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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
1)dott. Massimo Escher Presidente
2)dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3)dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 279/2023 R.G., avente per oggetto: “esecutorietà sentenza
Sacra Rota”;
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Lizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], c.f. appresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Marco Iraci sareri, giusta procura in atti;
RESISTENTE
all'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione assegnando il termine di giorni 30 per il deposito di memorie conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte atteso che il matrimonio concordatario inter partes è stato celebrato nel comune di Catania presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio ex art. 8 L. 121/85 (App. Bologna 10/5/2007
n. 595; Cass. 95/5562).
1 Nel merito la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato inter partes è infondata.
Innanzitutto risulta che sono state depositate in atti: 1) la sentenza emessa in data 29 gennaio 2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, con la quale è stata dichiarata la nullità, per grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 C.D.C.) del matrimonio concordatario celebrato in Catania il 26 giugno 1989; 2) il decreto con cui detta pronuncia è stata munita del decreto di esecutività, emesso in data 6 luglio 2021 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Ebbene, le sentenze di nullità del matrimonio dei Tribunali Ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci quando si accerti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b),e c) dell'art. 8 della L. 25-3-1985 n.121 ovvero che:
- si verte in tema di matrimonio concordatario;
- ambedue gli sposi sono stati posti in condizione di partecipare al processo canonico;
- la causa della nullità (difetto di libertà interiore ex can. 1095-2) non può dirsi contrastante con l'ordine pubblico italiano;
- ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge per la delibazione delle sentenze straniere;
- sono, altresì, rispettate le condizioni che escludono la contrarietà all'ordine pubblico italiano secondo quanto statuito da Cass. S.U. nn. 16379 e 16380/2014.
Su tale ultimo profilo la resistente ha eccepito la convivenza ultratriennale tra i coniugi quale elemento ostativo della delibazione della sentenza ecclesiastica integrando tale elemento una situazione di “ordine pubblico italiano” la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi di sovranità e di laicità dello Stato.
Occorre, in primo luogo, puntualizzare che la circostanza relativa alla convivenza ultratriennale dei coniugi è pacifica in atti in quanto, come risulta dalla sentenza ecclesiastica e dal tenore del libello riportato in seno a detta sentenza, solo nel 2003 la convivenza coniugale -durante la quale venivano anche procreate due figlie nel 1990 e nel
1991- cessò per via della decisione della moglie di separarsi.
Ciò posto, secondo l'indirizzo più recente e condivisibile della giurisprudenza di legittimità, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica e, dunque, non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c. il quale non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza
2 dell'indissolubilità del matrimonio concordatario (In tal senso Cass n. 28307 del 10/10/2023;
Cass n. 149/23; Cass n. 20862/2021).
Dunque, il vizio genetico posto alla base della sentenza eccelsiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2 e 3, che attiene all'incapacità di contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
Dunque, dando continuità ai superiori prinicipi l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, per superare l'ostacolo della convivenza ultratriennale, che al momento della celebrazione era affetto da incapacità di intendere e di volere, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass n. 20862 del 21.07.2021).
Deve trattarsi, tuttavia, “di uno stato patologico in cui le normale facoltà siano patologicamente turbate, impedendo al soggetto la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto che compie e, quindi, il formarsi di una volontà che possa dirsi “cosciente”.
In proposito la S.C. (cfr. Cass. n. 28307/23) ha chiarito che tale stato patologico si verifica in ipotesi particolarmente gravi tra i quali, a titolo esemplificativo rientrano la demenza senile e il deterioramento cognitivo (Cass n. 19767/2015), la patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico (Cass. n. 1070/2016), la demenza arteriosclerotica ingravescente ( Cass
n. 17130/2011), il disturbo delirante paranoideo in fase di scompenso (Cass n. 4232/2019), lo stato soporoso e marasmatico (Cass n. 11272/2020).
Non va, invece, equiparata all'incapacità di intendere e di volere la mera “fragilità” del soggetto, posto che che in tal caso lo stesso può rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell'atto ed essere in minorata condizione di autodeterminaizone che, tuttavia, non è ancora un'incapacità di intendere e di volere ossia una grave compromissione di tale capacità, ancorchè non assoluta, ma richiesta ai fini della nullità del matrimonio ex art. 120 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dalla sentenza ecclesiastica e, in particolare, dalla perizia svolta innanzi l'autorità ecclesiatica, che non era affetto da alcun Parte_1 disturbo psichico particolarmente grave, come richiesto ex art. 120 c.c. per poter affermare la sussistenza di un'incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio bensì da una mera immaturità psicoaffettiva (disturbo di personalità NAS con tratti di immaturità, infantilismo e passivo-aggressivi). Lo stesso , come risulta dalla Pt_1
3 sentenza eccelsiastica, ha sottolineato la sua precedente vita da immaturo e il fatto che la forte infatuazione per la gli impedì di valutare correttamente la situazione (tanto da CP_1 avere rifiutato pure i consigli del parrocco a non sposarsi), ammettendo di aver agito perchè profondamene invaghito della ragazza tanto che il giorno del matrimonio venne colto “da un forte scoramento interiore”.
E', dunque, evidente, che la situazione psichica dell'odierno ricorrente al momento della celebrazione non è in alcun modo equiparabile ad uno stato patologico di gravità tale da aver determinato la sua incapacità di intendere e di volere, come intesa nel costro ordinamento.
Non è, dunque, siffiiciente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 120 c.c. la circostanza che,
a causa della sua immaturità psico-affettiva, non abbia valutato la rilevanza del Pt_1 matrimonio canonico, in sè indissolubile e di portata molto rilevante (in quanto destinato a durare per tutta la vita). Deve, invece, ritenersi, sulla scorta delle valutazioni psicodiagnostiche effettuate nel giudizio eccelsiastico, che la sua incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, sebbene determinante nel codice canonico ai fini della nullità del matrimonio concordatario, non equivale ad un deficit psichico come richiesto dall'art. 120 c.c. dell'ordinamento italiano.
Sussistono gravi motivi, per la natura delle questioni trattate tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
279/2023 R.G., rigetta la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica avanzata da Parte_1
;
[...] compensa tra le parti le spese processuali
Catania, 10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
1)dott. Massimo Escher Presidente
2)dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3)dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 279/2023 R.G., avente per oggetto: “esecutorietà sentenza
Sacra Rota”;
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Lizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], c.f. appresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Marco Iraci sareri, giusta procura in atti;
RESISTENTE
all'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione assegnando il termine di giorni 30 per il deposito di memorie conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte atteso che il matrimonio concordatario inter partes è stato celebrato nel comune di Catania presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio ex art. 8 L. 121/85 (App. Bologna 10/5/2007
n. 595; Cass. 95/5562).
1 Nel merito la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato inter partes è infondata.
Innanzitutto risulta che sono state depositate in atti: 1) la sentenza emessa in data 29 gennaio 2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, con la quale è stata dichiarata la nullità, per grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 C.D.C.) del matrimonio concordatario celebrato in Catania il 26 giugno 1989; 2) il decreto con cui detta pronuncia è stata munita del decreto di esecutività, emesso in data 6 luglio 2021 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Ebbene, le sentenze di nullità del matrimonio dei Tribunali Ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci quando si accerti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b),e c) dell'art. 8 della L. 25-3-1985 n.121 ovvero che:
- si verte in tema di matrimonio concordatario;
- ambedue gli sposi sono stati posti in condizione di partecipare al processo canonico;
- la causa della nullità (difetto di libertà interiore ex can. 1095-2) non può dirsi contrastante con l'ordine pubblico italiano;
- ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge per la delibazione delle sentenze straniere;
- sono, altresì, rispettate le condizioni che escludono la contrarietà all'ordine pubblico italiano secondo quanto statuito da Cass. S.U. nn. 16379 e 16380/2014.
Su tale ultimo profilo la resistente ha eccepito la convivenza ultratriennale tra i coniugi quale elemento ostativo della delibazione della sentenza ecclesiastica integrando tale elemento una situazione di “ordine pubblico italiano” la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi di sovranità e di laicità dello Stato.
Occorre, in primo luogo, puntualizzare che la circostanza relativa alla convivenza ultratriennale dei coniugi è pacifica in atti in quanto, come risulta dalla sentenza ecclesiastica e dal tenore del libello riportato in seno a detta sentenza, solo nel 2003 la convivenza coniugale -durante la quale venivano anche procreate due figlie nel 1990 e nel
1991- cessò per via della decisione della moglie di separarsi.
Ciò posto, secondo l'indirizzo più recente e condivisibile della giurisprudenza di legittimità, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica e, dunque, non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c. il quale non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza
2 dell'indissolubilità del matrimonio concordatario (In tal senso Cass n. 28307 del 10/10/2023;
Cass n. 149/23; Cass n. 20862/2021).
Dunque, il vizio genetico posto alla base della sentenza eccelsiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2 e 3, che attiene all'incapacità di contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
Dunque, dando continuità ai superiori prinicipi l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, per superare l'ostacolo della convivenza ultratriennale, che al momento della celebrazione era affetto da incapacità di intendere e di volere, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass n. 20862 del 21.07.2021).
Deve trattarsi, tuttavia, “di uno stato patologico in cui le normale facoltà siano patologicamente turbate, impedendo al soggetto la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto che compie e, quindi, il formarsi di una volontà che possa dirsi “cosciente”.
In proposito la S.C. (cfr. Cass. n. 28307/23) ha chiarito che tale stato patologico si verifica in ipotesi particolarmente gravi tra i quali, a titolo esemplificativo rientrano la demenza senile e il deterioramento cognitivo (Cass n. 19767/2015), la patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico (Cass. n. 1070/2016), la demenza arteriosclerotica ingravescente ( Cass
n. 17130/2011), il disturbo delirante paranoideo in fase di scompenso (Cass n. 4232/2019), lo stato soporoso e marasmatico (Cass n. 11272/2020).
Non va, invece, equiparata all'incapacità di intendere e di volere la mera “fragilità” del soggetto, posto che che in tal caso lo stesso può rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell'atto ed essere in minorata condizione di autodeterminaizone che, tuttavia, non è ancora un'incapacità di intendere e di volere ossia una grave compromissione di tale capacità, ancorchè non assoluta, ma richiesta ai fini della nullità del matrimonio ex art. 120 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dalla sentenza ecclesiastica e, in particolare, dalla perizia svolta innanzi l'autorità ecclesiatica, che non era affetto da alcun Parte_1 disturbo psichico particolarmente grave, come richiesto ex art. 120 c.c. per poter affermare la sussistenza di un'incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio bensì da una mera immaturità psicoaffettiva (disturbo di personalità NAS con tratti di immaturità, infantilismo e passivo-aggressivi). Lo stesso , come risulta dalla Pt_1
3 sentenza eccelsiastica, ha sottolineato la sua precedente vita da immaturo e il fatto che la forte infatuazione per la gli impedì di valutare correttamente la situazione (tanto da CP_1 avere rifiutato pure i consigli del parrocco a non sposarsi), ammettendo di aver agito perchè profondamene invaghito della ragazza tanto che il giorno del matrimonio venne colto “da un forte scoramento interiore”.
E', dunque, evidente, che la situazione psichica dell'odierno ricorrente al momento della celebrazione non è in alcun modo equiparabile ad uno stato patologico di gravità tale da aver determinato la sua incapacità di intendere e di volere, come intesa nel costro ordinamento.
Non è, dunque, siffiiciente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 120 c.c. la circostanza che,
a causa della sua immaturità psico-affettiva, non abbia valutato la rilevanza del Pt_1 matrimonio canonico, in sè indissolubile e di portata molto rilevante (in quanto destinato a durare per tutta la vita). Deve, invece, ritenersi, sulla scorta delle valutazioni psicodiagnostiche effettuate nel giudizio eccelsiastico, che la sua incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, sebbene determinante nel codice canonico ai fini della nullità del matrimonio concordatario, non equivale ad un deficit psichico come richiesto dall'art. 120 c.c. dell'ordinamento italiano.
Sussistono gravi motivi, per la natura delle questioni trattate tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
279/2023 R.G., rigetta la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica avanzata da Parte_1
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[...] compensa tra le parti le spese processuali
Catania, 10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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