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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10301/2018 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il 10.01.1972 Parte_1
( rappresentato e difeso dall'avv. Alfio C.F._1
Cuzzubo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] CP_1
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio C.F._2
Martinez e Sophia Rita Piccolo,, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 11 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2018, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Sant'Agata Li Battiati il 28.07.1997. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio è nato il figlio il ER
31.03.1999, portatore di handicap, e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza di questo Tribunale emessa in data
29.8.2012.
Ha concluso chiedendo il collocamento di presso di sé, ER
ponendo a carico della resistente un assegno di mantenimento per il figlio di € 200,00 (domanda abbandonata in comparsa conclusionale),
e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nonché dell'assegno di mantenimento disposti in separazione in favore della moglie.
Si è costituita la quale, ha concluso chiedendo di CP_1
collocare il figlio presso di sé, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di € 250,00, oltre ad un assegno divorzile di € 200,00.
All'udienza presidenziale del 15.5.2019, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in seguito, con provvedimento del
23/02/2024 del Presidente della Sezione, preceduto dal provvedimento del Presidente del Tribunale del 19/02/2024, è stato designato un nuovo Giudice relatore in sostituzione del precedente.
Fissata dinanzi al nuovo relatore l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
_______________
pagina 2 di 11 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data
dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
2997/2012 di questo Tribunale, emessa in data 18.5.2012).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di pagina 3 di 11 separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.7.1997 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati, Anno 1997, Atto n. 57,
Parte II Serie A.
Nulla va statuito in relazione all'affidamento e al collocamento di figlio maggiorenne delle parti, portatore di handicap in ER situazione di gravità, in quanto, ai sensi dell'art. art. 337-septies c.c., vanno applicate ai figli maggiorenni affetti da grave handicap le stesse disposizioni riguardo al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minorenni, ma va certamente esclusa la disciplina sull'affidamento che, invece, risulta applicabile soltanto a questi ultimi.
Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano
figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337-septies c.c. (già
art. 155-quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione
della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. civ. n.
2670/2023).
In caso contrario, infatti, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire. Per contro, ciò potrà essere accertato, eventualmente, in via parziale o totale, soltanto nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (Cass. Civ. n. 24/07/2012, n. 12977).
pagina 4 di 11 Con riguardo al contributo per il mantenimento di da ER
porre a carico del genitore non coabitante va osservato quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica che maggiorenne, ER
coabita con la madre.
Egli è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (rectius, adesso: “persona con necessità di sostegno intensivo”).
In ordine al mantenimento in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, la Suprema Corte ha rilevato che “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai
figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex
art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap
grave, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la
minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni” (Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819).
Per il riconoscimento di detto contributo, quindi, “non è sufficiente che il figlio da mantenere sia portatore di handicap, ai
sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, occorrendo - stante
l'inequivoca previsione dell'art. 337-septies c.c., comma 2, - che il
medesimo sia portatore di "handicap grave", a norma del comma 3 medesima disposizione. Ne discende che il giudice di merito è tenuto
ad accertare in fatto, ai fini di decidere circa la spettanza, o meno, di tale contributo, se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore
di un handicap grave, ai sensi della norma succitata, ossia se "la pagina 5 di 11 minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", ai sensi della L. n. 104 del 1992,
art. 3, comma 3,. In caso contrario, la condizione giuridica del figlio - non assimilabile a quella del minore - sarà rapportabile allo status del figlio maggiorenne.” (Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819).
In altri termini, ai fini della spettanza o meno del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne con disabilità, occorre verificare se egli sia portatore o meno di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
In caso affermativo, il contributo a favore del figlio maggiorenne portatore di handicap grave è dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore, e ciò in quanto in favore del figlio maggiorenne nella condizione prevista dall'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 trova piena applicazione la medesima disciplina relativa al contributo al mantenimento per il minore (Cassazione civile sez. I,
29/07/2021, n.21819).
In caso contrario, laddove sussista una situazione di handicap
NON grave ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, la condizione giuridica del figlio non è assimilabile a quella del minore bensì è rapportabile allo status del figlio maggiorenne.
Orbene.
Nel caso di specie, è ampiamente provato che - il quale ER coabita con la madre e già beneficiario dell'indennità di accompagnamento - è altresì soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del
1992.
La superiore condizione, invero, risulta da documentazione medica di provenienza pubblica, essendo stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica che ha diagnosticato “ritardo mentale medio in soggetto con sindrome di Gilles - Tourette ed pagina 6 di 11 epilessia in trattamento farmacologico con antiepilettici e neurolettici atipici. Usufruisce di integrazione scolastica. Necessita di costante
supervisione per il normale svolgimento di atti della vita di relazione.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la
Commissione Medica riconosce l'interessato: Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art-. 3) - Revisione: NO” (V. verbale della visita del 06/11/2017 della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap).
Il comprovato stato di invalidità provoca, altresì, la “permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, con conseguente riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento (cfr. verbale
Commissione Medica INPS del 9.11.2017).
In applicazione dei superiori principi, condivisi dal Collegio e dai quali non v'è ragione di discostarsi, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento di ER
infatti, sebbene abbia raggiunto la maggiore età, è
[...]
soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, sicché il contributo per il suo mantenimento è dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore
(Cassazione civile sez. I, n. 21819/2021 cit.).
La sua condizione, invero, è tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
A ciò si aggiunga che, per come emerge dalla copiosa documentazione medica anche di provenienza pubblica, il figlio non è in grado di raggiungere l'autosufficienza economica, atteso che la patologia da cui è affetto lo rende inabile a qualsiasi attività lavorativa, necessitando di assistenza continua anche per lo svolgimento delle più
elementari attività; i benefici assistenziali di cui beneficia, poi, non pagina 7 di 11 implicano il conseguimento di un'indipendenza economica, dovendo, peraltro, impiegare le modeste somme da lui percepite, in terapie ed attività assistenziali.
Non meritano accoglimento, quindi, le doglianze di parte ricorrente, il quale ha dedotto che frequenta un corso ER
professionale per collaboratore di cucina, preludendo ad un suo imminente ingresso nel mercato del lavoro.
Tale circostanza è smentita dalla relazione della commissione medica che ha ritenuto totalmente e permanentemente inidoneo ER
al lavoro (e, anche ove lo fosse, non appare ipotizzabile, in virtù del grave handicap di cui è portatore, un facile e proficuo ingresso nel mondo del lavoro) e, comunque, non esclude il contributo per il suo mantenimento in quanto - per come sopra evidenziato - è dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore.
Per quanto sopra, ritiene il Collegio che sia congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 250,00, da versare entro giorno 5 di ogni ER
mese e da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nulla va disposto sulla casa coniugale in assenza di domanda formulata dalla resistente (v. conclusioni contenute nella memoria di costituzione) la quale, peraltro, ha ammesso di non vivere nella casa familiare e di essersi trasferita in altro immobile.
In ordine alla domanda con cui ha chiesto porre a CP_1
carico di controparte un assegno divorzile si osserva quanto segue.
In base all' art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del pagina 8 di 11 matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ.,
08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del pagina 9 di 11 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda in esame è meritevole di accoglimento, avendo la resistente compiutamente allegato la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
L'istante, infatti, in applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte, ha dedotto di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e professionali per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia, in virtù di una scelta resa necessaria per la cura e l'accudimento di portatore di grave handicap che “necessita di assistenza ER continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani” (cfr. relazione commissione medica INPS del 9.11.2017).
In proposito non può non assumere rilievo la circostanza che sin dalla tenera età di la convenuta si è trovata ad essere l'unico ER
genitore a poterlo assistere in quanto, nel 2008, il ricorrente si è allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi, successivamente, per motivi lavorativi, a Bologna, così costruendo le proprie fortune lavorative, a differenza della resistente che non ha potuto inserirsi, per le suesposte ragioni di natura assistenziale, nel mondo del lavoro.
L'attuale stato di disoccupazione, pertanto, non può essere attribuito all'inerzia della resistente, la quale, si è trovata, suo malgrado, nella oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa per far fronte ai bisogni primari del figlio, assolvendo, così agli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale;
quand'anche fosse ipotizzabile, sarebbe comunque inverosimile, un attuale inserimento nel mercato del lavoro, oltre che per ragioni legate alla costante cura pagina 10 di 11 del figlio, anche per età anagrafica che, in assenza di esperienze pregresse, rende particolarmente difficile il reperimento di una attività
lavorativa.
Alla luce delle suddette considerazioni, va riconosciuto alla convenuta un assegno divorzile da determinarsi in euro 200,00 mensili.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10301/2018 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e il 28.7.1997 e Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li
Battiati Anno 1997, Atto n. 57, Parte II Serie A;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di CP_1 complessivi € 250,00 per il mantenimento di oltre al 50% ER
delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
Dispone che corrisponda entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese a un assegno divorzile di € 200,00 mensili, da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/4/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10301/2018 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il 10.01.1972 Parte_1
( rappresentato e difeso dall'avv. Alfio C.F._1
Cuzzubo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] CP_1
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio C.F._2
Martinez e Sophia Rita Piccolo,, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 11 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2018, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Sant'Agata Li Battiati il 28.07.1997. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio è nato il figlio il ER
31.03.1999, portatore di handicap, e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza di questo Tribunale emessa in data
29.8.2012.
Ha concluso chiedendo il collocamento di presso di sé, ER
ponendo a carico della resistente un assegno di mantenimento per il figlio di € 200,00 (domanda abbandonata in comparsa conclusionale),
e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nonché dell'assegno di mantenimento disposti in separazione in favore della moglie.
Si è costituita la quale, ha concluso chiedendo di CP_1
collocare il figlio presso di sé, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di € 250,00, oltre ad un assegno divorzile di € 200,00.
All'udienza presidenziale del 15.5.2019, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in seguito, con provvedimento del
23/02/2024 del Presidente della Sezione, preceduto dal provvedimento del Presidente del Tribunale del 19/02/2024, è stato designato un nuovo Giudice relatore in sostituzione del precedente.
Fissata dinanzi al nuovo relatore l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
_______________
pagina 2 di 11 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data
dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
2997/2012 di questo Tribunale, emessa in data 18.5.2012).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di pagina 3 di 11 separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.7.1997 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati, Anno 1997, Atto n. 57,
Parte II Serie A.
Nulla va statuito in relazione all'affidamento e al collocamento di figlio maggiorenne delle parti, portatore di handicap in ER situazione di gravità, in quanto, ai sensi dell'art. art. 337-septies c.c., vanno applicate ai figli maggiorenni affetti da grave handicap le stesse disposizioni riguardo al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minorenni, ma va certamente esclusa la disciplina sull'affidamento che, invece, risulta applicabile soltanto a questi ultimi.
Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano
figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337-septies c.c. (già
art. 155-quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione
della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. civ. n.
2670/2023).
In caso contrario, infatti, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire. Per contro, ciò potrà essere accertato, eventualmente, in via parziale o totale, soltanto nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (Cass. Civ. n. 24/07/2012, n. 12977).
pagina 4 di 11 Con riguardo al contributo per il mantenimento di da ER
porre a carico del genitore non coabitante va osservato quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica che maggiorenne, ER
coabita con la madre.
Egli è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (rectius, adesso: “persona con necessità di sostegno intensivo”).
In ordine al mantenimento in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, la Suprema Corte ha rilevato che “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai
figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex
art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap
grave, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la
minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni” (Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819).
Per il riconoscimento di detto contributo, quindi, “non è sufficiente che il figlio da mantenere sia portatore di handicap, ai
sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, occorrendo - stante
l'inequivoca previsione dell'art. 337-septies c.c., comma 2, - che il
medesimo sia portatore di "handicap grave", a norma del comma 3 medesima disposizione. Ne discende che il giudice di merito è tenuto
ad accertare in fatto, ai fini di decidere circa la spettanza, o meno, di tale contributo, se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore
di un handicap grave, ai sensi della norma succitata, ossia se "la pagina 5 di 11 minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", ai sensi della L. n. 104 del 1992,
art. 3, comma 3,. In caso contrario, la condizione giuridica del figlio - non assimilabile a quella del minore - sarà rapportabile allo status del figlio maggiorenne.” (Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819).
In altri termini, ai fini della spettanza o meno del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne con disabilità, occorre verificare se egli sia portatore o meno di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
In caso affermativo, il contributo a favore del figlio maggiorenne portatore di handicap grave è dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore, e ciò in quanto in favore del figlio maggiorenne nella condizione prevista dall'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 trova piena applicazione la medesima disciplina relativa al contributo al mantenimento per il minore (Cassazione civile sez. I,
29/07/2021, n.21819).
In caso contrario, laddove sussista una situazione di handicap
NON grave ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, la condizione giuridica del figlio non è assimilabile a quella del minore bensì è rapportabile allo status del figlio maggiorenne.
Orbene.
Nel caso di specie, è ampiamente provato che - il quale ER coabita con la madre e già beneficiario dell'indennità di accompagnamento - è altresì soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del
1992.
La superiore condizione, invero, risulta da documentazione medica di provenienza pubblica, essendo stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica che ha diagnosticato “ritardo mentale medio in soggetto con sindrome di Gilles - Tourette ed pagina 6 di 11 epilessia in trattamento farmacologico con antiepilettici e neurolettici atipici. Usufruisce di integrazione scolastica. Necessita di costante
supervisione per il normale svolgimento di atti della vita di relazione.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la
Commissione Medica riconosce l'interessato: Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art-. 3) - Revisione: NO” (V. verbale della visita del 06/11/2017 della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap).
Il comprovato stato di invalidità provoca, altresì, la “permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, con conseguente riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento (cfr. verbale
Commissione Medica INPS del 9.11.2017).
In applicazione dei superiori principi, condivisi dal Collegio e dai quali non v'è ragione di discostarsi, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento di ER
infatti, sebbene abbia raggiunto la maggiore età, è
[...]
soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, sicché il contributo per il suo mantenimento è dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore
(Cassazione civile sez. I, n. 21819/2021 cit.).
La sua condizione, invero, è tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
A ciò si aggiunga che, per come emerge dalla copiosa documentazione medica anche di provenienza pubblica, il figlio non è in grado di raggiungere l'autosufficienza economica, atteso che la patologia da cui è affetto lo rende inabile a qualsiasi attività lavorativa, necessitando di assistenza continua anche per lo svolgimento delle più
elementari attività; i benefici assistenziali di cui beneficia, poi, non pagina 7 di 11 implicano il conseguimento di un'indipendenza economica, dovendo, peraltro, impiegare le modeste somme da lui percepite, in terapie ed attività assistenziali.
Non meritano accoglimento, quindi, le doglianze di parte ricorrente, il quale ha dedotto che frequenta un corso ER
professionale per collaboratore di cucina, preludendo ad un suo imminente ingresso nel mercato del lavoro.
Tale circostanza è smentita dalla relazione della commissione medica che ha ritenuto totalmente e permanentemente inidoneo ER
al lavoro (e, anche ove lo fosse, non appare ipotizzabile, in virtù del grave handicap di cui è portatore, un facile e proficuo ingresso nel mondo del lavoro) e, comunque, non esclude il contributo per il suo mantenimento in quanto - per come sopra evidenziato - è dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore.
Per quanto sopra, ritiene il Collegio che sia congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 250,00, da versare entro giorno 5 di ogni ER
mese e da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nulla va disposto sulla casa coniugale in assenza di domanda formulata dalla resistente (v. conclusioni contenute nella memoria di costituzione) la quale, peraltro, ha ammesso di non vivere nella casa familiare e di essersi trasferita in altro immobile.
In ordine alla domanda con cui ha chiesto porre a CP_1
carico di controparte un assegno divorzile si osserva quanto segue.
In base all' art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del pagina 8 di 11 matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.
L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ.,
08/09/2021, n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del pagina 9 di 11 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che la domanda in esame è meritevole di accoglimento, avendo la resistente compiutamente allegato la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
L'istante, infatti, in applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte, ha dedotto di aver sacrificato le proprie aspettative lavorative e professionali per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia, in virtù di una scelta resa necessaria per la cura e l'accudimento di portatore di grave handicap che “necessita di assistenza ER continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani” (cfr. relazione commissione medica INPS del 9.11.2017).
In proposito non può non assumere rilievo la circostanza che sin dalla tenera età di la convenuta si è trovata ad essere l'unico ER
genitore a poterlo assistere in quanto, nel 2008, il ricorrente si è allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi, successivamente, per motivi lavorativi, a Bologna, così costruendo le proprie fortune lavorative, a differenza della resistente che non ha potuto inserirsi, per le suesposte ragioni di natura assistenziale, nel mondo del lavoro.
L'attuale stato di disoccupazione, pertanto, non può essere attribuito all'inerzia della resistente, la quale, si è trovata, suo malgrado, nella oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa per far fronte ai bisogni primari del figlio, assolvendo, così agli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale;
quand'anche fosse ipotizzabile, sarebbe comunque inverosimile, un attuale inserimento nel mercato del lavoro, oltre che per ragioni legate alla costante cura pagina 10 di 11 del figlio, anche per età anagrafica che, in assenza di esperienze pregresse, rende particolarmente difficile il reperimento di una attività
lavorativa.
Alla luce delle suddette considerazioni, va riconosciuto alla convenuta un assegno divorzile da determinarsi in euro 200,00 mensili.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10301/2018 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e il 28.7.1997 e Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li
Battiati Anno 1997, Atto n. 57, Parte II Serie A;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di CP_1 complessivi € 250,00 per il mantenimento di oltre al 50% ER
delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
Dispone che corrisponda entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese a un assegno divorzile di € 200,00 mensili, da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/4/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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