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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, riunita in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
All'esito dell'udienza cartolare del 05 dicembre 2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1722/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fresi Gian Mario, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Bologna, via G. Leopardi n.6; Appellante contro
(C.F. ), contumace; Controparte_1 C.F._2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Fabris e Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Jacopo Viani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Pivato, in Bologna, via Barberia n.13;
C.F. quale successore di , Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Geronimo La Russa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18; Appellati avverso la sentenza n. 762/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata in data 26.07.2024.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5/12/2025
pagina 1 di 4
Motivi della decisione
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna e Parte_1 Controparte_1 [...]
datrice di lavoro di quest'ultimo, in qualità di responsabile ex art 2049 c.c., al fine di CP_2 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione di cui assumeva essere rimasto vittima in data 17.06.2020 ad opera dell Si costituiva la predetta società, la CP_1 quale chiamava in giudizio a propria manleva la compagnia assicuratrice Controparte_4
(oggi . Controparte_3
In particolare, l'attore sosteneva di aver subito gravi lesioni a seguito della violenta lite occorsa con l la mattina del 17.06.2020 nei pressi del centro commerciale Esp di Ravenna, ove questi, CP_1 entrambi di professione camionisti, si trovavano alla guida dei propri autoarticolati, in attesa di effettuare operazioni di carico e scarico merci. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 762/2024 pubblicata in data 26.07.2024, respingeva la domanda attorea, ritenendo la dinamica della lite riferita dall'attore non conforme al vero, in quanto sconfessata dalle riprese video delle telecamere di sicurezza del centro commerciale, ritualmente prodotte dalla difesa di parte convenuta, dalle quali poteva evincersi che fosse stato il a dare Pt_1 inizio alla colluttazione e che l' avesse agito per legittima difesa e, pertanto, dichiarava il CP_1 convenuto esente da ogni responsabilità ex art 2044 c.c.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza, ritenendo inesatta la Parte_1 ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, insistendo per la condanna degli odierni appellati al risarcimento di tutti i danni subiti e reiterando, altresì, le richieste istruttorie di deposizione testimoniale e di espletamento di Ctu medico legale, già rigettate in primo grado. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello, in Controparte_2 Controparte_3 quanto inammissibile e manifestamente infondato sia in fatto che in diritto. Rimaneva contumace Controparte_1
*** Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati, non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dalla norma, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato. La ricostruzione fattuale fatta propria dal Tribunale trova riscontro nelle riprese video delle telecamere di sorveglianza del supermercato, già prodotte in primo grado. La visione di queste mostra, in un primo momento, il e l' intenti in una accesa
Pt_1 CP_1 discussione nelle adiacenze del veicolo condotto dall' Quest'ultimo, in più di un'occasione, CP_1 tenta di prendere le distanze dall'appellante e mantiene un atteggiamento volto a sedare la lite, voltandosi in direzione opposta al , portando le mani in tasca e avvicinandosi alla portiera del
Pt_1 proprio mezzo. La colluttazione prende avvio solo in un secondo momento, allorquando il , con
Pt_1 fare minaccioso e violento, si porta petto a petto all' il quale reagisce senza colpirlo. A CP_1 questo punto si vede l'appellante sferrare un pugno in direzione dell'appellato, che in risposta reagisce a sua volta con un pugno. Il visibilmente dolorante si ripiega su stesso, l' non inveisce
Pt_1 CP_1 ulteriormente. L'appellante torna, dunque, alla carica, assestando un calcio all'appellato, il quale risponde colpendolo a sua volta con un pugno e un calcio. I due si separano per alcuni istanti, fino a pagina 2 di 4 quando l'appellante non si riavvicina all' rincorrendolo e percuotendolo nel momento in qui CP_1 questo tenta di allontanarsi. Dopo di che, le due figure si spostano dietro al camion condotto dall' fino all'intervento degli addetti dei magazzini e delle forze dell'ordine. CP_1
Le contestazioni dell'appellante in ordine alla ricostruzione della vicenda non sono condivisibili. Nello specifico, quest'ultimo assume che la videoregistrazione sarebbe incompleta e che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto apprezzare gli eventi alla luce di più attendibili prove documentali, solo genericamente richiamate. Viene valorizzato a supporto di tale conclusione il fatto che il abbia Pt_1 riportato una frattura alla mandibola sinistra, mentre dal video delle telecamere di sorveglianza risulta che quest'ultimo sia stato colpito sul lato destro del volto. Ebbene, la prova della riconducibilità anche di tale lesione alla colluttazione con l' era onere CP_1 dell'appellante e non è stata fornita. Quest'ultimo si è limitato, infatti, ad allegare tale circostanza per dedurne l'incompletezza delle riprese video. Il video, in vero, riprende la lite nei suoi momenti salienti ed evidenzia come sia stato il ad Pt_1 aggredire fisicamente l' il quale ha reagito difendendosi ed utilizzando la propria forza fisica CP_1 al fine di arrestare l'aggressione, senza che la reazione sia mai andata oltre a quanto necessario a tale scopo. Correttamente, dunque, il giudice di primo ha riconosciuto il ricorrere nella vicenda in questione della causa di giustificazione di cui all'art 2044 cc. Ricorrere, infatti, il requisito della necessarietà della reazione difensiva, la quale va intesa come inevitabilità della stessa al fine di respingere il pericolo attuale di una offesa ingiusta. Nel caso di specie, a fronte della condotta aggressiva del , l'appellato si è trovato di fronte all'alternativa tra Pt_1 subire l'offesa in atto, nelle sue possibili evoluzioni, o reagire. La reazione risulta inoltre proporzionata e non eccedente allo scopo. Non ha alcuna rilevanza, infatti, l'evenienza che solo l'appellante abbia riportato gravi lesioni personali in seguito all'accaduto, in quanto è documentato che l'azione dell' si è estrinseca in una condotta violenta del tutto CP_1 similare a quella a lui rivolta. Vi è stata, dunque, proporzione sia nei i mezzi utilizzati sia tra i beni giuridici in conflitto. Va rilevato, altresì, che la circostanza allegata dall'appellante per cui la lite sarebbe stata provocata dall' che per primo avrebbe ingiuriato e minacciato l'appellante, non risulta provata. CP_1
Oltretutto, anche a volerla prendere per vera, non farebbe venir meno il carattere ingiusto dell'azione violenta posta in essere dall' , il quale per primo si è scagliato contro l'appellato. Pt_1
La ricorrenza nel caso di specie della legittima difesa è stata accertata anche dal Tribunale penale di Ravenna che, occupandosi della medesima vicenda, con sentenza n. 1024/2023, passata in giudicato, assolveva l' per il ricorrere della scriminante in questione. Per quanto tale pronuncia non CP_1 faccia stato nel processo civile risarcitorio, è ulteriore elemento che riprova l'infondatezza della domanda attorea, già rigettata in primo grado ed oggi riproposta. Da ultimo, risultano irrilevanti i mezzi di prova riproposti dall'appellante. Viene, infatti, richiesta una CTU medico legale per la valutazione economica delle lesioni subite dal e l'escussione di soggetti Pt_1 non presenti al momento della lite, i quali non possono apportare alcun elemento conoscitivo utile e dovrebbero -oltretutto- riferire su capitoli valutativi e generici (n.1) e superflui (n.2) Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014, novellato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione di valori prossimi ai medi tabellari quanto alla fase di studio e introduttiva e a valori prossimi ai minimi per le restanti, tenuto conto dell'attività istruttoria effettivamente svolta e del fatto che la decisione sia seguita a discussione orale, secondo il procedimento semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 4 Atteso l'esito, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., posto che la proposizione dell'appello si è basata su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, con iniziativa integrante un abuso della potestas agendi. Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsioni contenute nelle cd. Tabelle di Milano, in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibile della metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, in particolare della durata del processo, del valore della causa e delle difese svolte, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
762/2024 del Tribunale di Ravenna, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla refusione in favore di e delle Controparte_2 Controparte_3 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida -per ciascuna- in euro € 6734 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna l'appellata alla somma equitativamente determinata di euro € 3367 ex art 96 comma 3 c.p.c.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012;
Così deciso in Bologna il 05.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Maria Laura Benini Dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, riunita in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
All'esito dell'udienza cartolare del 05 dicembre 2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1722/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fresi Gian Mario, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Bologna, via G. Leopardi n.6; Appellante contro
(C.F. ), contumace; Controparte_1 C.F._2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Fabris e Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Jacopo Viani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Pivato, in Bologna, via Barberia n.13;
C.F. quale successore di , Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Geronimo La Russa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18; Appellati avverso la sentenza n. 762/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata in data 26.07.2024.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5/12/2025
pagina 1 di 4
Motivi della decisione
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna e Parte_1 Controparte_1 [...]
datrice di lavoro di quest'ultimo, in qualità di responsabile ex art 2049 c.c., al fine di CP_2 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione di cui assumeva essere rimasto vittima in data 17.06.2020 ad opera dell Si costituiva la predetta società, la CP_1 quale chiamava in giudizio a propria manleva la compagnia assicuratrice Controparte_4
(oggi . Controparte_3
In particolare, l'attore sosteneva di aver subito gravi lesioni a seguito della violenta lite occorsa con l la mattina del 17.06.2020 nei pressi del centro commerciale Esp di Ravenna, ove questi, CP_1 entrambi di professione camionisti, si trovavano alla guida dei propri autoarticolati, in attesa di effettuare operazioni di carico e scarico merci. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 762/2024 pubblicata in data 26.07.2024, respingeva la domanda attorea, ritenendo la dinamica della lite riferita dall'attore non conforme al vero, in quanto sconfessata dalle riprese video delle telecamere di sicurezza del centro commerciale, ritualmente prodotte dalla difesa di parte convenuta, dalle quali poteva evincersi che fosse stato il a dare Pt_1 inizio alla colluttazione e che l' avesse agito per legittima difesa e, pertanto, dichiarava il CP_1 convenuto esente da ogni responsabilità ex art 2044 c.c.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza, ritenendo inesatta la Parte_1 ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, insistendo per la condanna degli odierni appellati al risarcimento di tutti i danni subiti e reiterando, altresì, le richieste istruttorie di deposizione testimoniale e di espletamento di Ctu medico legale, già rigettate in primo grado. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello, in Controparte_2 Controparte_3 quanto inammissibile e manifestamente infondato sia in fatto che in diritto. Rimaneva contumace Controparte_1
*** Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati, non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dalla norma, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato. La ricostruzione fattuale fatta propria dal Tribunale trova riscontro nelle riprese video delle telecamere di sorveglianza del supermercato, già prodotte in primo grado. La visione di queste mostra, in un primo momento, il e l' intenti in una accesa
Pt_1 CP_1 discussione nelle adiacenze del veicolo condotto dall' Quest'ultimo, in più di un'occasione, CP_1 tenta di prendere le distanze dall'appellante e mantiene un atteggiamento volto a sedare la lite, voltandosi in direzione opposta al , portando le mani in tasca e avvicinandosi alla portiera del
Pt_1 proprio mezzo. La colluttazione prende avvio solo in un secondo momento, allorquando il , con
Pt_1 fare minaccioso e violento, si porta petto a petto all' il quale reagisce senza colpirlo. A CP_1 questo punto si vede l'appellante sferrare un pugno in direzione dell'appellato, che in risposta reagisce a sua volta con un pugno. Il visibilmente dolorante si ripiega su stesso, l' non inveisce
Pt_1 CP_1 ulteriormente. L'appellante torna, dunque, alla carica, assestando un calcio all'appellato, il quale risponde colpendolo a sua volta con un pugno e un calcio. I due si separano per alcuni istanti, fino a pagina 2 di 4 quando l'appellante non si riavvicina all' rincorrendolo e percuotendolo nel momento in qui CP_1 questo tenta di allontanarsi. Dopo di che, le due figure si spostano dietro al camion condotto dall' fino all'intervento degli addetti dei magazzini e delle forze dell'ordine. CP_1
Le contestazioni dell'appellante in ordine alla ricostruzione della vicenda non sono condivisibili. Nello specifico, quest'ultimo assume che la videoregistrazione sarebbe incompleta e che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto apprezzare gli eventi alla luce di più attendibili prove documentali, solo genericamente richiamate. Viene valorizzato a supporto di tale conclusione il fatto che il abbia Pt_1 riportato una frattura alla mandibola sinistra, mentre dal video delle telecamere di sorveglianza risulta che quest'ultimo sia stato colpito sul lato destro del volto. Ebbene, la prova della riconducibilità anche di tale lesione alla colluttazione con l' era onere CP_1 dell'appellante e non è stata fornita. Quest'ultimo si è limitato, infatti, ad allegare tale circostanza per dedurne l'incompletezza delle riprese video. Il video, in vero, riprende la lite nei suoi momenti salienti ed evidenzia come sia stato il ad Pt_1 aggredire fisicamente l' il quale ha reagito difendendosi ed utilizzando la propria forza fisica CP_1 al fine di arrestare l'aggressione, senza che la reazione sia mai andata oltre a quanto necessario a tale scopo. Correttamente, dunque, il giudice di primo ha riconosciuto il ricorrere nella vicenda in questione della causa di giustificazione di cui all'art 2044 cc. Ricorrere, infatti, il requisito della necessarietà della reazione difensiva, la quale va intesa come inevitabilità della stessa al fine di respingere il pericolo attuale di una offesa ingiusta. Nel caso di specie, a fronte della condotta aggressiva del , l'appellato si è trovato di fronte all'alternativa tra Pt_1 subire l'offesa in atto, nelle sue possibili evoluzioni, o reagire. La reazione risulta inoltre proporzionata e non eccedente allo scopo. Non ha alcuna rilevanza, infatti, l'evenienza che solo l'appellante abbia riportato gravi lesioni personali in seguito all'accaduto, in quanto è documentato che l'azione dell' si è estrinseca in una condotta violenta del tutto CP_1 similare a quella a lui rivolta. Vi è stata, dunque, proporzione sia nei i mezzi utilizzati sia tra i beni giuridici in conflitto. Va rilevato, altresì, che la circostanza allegata dall'appellante per cui la lite sarebbe stata provocata dall' che per primo avrebbe ingiuriato e minacciato l'appellante, non risulta provata. CP_1
Oltretutto, anche a volerla prendere per vera, non farebbe venir meno il carattere ingiusto dell'azione violenta posta in essere dall' , il quale per primo si è scagliato contro l'appellato. Pt_1
La ricorrenza nel caso di specie della legittima difesa è stata accertata anche dal Tribunale penale di Ravenna che, occupandosi della medesima vicenda, con sentenza n. 1024/2023, passata in giudicato, assolveva l' per il ricorrere della scriminante in questione. Per quanto tale pronuncia non CP_1 faccia stato nel processo civile risarcitorio, è ulteriore elemento che riprova l'infondatezza della domanda attorea, già rigettata in primo grado ed oggi riproposta. Da ultimo, risultano irrilevanti i mezzi di prova riproposti dall'appellante. Viene, infatti, richiesta una CTU medico legale per la valutazione economica delle lesioni subite dal e l'escussione di soggetti Pt_1 non presenti al momento della lite, i quali non possono apportare alcun elemento conoscitivo utile e dovrebbero -oltretutto- riferire su capitoli valutativi e generici (n.1) e superflui (n.2) Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014, novellato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione di valori prossimi ai medi tabellari quanto alla fase di studio e introduttiva e a valori prossimi ai minimi per le restanti, tenuto conto dell'attività istruttoria effettivamente svolta e del fatto che la decisione sia seguita a discussione orale, secondo il procedimento semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 4 Atteso l'esito, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., posto che la proposizione dell'appello si è basata su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, con iniziativa integrante un abuso della potestas agendi. Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsioni contenute nelle cd. Tabelle di Milano, in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibile della metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, in particolare della durata del processo, del valore della causa e delle difese svolte, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
762/2024 del Tribunale di Ravenna, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla refusione in favore di e delle Controparte_2 Controparte_3 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida -per ciascuna- in euro € 6734 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna l'appellata alla somma equitativamente determinata di euro € 3367 ex art 96 comma 3 c.p.c.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012;
Così deciso in Bologna il 05.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Maria Laura Benini Dott. Maria Cristina Salvadori
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