insegnamento si pone la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, nel riconoscere gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennità di requisizione stabilisce che essi sono di “natura corrispettiva prima del luglio 1994 e moratoria dopo tale data” (pag. 17 sentenza cit.)
In forza di una interpretazione del titolo esecutivo condotta in base al tenore letterale delle espressioni ivi utilizzate, a sua volta conforme al meccanismo operativo sopra illustrato di
“successione sostitutiva” degli interessi moratori a quelli corrispettivi, deve escludersi che
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la base per l'applicazione degli interessi moratori sia costituita dalla somma della sorte capitale e degli interessi corrispettivi anteriormente scaduti.
La cumulabilità degli interessi nemmeno, poi, può discendere dalla sussistenza, nella specie, delle condizioni per l'ammissibilità dell'anatocismo previste dall'art. 1283 c.c., a norma del quale gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, a seguito di condanna al pagamento di una somma di denaro oltre agli interessi legali da una certa data a quella del pagamento, senza ulteriori statuizioni, non è consentito al creditore pretendere il pagamento di interessi
“composti”, nel senso che quelli maturati in ciascun anno (addirittura trimestralmente, come preteso dal ) siano aggiunti alla somma dovuta per capitale e che gli interessi dovuti Pt_1 per ogni anno (o trimestre) successivo siano computati sulla somma dovuta per capitale maggiorata degli interessi maturati nell'anno (o trimestre) precedente. L'anatocismo consentito ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale -esclusa, nella specie,
l'alternativa ipotesi normativa di una convenzione posteriore alla scadenza- non opera, infatti, automaticamente, postulando una specifica domanda in tal senso e che il giudice abbia conformemente disposto in sentenza (Cass. 25634/2010; Cass. 8156/2016; Cass.
8500/1987).
Con particolare riguardo all'indennità di espropriazione o requisizione, il cui debito non è liquido fino alla pronuncia giudiziale che lo accerti, si è affermato che gli interessi, pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza, per effetto di una convenzione ad essa successiva ovvero dal giorno della ulteriore domanda giudiziale proposta dopo la suddetta pronuncia Ne deriva che l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi (Cass., Sez. 1, 17 novembre 2000, n. 14903; Cass., Sez. 1, 18 marzo 2005, n. 5975;
Cass., Sez. 1, 12 aprile 2002, n. 5271; Cass. 7696/2006).
Pur in tale ambito resta, quindi, ferma la necessità della formulazione di una specifica domanda per la liquidazione di interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., successiva alla sentenza che abbia segnato la scadenza degli interessi semplici, non potendo a ciò
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda supplire una “autoliquidazione” operata automaticamente dal creditore con l'atto di precetto, come avvenuto nel caso in esame.
Alla luce dei precedenti rilievi vanno respinte tutte le ipotesi di ricostruzione contabile prospettate dal CTU, ciascuna delle quali si presenta viziata sotto almeno uno dei criteri sopra illustrati.
In particolare, l'ipotesi n. 1 prevede il conteggio degli interessi moratori al saggio di cui al
D. Lgs. 231/2002 dall'1.7.2002 (data di entrata in vigore della legge) al 30.10.2023 (data di deposito dell'elaborato peritale), inapplicabile per le ragioni sopra esposte;
l'ipotesi n. 2 considera come “base imponibile” degli interessi moratori la sorte capitale sommata agli interessi corrispettivi, in violazione del divieto di cumulo delle due tipologie di interesse;
l'ipotesi n. 3 applica gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 28.7.1994, atto di costituzione, replicando e, anzi, estendendo ad un più lungo periodo il vizio di cui all'ipotesi n. 1; l'ipotesi n. 4 applica gli interessi moratori al tasso legale per tutto il periodo, includendo, tuttavia, nella “base imponibile” gli interessi corrispettivi;
l'ipotesi n. 5, sviluppata su specifica richiesta dell'appellante nell'elaborato integrativo, elabora il calcolo con l'applicazione di una capitalizzazione trimestrale per l'intero periodo e del tasso di interesse moratorio di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal 28.7.1994, discostandosi doppiamente dai principi sopra indicati.
In conclusione, va confermata la statuizione di primo grado che, calcolando gli interessi fino al 21 ottobre 2022 sul capitale residuo via via decurtato dagli incontestati pagamenti parziali, imputati dapprima in conto interessi e poi in conto sorte capitale, al tasso ex art. 1284 co. 1 fino al 30.11.2018 e poi a quello ex art. 1284 co. 2 per il periodo successivo
(profilo, quest'ultimo, non rimesso in discussione con il necessario gravame incidentale da interporre su impulso della del Consiglio ha accertato un credito CP_1 CP_1
per capitale ed interessi in favore del di € 509.855,6, di cui € 198.308,09 per sorte Pt_1 capitale (€ 171.840,39 + € 26.467,7) ed € 311.547,51 per interessi. Detratta, quindi, la somma di € 489.552,49 corrisposta dalla in forza dell'ordinanza ex Controparte_1 art. 186 bis cpc emessa in corso di causa il 28.1.2020, il Tribunale ha accertato un credito residuo di € 20.203,11, su cui spettano gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 22 ottobre 2022 al soddisfo. Tenuto conto degli interessi maturati nelle more della presente
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decisione, il credito ammonta all'attualità ad € 26.528,35, di cui € 20.203,11 per sorte capitale ed € 6.325,24 per interessi.
Su tale esito non incide il contegno dell'Avvocatura Distrettuale, che ha richiamato le risultanze di prospetti contabili del proprio CT, da cui risulta un maggior credito a favore di
. Parte_1
Si rammenta, innanzitutto, che la consulenza tecnica di parte, "costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico", è "priva di autonomo valore probatorio" (Cass.
259/2013); anche allorquando il suo contenuto sia sfavorevole alla parte nel cui interesse essa abbia avuto ingresso, è escluso che abbia valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non essendo eventuali ammissioni del CT vincolanti per la parte rappresentata (Cass 21827/2013; Cass. 600/1996).
Ancora le conclusioni raggiunte in una perizia di parte "non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione" ex articolo 115 c.p.c. perché "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova” (Cass. 5362/2025).
E, allora, quanto alla produzione, tra i documenti offerti dalla , Controparte_1 dell'allegato n. 18, che contiene un prospetto elaborato dal CT dell'odierna appellata in applicazione del tasso di interesse moratorio ex D. Lgs 231/2002 a decorrere dal 28.7.1994
(documento in forza del quale la controparte ha sollecitato lo sviluppo da parte del CTU dell'ipotesi di calcolo n. 3), si rimarca che l'Avvocatura Distrettuale, negli scritti difensivi, si è espressamente discostata dal criterio ivi adottato, negandone il fondamento giuridico.
In relazione, invece, agli esiti della relazione del CTP dott. dal cui calcolo risulta Per_1
un credito residuo in favore di di € 523.696,74, è dirimente rilevare che il Parte_1 richiamo a tali risultanze è contraddetto dal contenuto delle allegazioni difensive sui legittimi criteri di calcolo degli interessi, nel cui accoglimento l'appellata ha continuato ad insistere fino agli scritti conclusionali.
In particolare, in tali scritti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ribadisce l'applicabilità, per tutto il periodo, del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., invocando a proprio favore l'ordinanza del 20.7.2020 resa in sede esecutiva, che ha interpretato in tal senso il titolo giudiziale, negando la debenza degli interessi moratori delle “transazioni commerciali”; ancora, impugna la richiesta avversaria di capitalizzazione degli interessi moratori, sottolineando che la sentenza della Corte di Appello di Napoli non riconosce alcun
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anatocismo. L'adesione al calcolo del proprio CT, che, come reso evidente dalla trasposizione fattane dall'Avvocatura, si fonda sull'applicazione, a decorrere dall'1.7.2002 di un “tasso di mora” diverso da quello legale e su una base comprensiva anche degli interessi già scaduti, in ragione di una malintesa natura composta degli interessi moratori, è, dunque, soltanto “apparente”, siccome incongrua con le contestazioni in diritto dalle quali l'Avvocatura non ha mai receduto.
Difetta, allora, l'univocità necessaria per far discendere dal contegno difensivo dell'appellata una rinuncia ai motivi di opposizione a precetto e alla conclusione sulla conferma della statuizione di primo grado rassegnata nella comparsa di costituzione del presente grado. Del resto, l'abdicazione all'accertamento del credito secondo le norme di diritto che presidiano la materia delle obbligazioni pecuniarie può avere accesso ed avallo, in sede processuale, soltanto in una prospettiva transattiva, ove la somma offerta venga riconosciuta a tacitazione di ogni altra pretesa al fine di porre fine alla lite. In tal caso il giudice adito, verificati i presupposti del venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, non emette una pronuncia sul merito della controversia, limitandosi a dichiarare la cessazione della materia del contendere, implicante che le parti formulino conclusioni conformi (Cass. 5188/2015). Nella specie, tale condizione difetta, sia perché non è chiaramente esplicitata dall'Avvocatura l'intenzione di formulare una proposta di siffatta natura, sia ove si consideri che le parti sono rimaste anche in limine litis su posizioni estremamente distanti, senza che la soluzione di calcolo prospettata dal CTP dott. Per_1 abbia trovato alcuna accettazione da parte del nell'ottica del raggiungimento di una Pt_1
intesa transattiva, per sua natura necessariamente bilaterale.
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello sul mancato riconoscimento degli importi dovuti al a titolo di spese di CCTTUU poste dalla sentenza della Corte di Appello di Pt_1
Napoli integralmente a carico dell'odierna appellata.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che: l'importo liquidato in favore del
CTU ing. con decreto del 15.12.1999 ammonta ad € 2.187,20, del quale l'odierna Per_2 appellata ha corrisposto la metà (€ 1.093,60) in data 11.10.2001, sicché il credito residuo in favore del è pari ad € 1.732,13, 0di cui € 1.210,39 quale sorte capitale ed € 521,74 Pt_1 per interessi legali;
l'importo liquidato in favore dell'ing. ammonta ad € 5.033,00 CP_2 sul quale spettano al gli interessi legali dalla data dell'esborso eseguito al CTU in Pt_1
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda data 20.12.2011, per una somma complessiva di € 5.931,88 (di cui € 898,88 per interessi);
l'importo liquidato in favore dell'arch. ammonta ad € 3.625,75, sul quale spettano Per_3 al gli interessi legali dalla data dell'esborso eseguito al CTU in data 22.1.2014, per Pt_1
una somma complessiva di € 4.087,96 (di cui € 462,21 per interessi).
Il totale delle spese tecniche per capitale ed interessi è pari, in conclusione, ad € 11.751,97.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con assorbimento del motivo di gravame sul governo delle spese di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
È utile rimarcare che l'opposizione esecutiva è un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione e come tale soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c..
Le spese di lite vanno, dunque, poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3, Sentenza n.
5061 del 05/03/2007, Rv. 595493; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del 28/06/2010 (Rv. 613860).
Nel caso di specie, alla fine del giudizio è emerso che il creditore esecutante ha chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente quella dovuta (segnatamente, quanto al credito per capitale ed interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità di requisizione, €
2.530.986,75 come maturata al 30 giugno 2018 a fronte della misura di € 509.855,6 accertato in primo grado come dovuto al 21.10.2022, su cui è stata, poi, operata la decurtazione del pagamento di € 489.552,49 intervenuto in corso di causa in esecuzione
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. resa in data 28.1.2020. A tale importo va aggiunto quello delle spese tecniche di CC.TT.UU, su cui il motivo di appello del è risultato Pt_1 fondato.
La è risultata, dunque, rispetto ai motivi di opposizione, Controparte_1 parzialmente vittoriosa e, in quanto tale, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non può essere condannata alla refusione delle spese di lite, residuando margine solo per una parziale compensazione (Cass. Civ. Sezioni Unite 32061/2022).
Nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudicante nella determinazione della concreta misura della compensazione, tenuto conto della differenza tra importo precettato e quello dovuto, della opinabilità della questione della interpretazione sulla nozione di interessi “legali” recata dal titolo esecutivo giudiziale, risolta soltanto di recente dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. Un. civ., 7 maggio 2024, n. 12449), della incertezza contabile ricostruttiva che ha connotato il contegno processuale dell'odierna appellata e dell'accoglimento parziale del gravame sulla spettanza delle spese di CC.TT.UU, le spese del doppio grado vengono compensate nella misura di 3/4, cedendo per il restante 1/4 a carico di . Parte_1
3.1 Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 4.000.000,00, determinato in relazione all'importo precettato (€
2.548.496,41) e quello “disputatum” in appello (€ 2.328.495,76), in applicazione del principio secondo cui, qualora la parte cui sia stato notificato il precetto contesti il diritto della controparte di richiedere in tutto o in parte la somma precettata, vertendosi in ipotesi di opposizione all'esecuzione, il valore della causa si determina con riferimento all'intero ammontare del credito per cui si procede e non in base alla somma contestata, anche nell'ipotesi in cui la contestazione riguardi solo gli interessi o voci di spesa maturati dopo il
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rilascio del titolo esecutivo (Cass. 9755/1998; Cass. 5043/1990; vedi, altresì, Cass.
38370/2021, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al
"peso" economico delle controversie e dunque, per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede).
3.2 Quanto alle spese di CTU del presente grado, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie
(Cass. 22647/2013).
Esse si ripartiscono definitivamente nella misura di ½ a carico di ciascuna delle parti, posto che l'indagine peritale, sollecitata dall'appellante con istanza cui ha prestato adesione l'appellata, è stata disposta nell'interesse comune, sebbene sia risultata, poi, ininfluente ai fini della decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 10721/2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 26.528,35 - di cui € 20.203,11 per sorte capitale ed €
6.325,24 per interessi - il credito di per capitale ed interessi Parte_1
sull'indennità di requisizione e in € 11.751,97 il credito di per Parte_1 spese tecniche di CC.TT.UU, nei limiti del cui complessivo importo conserva efficacia il precetto opposto;
2) compensa nella misura di ¾ le spese di lite del doppio grado e condanna Pt_1
alla refusione, in favore della del
[...] Controparte_1 restante ¼, che in tale ridotta misura liquida, per il primo grado, in € 276,93 per spese ed € 12.334,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado,
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in € 7.820,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella rispettiva misura di ½ le spese di CTU del presente grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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