Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 marzo 1962
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Versione
20 settembre 1964
Art. 12. ((Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanita' e composta di:
a) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
La Commissione superiore e' presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.
In caso di necessita' la Commissione puo' essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanita'))
Entrata in vigore il 20 settembre 1964