Articolo 1 della Legge 13 luglio 1966, n. 657
Articolo 2
Versione
11 settembre 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro;
Convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;
Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.
Entrata in vigore il 11 settembre 1966