Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05078/2025REG.PROV.COLL.
N. 08011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8011 del 2023, proposto da ZO MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bruno e Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giannarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 880/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente in appello, quale proprietario di un appartamento per civile abitazione sito in Casoria, ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e per lo stesso appartamento è stato quindi rilasciato permesso di costruire in sanatoria. Tuttavia, con successiva nota prot 2103/2013 il dirigente del Settore VIII del Comune ha annullato in autotutela il suddetto permesso di costruire in sanatoria e con ordinanza prot. 20/2014 le è stata ingiunta la demolizione dell’abuso ai sensi dell’art 31 del d.P.R. n. 380/2001
2 – Lo stesso proprietario ha quindi impugnato i predetti atti davanti al TAR deducendo, in particolare, la insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la pretermissione delle garanzie partecipative e l’immotivata adozione del successivo ordine di demolizione.
3 – Il Comune non si è costituito. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, con l’impugnata sentenza n. 880/2023, ha respinto il ricorso.
4 – Il ricorrente di primo grado ha quindi proposto appello, deducendo plurime censure ulteriormente argomentate con proprie memorie. Il Comune intimato si è costituto in giudizio per argomentare, con propria memoria difensiva, l’esattezza della sentenza appellata e la piena legittimità del proprio operato.
5 – Con il ricorso in appello vengono sollevate plurime censure contro la sentenza del TAR, ritenendo che vi sia stato un error in iudicando e che la decisione violi l'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l'art. 21- nonies della stessa legge.
5.1 – I motivi dedotti possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione. Gli stessi sono volti, in particolare, a far valere la violazione del principio di corretta motivazione da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento all'atto di ritiro in autotutela. Infatti, la sentenza impugnata asserisce che l'amministrazione aveva correttamente motivato il provvedimento, evidenziando sia la falsa rappresentazione della realtà da parte del presentatore della domanda di condono, sia l'interesse pubblico al corretto utilizzo del territorio. Tuttavia, l'amministrazione con i propri atti aveva esclusivamente indicato che la costruzione abusiva, alla data del 11 agosto 1994, era priva del solaio di copertura, senza fornire ulteriori dettagli. Inoltre, a tal fine si era limitata a fare riferimento al verbale dei vigili urbani del 11 agosto 1994, pur avendo omesso di valutare tale elemento durante la precedente 'istruttoria, in quanto non presente nella pratica di condono.
5.2 - L'amministrazione comunale aveva dunque riconosciuto di aver commesso un errore nella definizione della domanda di condono, causato dalla mancata valutazione del verbale dei vigili urbani, ai fini dell’intervento in autotutela, ma -argomenta l’appellante- la motivazione dell'interesse pubblico al ritiro del titolo abilitativo in autotutela deve essere ben motivata, in base all'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, e non può limitarsi alla semplice esigenza di ripristino della legalità. Al riguardo, vengono citate le sentenze n. 2673/2015 e n. 341/2017 del Consiglio di Stato che -riferisce l’appellante- hanno chiarito che l'esercizio dell'autotutela deve essere motivato da ragioni di interesse pubblico concreto, che vanno al di là del semplice ripristino della legalità violata; inoltre, l'intervento in autotutela deve considerare anche l'affidamento del destinatario, il tempo trascorso dal provvedimento originario e gli effetti giuridici del suo annullamento.
5.3 – Altrettanto priva di un adeguata motivazione sarebbe l'ordinanza di demolizione, che assommerebbe pertanto una illegittimità propria alla illegittimità derivata da quella dell’intervento in autotutela. Infatti, argomenta l’appellante, la motivazione di un provvedimento amministrativo è indispensabile per permettere al destinatario di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato all'adozione dell'atto e per consentire un controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo. La giurisprudenza stabilisce quindi che la motivazione è essenziale per garantire trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e per consentire il sindacato da parte degli organi competenti. In questo caso, l'amministrazione non avrebbe fornito una motivazione adeguata e convincente quanto al bilanciamento degli interessi coinvolti, impedendo al destinatario di comprendere le ragioni della sua decisione.
5.4 - Inoltre, generato, l’affidamento legittimo del destinatario riguardo alla validità del titolo abilitativo, la notifica dell'annullamento del permesso di costruire con conseguente successivo ordine di demolizione sarebbe avvenuta solo dopo cinque anni, ledendo la buona fede e il legittimo affidamento del cittadino privato interessato.
5.5 - In conclusione, secondo l’appellante l'amministrazione avrebbe violato i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione, mentre il TAR, con la sentenza impugnata, avrebbe sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione, violando il principio della separazione dei poteri sancito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 1783/2013) in quanto la sostituzione della valutazione discrezionale dell'amministrazione da parte del giudice amministrativo non è ammessa, poiché il giudice non può integrare la motivazione di un provvedimento amministrativo.
6 - Le censure indicate non trovano fondamento.
6.1 - In primo luogo, le censure sopra sintetizzate interpretano erroneamente la sentenza del TAR, attribuendo al giudice di primo grado un'integrazione postuma della motivazione dell'atto amministrativo adottato in autotutela. In realtà, secondo il TAR le censure dedotte in primo grado erano infondate perché l'atto impugnato aveva evidenziato come il condono edilizio fosse stato concesso sulla base del presupposto dichiarato dal proponente, ma rivelatosi falso, che l’opera fosse stata completata nel termine di legge quando, al contrario, dal verbale di sequestro del 1994 risultava che la costruzione era priva del solaio di copertura e quando lo stesso dante causa della ricorrente aveva confermato che l'opera non era ultimata al momento della presentazione della domanda di condono. Secondo la sentenza appellata, l'Amministrazione aveva quindi legittimamente annullato il condono, motivando la decisione con il fatto che il richiedente non aveva fornito all'amministrazione informazioni essenziali per valutare correttamente la domanda, e che l’amministrazione era intervenuta entro un termine ragionevole, rispettando i requisiti previsti dalla legge. Secondo il TAR, dunque, l'amministrazione comunale ha correttamente esercitato il potere di autotutela, seguendo le procedure e garantendo la partecipazione del destinatario del provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa.
6.2 - La motivazione della sentenza appellata si fonda pertanto, quanto al punto in esame, sulla circostanza oggettiva -e non contestata- che l'opera al contrario di quanto dichiarato non era stata completata, e quindi non era assentibile, e che tale omissione era stata consapevolmente commessa dalla parte ricorrente o dal proprio dante causa, avendo il giudice di primo grado esplicitato correttamente i motivi alla base del diniego già presenti negli atti e provvedimenti impugnati, senza effettuare una non consentita integrazione della motivazione degli stessi atti.
L’impugnato provvedimento di autotutela è stato adeguatamente motivato dall’amministrazione sia con riferimento alla già menzionata falsa rappresentazione dei fatti, sia con riguardo all’interesse pubblico a un corretto ed equilibrato uso del territorio.
6.3 - Anche in relazione all'ordinanza di demolizione, l'appellante sostiene che il TAR avrebbe erroneamente non considerato le proprie censure di primo grado concernenti l’assenza o l’inadeguatezza di un’adeguata motivazione concernente, in particolare, la ponderazione fra i diversi interessi coinvolti dalla decisione. In realtà, la sentenza del TAR ha correttamente richiamato, sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese rispetto agli interessi proprietari, ma solo in relazione alla necessità di ripristinare la legittimità violata e di garantire un ordinato sviluppo del territorio.
6.4 - Pertanto -così come esattamente rilevato dal TAR- l'ordinanza di demolizione era sufficientemente motivata facendo riferimento all'assenza di titolo edilizio e alla violazione della normativa urbanistica, né violava alcun legittimo affidamento, essendo intervenuta a breve distanza di tempo per fatto addebitabile alla responsabilità di chi propose il condono dichiarando il falso. Il conseguente ordine demolitorio costituiva quindi un atto dovuto ed a contenuto vincolato, salvo disciplinare e modulare l’intervento demolitorio, sotto il profilo tecnico, in sede attuativa.
7 - In conclusione, tutte le censure mosse dall'appellante sono infondate e il ricorso in appello deve essere rigettato.
8 - Per il principio della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura forfetariamente liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune resistente le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO