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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1258/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7865/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello
Appellati: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'avviso di intimazione n. 07120239034630685000 notificatole a mezzo PEC in data 3 ottobre 2023 di euro 1.443,65 per mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta nell'anno 2016 e per l'omessa registrazione dei contratti di locazione negli anni 2012, 2013, 2014 e 2018 con riferimento alle cartelle nn. 07120190115491742000, 07120180084083942000,0712019002984612300, 07120200095351157000,
7120180023273262000, 07120190115331016001.
La contribuente eccepì:
l'inesistenza della notifica dell'intimazione perché proveniente da un indirizzo del mittente non inserito dai pubblici registri;
il difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto in relazione al quale era stato chiesto il pagamento dell'imposta di registro;
la non debenza delle somme richieste perché erano già state oggetto di altre richieste esattoriali poi sgravate;
prescrizione e decadenza quanto alla registrazione del contratto di locazione, peraltro risolto consensualmente nel 2010; quanto alla registrazione relativa all'anno 2013, vi era una duplicazione in quanto richiesto sia dall'Agenzia delle Entrate di Napoli che da quella di Caserta.
Si costituirono in giudizio l'DE, l'agenzia delle entrate di Napoli e quella di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 12893 pronunciata all'udienza del 12.9.2024 e depositata il 16.9.2024 rigettò il ricorso, compensando le spese.
La Ricorrente_1 ha presentato appello per la riforma della decisione.
Sono intervenute in giudizio:
DE
Agenzia delle entrate di Napoli
Agenzia delle entrate di Caserta
chiedendo la conferma della sentenza
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della decisione nella parte in cui ha ritenuto corretta la notifica della intimazione sebbene effettuata da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Rileva il collegio che la notifica della intimazione è stata effettuata dall'indirizzo "notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it".
Il motivo di impugnazione è infondato.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile, come nel caso in esame, dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Con il secondo motivo, che riguarda la notifica delle cartelle, l'appellante ripropone l'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, eccezione che va rigettata per le medesime ragioni indicate al punto precedente.
Premesso che tutte le cartelle risultano regolarmente notificate a mezzo pec:
07120190115491742000 notificata in data 19.09.2019
07120180084083942000 notificata in data 14.01.2019 07120200095351157000 notificata in data 04.02.2022
07120180023273262000 notificata in data 06.04.2018
07120190115331016001 notificata in data 19.09.2019
le pretese si sono consolidate per l'omessa impugnazione delle cartelle, per cui le eccezioni non possono essere sollevate in questo giudizio.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
L'omessa impugnazione delle cartelle non consente di valutare il periodo antecedente la loro notifica.
Tra la notifica delle cartelle e quella della intimazione non è decorso.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento a favore di ciascuna delle parti costituite delle spese di questo grado che liquida in euro 800,00, oltre accessori, se dovuti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0712019002984612300 notificata in data 28.02.2019
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1258/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034630685000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7865/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello
Appellati: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'avviso di intimazione n. 07120239034630685000 notificatole a mezzo PEC in data 3 ottobre 2023 di euro 1.443,65 per mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta nell'anno 2016 e per l'omessa registrazione dei contratti di locazione negli anni 2012, 2013, 2014 e 2018 con riferimento alle cartelle nn. 07120190115491742000, 07120180084083942000,0712019002984612300, 07120200095351157000,
7120180023273262000, 07120190115331016001.
La contribuente eccepì:
l'inesistenza della notifica dell'intimazione perché proveniente da un indirizzo del mittente non inserito dai pubblici registri;
il difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto in relazione al quale era stato chiesto il pagamento dell'imposta di registro;
la non debenza delle somme richieste perché erano già state oggetto di altre richieste esattoriali poi sgravate;
prescrizione e decadenza quanto alla registrazione del contratto di locazione, peraltro risolto consensualmente nel 2010; quanto alla registrazione relativa all'anno 2013, vi era una duplicazione in quanto richiesto sia dall'Agenzia delle Entrate di Napoli che da quella di Caserta.
Si costituirono in giudizio l'DE, l'agenzia delle entrate di Napoli e quella di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 12893 pronunciata all'udienza del 12.9.2024 e depositata il 16.9.2024 rigettò il ricorso, compensando le spese.
La Ricorrente_1 ha presentato appello per la riforma della decisione.
Sono intervenute in giudizio:
DE
Agenzia delle entrate di Napoli
Agenzia delle entrate di Caserta
chiedendo la conferma della sentenza
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della decisione nella parte in cui ha ritenuto corretta la notifica della intimazione sebbene effettuata da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Rileva il collegio che la notifica della intimazione è stata effettuata dall'indirizzo "notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it".
Il motivo di impugnazione è infondato.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile, come nel caso in esame, dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Con il secondo motivo, che riguarda la notifica delle cartelle, l'appellante ripropone l'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, eccezione che va rigettata per le medesime ragioni indicate al punto precedente.
Premesso che tutte le cartelle risultano regolarmente notificate a mezzo pec:
07120190115491742000 notificata in data 19.09.2019
07120180084083942000 notificata in data 14.01.2019 07120200095351157000 notificata in data 04.02.2022
07120180023273262000 notificata in data 06.04.2018
07120190115331016001 notificata in data 19.09.2019
le pretese si sono consolidate per l'omessa impugnazione delle cartelle, per cui le eccezioni non possono essere sollevate in questo giudizio.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
L'omessa impugnazione delle cartelle non consente di valutare il periodo antecedente la loro notifica.
Tra la notifica delle cartelle e quella della intimazione non è decorso.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento a favore di ciascuna delle parti costituite delle spese di questo grado che liquida in euro 800,00, oltre accessori, se dovuti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0712019002984612300 notificata in data 28.02.2019