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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta in esito al provvedimento emesso in data 24.1.2025; lette le note conclusive depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza contestuale, da intendersi allegata al presente verbale (sentenza in calce).
Si comunichi.
Pisa, 9 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 09/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 668 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sarzana, Via Aurelia n. Parte_1 C.F._1
322 presso lo studio dell'avv. Simona Stilo, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrente appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliata in , Via Pietro Nenni n. 30 presso lo studio degli Avv.ti Silvia Salvini e Maria
ET TO, che la rappresentano e difendono come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- resistente appellata
Oggetto: “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)”.
Conclusioni delle parti: come da atti di parte e memorie conclusive.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado, proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento Parte_1
n. 769195A/2022/V del 16/2/2022 e n. 768056A/2022/V del 24/2/2022, entrambi elevati dalla Polizia CP_ Municipale di per infrazioni al Codice della Strada avvenute in data 15.02.2022 e 23.02.2022. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, la notificazione delle sanzioni avvenuta in data 18.08.2022, dunque oltre il termine decadenziale perentorio di 90 giorni dalla commessa violazione previsto dall'art. 201 D.lgs. 285/1992, in difetto di circostanze idonee a rimettere l'amministrazione notificante nei termini.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione attesa la regolarità della Controparte_1 notifica, in quanto: - un primo tentativo di notifica a mezzo posta era stato effettuato presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ma non aveva avuto esito positivo per irreperibilità, come da attestato postale del 22.03.2022 e del 17.03.2022; - effettuate ulteriori indagini a conferma dell'indirizzo di residenza del destinatario, in data 03.05.2022 e 19.04.2022 veniva dato incarico ai messi comunali di
Luni di procedere alla notifica;
- quest'ultima veniva regolarmente effettuata in data 18.08.2022.
Il Giudice di Pace adito, pur confermando che nel caso di specie non si erano verificate circostanze tali da consentire la rimessione in termini dell'ente notificante, accertava che la notifica era stata spedita nel termine perentorio di 90 giorni, ritenendo irrilevante la data del perfezionamento e, dunque, il giorno dell'effettiva conoscenza della notifica in capo al destinatario. Per dette ragioni, con sentenza n. 778 del 23.12.2022 rigettava l'opposizione di Parte_1
Quest'ultimo, con ricorso in appello depositato in data 22.02.2023, in questa sede ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dei verbali di accertamento impugnati.
A fondamento dell'appello, il ricorrente ha dedotto l'errata applicazione della normativa di riferimento da parte del giudice di prime cure, nonché il travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione contestata. In particolare, l'appellante ha dedotto: - che il dies a quo per la notificazione decorre dall'avvenuta violazione;
- che non ha mai trasferito la propria residenza, di talché non vi sono le condizioni per la rimessione in termini dell'ente provinciale;
- che la notifica, nel caso di specie, è avvenuta a mani del messo comunale, di talché non trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica tipicamente riconosciuti in caso di notifica a mezzo postale;
- che la raccomandata inviata dalla PROVINCIA al Comune di Luni non costituisce parte del processo notificatorio, trattandosi di un mero scambio di atti tra due enti rispetto al quale il destinatario è estraneo;
- che, per l'effetto, rileva il giorno in cui il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto
(18.08.22) non il momento in cui la PROVINCIA ha dato incarico al Comune di provvedere alla notificazione.
Con comparsa del 27.07.2023 si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La difesa appellata ha condiviso l'iter motivazionale del giudice di prime cure, precisando che lo stesso non ha indebitamente rimesso in termini l'ente notificante, bensì ha fatto corretta applicazione delle norme di riferimento valorizzando l'avvenuto incarico al messo comunale per la notificazione nei termini di legge a ciò disposti.
La causa, istruita in via documentale, è stata assegnata a questo giudice in data 05.08.2025.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna, sostituita da note scritte, e hanno altresì precisato le rispettive conclusioni.
*****
1. La controversia trae origine dalle violazioni del Codice della Strada addebitate dall'ente provinciale appellato a In particolare, si tratta di violazioni dell'art. 142, comma 8 D.lgs. 285/1992 Parte_1 nelle date 15.02.2022 e 23.02.2022. Non è contestato tra le parti (art. 115 c.p.c.) che la notifica dei verbali di accertamento si sia perfezionata in data 18.08.2022 e, dunque, è da quella data che il destinatario ne ha avuto piena conoscenza.
Oggetto del disputatum è la tempestività della notifica, avuto riguardo all'invio e al perfezionamento della stessa.
La difesa appellante, infatti, ha assunto la tardività della notifica, per essere il plico giunto a conoscenza del destinatario oltre il termine di 90 giorni, e ciò pur in difetto di circostanze idonee a legittimare il ritardo dell'amministrazione procedente;
secondo la , invece, Controparte_1
l'iter di notifica si sarebbe regolarmente svolto, avendo la stessa tentato una notifica a mezzo posta e, stante l'esito infruttuoso, incaricato il messo comunale di provvedere nei termini di legge.
2. La controversia, pertanto, verte di un'unica questione di diritto (corrispondente all'unico motivo di appello) concernente l'accertamento della tempestività/tardività della notifica dei verbali di accertamento, con conseguente vaglio della validità degli stessi.
3. L'appello è infondato.
Infatti, l'art. 201 D.lgs. 285/1992 consente – a fronte di motivate esigenze – di contestare la violazione non nell'immediatezza del suo verificarsi, ma entro i successivi 90 giorni mediante uno degli iter di notifica e con le modalità espressamente indicati al comma 3 del medesimo articolo;
tra questi, vi è la notifica a mezzo posta o mediante messo comunale.
3.1. Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 201 Cod. Strada, si rileva come il giudice di prime cure abbia correttamente riferito detto termine iniziale alle date in cui la violazione è stata riscontrata, ossia il 15 e il 23 febbraio 2022. Detta conclusione risulta corretta, atteso che nel caso che ne occupa l'appellante ha mantenuto la residenza presso Luni, Via Cantinone
n. 13 senza variazioni idonee ad ingenerare incertezza, nell'amministrazione procedente, circa il luogo ove effettuare la notifica. Ciò conformemente al principio di diritto ormai consolidato, secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli
o negli atti dello stato civile. Tale ipotesi residuale, …omissis… è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (Cass. Civ. sez. 6,
21.03.2018, n. 7066).
Alcuna censura, dunque, può essere mossa avverso il provvedimento di primo grado sotto il profilo in esame.
3.2. La pronuncia di primo grado è corretta anche laddove la notifica è stata ritenuta tempestiva.
Stando alla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, la ha CP_1 CP_1 tentato una prima notifica a mezzo posta nel termine di 90 giorni. Segnatamente, risulta un tentativo di consegna in data 22.03.2022 per il verbale n. 768056A/2022/V e un tentativo di consegna in data
17.03.2022 per il verbale n. 769195A/2022/V. Entrambi gli itinera di notifica, tuttavia, hanno avuto esito negativo, così come si evince dagli attestati rilasciati dall'ufficio postale che indicano, quale causa della mancata consegna, l'irreperibilità del destinatario – e, ciò nonostante l'indirizzo fosse quello corretto, ove tutt'ora risiede l'appellante.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che, fermo il mancato perfezionamento della notifica, l'amministrazione procedente non è stata negligente nell'individuare l'indirizzo del destinatario, avendo anzi indicato all'ufficio postale quello corretto.
Ancora, la ha incaricato l'ente locale competente di provvedere alla notifica Controparte_1 mediante consegna a cura del messo comunale. Detto incarico risulta conferito nelle date del
03.05.2022 (n. prot. 0018905) e del 19.04.2022 (n. prot. 0017049).
Ne deriva che, dalla violazione del 15.02.2022 l'incarico per la notifica è stato conferito 63 giorni dopo (19.04.2022), entro i termini di cui all'art. 201 Cod. Strada;
lo stesso dicasi per la violazione del
23.02.2022, per la quale la richiesta di notifica a mezzo del messo comunale è stata inoltrata 69 giorni dopo (03.05.2022). Tanto basta a ritenere la notifica tempestiva.
A tale conclusione si addiviene in ragione del principio della scissione degli effetti nella notificazione che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in casi analoghi a quello de quo (Cass. Civ. sez. 2, 28.11.2017, n. 28388). Trattasi di un principio ermeneutico già espresso dalla Corte costituzionale in relazione agli atti processuali e, stante la portata generale dello stesso, valevole per le notifiche dei verbali di accertamento come nel caso di specie. L'estensione del principio in esame, come chiarita dalla Suprema Corte e correttamente applicata dal giudice di prime cure, si giustifica in ragione della ratio fondante lo stesso: lo scopo è quello di evitare la decadenza del soggetto onerato della notifica laddove il decorso del tempo dipenda da circostanze fuori dalla disponibilità e dal controllo dello stesso (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 12332/2017). Di contro, per la medesima ragione, la notifica si considera la data del perfezionamento della notifica per il decorso dei termini di impugnazione previsti ex lege a favore del destinatario della contestazione.
4. Concludendo, la notifica risulta essere tempestiva per avere l'ente provinciale provveduto ai necessari incombenti nel termine di legge di 90 giorni, a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni, divenendo dunque irrilevante in questa sede la data del perfezionamento della notifica, avvenuta pacificamente il successivo 18.08.2022.
5. Ne deriva l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, della bassa complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono le condizioni per la condanna dell'appellante al versamento di una ulteriore importo pari al contributo unificato, da versarsi in favore dell'erario a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 778 emessa dal Giudice di Pace di CP_
in data 23.12.2022;
CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della appellata, CP_1 che si liquidano in € 332,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento in favore dell'erario di un ulteriore importo pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Pisa, all'udienza scritta del 9/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, tenuta nelle forme della trattazione scritta in esito al provvedimento emesso in data 24.1.2025; lette le note conclusive depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza contestuale, da intendersi allegata al presente verbale (sentenza in calce).
Si comunichi.
Pisa, 9 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 09/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 668 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sarzana, Via Aurelia n. Parte_1 C.F._1
322 presso lo studio dell'avv. Simona Stilo, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrente appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliata in , Via Pietro Nenni n. 30 presso lo studio degli Avv.ti Silvia Salvini e Maria
ET TO, che la rappresentano e difendono come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- resistente appellata
Oggetto: “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)”.
Conclusioni delle parti: come da atti di parte e memorie conclusive.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado, proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento Parte_1
n. 769195A/2022/V del 16/2/2022 e n. 768056A/2022/V del 24/2/2022, entrambi elevati dalla Polizia CP_ Municipale di per infrazioni al Codice della Strada avvenute in data 15.02.2022 e 23.02.2022. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, la notificazione delle sanzioni avvenuta in data 18.08.2022, dunque oltre il termine decadenziale perentorio di 90 giorni dalla commessa violazione previsto dall'art. 201 D.lgs. 285/1992, in difetto di circostanze idonee a rimettere l'amministrazione notificante nei termini.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione attesa la regolarità della Controparte_1 notifica, in quanto: - un primo tentativo di notifica a mezzo posta era stato effettuato presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ma non aveva avuto esito positivo per irreperibilità, come da attestato postale del 22.03.2022 e del 17.03.2022; - effettuate ulteriori indagini a conferma dell'indirizzo di residenza del destinatario, in data 03.05.2022 e 19.04.2022 veniva dato incarico ai messi comunali di
Luni di procedere alla notifica;
- quest'ultima veniva regolarmente effettuata in data 18.08.2022.
Il Giudice di Pace adito, pur confermando che nel caso di specie non si erano verificate circostanze tali da consentire la rimessione in termini dell'ente notificante, accertava che la notifica era stata spedita nel termine perentorio di 90 giorni, ritenendo irrilevante la data del perfezionamento e, dunque, il giorno dell'effettiva conoscenza della notifica in capo al destinatario. Per dette ragioni, con sentenza n. 778 del 23.12.2022 rigettava l'opposizione di Parte_1
Quest'ultimo, con ricorso in appello depositato in data 22.02.2023, in questa sede ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dei verbali di accertamento impugnati.
A fondamento dell'appello, il ricorrente ha dedotto l'errata applicazione della normativa di riferimento da parte del giudice di prime cure, nonché il travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione contestata. In particolare, l'appellante ha dedotto: - che il dies a quo per la notificazione decorre dall'avvenuta violazione;
- che non ha mai trasferito la propria residenza, di talché non vi sono le condizioni per la rimessione in termini dell'ente provinciale;
- che la notifica, nel caso di specie, è avvenuta a mani del messo comunale, di talché non trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica tipicamente riconosciuti in caso di notifica a mezzo postale;
- che la raccomandata inviata dalla PROVINCIA al Comune di Luni non costituisce parte del processo notificatorio, trattandosi di un mero scambio di atti tra due enti rispetto al quale il destinatario è estraneo;
- che, per l'effetto, rileva il giorno in cui il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto
(18.08.22) non il momento in cui la PROVINCIA ha dato incarico al Comune di provvedere alla notificazione.
Con comparsa del 27.07.2023 si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La difesa appellata ha condiviso l'iter motivazionale del giudice di prime cure, precisando che lo stesso non ha indebitamente rimesso in termini l'ente notificante, bensì ha fatto corretta applicazione delle norme di riferimento valorizzando l'avvenuto incarico al messo comunale per la notificazione nei termini di legge a ciò disposti.
La causa, istruita in via documentale, è stata assegnata a questo giudice in data 05.08.2025.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna, sostituita da note scritte, e hanno altresì precisato le rispettive conclusioni.
*****
1. La controversia trae origine dalle violazioni del Codice della Strada addebitate dall'ente provinciale appellato a In particolare, si tratta di violazioni dell'art. 142, comma 8 D.lgs. 285/1992 Parte_1 nelle date 15.02.2022 e 23.02.2022. Non è contestato tra le parti (art. 115 c.p.c.) che la notifica dei verbali di accertamento si sia perfezionata in data 18.08.2022 e, dunque, è da quella data che il destinatario ne ha avuto piena conoscenza.
Oggetto del disputatum è la tempestività della notifica, avuto riguardo all'invio e al perfezionamento della stessa.
La difesa appellante, infatti, ha assunto la tardività della notifica, per essere il plico giunto a conoscenza del destinatario oltre il termine di 90 giorni, e ciò pur in difetto di circostanze idonee a legittimare il ritardo dell'amministrazione procedente;
secondo la , invece, Controparte_1
l'iter di notifica si sarebbe regolarmente svolto, avendo la stessa tentato una notifica a mezzo posta e, stante l'esito infruttuoso, incaricato il messo comunale di provvedere nei termini di legge.
2. La controversia, pertanto, verte di un'unica questione di diritto (corrispondente all'unico motivo di appello) concernente l'accertamento della tempestività/tardività della notifica dei verbali di accertamento, con conseguente vaglio della validità degli stessi.
3. L'appello è infondato.
Infatti, l'art. 201 D.lgs. 285/1992 consente – a fronte di motivate esigenze – di contestare la violazione non nell'immediatezza del suo verificarsi, ma entro i successivi 90 giorni mediante uno degli iter di notifica e con le modalità espressamente indicati al comma 3 del medesimo articolo;
tra questi, vi è la notifica a mezzo posta o mediante messo comunale.
3.1. Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 201 Cod. Strada, si rileva come il giudice di prime cure abbia correttamente riferito detto termine iniziale alle date in cui la violazione è stata riscontrata, ossia il 15 e il 23 febbraio 2022. Detta conclusione risulta corretta, atteso che nel caso che ne occupa l'appellante ha mantenuto la residenza presso Luni, Via Cantinone
n. 13 senza variazioni idonee ad ingenerare incertezza, nell'amministrazione procedente, circa il luogo ove effettuare la notifica. Ciò conformemente al principio di diritto ormai consolidato, secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli
o negli atti dello stato civile. Tale ipotesi residuale, …omissis… è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (Cass. Civ. sez. 6,
21.03.2018, n. 7066).
Alcuna censura, dunque, può essere mossa avverso il provvedimento di primo grado sotto il profilo in esame.
3.2. La pronuncia di primo grado è corretta anche laddove la notifica è stata ritenuta tempestiva.
Stando alla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, la ha CP_1 CP_1 tentato una prima notifica a mezzo posta nel termine di 90 giorni. Segnatamente, risulta un tentativo di consegna in data 22.03.2022 per il verbale n. 768056A/2022/V e un tentativo di consegna in data
17.03.2022 per il verbale n. 769195A/2022/V. Entrambi gli itinera di notifica, tuttavia, hanno avuto esito negativo, così come si evince dagli attestati rilasciati dall'ufficio postale che indicano, quale causa della mancata consegna, l'irreperibilità del destinatario – e, ciò nonostante l'indirizzo fosse quello corretto, ove tutt'ora risiede l'appellante.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che, fermo il mancato perfezionamento della notifica, l'amministrazione procedente non è stata negligente nell'individuare l'indirizzo del destinatario, avendo anzi indicato all'ufficio postale quello corretto.
Ancora, la ha incaricato l'ente locale competente di provvedere alla notifica Controparte_1 mediante consegna a cura del messo comunale. Detto incarico risulta conferito nelle date del
03.05.2022 (n. prot. 0018905) e del 19.04.2022 (n. prot. 0017049).
Ne deriva che, dalla violazione del 15.02.2022 l'incarico per la notifica è stato conferito 63 giorni dopo (19.04.2022), entro i termini di cui all'art. 201 Cod. Strada;
lo stesso dicasi per la violazione del
23.02.2022, per la quale la richiesta di notifica a mezzo del messo comunale è stata inoltrata 69 giorni dopo (03.05.2022). Tanto basta a ritenere la notifica tempestiva.
A tale conclusione si addiviene in ragione del principio della scissione degli effetti nella notificazione che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in casi analoghi a quello de quo (Cass. Civ. sez. 2, 28.11.2017, n. 28388). Trattasi di un principio ermeneutico già espresso dalla Corte costituzionale in relazione agli atti processuali e, stante la portata generale dello stesso, valevole per le notifiche dei verbali di accertamento come nel caso di specie. L'estensione del principio in esame, come chiarita dalla Suprema Corte e correttamente applicata dal giudice di prime cure, si giustifica in ragione della ratio fondante lo stesso: lo scopo è quello di evitare la decadenza del soggetto onerato della notifica laddove il decorso del tempo dipenda da circostanze fuori dalla disponibilità e dal controllo dello stesso (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 12332/2017). Di contro, per la medesima ragione, la notifica si considera la data del perfezionamento della notifica per il decorso dei termini di impugnazione previsti ex lege a favore del destinatario della contestazione.
4. Concludendo, la notifica risulta essere tempestiva per avere l'ente provinciale provveduto ai necessari incombenti nel termine di legge di 90 giorni, a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni, divenendo dunque irrilevante in questa sede la data del perfezionamento della notifica, avvenuta pacificamente il successivo 18.08.2022.
5. Ne deriva l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, della bassa complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono le condizioni per la condanna dell'appellante al versamento di una ulteriore importo pari al contributo unificato, da versarsi in favore dell'erario a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 778 emessa dal Giudice di Pace di CP_
in data 23.12.2022;
CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della appellata, CP_1 che si liquidano in € 332,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento in favore dell'erario di un ulteriore importo pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Pisa, all'udienza scritta del 9/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino